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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 22/10/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 248/2025
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. DA ST PRESIDENTE dott.ssa EL AR GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.248/2025 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Denise Mazzarini;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Andreoni;
Parte_2
CONVENUTA
con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco
Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 21.10.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti: “Parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso e insiste nelle istanze istruttorie formulate anche nelle successive memorie.
Parte convenuta precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e da memoria depositata il 10.10.2025.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con ricorso depositato in data 12.2.2025 ha promosso la Parte_1 presente causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a Vallefoglia il 6.10.2018. Parte_2
Si è ritualmente costituita . Parte_2
- Entrambe le parti concordano sulla richiesta della pronuncia di divorzio.
La domanda va accolta.
È documentato che (nato nel 1987) e (nata nel Parte_1 Parte_2
1990) hanno contratto matrimonio a Vallefoglia il 6.10.2018 (doc.1 del ricorrente).
La coppia ha avuto una figlia, , nata il [...]. Per_1
La residenza familiare era stata fissata a , in un immobile acquistato dai Per_2 coniugi in comproprietà, ricorrendo ad un mutuo bancario cointestato.
Con decreto dell'11.5.2021 il Tribunale di Pesaro ha omologato la separazione consensuale (doc. 4 del ricorrente). All'epoca si era già Parte_1 trasferito in provincia di Udine, dove svolgeva la carriera militare nell'esercito, in forza al Reggimento Alpini. con la figlia è rimasta nella provincia di Parte_2
Pesaro, dove lavorava alle dipendenze di un'impresa (doc. 3 del ricorrente).
I coniugi non si sono più riconciliati, come comprovato dalle diverse residenze
(doc.2 del ricorrente) e non c'è possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Pertanto, sussistendo i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 L.
n.898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- La figlia minorenne (nata nel 2015) viene affidata congiuntamente ai genitori, come chiesto dal ricorrente.
Va ricordato che a norma degli artt.337 ter e quater c.c. l'affidamento congiunto ai genitori costituisce la forma preferenziale;
il Giudice decide diversamente (ad es. affidamento ad un solo genitore o affidamento extra-genitoriale) solo se l'affidamento congiunto risulta di nocumento al minore.
Nel caso di specie, nonostante la convenuta abbia chiesto di mantenere l'affidamento esclusivo materno - come era stato concordato all'epoca della separazione consensuale – non si ravvisano ragioni attuali e concrete sufficienti per derogare all'affidamento congiunto.
La distanza geografica tra le rispettive residenze di per sé non costituisce un impedimento all'affidamento congiunto. Non risulta che il ricorrente sia pagina 2 di 7 impegnato in modo costante e prolungato in missioni all'estero che potrebbero ostacolare l'esercizio della funzione genitoriale. La convenuta ha fatto riferimento genericamente ad una situazione di disagio familiare e di prevaricazione morale per cui nell'estate del 2020 si sarebbe rivolta al centro antiviolenza: la circostanza – peraltro allegata genericamente – atterrebbe al rapporto di coppia, che va tenuto distinto dal rapporto genitore-figlio; la convenuta non ha allegato che fosse un padre violento o Parte_1 prepotente con la bambina. Va aggiunto che dalla omologa della separazione sono trascorsi oltre 4 anni e nel frattempo non sono emersi elementi o fatti di rilievo che inducano ad escludere l'affidamento congiunto. Parte_1 vede con frequenza la figlia, seppur con cadenza non regolare, risiedendo in un'altra Regione e tra loro ci sono costanti contatti telefonici. Il ricorrente ha manifestato la volontà di essere coinvolto nelle scelte che riguardano la crescita, l'educazione e l'istruzione della bambina.
Quindi viene disposto l'affidamento congiunto.
- Viene confermato il collocamento prevalente della figlia presso la madre. Sul collocamento non c'è contestazione.
- Le parti sostanzialmente concordano che il padre potrà esercitare il suo diritto di visita ogni qualvolta potrà recarsi a Pesaro, nei periodi di ferie o congedo, compatibilmente con gli impegni scolastici o ludici della bambina e previo preavviso alla madre.
In aggiunta a ciò, per dare maggiore continuità al rapporto viene stabilito dal
Tribunale che trascorrerà con la figlia almeno un fine- Parte_1 settimana al mese, da concordare tra i genitori all'inizio di ogni mese.
