Articolo 171 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 170Articolo 172
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13 novembre 1960
Art. 171. Applicazione di norme del precedente ordinamento

Per quanto previsto negli articoli 21 e 23 della presente legge in materia, di concorsi per l'accesso alla carriera di concetto e per il conferimento delle promozioni alle qualifiche superiori a quella di cancelliere e segretario di prima classe, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745 , e successive modificazioni, fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, entro il quale termine devono essere ultimati gli scrutini in corso.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960