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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà ConSIliere
Dott. Alessandra Santalucia ConSIliere rel.
Sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 14 gennaio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 348/2024 R.G. promossa da
, in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Oliviero Atzeni per mandato generale alle liti, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio di Messina, via Armeria n. 1 appellante contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
appellato contumace
Avente ad oggetto: cancellazione elenchi anagrafici braccianti agricoli e indebito previdenziale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso al Tribunale di Patti del 7 ottobre 2021 il SI. Controparte_1
premesso di aver lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della
[...]
nel 2020 per un numero complessivo di n. 152 giornate e di Controparte_2
essere stato iscritto negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di riferimento, esponeva che a seguito di un accesso ispettivo da parte dei funzionari , gli veniva comunicato di essere stato Pt_1 cancellato dagli elenchi per l'anno 2020 per le n. 42 giornate lavorate e che il ricorso amministrativo prontamente proposto era stato disatteso.
Si costituiva l' eccependo di aver provveduto alla parziale cancellazione del Pt_1
SI. dalle liste anagrafiche dei braccianti agricoli per l'anno 2020 CP1
poiché, a seguito di una ispezione presso l'azienda della ditta di CP2
sarebbe emerso il carattere in parte fittizio del rapporto di lavoro.
[...]
Rilevava altresì l'erroneità del preteso riconoscimento delle giornate di lavoro anche sotto il profilo del quantum in quanto il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento come lavoratore agricolo per n. 152 giornate lavorative per l'anno 2020, e ciò sebbene la somma delle giornate disconosciute (ovvero 42) con quelle ancora riconosciute dopo il disconoscimento (98) ammontasse a 140.
Con separato ricorso iscritto al N.R.G. 4138/2021 l'istante si doleva altresì dell'accoglimento della domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2020 per sole 98 giornate e non per 152 così come richiesto.
Riuniti i due giudizi stante la connessione, con sentenza n. 121/24 del 02.02.24 il
Tribunale di Patti, in accoglimento della domande del SI. , ordinava CP1
la reiscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza per l'anno 2020 per n. 152 giornate, condannando ancora l' al pagamento della Pt_1
disoccupazione agricola anno 2020 corrispondente alle rimanenti 54 giornate non riconosciute a fronte di un totale di 152, condannando l'istituto anche al pagamento delle spese di lite.
Osservava il decidente che le risultanze istruttorie confermavano l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della , Controparte_2
riportando circostanze relative ad orari, giornate di lavoro, direttive di lavoro e mansioni che il SI. svolgeva presso la ditta. CP1
Con ricorso del 22 luglio 2024 proponeva appello l . Pt_1
Pag. 2 di 7 L'appellato, benché regolarmente citato - con notifica a mezzo pec all'indirizzo del difensore in I grado avv. Renata Spanò, ritualmente ricevuta - non si costituiva restando contumace.
Esaminati gli atti, e disposta la trattazione scritta, ai sensi dall'art. 127 ter c.p.c. in esito al deposito di note dell'appellante, la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico articolato motivo l' lamenta che il primo giudice non avrebbe Pt_1
assolutamente considerato il materiale probatorio offerto da esso a Pt_1
sostegno del parziale disconoscimento per l'anno 2020 del rapporto lavorativo comportante l'erogazione della indennità di disoccupazione agricola limitatamente a 98 giornate a fronte delle complessive 140 denunciate a seguito dell'intervenuta cancellazione delle restati n. 42 giornate.
Il tribunale in particolare avrebbe errato nel dare rilievo unicamente alle testimonianze rese nel corso del giudizio, omettendo del tutto la valutazione del verbale di accertamento posto in atti, comprovante lo svolgimento prevalente da parte della ditta datrice di lavoro di un'attività commerciale dedita ad agriturismo piuttosto che della dichiarata attività agricola.
Peraltro, le testi escusse in giudizio, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante non avrebbero potuto considerarsi tutte dotate di idonea attendibilità avendo alcune di esse intrapreso medesime azioni legali contro l . Per di Pt_1
più le dichiarazioni rese non sarebbero risultate affatto coincidenti evidenziando piuttosto lacune e contraddittorietà nella ricostruzione dei fatti e perciò, avrebbero dovuto indirizzare il giudice di prime cure ad adottare una decisione di senso opposto rispetto a quella emessa.
Tali le critiche alla sentenza, l'appello si presenta fondato.
Occorre, innanzitutto, premettere che l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene
Pag. 3 di 7 meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto Pt_1
di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nell'art. 9 d.lg. n.
375 del 1993) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi e il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto. L'onere probatorio in capo al lavoratore è ancora più penetrante ove ad essere contestato, come nel caso di specie non è la sussistenza del rapporto bensì la sua durata dovendo l'interessato in tal caso dimostrare il periodo lavorativo e dunque il numero delle giornate lavorate.
Orbene, come evidenziato dall'istituto, il primo giudice ha immotivatamente pretermesso gli esiti dell'accertamento ispettivo effettuato nei confronti del presunto datore di lavoro dell'odierno appellato.
Dall'esame del verbale in atti emerge che per ammissione della stessa titolare della ditta, SI.ra , i redditi prodotti dall'attività agrituristica Parte_2
sono notevolmente superiori a quelli dell'attività agricola e tale prevalenza trova conferma nel raffronto tempo-lavoro impiegato in entrambe le attività, sì da indurre gli ispettori alla conclusione che il reale business dell'azienda sia l'attività di ristorazione e non quella agricola svolta in maniera marginale.
L'insussistenza del rapporto lavorativo del SI. quale bracciante CP1
agricolo per l'intero periodo denunciato discende pertanto dalla chiara natura dell' attività principale svolta dalla e dalla Controparte_2
constatazione che l'attività agricola consiste non già nella coltivazioni di prodotti
Pag. 4 di 7 agricoli ma nell'allevamento di suini allo stato semi brado, per lo più venduti a terzi e solo in parte lavorati e trasformati in porchetta, utilizzata sia come piatto tipico nell'attività di ristorazione, sia per la preparazione di panini venduti nelle fiere come attività di street food.
La struttura organizzativa ed economica della ditta agricola non risulta in buona sostanza di entità tale da giustificare l'assunzione di un numero elevato di lavoratori agricoli, atteso che le stesse dichiarazioni della SI.ra
[...]
rese agli ispettori hanno ribadito il carattere predominante CP2 dell'attività di ristorazione (“…Per questo allevamento ci occupiamo io e mio marito con l'ausilio di un paio di braccianti. Di norma ne assumiamo due all'anno. La maggior parte del personale viene utilizzato solo per la ristorazione. L'allevamento dei suini non richiede molto fabbisogno quasi niente….”).
A fronte, dunque, di una prova presuntiva sì SInificativa offerta dall' , Pt_1
occorre verificare se la controparte abbia dato prova, attraverso l'audizione dei testi nel corso del giudizio di primo grado, della sussistenza di un regolare rapporto lavorativo in agricoltura di natura dipendente per l'intero arco temporale oggetto di causa (140 giornate in luogo delle riconosciute 98).
Deve, in proposito, evidenziarsi che le deposizioni delle testi e _1
, sebbene confermative delle circostanze di cui al ricorso introduttivo, Tes_2
vanno valutate con prudente apprezzamento in ragione del contenzioso dalle stesse proposto nei confronti dell' per i medesimi elementi di fatto di cui al Pt_1
presente giudizio.
In sostanza le suddette testi, avendo dichiarato di avere loro stessi lavorato per la
CP
, si trovano nella medesima condizione dell'odierno appellato CP1 sicché, pur non potendosi ritenere inammissibili ai sensi dell'art. 246 c.p.c., appare innegabile il loro interesse di fatto alla sorte del giudizio che ne
Pag. 5 di 7 pregiudica l'attendibilità in maniera tale da non consentire una valida formazione della prova.
Ulteriori ragioni di perplessità provengono dalla non lacunosità e contraddittorietà delle loro dichiarazioni.
Invero la teste si è limitata a confermare solamente l'orario di lavoro _1
svolto e le mansioni, senza mai riferire alcunché sul periodo lavorativo, mentre la SI.ra ha indicato, quale periodo lavorativo il trimestre settembre - Tes_2
dicembre 2020 così affermando: “Ci occupavamo di pulizia dei terreni, allevamento dei maiali, raccolta degli ortaggi ed imbustavamo i salumi e li mettevamo sottovuoto, della raccolta delle olive, sotto la direzione di
[...]