La bambina ha 10 anni e non sussistono ragioni specifiche per escludere i pernotti con il padre.
Salvo diverso accordo, in occasione delle vacanze natalizie la figlia trascorrerà tre giorni con il padre e tre con la madre;
i giorni di Pasqua e Pasquetta verranno alternati con un genitore e con l'altro; anche le altre principali festività verranno trascorse alternativamente. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere la figlia per due settimane anche non consecutive, da concordare entro la fine di maggio di ogni anno.
pagina 3 di 7 Il ricorrente ha chiesto che sia regolato anche il diritto di visita dei nonni paterni: il Tribunale dispone che nei giorni in cui tiene con sé la figlia Parte_1 potrà organizzarsi in modo da far partecipare agli incontri anche i nonni.
I contatti telefonici tra padre e figlia potranno svolgersi liberamente, anche ogni giorno. Parimenti, la madre potrà sentire telefonicamente la figlia quotidianamente nei giorni in cui la bambina sta con il padre. È opportuno che – per consentire a tutti una migliore organizzazione ed evitare incomprensioni e disguidi - venga concordata una fascia oraria per le telefonate.
- Nel rispetto del principio della bi-genitorialità, tutte le questioni di maggior interesse riguardanti la minore dovranno essere discusse e concordate tra i genitori, inclusa la creazione o prosecuzione di profili della minore su social network e la pubblicazione delle sue immagini.
- La convenuta ha chiesto che sia conferma l'assegnazione della casa coniugale in suo favore.
La domanda non può essere accolta.
Premesso che a norma dell'art.337 sexies c.c. l'assegnazione della casa coniugale assolve alla funzione di tutelare l'interesse dei figli minorenni o maggiorenni ma non ancora autonomi - cosicchè possano conservare lo stesso ambiente domestico anche dopo la disgregazione del nucleo familiare - nel caso di specie l'immobile sito a ha ormai perso tale destinazione. Per_2
Dagli atti e dai documenti è provato che con la figlia si è trasferita a Parte_2
Montelabbate presso l'abitazione del compagno, da lungo tempo e in modo stabile. L'affermazione della convenuta, la quale ha sostenuto che si tratterebbe di un appoggio temporaneo a casa del compagno, è smentita da una pluralità di circostanze: la figlia è stabilmente iscritta a scuola a Montelabbate dal settembre 2022; il compagno della convenuta nel 2024 è stato delegato per il ritiro della minore (doc. 32 del ricorrente); le numerose raccomandate che il ricorrente ha spedito alla convenuta all'indirizzo di residenza a sono Per_2 tornate indietro perché il destinatario non era reperibile (doc.15 e 16 del ricorrente); le notifiche del ricorso effettuate presso la casa a – sia Per_2 quella a mezzo posta, sia quella compiuta dall'ufficiale giudiziario, sia l'ulteriore raccomandata inviata ex art.140 c.p.c. – non sono state ricevute dalla convenuta;
nessuno era presente in occasione dell'accesso dell'ufficiale pagina 4 di 7 giudiziario e del messo postale;
anche l'aspetto esterno trasandato e incolto dell'immobile lascia intuire che non sia normalmente abitato (doc.33 e 34 del ricorrente).
Conseguentemente l'assegnazione a prevista nella separazione Parte_2 viene revocata;
l'utilizzo dell'immobile resta soggetto alle ordinarie norme in materia di diritto dominicale.
In questa causa è inammissibile la domanda avente ad oggetto il pagamento delle rate del mutuo che i coniugi avevano contratto per l'acquisto della casa, trattandosi di petitum estraneo al procedimento di divorzio.
- L'AUU verrà percepito per intero dalla madre, collocataria della minore.
- Applicati i criteri previsti dall'art.337 ter comma 4 c.c., per il mantenimento della figlia verserà ad entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Parte_2 mese un assegno di euro 250,00, come richiesto dalla convenuta.
