Art. 171. Applicazione di norme del precedente ordinamento
Per quanto previsto negli articoli 21 e 23 della presente legge in materia, di concorsi per l'accesso alla carriera di concetto e per il conferimento delle promozioni alle qualifiche superiori a quella di cancelliere e segretario di prima classe, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745 , e successive modificazioni, fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, entro il quale termine devono essere ultimati gli scrutini in corso.
Per quanto previsto negli articoli 21 e 23 della presente legge in materia, di concorsi per l'accesso alla carriera di concetto e per il conferimento delle promozioni alle qualifiche superiori a quella di cancelliere e segretario di prima classe, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745 , e successive modificazioni, fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, entro il quale termine devono essere ultimati gli scrutini in corso.