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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/07/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 17/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3643 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Maria Carmela Mirarchi e Giuseppe Lamonica, con i quali è elettivamente domiciliato in Caulonia Marina (RC), Via Brooklyn n. 3
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Ilario Maio e Valeria Grandizio, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC) Via Matteotti n. 48
Resistente
OGGETTO: regolarizzazione posizione contributiva
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/11/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha prestato servizio, ininterrottamente, dal 01/07/1999 al 30/12/2014 alle dipendenze del di Stignano (RC), in qualità di L.P.U. della CP_2
Regione Calabria;
- che l' ha provveduto ad accreditare d'ufficio la contribuzione CP_1
figurativa limitatamente al solo periodo dal 01/07/1999 al 30/06/2000;
- che, pertanto, in data 31/03/2022, ha presentato richiesta di accredito della contribuzione figurativa maturata per l'intero periodo lavorativo nel quale
è stato utilizzato dall'Ente come L.P.U, da intendersi come rigettata, in quanto rimasta priva di riscontro;
- che l' non ha ancora provveduto ad aggiornare l'estratto conto CP_1
previdenziale così per come richiesto;
- che l'accredito dei contributi figurativi è disciplinato dall'articolo 8, comma 19, del Decreto Legislativo n. 468 del 1997, secondo il quale: “Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato
l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell' art. 7 L. 223/1991, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento”;
- che la categoria dei lavoratori di pubblica utilità rientra nella più ampia categoria degli L.S.U. e, pertanto, deve riconoscersi anche ai lavoratori di pubblica utilità il diritto all'accreditamento dei contributi figurativi, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento;
- che risulta essere titolare di un interesse qualificato ed attuale ad agire, al fine di conseguire la corretta posizione contributiva ed ottenere certezza sulla consistenza del credito contributivo maturato.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il sig. G.L. adito, contrariis rejectis, ed in accoglimento del presente ricorso: 1) 3
accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, il diritto del ricorrente all'accreditamento dei contributi figurativi, secondo quanto disposto dall'art. 8 comma 19 del D.lgs n. 468/1997 per l'intero periodo di impiego nelle attività di lavori di pubblica utilità presso il Comune di Stignano dal 01.07.1999 al
30.12.2014; 2) conseguentemente e per l'effetto condannare l in CP_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, all'accreditamento in favore del ricorrente della relativa contribuzione figurativa mancante per il periodo dal 01.07.2000 al 30.12.2014 con aggiornamento dell'estratto conto previdenziale;
3) condannare il convenuto al pagamento delle spese e CP_1
compensi di causa con distrazione a favore dei sottoscritti difensori anticipatari che dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo, in via preliminare, l'improponibilità del ricorso per carenza della domanda amministrativa, la prescrizione quinquennale del diritto invocato nonché l'infondatezza della domanda, in quanto il riconoscimento della contribuzione figurativa sarebbe previsto soltanto in favore degli L.S.U.
Alla luce di quanto esposto, ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate dall' , relativamente all'improponibilità per difetto di domanda amministrati CP_1
e alla prescrizione.
Infatti, oggetto della controversia è il mancato accredito, da parte dell'ente legittimato all'accredito, dei contributi figurativi, nonché l'accertamento del diritto all'accreditamento degli stessi: i contributi figurativi, ove spettanti, devono essere accreditati automaticamente dall' CP_1 4
Nondimeno, parte ricorrente, in data 31/03/2022, ha presentato all' una segnalazione contributiva, volta a richiedere l'accredito dei CP_1
contributi figurativi non risultanti dall'estratto contributivo, rimasta priva di esito e da intendersi, dunque, rigettata.
Quanto alle eccezioni di decadenza e di prescrizione, si evidenzia che, nel caso di specie, non si discute di prestazioni economiche, ma del diritto all'accredito dei contributi figurativi a fini pensionistici, per cui la disciplina invocata dall'istituto, relativamente alla prescrizione, non trova applicazione.