L'importo di euro 100,00 offerto dal ricorrente è insufficiente e inadeguato, tenuto conto delle esigenze della figlia (in età scolare), delle rispettive capacità lavorative e reddituali dei genitori e del collocamento di gran lunga prevalente presso la madre. Va osservato che ha una posizione Parte_1 lavorativa stabile e ben retribuita;
ha documentato una busta paga di circa
1.800 euro, ma dall'esame degli estratti conto del 2023-24 risultano entrate anche maggiori in alcuni mesi;
nella dichiarazione fiscale presentata nel 2024 è indicato che nel 2023 ha avuto un reddito complessivo di circa euro 34.500 su cui è stata applicata una imposta netta di circa 6.500. all'epoca Parte_2 della separazione lavorava come operaia, ora lavora in una pizzeria;
per l'anno
2024 ha dichiarato un reddito netto di circa 16.000 euro. La circostanza che abbia contratto dei debiti per l'acquisto dell'automobile e di Parte_1 altri beni non può compromettere il diritto della minore a ricevere dal genitore un mantenimento idoneo a soddisfare almeno le sue esigenze elementari. Va ricordato che la figlia per la maggior parte del tempo sta con la madre, quindi l'apporto al mantenimento in forma diretta e personale da parte del padre è molto limitato. Un assegno inferiore ad euro 250,00 mensili sarebbe inadeguato a soddisfare le necessità primarie della minore.
L'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat.
pagina 5 di 7 Le spese straordinarie della figlia verranno individuate e concordate come da protocollo in materia di famiglia in uso a questo Tribunale e verranno divise a metà tra i genitori.
- In considerazione della parziale reciproca soccombenza, le spese di causa vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.248/2025
R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Parte_2
CONVENUTA
con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa;
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Vallefoglia il 6.10.2018, iscritto nei registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile del Comune di Vallefoglia al n.10, parte II, serie A, anno 2018;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
3) la figlia minorenne è affidata congiuntamente ai genitori, con collocamento presso la madre;
gli incontri con il padre si svolgeranno secondo quanto indicato nella motivazione di questa sentenza;
4) l'assegnazione della casa familiare (sita a , via Rosselli, 1/A) ad Per_2
è revocata;
Parte_2
5) verserà ad entro il giorno 5 di ogni mese un Parte_1 Parte_2 assegno di euro 250,00 per il mantenimento ordinario della figlia;
l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat;
6) le spese straordinarie della figlia verranno sostenute dai genitori per la quota del 50% ciascuno;
pagina 6 di 7 7) spese di causa compensate.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale a Pesaro, in data 21 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
EL AR DA ST atto sottoscritto digitalmente pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. DA ST PRESIDENTE dott.ssa EL AR GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.248/2025 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Denise Mazzarini;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Andreoni;
Parte_2
CONVENUTA
con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco
Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 21.10.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti: “Parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso e insiste nelle istanze istruttorie formulate anche nelle successive memorie.
Parte convenuta precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e da memoria depositata il 10.10.2025.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con ricorso depositato in data 12.2.2025 ha promosso la Parte_1 presente causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a Vallefoglia il 6.10.2018. Parte_2
Si è ritualmente costituita . Parte_2
- Entrambe le parti concordano sulla richiesta della pronuncia di divorzio.
La domanda va accolta.
È documentato che (nato nel 1987) e (nata nel Parte_1 Parte_2
1990) hanno contratto matrimonio a Vallefoglia il 6.10.2018 (doc.1 del ricorrente).
La coppia ha avuto una figlia, , nata il [...]. Per_1
La residenza familiare era stata fissata a , in un immobile acquistato dai Per_2 coniugi in comproprietà, ricorrendo ad un mutuo bancario cointestato.
Con decreto dell'11.5.2021 il Tribunale di Pesaro ha omologato la separazione consensuale (doc. 4 del ricorrente). All'epoca si era già Parte_1 trasferito in provincia di Udine, dove svolgeva la carriera militare nell'esercito, in forza al Reggimento Alpini. con la figlia è rimasta nella provincia di Parte_2
Pesaro, dove lavorava alle dipendenze di un'impresa (doc. 3 del ricorrente).
I coniugi non si sono più riconciliati, come comprovato dalle diverse residenze
(doc.2 del ricorrente) e non c'è possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Pertanto, sussistendo i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 L.
n.898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- La figlia minorenne (nata nel 2015) viene affidata congiuntamente ai genitori, come chiesto dal ricorrente.
Va ricordato che a norma degli artt.337 ter e quater c.c. l'affidamento congiunto ai genitori costituisce la forma preferenziale;
il Giudice decide diversamente (ad es. affidamento ad un solo genitore o affidamento extra-genitoriale) solo se l'affidamento congiunto risulta di nocumento al minore.
