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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/09/2025, n. 2529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2529 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza –
26 composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Vittoria DI SARIO - Presidente –
Dott. Guido ROSA - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliera est. –
all'udienza del 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2528 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Parte_1
Morabito, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLANTE -
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Sticca, elettivamente domiciliata come CP_1
in atti
- APPELLATA-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3000/2022 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata in data 07/04/2022.
Conclusioni: come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di aver lavorato dal 01.01.2017 al 31.01.2019 alle dipendenze della società CP_1
svolgendo le mansioni di commessa addetta alle vendite, di essere stata licenziata in data Parte_1
31.1.2019 senza preavviso mediante comunicazione telefonica e di avere percepito un trattamento economico inferiore al lavoro prestato dal lunedì alla domenica dalle ore 9,30 alle 20,00, con pausa pranzo di un'ora e riposo settimanale, ha agito in giudizio nei confronti della società datrice di lavoro per ottenere, previo riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 1°gennaio
2017 al 31 gennaio 2019, la condanna della al pagamento della somma di € 49.823,11, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione, e alla regolarizzazione contributiva.
Il Tribunale, nella resistenza della società convenuta, ha così disposto “Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 complessiva somma di € 10.035,20 con riferimento al periodo lavorativo 07.02.2018-31.01.2019, oltre accessori sino al saldo. Compensa per 1/3 tra le parti le spese di lite e pone i restanti 2/3 a carico della resistente. Spese di lite liquidate in complessivi € 3.120,00 di cui € 3.000,00 per onorari oltre accessori, da distrarsi”.
Il primo giudice, premessa la rinuncia della parte ricorrente, accettata dalla convenuta, alla domanda di regolarizzazione contributiva, ha ritenuto il ricorso meritevole di parziale accoglimento argomentando che: i) era fondata l'eccezione della società resistente relativa all'intervenuta conciliazione sindacale con cui le parti avevano definito le reciproche pendenze dal gennaio 2017 sino al febbraio 2018 per cui la domanda attorea doveva essere temporalmente limitata al periodo successivo sino a gennaio 2019; ii) era documentalmente provata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato dalla ricorrente e, comunque, non era oggetto di contestazione tra le parti, e l'istruttoria aveva confermato che la lavoratrice aveva osservato un orario di lavoro full time di 40 ore settimanali, per cui era fondata la richiesta di pagamento per le differenze retributive dal 7.2.2018 al 31.1.2019 in applicazione dei minimi tabellari del CCNL Commercio per le mansioni di commessa;
iii) l'istruttoria non aveva evidenziato la prestazione di lavoro straordinario, la mancata fruizione di ferie e permessi, e non aveva consentito di confermare neppure il dedotto licenziamento orale, essendo piuttosto emerso che la lavoratrice non si era più presentata sul posto di lavoro da novembre 2018, tanto da essere prima sospesa e poi licenziata;
iv) dalla complessiva somma di €
12.035,20, ricavabile dai conteggi prodotti dalla ricorrente, dovuta a titolo di differenze retributive,
13mensilità e TFR, doveva essere detratta la somma di € 2.000,00 corrisposta dalla società Pt_1
[... a titolo di prestito alla lavoratrice, dalla stessa ammesso e mai restituito, mentre non poteva essere compensata l'ulteriore somma di e 1.428,75 che la ricorrente aveva negato di avere mai ricevuto e di cui la datrice di lavoro non aveva offerto alcuna documentazione contabile.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello la società lamentando l'erroneità della Parte_1 decisione impugnata per avere ritenuto provata la prestazione lavorativa full time di 40 ore settimanali per tutto il periodo 7.2.2018-31.1.2019; per avere determinato il quantum debeatur in base ai conteggi allegati dalla ricorrente puntualmente contestati;
per non avere detratto la somma di € 1.428,75 che la ricorrente non aveva negato di avere ricevuto in pagamento.