Nel merito, va premesso che la l. 24 giugno 1997 n. 196 ha dettato le linee guida per una revisione della disciplina dei lavori socialmente utili, che è stata interamente rivisitata dal d.lgs. 1 dicembre 1997 n.468.
Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 1 dicembre 1997 n.468, i lavori socialmente utili, che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizio di utilità collettiva, sono individuati secondo diverse tipologie (lavori mirati alla creazione di nuova occupazione;
alla qualificazione di particolari progetti formativi;
per la realizzazione di progetti avente carattere straordinario;
prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali).
Secondo quanto previsto dall'art. 2 del summenzionato d.lgs. i progetti di lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori della cura alla persona, dell'ambiente, del territorio e della natura, dello sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura; del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, con riguardo a determinati ambiti definiti, ma probabilmente solo in via esemplificativa, dal decreto legislativo.
I soggetti che possono essere impiegati nei lavori socialmente utili sono:
a) lavoratori in cerca di prima occupazione o disoccupati iscritti da più di due anni nelle liste di collocamento;
b) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non percettori dell'indennità di mobilità o di latro trattamento speciale di disoccupazione;
c) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori 5
dell'indennità di mobilità o di latro trattamento speciale di disoccupazione;
d) lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale sospesi a zero ore;
e) gruppi di lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberi nel contesto di crisi aziendali , di settore e di area;
f) categorie di lavoratori individuate mediante delibere della Commissione regionale per l'impiego , ai sensi dell'art.25 , quinto comma , l.223/1991 ; g) persone detenute per le quali sia prevista l'ammissione al lavoro esterno come modalità del programma di trattamento ( art. 4 , primo comma).
I lavori socialmente utili hanno, dunque, come obiettivo principale quello di porre termine alla politica delle proroghe dei trattamenti di C.I.G.S., di mobilità e di disoccupazione in chiave di pura erogazione assistenziale, e di sostituire ad essa una politica basata sull'impegno dei lavoratori sospesi o espulsi dall'attività produttiva.
Pertanto, giova sottolineare che il d.lgs.468/97 ribadisce che l'utilizzazione nei lavori socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità (art.8, primo comma).
Nonostante il legislatore sia ripetutamente intervenuto a disciplinare la materia, (primo comma dell'art.1 bis del D.L. n.244/1981, convertito nella legge
390/1981 richiamata, come normativa previdente, dall'art.1 , primo comma , l.
n. 608/1996 , art.8 d.lgs.468/1997) è rimasto costante il principio dell'esclusione dell'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro con i soggetti promotori e gestori dei progetti.
Si tratta di un rapporto atipico, che comporta l'utilizzazione di soggetti in attività lavorative senza l'instaurazione di una formale relazione contrattuale di lavoro subordinato.
La posizione del lavoratore socialmente utile è, pertanto, quella di un disoccupato che lo Stato sostiene con l'erogazione di un assegno. Certamente il legislatore non poteva non farsi carico di colmare, almeno in parte, le più vistose 6
lacune presenti nella disciplina previgente, alle quali aveva cercato, in qualche modo , di sopperire la prassi applicativa: il soggetto impegnato nei progetti fornisce, pur sempre, una prestazione lavorativa e, in tale contesto, si giustifica l'estensione di alcune tutele previste per il lavoro subordinato, con riguardo alla necessità di assicurare “un adeguato periodo di riposo entro i termini di durata dell'impegno e a vicende sospensive del rapporto “.
Si tratta di una modalità di utilizzazione delle summenzionate categorie che scoraggia forme di “occupazione” irregolare, attraverso l'impiego in lavori socialmente utili, secondo la logica che, nelle politiche assistenziali, postula lo scambio tra prestazione assistenziale percepita e quella lavorativa prestata alla collettività.
