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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4958/2018 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Tatone AR
attore
contro in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Nicola P_
Pappalepore
, contumace Controparte_2
, contumace Controparte_3
convenuti
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 21.05.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato ha citato in giudizio , AR Controparte_2 CP_3
e la chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “Voglia
[...] P_
il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta: - Accertare e dichiarare la responsabilità del signor , conducente della Citroen tg.DS390YB, di proprietà della signora Controparte_3 CP_2
, assicurata dalla nella causazione del sinistro de quo;
- Per l'effetto condannare
[...] P_ le parti in solido fra loro, al pagamento della complessiva somma di € 74.893,96 in favore dell'odierno attore, o di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia a seguito di espletanda CTU;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
A sostegno della domanda l'attore ha allegato che in data 06.09.2014, alle ore 19:00 circa, si trovava alla guida della propria bicicletta, allorquando, mentre percorreva la via Capurso, in Triggiano (Ba), giunto all'intersezione con via Torre Marinara, veniva violentemente attinto dalla Citroen tg. DS
390YB di proprietà di , assicurata dalla nell'occasione condotta da Controparte_2 P_
e per l'effetto rovinava a terra. L'autovettura usciva dalla ridetta via Torre Controparte_3
Marinara con manovra in retromarcia, ma il conducente non si avvedeva della presenza del
. A seguito del sinistro, questi veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale AR
Di Venere di Bari, ove gli veniva diagnosticato: “trauma cranico non commotivo. Trauma emicostato sinistro con rottura traumatica di milza e contusione pancreatica”, con prognosi iniziale di 30 giorni.
Veniva, pertanto, ricoverato presso il medesimo nosocomio e sottoposto ad intervento chirurgico di splenectomia per essere dimesso il 13.10.2014 con la seguente diagnosi: “emoperitoneo massimo pancreatica da verosimile lesione del pancreas”. Dal sinistro conseguivano: una invalidità permanente nella misura del 16-18%; giorni 30 di invalidità temporanea assoluta, giorni 30 di invalidità parziale al 50%, giorni 30 di invalidità parziale al 25%, una incidenza sull'attività lavorativa del 25% [come da relazione medico legale del dott. in atti]. Con raccomandata A/R Persona_1
del 04.11.2014, provvedeva a mettere in mora la che procedeva all'apertura del P_
sinistro e, dunque, alla nomina di un proprio medico di fiducia per la quantificazione delle lesioni subite;
con comunicazione del 26.09.2015 e del 05.05.2017 la compagnia rifiutava di procedere al risarcimento richiesto.
Con comparsa depositata il 27.07.2018 si è costituita in giudizio l' in persona del legale P_
rappresentante p.t., che ha contestato l'an ed il quantum debeatur, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “A) Dichiari la esclusione e/o la inoperatività della garanzia assicurativa, poiché si ha motivo di ritenere che l'infortunio del sia estraneo al concetto AR
di circolazione veicolare;
la decadenza dell'assicurato dalla garanzia assicurativa ex artt. 1913-1915
c.c., respingendo ogni avversa istanza pregiudizievole per i diritti e gli interessi della Società deducente. B) Dichiari la assoluta infondatezza della domanda attrice, sfornita di supporto probatorio, dato che si contesta: "la "genuinità" e la "storicità" del sinistro così come denunciato all'Assicuratore, ritenendosi che l'infortunio si sia verificato con ben distinte modalità e che, comunque, dovrà essere giudicato secondo i principi della responsabilità civile;
il nexus causae;
la qualificazione e la quantificazione del danno, assolutamente ingiustificata e pretestuosa, respingendosi ogni avversa istanza. C) Condanni , e/o chi di ragione e di giustizia, AR al pagamento delle spese e competenze del giudizio, in uno ad oneri accessori”. , proprietaria del veicolo, e , conducente dello stesso, nonostante Controparte_2 Controparte_3
la rituale evocazione non si sono costituiti in giudizio motivo per il quale ne è stata dichiarata la contumacia (cfr. ord. del 13.11.2018).
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti, prova per interpello e testi ed espletamento di CTU medico legale, a firma del dott. Persona_2
All'udienza del 21.05.2025 la causa, matura per la decisione, è stata definita ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda non è meritevole di accoglimento.