Si è costituita , resistendo al gravame, chiedendone il rigetto. CP_1
All'odierna udienza, previo deposito di nuovo conteggio da parte dell'appellante come specificato nell'ordinanza della Corte del 17 aprile 2025, la causa, all'esito degli incombenti di cui all'art. 437
c.p.c., è stata decisa come da separato dispositivo.
Preliminarmente rileva il Collegio che non ha formato oggetto di impugnazione la statuizione con cui il giudice di prime cure ha dichiarato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo oggetto di contestazione, così come non sono state impugnate le statuizioni con cui il Tribunale ha ritenuto di limitare la domanda attorea di pagamento delle differenze retributive, 13ma mensilità e TFR, al periodo dal 7 febbraio 2018 a gennaio 2019, e quella con cui ha respinto le richieste di pagamento per lavoro straordinario, ferie e permessi e ha ritenuto non provato il licenziamento orale. Aspetti che esulano, pertanto, dalla cognizione della presente fase di gravame.
Tanto premesso, l'appello, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente stante la loro reciproca connessione, è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
L'appellante censura la decisione del giudice di prime cure per non avere correttamente valutato le prove testimoniali e, quindi, per avere ritenuto provato lo svolgimento da parte della di CP_1 un'attività lavorativa di 40 ore settimanali per tutto il periodo dal 7.2.218 al 31.1.2019. Evidenzia la contraddittorietà della sentenza che, pur avendo ritenuto emersa dall'istruttoria la circostanza di contrasti insorti tra le parti, intorno a novembre 2018, che avevano determinato la ricorrente ad abbandonare il posto di lavoro, ha riconosciuto poi alla lavoratrice le differenze retributive anche per tale periodo risultando, tra l'altro, dalle buste paga prodotte dalla parte appellata che la stessa non aveva prestato attività lavorativa nei mesi di agosto e settembre 2018. Contesta la quantificazione delle somme riconosciute a titolo di differenze retributive, sulla base di conteggi non elaborati secondo i minimi tabellari e puntualmente contestati dalla società resistente, e senza detrazione della somma di € 1.428,75 corrisposta dalla a titolo di competenze finali. Parte_1
Rileva il Collegio che l'istruttoria orale espletata in primo grado ha confermato, oltre l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti in causa, comunque non contestato, anche l'assenza ingiustificata della lavoratrice dal posto di lavoro da novembre 2018, come si evince dalle dichiarazioni delle testimoni e , colleghe di lavoro Tes_1 Testimone_2 della CP_1
La testimone ha dichiarato “… quando io sono arrivata la ricorrente già ci lavorava e ha Tes_1 cessato nel 2018…il titolare della società mi disse che c'erano stati un po' di problemi tra lui e la ricorrente;
che quest'ultima non era contenta del lavoro e se ne è andata…disse anche a tutti noi del negozio che lui aveva provato a far tornare la ricorrente, ma questa non voleva. Noi tutti lavoravamo in due turni: 9.30-18,30 oppure 11,30-20,30 per cinque giorni a settimana…Ricordo anche che negli ultimi sei mesi di lavoro circa la ricorrente aveva tre giorni di riposo a settimana perché lo aveva chiesto lei stessa, almeno così mi disse”. La teste ha riferito di Testimone_2 lavorare come commessa per la società da ottobre 2018 e di ricordare la ed ha Pt_1 CP_1 confermato il capitolo 11 della memoria difensiva relativo alla circostanza dell'abbandono del posto di lavoro da parte della ricorrente in data 5 novembre 2018, a seguito di dissapori con il titolare, senza farvi più ritorno. Dichiarazioni rese da persone a diretta conoscenza dei fatti, in quanto colleghe di lavoro dell'originaria ricorrente, e non smentite da alcuna circostanza contraria.