Aderendo all'interpretazione prospettata dalla Suprema Corte di
Cassazione (ex plurimis, Cass. Sez. Lav. 3476 del 2013), va osservato che in materia di impiego nelle attività dei lavori socialmente utili, deve ritenersi che il d.lgs. n. 468 del 1997, all'art. 1, abbia fornito una definizione di portata generale, comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, ossia dei lavori socialmente utili (LSU), nonché dei lavori di pubblica utilità (LPU), miranti alla creazione di occupazione in particolari bacini d'impiego.
Infatti, l'art 22 della legge delega n. 196 del 1997 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) aveva demandato al Governo di rivedere la disciplina sui lavori socialmente utili, mentre l'articolo 26 aveva demandato al
Governo di definire un piano straordinario per i giovani inoccupati nel
Mezzogiorno: di conseguenza, essa agiva sia nel campo dell'occupazione in genere, sia in quello dell'avviamento dei giovani in aree ad alta disoccupazione.
Dai due articoli sono scaturiti due diversi DD. L.vi, e cioè il 468 e il 280. Se il secondo si occupa esclusivamente di LPU, e rimanda per le modalità di attuazione dei progetti alla disciplina previgente, non può affermarsi che il primo riguardi solo i LSU, visto che l'art. 1 del D.lgs. n. 468 ha dato una 7
definizione di LSU che comprende anche l'ipotesi LPU, laddove l'art. 2 addirittura fornisce una nozione di LPU (C.d. A. Reggio Calabria n. 1056/2015).
Orbene, dal momento che la categoria degli LPU è una species del più ampio genus degli LSU (cfr. Cass. Sez. L., n. 8573/2016; Sez. L - , Ordinanza n.
28765/2018), dovrà, conseguentemente, riconoscersi anche ai lavori di pubblica utilità il diritto all'accreditamento dei contributi figurativi, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento, sebbene l'art. 8 comma 19 del d.lgs. 468/97 menzioni espressamente soltanto i lavoratori socialmente utili.
Né è possibile escludere il diritto dei lavoratori L.P.U. all'accreditamento della contribuzione figurativa in ragione della carenza di una fonte normativa impositiva dell'obbligo contributivo nei confronti dell' . CP_1
Diversamente opinando, infatti, si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni tra di loro omogenee, con evidente violazione dei principi costituzionali.
Quanto alla prova dei requisiti previsti per la contribuzione figurativa, si osserva che, ai fini dell'accertamento del diritto all'accesso alla contribuzione figurativa, è necessario e sufficiente dimostrare l'effettivo impiego della ricorrente in lavori di pubblica utilità.
Nell'ambito del presente procedimento, detta prova è stata fornita, essendo state allegate al ricorso introduttivo l'attestazione del servizio prestato, rilasciata dal Comune di Stignano, da cui si evince che il ricorrente ha prestato la propria opera lavorativa, in qualità di L.P.U., percependo la retribuzione prevista per legge, dal 1/07/1999 al 30/12/2014 senza soluzione di continuità.
L' nel costituirsi in giudizio nel merito deduce che gli unici CP_1
contributi spettanti sono quelli in cui il ricorrente era LSU.
Pertanto, alla luce di quanto argomentato e conformante ai principi statuiti dalla citata giurisprudenza della Corte di cassazione, in difetto di altre ragioni 8
ostative all'accredito dei contributi figurativi (non opposte dall'ente resistente) il ricorso va accolto.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza;
si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione della natura seriale del contenzioso, dell'assenza di questioni giuridiche spiccatamente e tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.R.G. Parte_1
3643/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato che il sig. Parte_1
ha diritto all'accreditamento ai fini pensionistici di tutti i contributi
[...]
figurativi maturati dal 1/07/1999 al 30/12/2014, condanna l' , in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., ad aggiornare l'estratto contributivo della ricorrente, mediante accredito della contribuzione figurativa maturata;
- Condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
refusione delle spese di lite, che liquida in € 3291,00, oltre accessori, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti per parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Locri, 17/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 17/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3643 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Maria Carmela Mirarchi e Giuseppe Lamonica, con i quali è elettivamente domiciliato in Caulonia Marina (RC), Via Brooklyn n. 3
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Ilario Maio e Valeria Grandizio, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC) Via Matteotti n. 48
Resistente
OGGETTO: regolarizzazione posizione contributiva
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/11/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha prestato servizio, ininterrottamente, dal 01/07/1999 al 30/12/2014 alle dipendenze del di Stignano (RC), in qualità di L.P.U. della CP_2
Regione Calabria;
- che l' ha provveduto ad accreditare d'ufficio la contribuzione CP_1
figurativa limitatamente al solo periodo dal 01/07/1999 al 30/06/2000;
- che, pertanto, in data 31/03/2022, ha presentato richiesta di accredito della contribuzione figurativa maturata per l'intero periodo lavorativo nel quale
è stato utilizzato dall'Ente come L.P.U, da intendersi come rigettata, in quanto rimasta priva di riscontro;
- che l' non ha ancora provveduto ad aggiornare l'estratto conto CP_1
previdenziale così per come richiesto;
- che l'accredito dei contributi figurativi è disciplinato dall'articolo 8, comma 19, del Decreto Legislativo n. 468 del 1997, secondo il quale: “Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato
l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell' art. 7 L. 223/1991, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento”;
- che la categoria dei lavoratori di pubblica utilità rientra nella più ampia categoria degli L.S.U. e, pertanto, deve riconoscersi anche ai lavoratori di pubblica utilità il diritto all'accreditamento dei contributi figurativi, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento;
- che risulta essere titolare di un interesse qualificato ed attuale ad agire, al fine di conseguire la corretta posizione contributiva ed ottenere certezza sulla consistenza del credito contributivo maturato.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il sig. G.L. adito, contrariis rejectis, ed in accoglimento del presente ricorso: 1) 3
accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, il diritto del ricorrente all'accreditamento dei contributi figurativi, secondo quanto disposto dall'art. 8 comma 19 del D.lgs n. 468/1997 per l'intero periodo di impiego nelle attività di lavori di pubblica utilità presso il Comune di Stignano dal 01.07.1999 al
30.12.2014; 2) conseguentemente e per l'effetto condannare l in CP_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, all'accreditamento in favore del ricorrente della relativa contribuzione figurativa mancante per il periodo dal 01.07.2000 al 30.12.2014 con aggiornamento dell'estratto conto previdenziale;
3) condannare il convenuto al pagamento delle spese e CP_1
compensi di causa con distrazione a favore dei sottoscritti difensori anticipatari che dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo, in via preliminare, l'improponibilità del ricorso per carenza della domanda amministrativa, la prescrizione quinquennale del diritto invocato nonché l'infondatezza della domanda, in quanto il riconoscimento della contribuzione figurativa sarebbe previsto soltanto in favore degli L.S.U.
Alla luce di quanto esposto, ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate dall' , relativamente all'improponibilità per difetto di domanda amministrati CP_1
e alla prescrizione.
Infatti, oggetto della controversia è il mancato accredito, da parte dell'ente legittimato all'accredito, dei contributi figurativi, nonché l'accertamento del diritto all'accreditamento degli stessi: i contributi figurativi, ove spettanti, devono essere accreditati automaticamente dall' CP_1 4
Nondimeno, parte ricorrente, in data 31/03/2022, ha presentato all' una segnalazione contributiva, volta a richiedere l'accredito dei CP_1
contributi figurativi non risultanti dall'estratto contributivo, rimasta priva di esito e da intendersi, dunque, rigettata.
Quanto alle eccezioni di decadenza e di prescrizione, si evidenzia che, nel caso di specie, non si discute di prestazioni economiche, ma del diritto all'accredito dei contributi figurativi a fini pensionistici, per cui la disciplina invocata dall'istituto, relativamente alla prescrizione, non trova applicazione.