Nel caso di specie, nonostante la convenuta abbia chiesto di mantenere l'affidamento esclusivo materno - come era stato concordato all'epoca della separazione consensuale – non si ravvisano ragioni attuali e concrete sufficienti per derogare all'affidamento congiunto.
La distanza geografica tra le rispettive residenze di per sé non costituisce un impedimento all'affidamento congiunto. Non risulta che il ricorrente sia pagina 2 di 7 impegnato in modo costante e prolungato in missioni all'estero che potrebbero ostacolare l'esercizio della funzione genitoriale. La convenuta ha fatto riferimento genericamente ad una situazione di disagio familiare e di prevaricazione morale per cui nell'estate del 2020 si sarebbe rivolta al centro antiviolenza: la circostanza – peraltro allegata genericamente – atterrebbe al rapporto di coppia, che va tenuto distinto dal rapporto genitore-figlio; la convenuta non ha allegato che fosse un padre violento o Parte_1 prepotente con la bambina. Va aggiunto che dalla omologa della separazione sono trascorsi oltre 4 anni e nel frattempo non sono emersi elementi o fatti di rilievo che inducano ad escludere l'affidamento congiunto. Parte_1 vede con frequenza la figlia, seppur con cadenza non regolare, risiedendo in un'altra Regione e tra loro ci sono costanti contatti telefonici. Il ricorrente ha manifestato la volontà di essere coinvolto nelle scelte che riguardano la crescita, l'educazione e l'istruzione della bambina.
Quindi viene disposto l'affidamento congiunto.
- Viene confermato il collocamento prevalente della figlia presso la madre. Sul collocamento non c'è contestazione.
- Le parti sostanzialmente concordano che il padre potrà esercitare il suo diritto di visita ogni qualvolta potrà recarsi a Pesaro, nei periodi di ferie o congedo, compatibilmente con gli impegni scolastici o ludici della bambina e previo preavviso alla madre.
In aggiunta a ciò, per dare maggiore continuità al rapporto viene stabilito dal
Tribunale che trascorrerà con la figlia almeno un fine- Parte_1 settimana al mese, da concordare tra i genitori all'inizio di ogni mese.
La bambina ha 10 anni e non sussistono ragioni specifiche per escludere i pernotti con il padre.
Salvo diverso accordo, in occasione delle vacanze natalizie la figlia trascorrerà tre giorni con il padre e tre con la madre;
i giorni di Pasqua e Pasquetta verranno alternati con un genitore e con l'altro; anche le altre principali festività verranno trascorse alternativamente. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere la figlia per due settimane anche non consecutive, da concordare entro la fine di maggio di ogni anno.
pagina 3 di 7 Il ricorrente ha chiesto che sia regolato anche il diritto di visita dei nonni paterni: il Tribunale dispone che nei giorni in cui tiene con sé la figlia Parte_1 potrà organizzarsi in modo da far partecipare agli incontri anche i nonni.
I contatti telefonici tra padre e figlia potranno svolgersi liberamente, anche ogni giorno. Parimenti, la madre potrà sentire telefonicamente la figlia quotidianamente nei giorni in cui la bambina sta con il padre. È opportuno che – per consentire a tutti una migliore organizzazione ed evitare incomprensioni e disguidi - venga concordata una fascia oraria per le telefonate.
- Nel rispetto del principio della bi-genitorialità, tutte le questioni di maggior interesse riguardanti la minore dovranno essere discusse e concordate tra i genitori, inclusa la creazione o prosecuzione di profili della minore su social network e la pubblicazione delle sue immagini.
- La convenuta ha chiesto che sia conferma l'assegnazione della casa coniugale in suo favore.
La domanda non può essere accolta.