L'attore ha allegato che l'evento si sarebbe verificato a causa del “violento” urto subito allorquando, in sella alla propria bicicletta e giunto all'incrocio tra via Capurso e via Torre Marinara, in Triggiano, veniva improvvisamente attinto dall'autovettura Citroen tg DS 390YB di proprietà di CP_2
e condotta, nell'occasione, da quest'ultimo avrebbe effettuato “una
[...] Controparte_3 azzardata manovra di retromarcia, non avvedendosi della presenza del ”. Parte_2
A seguito del sinistro non veniva richiesto l'intervento delle Autorità o degli operatori del 118.
Orbene, la dinamica è stata oggetto di allegazione generica ed il fatto storico, specificatamente contestato dalla convenuta compagnia assicurativa, non ha trovato riscontro all'esito della espletata istruttoria consistita nella acquisizione della documentazione in atti, nella prova per interpello del e nella prova a mezzo testi. AR
Le risultanze dell'attività istruttoria si rilevano, difatti, contraddittorie.
Dai rilievi fotografici effettuati dal perito nominato dall' , in data P_ Persona_3
16.01.2015 (cfr. doc. 6 fascicolo di parte convenuta), è emerso che il velocipede del non AR
presentava alcun danno all'esito dell'evento, neppure nella parte anteriore (ruota e raggi), oggetto dell'asserito impatto ad opera della Citroen. La bicicletta non veniva riparata a seguito dell'occorso
(cfr. interrogatorio formale del assunto all'udienza del 19.1.2021). AR
Dalla collisione, descritta come “violenta”, sarebbero dovuti conseguire danni al mezzo più “leggero” tra quelli implicati – il velocipede, per l'appunto – che invece si presentava integro.
A distinte conclusioni non è dato pervenire facendo riferimento alle dichiarazioni rilasciate, nel corso dell'udienza celebrata il 06.10.2021, dall'unico teste ammesso di parte attorea, (cfr. Testimone_1
ord. del 19.1.2021).
Preliminarmente deve darsi atto che il è il solo testimone oculare dell'evento. Tes_1
Ora, il modulo di constatazione amichevole (modello CAI), in atti, non dà atto della presenza testimoni al momento del sinistro. Solo con corrispondenza del 04.05.2016 – a distanza di due anni dalla data dell'evento - l'avv. Tatone, nell'interesse del , inviava ad una “dichiarazione testimoniale” attribuita a AR P_
, datata 10.12.2015. Testimone_1
Detta tempistica, non supportata da alcuna giustificazione plausibile in ordine alla mancata indicazione del testimone nel CAI, solleva fondati dubbi circa la spontaneità, la genuinità e, in definitiva, l'attendibilità della deposizione (cfr. ex multis, Cass. n. 352/2023; Cass. 33357/2021).
Escusso all'udienza del 06.10.2021, ha preliminarmente dichiarato di essere Testimone_1
“indifferente” alle parti in causa, con particolare riferimento all'attore [“(…) non ho rapporti di amicizia, di lavoro, parentale, debito, credito con il sig. che pur essendo del mio AR stesso paese allorquando lo incontro non lo saluto nemmeno perché indifferente”].
In epoca successiva all'ammissione della CTU medico legale (ord. del 30.3.2022) parte convenuta ha prodotto in atti, il 06.04.2022 “Accertamenti sulla attendibilità della prova orale dedotta da parte attrice” consistenti in verifiche effettuate da sui rapporti ricorrenti tra P_ AR
, e , moglie di quest'ultimo. La convenuta ha, dunque, depositato
[...] Testimone_1 CP_4
copiosa documentazione fotografica rinvenuta sul sito “Facebook” attestante la intensa e duratura amicizia tra , e le rispettive consorti, perdurante ininterrottamente AR Testimone_1
a far data dall'anno 2013. Il ed il vengono ritratti anche nel corso di eventi privati, AR Tes_1
quali feste di famiglia, in palese confidenza.
Detta documentazione – ammissibile in quanto finalizzata a minare l'attendibilità del teste sulla scorta di quanto da quest'ultimo riferito in sede di escussione - all'evidenza sconfessa la dichiarazione di indifferenza resa dal e ne rende manifesta l'inattendibilità. Tes_1
Quanto dichiarato dal in sede di prova testimoniale risulta – e pur prescindendo dal rilevato Tes_1
aspetto - contraddittorio;
il testimone ha, dapprima, riferito di “aver avuto una visuale privilegiata perché al verificarsi dell'evento io mi trovavo dietro la bici alla guida della mia autovettura”, salvo aggiungere, in sede di chiarimenti, di “non ricordare i punti d'urto tra i due veicoli”.