Osserva il Collegio, inoltre, che dalle buste paga depositate dalla lavoratrice in primo grado, non contestate dalla stessa, si evince che la era rimasta assente per tutto il mese di agosto e di CP_1 settembre 2018, aveva lavorato alcuni giorni nel mese di novembre 2018, dicembre 2018 e gennaio
2019, tanto da venire poi licenziata per motivi disciplinari;
licenziamento notificato solo in data 5 maggio 2019 per difficoltà di reperimento della lavoratrice e da quest'ultima non impugnato.
Non è, pertanto, condivisibile quanto argomentato dal giudice di prime cure che, dopo aver affermato
< l'istruttoria espletata induce questo tribunale a ritenere dimostrato che la ricorrente abbia osservato un orario di lavoro full time articolato in 40 ore settimanali>> ha motivato che << risulta pertanto fondata la richiesta di pagamento delle differenze retributive per il periodo 07.02.2018-
31.01.2019 in applicazione dei minimi tabellari previsti dal CCNL- Commercio>>, essendo chiaramente emerso dall'istruttoria svolta, non solo testimoniale ma anche dai documenti in atti, che la lavoratrice non aveva certamente osservato l'orario di 40 ore settimanali per tutto il periodo indicato, essendo rimasta assente ingiustificata ed avendo lavorato solo in alcune giornate nei mesi sopra specificati, non essendo di alcun conforto probatorio alle rivendicazioni della ricorrente le deposizioni dei testi dalla stessa indicati che non hanno saputo riferire né in merito all'orario di lavoro né alla cessazione del rapporto.
Il Collegio ha, pertanto, invitato parte appellata a depositare un nuovo conteggio per il calcolo delle somme richieste a titolo di differenze retributive, tredicesima e Tfr, elaborato sulla base dei minimi tabellari di cui al CCNL applicato dalla società datrice di lavoro, epurate tutte le voci già escluse dal giudice di prime cure (straordinario, ferie, permessi e preavviso), considerando l'orario di 40 ore settimanali nel periodo da febbraio 2018 a luglio 2018, e nei giorni effettivamente lavorati nel periodo da agosto 2018 a gennaio 2019.
L'esame dei nuovi conteggi depositati dalla lavoratrice evidenzia come non sono stati rispettati i parametri indicati dalla Corte nell'ordinanza istruttoria avendo l'appellata inserito quale ulteriore elemento per determinare la retribuzione l' “indennità di cassa” che non aveva formato oggetto di domanda giudiziale e di allegazione da parte della ricorrente, ha considerato come interamente lavorati i mesi di agosto, settembre, novembre, dicembre 2018 e gennaio 2019, ha conteggiato le ferie non godute e il mancato preavviso.
Possono invece essere utilizzati i conteggi alternativi depositati dall'appellante, conformi ai criteri indicati dal Collegio, redatti in applicazione della disciplina collettiva, dai quali emerge che il credito della lavoratrice, detratto anche quanto dalla stessa ricevuto per il prestito mai restituito (come ammesso dalla ricorrente all'udienza davanti al Tribunale del 30 ottobre 2020), considerati anche i periodi di malattia, è pari ad euro 5.875,17. Somma da cui non può, invece, essere sottratto l'ulteriore importo di € 1.428,75, non avendo la società appellante fornito documentazione contabile idonea a confermarne il pagamento in favore della lavoratrice che ha negato di averla mai percepita.
In conclusione, per quanto esposto, la gravata sentenza deve essere parzialmente riformata in ordine al quantum delle azionate pretese creditorie, con condanna della società datrice di lavoro al pagamento in favore della parte appellata della somma di € 5.875,17, in luogo della maggiore somma di € 12.035,20 determinata dal Tribunale in primo grado (al lordo della somma di euro 2.000,00 per il prestito), oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
In considerazione dell'esito complessivo della lite le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 CP_1
€ 5.875,17, in luogo della maggiore somma di euro 12.035,20 determinata dal Tribunale in primo grado, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, lì 10 luglio 2025
La Consigliera estensore La Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott.ssa Vittoria Di Sario