Premesso che a norma dell'art.337 sexies c.c. l'assegnazione della casa coniugale assolve alla funzione di tutelare l'interesse dei figli minorenni o maggiorenni ma non ancora autonomi - cosicchè possano conservare lo stesso ambiente domestico anche dopo la disgregazione del nucleo familiare - nel caso di specie l'immobile sito a ha ormai perso tale destinazione. Per_2
Dagli atti e dai documenti è provato che con la figlia si è trasferita a Parte_2
Montelabbate presso l'abitazione del compagno, da lungo tempo e in modo stabile. L'affermazione della convenuta, la quale ha sostenuto che si tratterebbe di un appoggio temporaneo a casa del compagno, è smentita da una pluralità di circostanze: la figlia è stabilmente iscritta a scuola a Montelabbate dal settembre 2022; il compagno della convenuta nel 2024 è stato delegato per il ritiro della minore (doc. 32 del ricorrente); le numerose raccomandate che il ricorrente ha spedito alla convenuta all'indirizzo di residenza a sono Per_2 tornate indietro perché il destinatario non era reperibile (doc.15 e 16 del ricorrente); le notifiche del ricorso effettuate presso la casa a – sia Per_2 quella a mezzo posta, sia quella compiuta dall'ufficiale giudiziario, sia l'ulteriore raccomandata inviata ex art.140 c.p.c. – non sono state ricevute dalla convenuta;
nessuno era presente in occasione dell'accesso dell'ufficiale pagina 4 di 7 giudiziario e del messo postale;
anche l'aspetto esterno trasandato e incolto dell'immobile lascia intuire che non sia normalmente abitato (doc.33 e 34 del ricorrente).
Conseguentemente l'assegnazione a prevista nella separazione Parte_2 viene revocata;
l'utilizzo dell'immobile resta soggetto alle ordinarie norme in materia di diritto dominicale.
In questa causa è inammissibile la domanda avente ad oggetto il pagamento delle rate del mutuo che i coniugi avevano contratto per l'acquisto della casa, trattandosi di petitum estraneo al procedimento di divorzio.
- L'AUU verrà percepito per intero dalla madre, collocataria della minore.
- Applicati i criteri previsti dall'art.337 ter comma 4 c.c., per il mantenimento della figlia verserà ad entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Parte_2 mese un assegno di euro 250,00, come richiesto dalla convenuta.
L'importo di euro 100,00 offerto dal ricorrente è insufficiente e inadeguato, tenuto conto delle esigenze della figlia (in età scolare), delle rispettive capacità lavorative e reddituali dei genitori e del collocamento di gran lunga prevalente presso la madre. Va osservato che ha una posizione Parte_1 lavorativa stabile e ben retribuita;
ha documentato una busta paga di circa
1.800 euro, ma dall'esame degli estratti conto del 2023-24 risultano entrate anche maggiori in alcuni mesi;
nella dichiarazione fiscale presentata nel 2024 è indicato che nel 2023 ha avuto un reddito complessivo di circa euro 34.500 su cui è stata applicata una imposta netta di circa 6.500. all'epoca Parte_2 della separazione lavorava come operaia, ora lavora in una pizzeria;
per l'anno
2024 ha dichiarato un reddito netto di circa 16.000 euro. La circostanza che abbia contratto dei debiti per l'acquisto dell'automobile e di Parte_1 altri beni non può compromettere il diritto della minore a ricevere dal genitore un mantenimento idoneo a soddisfare almeno le sue esigenze elementari. Va ricordato che la figlia per la maggior parte del tempo sta con la madre, quindi l'apporto al mantenimento in forma diretta e personale da parte del padre è molto limitato. Un assegno inferiore ad euro 250,00 mensili sarebbe inadeguato a soddisfare le necessità primarie della minore.
L'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat.
pagina 5 di 7 Le spese straordinarie della figlia verranno individuate e concordate come da protocollo in materia di famiglia in uso a questo Tribunale e verranno divise a metà tra i genitori.
- In considerazione della parziale reciproca soccombenza, le spese di causa vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.248/2025
R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Parte_2
CONVENUTA
con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa;
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Vallefoglia il 6.10.2018, iscritto nei registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile del Comune di Vallefoglia al n.10, parte II, serie A, anno 2018;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
3) la figlia minorenne è affidata congiuntamente ai genitori, con collocamento presso la madre;
gli incontri con il padre si svolgeranno secondo quanto indicato nella motivazione di questa sentenza;
4) l'assegnazione della casa familiare (sita a , via Rosselli, 1/A) ad Per_2
è revocata;
Parte_2
5) verserà ad entro il giorno 5 di ogni mese un Parte_1 Parte_2 assegno di euro 250,00 per il mantenimento ordinario della figlia;
l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat;
6) le spese straordinarie della figlia verranno sostenute dai genitori per la quota del 50% ciascuno;
pagina 6 di 7 7) spese di causa compensate.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale a Pesaro, in data 21 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
EL AR DA ST atto sottoscritto digitalmente pagina 7 di 7