Ne consegue l'assenza elementi utili a dimostrare il verificarsi dell'evento, come allegato in questa sede.
A tanto non possono sopperire le conclusioni cui è pervenuto il nominato C.T.U., prof.
[...]
Per_2
La CTU – stanti gli esiti della prova orale e la produzione dalla convenuta, intervenuta in epoca successiva alla ammissione della consulenza tecnica di Ufficio – è da ritenersi esplorativa, in assenza di elementi a sostegno del verificarsi del sinistro.
Preme aggiungere che l'ausiliario ha ravvisato la compatibilità causale tra evento e lesioni, evidenziandone, ad ogni modo, l'aspecificità [“(…) Per quanto di interesse ai fini della presente relazione, si rammenta che la tipologia delle lesioni riportate nei sinistri della strada differisce a seconda del coinvolgimento di pedoni, guidatori o trasportati, a seconda della tipologia dei mezzi coinvolti ed in base alle possibili differenti dinamiche dell'incidente. Con particolare interesse nei confronti delle lesioni relative ai conducenti di mezzi su due ruote come il Sig. , deve AR
segnalarsi che esse attengono ad una variabilità di lesioni che, essendo spesso aspecifiche, vanno da lesioni di lieve entità a lesioni che possono determinare il decesso essendo tanto funzione dei distretti somatici traumatizzati e dell'entità dell'urto. Difatti, per quanto di interesse ai fini del sinistro occorso al Sig. , si rammenta che la traumatologia dei conducenti di mezzi su due ruote è AR costituita da lesioni che essi riportano allorquando subiscono l'urto contro le strutture rigide del mezzo guidato, ovvero contro le strutture rigide degli altri mezzi coinvolti o degli elementi ambientali circostanti. Tali circostanze possono produrre lesioni escoriative, ecchimosi, ferite lacero - contuse, ma anche fratture scheletriche e lesioni interne…” (pag. 16 della relazione peritale)].
Tanto deve vagliarsi anche alla luce di quanto dichiarato dallo stesso al momento AR dell'accettazione presso il P.S. del nosocomio “Di Venere” di Bari. In atti sono presenti due
“Relazioni di Pronto Soccorso” la prima recante data 06.09.2014 ore 19.41 che riporta, nella parte relativa alla descrizione: “RIF: investito in bici da auto in retromarcia”; la seconda recante data
06.09.2014 ore 22.11 – redatta in epoca successiva all'aggravamento della condizione dell'attore – che riporta, nella parte relativa alla descrizione: “RIF: accidentale”.
A sostegno della domanda, il ha, inoltre, prodotto un modello CAI che reca una sola AR sottoscrizione – asseritamente attribuita al conducente della Citroen, – del tutto Controparte_3
illeggibile.
Ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente è, ad ogni modo, preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (cfr. C. n. 2438/2024); preme ribadire che, nel caso in esame, il velocipede condotto dal – come evincibile dal AR
materiale fotografico in atti - non riportava alcun danno a seguito dell'evento.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei valori di riferimento del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. (tab n. 2 finca n. 5).
Va disposta la condanna di ai sensi del disposto di cui all' art. 96 c.p.c., avendo AR
questi proposto la domanda giudiziale sulla scorta di elementi privi di congruità e verosimiglianza;
condotta processuale, questa, da ritenersi temeraria o quantomeno colposamente gravatoria e pretestuosa.
La somma dovuta dall'attore ai sensi del disposto di cui all'art. 96 c.p.c. viene liquidata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. Si ravvisano i presupposti per la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in Sede per le valutazioni di competenza in ordine alla condotta processuale di . La documentazione Testimone_1 in atti confuta, all'evidenza, la dichiarazione di indifferenza resa nel corso della udienza celebrata il
06.10.2021.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Terza Seconda Civile, in composizione monocratica, ogni altra domanda delle parti respinta o assorbita:
- rigetta la domanda;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore della che AR P_
liquida in € 14.103,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del
15%, CPA ed IVA, se dovuta come per legge;
- condanna a corrispondere in favore di euro 300,00 ex art. 96 c.p.c. AR P_
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attorea salva la solidarietà esterna di tutte le parti processuali nei confronti del consulente;
- dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in Sede per le valutazioni di competenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 21.5.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco