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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/09/2025, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Petrelli - Ricorrente – contro
, in persona del legale Controparte_1
rapprese. pro tempore, rappr. e dif. dal dott. Varvaglione
- Convenuto -
OGGETTO: “INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO”
Fatto e diritto
Con ricorso per ATPO depositato il 26.5.25 la parte ricorrente ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore dell'indennità di accompagnamento, già percepita e revocatagli a seguito di revisione sanitaria, e conseguentemente, condannare l CP_1
al pagamento nella misura di legge dei ratei maturati e maturandi, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali.
L , costituitosi, deduceva l'improcedibilità della domanda e comunque CP_1
l'infondatezza della stessa. All'udienza odierna, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n°
112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133 (trattandosi di giudizio instaurato dopo il 25 giugno 2008, data di pubblicazione del citato D.L. sulla
Gazzetta Ufficiale, giusta quanto espressamente disposto dall'art. 56 stesso decreto), dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
**********************
Deve preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n°
269/03, in quanto vi è prova che il ricorso sia stato depositato oltre i sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo. In particolare il verbale risulta essere stato comunicato al ricorrente in data 28.11.13 per quel che concerne l'indennità di accompagnamento e in data 04.12.13 per quel che concerne i benefici di cui alla l.104/92. Essendo stato il ricorso introduttivo depositato in data 17.06.14 è evidente che la domanda giudiziale è stata proposta oltre sei mesi dopo la comunicazione.
L'art. 42, co. 3^, d.l. n. 269/2003 (conv. in L. n. 326/2003) dispone: “A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
Correlativamente, dunque, all'abrogazione della necessità del ricorso amministrativo come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il legislatore prevede che, a pena di decadenza, quest'ultima debba essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo.
Trattasi di una decadenza di ordine pubblico, in quanto finalizzata al contenimento della spesa pubblica, come si evince sia dalla collocazione della norma nell'ambito di un intervento normativo teso alla “correzione dell'andamento dei conti pubblici”, nonché a perseguire finalità “antielusive e di controllo in materia assistenziale”.
Pertanto essa è rilevabile anche d'ufficio ai sensi dell'art. 2969 c.c., in quanto relativa a materia sottratta alla disponibilità delle parti (per un'applicazione del principio cfr.
Cass. 7/03/2006 n. 4843: Cass. 24/02/2006 n. 4184).
Il ricorso è pertanto inammissibile.
Nulla per le spese essendosi costituito l a mezzo di funzionari. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese.
Taranto, 11.9.25 Il Tribunale – Giudice del lavoro
(Dott.ssa Maria LEONE)
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Petrelli - Ricorrente – contro
, in persona del legale Controparte_1
rapprese. pro tempore, rappr. e dif. dal dott. Varvaglione
- Convenuto -
OGGETTO: “INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO”
Fatto e diritto
Con ricorso per ATPO depositato il 26.5.25 la parte ricorrente ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore dell'indennità di accompagnamento, già percepita e revocatagli a seguito di revisione sanitaria, e conseguentemente, condannare l CP_1
al pagamento nella misura di legge dei ratei maturati e maturandi, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali.
L , costituitosi, deduceva l'improcedibilità della domanda e comunque CP_1
l'infondatezza della stessa. All'udienza odierna, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n°
112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133 (trattandosi di giudizio instaurato dopo il 25 giugno 2008, data di pubblicazione del citato D.L. sulla
Gazzetta Ufficiale, giusta quanto espressamente disposto dall'art. 56 stesso decreto), dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
**********************
Deve preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n°
269/03, in quanto vi è prova che il ricorso sia stato depositato oltre i sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo. In particolare il verbale risulta essere stato comunicato al ricorrente in data 28.11.13 per quel che concerne l'indennità di accompagnamento e in data 04.12.13 per quel che concerne i benefici di cui alla l.104/92. Essendo stato il ricorso introduttivo depositato in data 17.06.14 è evidente che la domanda giudiziale è stata proposta oltre sei mesi dopo la comunicazione.
L'art. 42, co. 3^, d.l. n. 269/2003 (conv. in L. n. 326/2003) dispone: “A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
Correlativamente, dunque, all'abrogazione della necessità del ricorso amministrativo come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il legislatore prevede che, a pena di decadenza, quest'ultima debba essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo.
Trattasi di una decadenza di ordine pubblico, in quanto finalizzata al contenimento della spesa pubblica, come si evince sia dalla collocazione della norma nell'ambito di un intervento normativo teso alla “correzione dell'andamento dei conti pubblici”, nonché a perseguire finalità “antielusive e di controllo in materia assistenziale”.
Pertanto essa è rilevabile anche d'ufficio ai sensi dell'art. 2969 c.c., in quanto relativa a materia sottratta alla disponibilità delle parti (per un'applicazione del principio cfr.
Cass. 7/03/2006 n. 4843: Cass. 24/02/2006 n. 4184).
Il ricorso è pertanto inammissibile.
Nulla per le spese essendosi costituito l a mezzo di funzionari. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese.
Taranto, 11.9.25 Il Tribunale – Giudice del lavoro
(Dott.ssa Maria LEONE)