, con orario di lavoro dalle ore 7,30 alle 16,30 con flessibilità a CP2
seconda le eSIenze di lavoro.” Quest'ultime dichiarazioni, tuttavia, si pongono in netto contrasto con quanto dichiarato dalla stessa titolare della dita agli ispettori, che proprio in relazione alle mansioni svolte dalla SI.ra ha Tes_2
riferito che quest'ultima sarebbe stata occupata quasi esclusivamente per l'attività di agriturismo: “Di norma assumo la SI.ra…. ed una Parte_3
SInora che abbiamo assunto solo ad agosto perché avevamo bisogno per
l'agriturismo” aggiungendo altresì che era adibita al servizio ai tavoli sicchè non poteva certo essere impiegata nel lavoro nei campi (“ Ai tavoli invece sono addetti ”). Persona_1 Parte_3
La teste , invece pur se non individuata nel novero dei lavoratori il cui Tes_3
rapporto di natura dipendente con la ditta in oggetto è stato contestato, ha sì confermato che nell'anno 2020 il SI. ha lavorato alle dipendenze CP1
della nella raccolta e coltivazione di ortaggi, nella cura Controparte_3
del suino nero dei Nebrodi e nei lavori agricoli vari, specificando l'orario di lavoro svolto ma non ha fornito alcuna indicazione temporale sulla durata della sua prestazione.
Pag. 6 di 7 Dal riesame delle risultanze istruttorie poste in primo grado, non può pertanto dirsi raggiunta la piena prova che il SI. abbia lavorato per il numero CP1
di giornate reclamate poiché, come già evidenziato, nessuna delle testimoni ha saputo riferire con precisione il periodo in cui il SI. avrebbe CP1
lavorato.
Alla luce delle superiori considerazioni la sentenza di primo grado va riformata con il conseguente rigetto della domanda proposta in primo grado.
Avuto riguardo all'esito della controversia, la soccombenza sarebbe in capo alla lavoratore il quale ha tuttavia prodotto in primo grado la dichiarazione art. 152 att. c.p.c. ai fini dell'esonero dalle spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede: in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, rigetta le originarie domande proposte da con separati ricorsi iscritti Controparte_1
ai n. R.G. 3495/2021 e 4138/2021. Esonera l'appellato dal rimborso delle spese di lite.
Messina, 15 gennaio 2025
Il ConSIliere est. Il Presidente
Dr. A. Santalucia dr. B. Catarsini
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dott.ssa
Luisa Paternò.
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà ConSIliere
Dott. Alessandra Santalucia ConSIliere rel.
Sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 14 gennaio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 348/2024 R.G. promossa da
, in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Oliviero Atzeni per mandato generale alle liti, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio di Messina, via Armeria n. 1 appellante contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
appellato contumace
Avente ad oggetto: cancellazione elenchi anagrafici braccianti agricoli e indebito previdenziale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso al Tribunale di Patti del 7 ottobre 2021 il SI. Controparte_1
premesso di aver lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della
[...]
nel 2020 per un numero complessivo di n. 152 giornate e di Controparte_2
essere stato iscritto negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di riferimento, esponeva che a seguito di un accesso ispettivo da parte dei funzionari , gli veniva comunicato di essere stato Pt_1 cancellato dagli elenchi per l'anno 2020 per le n. 42 giornate lavorate e che il ricorso amministrativo prontamente proposto era stato disatteso.
Si costituiva l' eccependo di aver provveduto alla parziale cancellazione del Pt_1
SI. dalle liste anagrafiche dei braccianti agricoli per l'anno 2020 CP1
poiché, a seguito di una ispezione presso l'azienda della ditta di CP2
sarebbe emerso il carattere in parte fittizio del rapporto di lavoro.
[...]
Rilevava altresì l'erroneità del preteso riconoscimento delle giornate di lavoro anche sotto il profilo del quantum in quanto il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento come lavoratore agricolo per n. 152 giornate lavorative per l'anno 2020, e ciò sebbene la somma delle giornate disconosciute (ovvero 42) con quelle ancora riconosciute dopo il disconoscimento (98) ammontasse a 140.
Con separato ricorso iscritto al N.R.G. 4138/2021 l'istante si doleva altresì dell'accoglimento della domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2020 per sole 98 giornate e non per 152 così come richiesto.
Riuniti i due giudizi stante la connessione, con sentenza n. 121/24 del 02.02.24 il
Tribunale di Patti, in accoglimento della domande del SI. , ordinava CP1
la reiscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza per l'anno 2020 per n. 152 giornate, condannando ancora l' al pagamento della Pt_1
disoccupazione agricola anno 2020 corrispondente alle rimanenti 54 giornate non riconosciute a fronte di un totale di 152, condannando l'istituto anche al pagamento delle spese di lite.
Osservava il decidente che le risultanze istruttorie confermavano l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della , Controparte_2
riportando circostanze relative ad orari, giornate di lavoro, direttive di lavoro e mansioni che il SI. svolgeva presso la ditta. CP1
Con ricorso del 22 luglio 2024 proponeva appello l . Pt_1
Pag. 2 di 7 L'appellato, benché regolarmente citato - con notifica a mezzo pec all'indirizzo del difensore in I grado avv. Renata Spanò, ritualmente ricevuta - non si costituiva restando contumace.
Esaminati gli atti, e disposta la trattazione scritta, ai sensi dall'art. 127 ter c.p.c. in esito al deposito di note dell'appellante, la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico articolato motivo l' lamenta che il primo giudice non avrebbe Pt_1
assolutamente considerato il materiale probatorio offerto da esso a Pt_1
sostegno del parziale disconoscimento per l'anno 2020 del rapporto lavorativo comportante l'erogazione della indennità di disoccupazione agricola limitatamente a 98 giornate a fronte delle complessive 140 denunciate a seguito dell'intervenuta cancellazione delle restati n. 42 giornate.
Il tribunale in particolare avrebbe errato nel dare rilievo unicamente alle testimonianze rese nel corso del giudizio, omettendo del tutto la valutazione del verbale di accertamento posto in atti, comprovante lo svolgimento prevalente da parte della ditta datrice di lavoro di un'attività commerciale dedita ad agriturismo piuttosto che della dichiarata attività agricola.
Peraltro, le testi escusse in giudizio, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante non avrebbero potuto considerarsi tutte dotate di idonea attendibilità avendo alcune di esse intrapreso medesime azioni legali contro l . Per di Pt_1
più le dichiarazioni rese non sarebbero risultate affatto coincidenti evidenziando piuttosto lacune e contraddittorietà nella ricostruzione dei fatti e perciò, avrebbero dovuto indirizzare il giudice di prime cure ad adottare una decisione di senso opposto rispetto a quella emessa.
Tali le critiche alla sentenza, l'appello si presenta fondato.
Occorre, innanzitutto, premettere che l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene
Pag. 3 di 7 meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto Pt_1
di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nell'art. 9 d.lg. n.
375 del 1993) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi e il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto. L'onere probatorio in capo al lavoratore è ancora più penetrante ove ad essere contestato, come nel caso di specie non è la sussistenza del rapporto bensì la sua durata dovendo l'interessato in tal caso dimostrare il periodo lavorativo e dunque il numero delle giornate lavorate.
Orbene, come evidenziato dall'istituto, il primo giudice ha immotivatamente pretermesso gli esiti dell'accertamento ispettivo effettuato nei confronti del presunto datore di lavoro dell'odierno appellato.
Dall'esame del verbale in atti emerge che per ammissione della stessa titolare della ditta, SI.ra , i redditi prodotti dall'attività agrituristica Parte_2
sono notevolmente superiori a quelli dell'attività agricola e tale prevalenza trova conferma nel raffronto tempo-lavoro impiegato in entrambe le attività, sì da indurre gli ispettori alla conclusione che il reale business dell'azienda sia l'attività di ristorazione e non quella agricola svolta in maniera marginale.
L'insussistenza del rapporto lavorativo del SI. quale bracciante CP1
agricolo per l'intero periodo denunciato discende pertanto dalla chiara natura dell' attività principale svolta dalla e dalla Controparte_2
constatazione che l'attività agricola consiste non già nella coltivazioni di prodotti
Pag. 4 di 7 agricoli ma nell'allevamento di suini allo stato semi brado, per lo più venduti a terzi e solo in parte lavorati e trasformati in porchetta, utilizzata sia come piatto tipico nell'attività di ristorazione, sia per la preparazione di panini venduti nelle fiere come attività di street food.
La struttura organizzativa ed economica della ditta agricola non risulta in buona sostanza di entità tale da giustificare l'assunzione di un numero elevato di lavoratori agricoli, atteso che le stesse dichiarazioni della SI.ra
[...]
rese agli ispettori hanno ribadito il carattere predominante CP2 dell'attività di ristorazione (“…Per questo allevamento ci occupiamo io e mio marito con l'ausilio di un paio di braccianti. Di norma ne assumiamo due all'anno. La maggior parte del personale viene utilizzato solo per la ristorazione. L'allevamento dei suini non richiede molto fabbisogno quasi niente….”).
A fronte, dunque, di una prova presuntiva sì SInificativa offerta dall' , Pt_1
occorre verificare se la controparte abbia dato prova, attraverso l'audizione dei testi nel corso del giudizio di primo grado, della sussistenza di un regolare rapporto lavorativo in agricoltura di natura dipendente per l'intero arco temporale oggetto di causa (140 giornate in luogo delle riconosciute 98).
Deve, in proposito, evidenziarsi che le deposizioni delle testi e _1
, sebbene confermative delle circostanze di cui al ricorso introduttivo, Tes_2
vanno valutate con prudente apprezzamento in ragione del contenzioso dalle stesse proposto nei confronti dell' per i medesimi elementi di fatto di cui al Pt_1
presente giudizio.
In sostanza le suddette testi, avendo dichiarato di avere loro stessi lavorato per la
CP
, si trovano nella medesima condizione dell'odierno appellato CP1 sicché, pur non potendosi ritenere inammissibili ai sensi dell'art. 246 c.p.c., appare innegabile il loro interesse di fatto alla sorte del giudizio che ne
Pag. 5 di 7 pregiudica l'attendibilità in maniera tale da non consentire una valida formazione della prova.
Ulteriori ragioni di perplessità provengono dalla non lacunosità e contraddittorietà delle loro dichiarazioni.
Invero la teste si è limitata a confermare solamente l'orario di lavoro _1
svolto e le mansioni, senza mai riferire alcunché sul periodo lavorativo, mentre la SI.ra ha indicato, quale periodo lavorativo il trimestre settembre - Tes_2
dicembre 2020 così affermando: “Ci occupavamo di pulizia dei terreni, allevamento dei maiali, raccolta degli ortaggi ed imbustavamo i salumi e li mettevamo sottovuoto, della raccolta delle olive, sotto la direzione di
[...]
, con orario di lavoro dalle ore 7,30 alle 16,30 con flessibilità a CP2
seconda le eSIenze di lavoro.” Quest'ultime dichiarazioni, tuttavia, si pongono in netto contrasto con quanto dichiarato dalla stessa titolare della dita agli ispettori, che proprio in relazione alle mansioni svolte dalla SI.ra ha Tes_2
riferito che quest'ultima sarebbe stata occupata quasi esclusivamente per l'attività di agriturismo: “Di norma assumo la SI.ra…. ed una Parte_3
SInora che abbiamo assunto solo ad agosto perché avevamo bisogno per
l'agriturismo” aggiungendo altresì che era adibita al servizio ai tavoli sicchè non poteva certo essere impiegata nel lavoro nei campi (“ Ai tavoli invece sono addetti ”). Persona_1 Parte_3
La teste , invece pur se non individuata nel novero dei lavoratori il cui Tes_3
rapporto di natura dipendente con la ditta in oggetto è stato contestato, ha sì confermato che nell'anno 2020 il SI. ha lavorato alle dipendenze CP1
della nella raccolta e coltivazione di ortaggi, nella cura Controparte_3
del suino nero dei Nebrodi e nei lavori agricoli vari, specificando l'orario di lavoro svolto ma non ha fornito alcuna indicazione temporale sulla durata della sua prestazione.
Pag. 6 di 7 Dal riesame delle risultanze istruttorie poste in primo grado, non può pertanto dirsi raggiunta la piena prova che il SI. abbia lavorato per il numero CP1
di giornate reclamate poiché, come già evidenziato, nessuna delle testimoni ha saputo riferire con precisione il periodo in cui il SI. avrebbe CP1
lavorato.
Alla luce delle superiori considerazioni la sentenza di primo grado va riformata con il conseguente rigetto della domanda proposta in primo grado.
Avuto riguardo all'esito della controversia, la soccombenza sarebbe in capo alla lavoratore il quale ha tuttavia prodotto in primo grado la dichiarazione art. 152 att. c.p.c. ai fini dell'esonero dalle spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede: in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, rigetta le originarie domande proposte da con separati ricorsi iscritti Controparte_1
ai n. R.G. 3495/2021 e 4138/2021. Esonera l'appellato dal rimborso delle spese di lite.
Messina, 15 gennaio 2025
Il ConSIliere est. Il Presidente
Dr. A. Santalucia dr. B. Catarsini
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dott.ssa
Luisa Paternò.
Pag. 7 di 7