Nel merito, va premesso che la l. 24 giugno 1997 n. 196 ha dettato le linee guida per una revisione della disciplina dei lavori socialmente utili, che è stata interamente rivisitata dal d.lgs. 1 dicembre 1997 n.468.
Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 1 dicembre 1997 n.468, i lavori socialmente utili, che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizio di utilità collettiva, sono individuati secondo diverse tipologie (lavori mirati alla creazione di nuova occupazione;
alla qualificazione di particolari progetti formativi;
per la realizzazione di progetti avente carattere straordinario;
prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali).
Secondo quanto previsto dall'art. 2 del summenzionato d.lgs. i progetti di lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori della cura alla persona, dell'ambiente, del territorio e della natura, dello sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura; del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, con riguardo a determinati ambiti definiti, ma probabilmente solo in via esemplificativa, dal decreto legislativo.
I soggetti che possono essere impiegati nei lavori socialmente utili sono:
a) lavoratori in cerca di prima occupazione o disoccupati iscritti da più di due anni nelle liste di collocamento;
b) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non percettori dell'indennità di mobilità o di latro trattamento speciale di disoccupazione;
c) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori 5
dell'indennità di mobilità o di latro trattamento speciale di disoccupazione;
d) lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale sospesi a zero ore;
e) gruppi di lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberi nel contesto di crisi aziendali , di settore e di area;
f) categorie di lavoratori individuate mediante delibere della Commissione regionale per l'impiego , ai sensi dell'art.25 , quinto comma , l.223/1991 ; g) persone detenute per le quali sia prevista l'ammissione al lavoro esterno come modalità del programma di trattamento ( art. 4 , primo comma).
I lavori socialmente utili hanno, dunque, come obiettivo principale quello di porre termine alla politica delle proroghe dei trattamenti di C.I.G.S., di mobilità e di disoccupazione in chiave di pura erogazione assistenziale, e di sostituire ad essa una politica basata sull'impegno dei lavoratori sospesi o espulsi dall'attività produttiva.
Pertanto, giova sottolineare che il d.lgs.468/97 ribadisce che l'utilizzazione nei lavori socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità (art.8, primo comma).
Nonostante il legislatore sia ripetutamente intervenuto a disciplinare la materia, (primo comma dell'art.1 bis del D.L. n.244/1981, convertito nella legge
390/1981 richiamata, come normativa previdente, dall'art.1 , primo comma , l.
n. 608/1996 , art.8 d.lgs.468/1997) è rimasto costante il principio dell'esclusione dell'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro con i soggetti promotori e gestori dei progetti.
Si tratta di un rapporto atipico, che comporta l'utilizzazione di soggetti in attività lavorative senza l'instaurazione di una formale relazione contrattuale di lavoro subordinato.
La posizione del lavoratore socialmente utile è, pertanto, quella di un disoccupato che lo Stato sostiene con l'erogazione di un assegno. Certamente il legislatore non poteva non farsi carico di colmare, almeno in parte, le più vistose 6
lacune presenti nella disciplina previgente, alle quali aveva cercato, in qualche modo , di sopperire la prassi applicativa: il soggetto impegnato nei progetti fornisce, pur sempre, una prestazione lavorativa e, in tale contesto, si giustifica l'estensione di alcune tutele previste per il lavoro subordinato, con riguardo alla necessità di assicurare “un adeguato periodo di riposo entro i termini di durata dell'impegno e a vicende sospensive del rapporto “.
Si tratta di una modalità di utilizzazione delle summenzionate categorie che scoraggia forme di “occupazione” irregolare, attraverso l'impiego in lavori socialmente utili, secondo la logica che, nelle politiche assistenziali, postula lo scambio tra prestazione assistenziale percepita e quella lavorativa prestata alla collettività.
Aderendo all'interpretazione prospettata dalla Suprema Corte di
Cassazione (ex plurimis, Cass. Sez. Lav. 3476 del 2013), va osservato che in materia di impiego nelle attività dei lavori socialmente utili, deve ritenersi che il d.lgs. n. 468 del 1997, all'art. 1, abbia fornito una definizione di portata generale, comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, ossia dei lavori socialmente utili (LSU), nonché dei lavori di pubblica utilità (LPU), miranti alla creazione di occupazione in particolari bacini d'impiego.
Infatti, l'art 22 della legge delega n. 196 del 1997 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) aveva demandato al Governo di rivedere la disciplina sui lavori socialmente utili, mentre l'articolo 26 aveva demandato al
Governo di definire un piano straordinario per i giovani inoccupati nel
Mezzogiorno: di conseguenza, essa agiva sia nel campo dell'occupazione in genere, sia in quello dell'avviamento dei giovani in aree ad alta disoccupazione.
Dai due articoli sono scaturiti due diversi DD. L.vi, e cioè il 468 e il 280. Se il secondo si occupa esclusivamente di LPU, e rimanda per le modalità di attuazione dei progetti alla disciplina previgente, non può affermarsi che il primo riguardi solo i LSU, visto che l'art. 1 del D.lgs. n. 468 ha dato una 7
definizione di LSU che comprende anche l'ipotesi LPU, laddove l'art. 2 addirittura fornisce una nozione di LPU (C.d. A. Reggio Calabria n. 1056/2015).
Orbene, dal momento che la categoria degli LPU è una species del più ampio genus degli LSU (cfr. Cass. Sez. L., n. 8573/2016; Sez. L - , Ordinanza n.
28765/2018), dovrà, conseguentemente, riconoscersi anche ai lavori di pubblica utilità il diritto all'accreditamento dei contributi figurativi, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento, sebbene l'art. 8 comma 19 del d.lgs. 468/97 menzioni espressamente soltanto i lavoratori socialmente utili.
Né è possibile escludere il diritto dei lavoratori L.P.U. all'accreditamento della contribuzione figurativa in ragione della carenza di una fonte normativa impositiva dell'obbligo contributivo nei confronti dell' . CP_1
Diversamente opinando, infatti, si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni tra di loro omogenee, con evidente violazione dei principi costituzionali.
Quanto alla prova dei requisiti previsti per la contribuzione figurativa, si osserva che, ai fini dell'accertamento del diritto all'accesso alla contribuzione figurativa, è necessario e sufficiente dimostrare l'effettivo impiego della ricorrente in lavori di pubblica utilità.
Nell'ambito del presente procedimento, detta prova è stata fornita, essendo state allegate al ricorso introduttivo l'attestazione del servizio prestato, rilasciata dal Comune di Stignano, da cui si evince che il ricorrente ha prestato la propria opera lavorativa, in qualità di L.P.U., percependo la retribuzione prevista per legge, dal 1/07/1999 al 30/12/2014 senza soluzione di continuità.
L' nel costituirsi in giudizio nel merito deduce che gli unici CP_1
contributi spettanti sono quelli in cui il ricorrente era LSU.
Pertanto, alla luce di quanto argomentato e conformante ai principi statuiti dalla citata giurisprudenza della Corte di cassazione, in difetto di altre ragioni 8
ostative all'accredito dei contributi figurativi (non opposte dall'ente resistente) il ricorso va accolto.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza;
si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione della natura seriale del contenzioso, dell'assenza di questioni giuridiche spiccatamente e tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.R.G. Parte_1
3643/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato che il sig. Parte_1
ha diritto all'accreditamento ai fini pensionistici di tutti i contributi
[...]
figurativi maturati dal 1/07/1999 al 30/12/2014, condanna l' , in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., ad aggiornare l'estratto contributivo della ricorrente, mediante accredito della contribuzione figurativa maturata;
- Condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
refusione delle spese di lite, che liquida in € 3291,00, oltre accessori, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti per parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Locri, 17/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci