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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno – Prima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello, iscritta a ruolo al N. 127\2024 R.G. e vertente
TRA
con sede in Cava de' Tirreni (SA), Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Parte_2
elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere, alla via Meloro n. 21, presso lo studio degli avv.ti Andrea Ferraro e Vincenzo Mirra, che la rappresentano e difendono come da procura rilasciato su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
, con sede in , in persona del Controparte_1 CP_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
1 Claudia Vuolo, in virtù di procura generale alle liti per notar dell'1\6\2023 rep. Persona_1
27360 racc. 4281, elettivamente domiciliata in , alla via Nizza 146, presso la Funzione CP_1
Affari Legali e Contenzioso dell' ; Parte_3
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5576\2023 del 7-
11\12\2023;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in atti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 88\2019, reso in data 4\12\2019 e notificato in data 22\2\2019, il Tribunale di
Salerno ingiungeva all' di corrispondere alla società Parte_3 [...]
la somma di € 43.354,48, oltre interessi e spese, a Parte_1
titolo di prestazioni di recupero e rieducazione funzionale FKT in regime di accreditamento nei mesi di giugno-settembre 2018 (acconto del 90%), come da fatture in atti (n. 12 del
30\6\2018, n. 15 del 30\7\2018, n. 17 del 31\8\2018 e n. 21 del 30\9\2018).
L' proponeva tempestiva opposizione avverso il provvedimento monitorio, eccependo Pt_4
l'assenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo nonché di quelli ai sensi degli artt. 633 e ss cpc;
l'infondatezza della pretesa avversa, in assenza di un valido ed efficace contratto scritto;
la non debenza degli interessi di mora e della penale.
L'amministrazione sanitaria, quindi, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto,
con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva, quindi, l'opposto Parte_1
eccependo la fondatezza della pretesa creditoria avanzata in via monitoria, avendo provato il titolo ed allegato l'inadempimento; l'avvenuta dimostrazione dell'accreditamento della
2 struttura, attraverso la produzione del decreto del Commissario ad Acta n. 25 del 10\4\2018;
Parte l'imputabilità alla condotta omissiva dell' per la mancata sottoscrizione del contratto per l'anno 2018, la quale configurava una condizione meramente potestativa, dunque nulla ai sensi dell'art. 1355 cc;
la fondatezza della pretesa inerente gli interessi moratori;
in via subordinata, l'applicazione dell'art. 2041cc.
La società opposta, quindi, così concludeva: in via preliminare, ai sensi dell'art. 648, comma
I, c.p.c., emettere ordinanza per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo n°88/2019; − nel merito, per le causali sopra esposte, rigettare l'opposizione e,
per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n°88/2019, reso dal Tribunale di Salerno in
data 4.1.2019, pubblicato in data 8.1.2019; − in via residuale e subordinata, per le causali
di cui sopra, accertare e di-chiarare, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., l'arricchimento senza
giusta causa dell' in danno di e, Parte_3 Parte_1
per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3
al pagamento della somma di € 43.354,48, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n°231/2002,
quale importo corrispondente al depauperamento patrimoniale subito da
[...]
ovvero della minor somma, che sarà accertata all'esito del Parte_1
giudizio; − porre a carico di parte opponente spese e competenze del presente giudizio, con
attribuzione>.
All'esito dell'istruttoria documentale, il Tribunale di Salerno, accoglieva l'opposizione e,
revocato il decreto ingiuntivo, condannava il CENTRO opposto al pagamento delle spese di lite (sentenza n. 5576\2023 del 7-11\12\2023).
Avverso la predetta statuizione, con atto regolarmente notificato in data 6\2\2024, il
[...]
proponeva appello, chiedendo, in riforma della Parte_1
sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo, in ragione
Parte dello spontaneo pagamento della somma ingiunta e condannare l' alla corresponsione degli interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 Dlgs n. 231\2002. Spese vinte
3 Invero, il appellante censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: Pt_1
-Il Tribunale avrebbe omesso ogni pronuncia sull'eccezione di cessazione della materia del contendere, formulata da parte opposta in ragione del pagamento spontaneo e con valore confessorio in data 22\9\2020 da parte dell' a seguito di Determinazione Parte_3
dirigenziale n. 38328 del 17\9\2020, con la quale l'Ente riconosceva il diritto del Pt_1
alla remunerazione delle prestazioni rese negli anni 2018 e 2019;
-Il giudice di prime cure, inoltre, avrebbe errato nel ritenere il contratto dell'1\6\2020,
depositato con gli scritti conclusivi, non fosse valido ed efficace, nonostante la fisiologica
Parte tardiva stipula dei contratti con l' determinata dall'esigenza di recepire i decreti regionali sui volumi, le prestazioni e i correlati limiti di spesa per le singole branche.
Instauratosi il contraddittorio in appello, si costituiva l' , contestando i motivi di Pt_4
appello e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese processuali.
Quindi, la causa, acquisito d'ufficio il fascicolo del giudizio di primo grado, previa concessione dei termini per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e repliche, con provvedimento del 3\12\2024 veniva riservata in decisione al collegio ex art. 352 cpc, sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
28\11\2024.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello in esame sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A.Nullità del contratto.
Con l'appello in esame, il si doleva Parte_1
dell'omessa pronuncia del primo giudice in ordine all'eccezione di cessazione della materia del contendere, formulata da parte opposta in ragione del pagamento spontaneo e con valore confessorio in data 22\9\2020 da parte dell' a seguito di Determinazione Parte_3
dirigenziale n. 38328 del 17\9\2020, con la quale l'Ente riconosceva il diritto del Pt_1
alla remunerazione delle prestazioni rese negli anni 2018 e 2019. Inoltre, l'appellante
4 stigmatizzava l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nel ritenere il contratto dell'1\6\2020, depositato con gli scritti conclusivi, non fosse valido ed efficace, nonostante la
Parte fisiologica tardiva stipula dei contratti con l' determinata dall'esigenza di recepire i decreti regionali sui volumi, le prestazioni e i correlati limiti di spesa per le singole branche.
Tuttavia, per evidente priorità logica, è necessario trattare in via preliminare della questione,
posta a base della decisione qui gravata, in merito all'esistenza di un valido rapporto contrattuale.
Ritiene la Corte che correttamente il primo giudice ha ritenuto non sussistente la dimostrazione della titolarità del diritto azionato dal , originario opposto, e, quindi, Pt_1
del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, trattandosi di un elemento costitutivo della domanda che attiene al merito della decisione, la relativa allegazione e la prova incombono sull'attore, mentre le contrarie deduzioni o argomentazioni del convenuto hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, fermo restando il potere del giudice di rilevare dagli atti, quindi anche d'ufficio, la carenza di titolarità (Cass., S.U.,
16/02/2016, n. 2951; cfr. Cass. n. 11744/2018).
Pertanto, al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del , è necessario avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, Parte_5
uno specifico accordo contrattuale, tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti ed integrante, in uno al summenzionato accreditamento, un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato.
E' noto, infatti, che la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha cristallizzato il principio delle cd. “3 A”: autorizzazione, accreditamento, accordo (cfr. la rubrica dell'articolo
8 bis d.lgs. 502/1992).
Il sistema dell'accreditamento è stato introdotto in luogo della convenzione quale regime regolante i rapporti con le strutture sanitarie private (articoli 1 legge 23\10\1992 n. 421 e 8
5 d.Igs. 30\12\1992 n. 502 e successive modifiche): in tal modo, come riconosciuto più volte dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 9\12\2002 n. 6693),
da un lato, si è affermato il principio dell'equiparazione tra strutture pubbliche e private,
purché dotate di requisiti minimi e uniformi - correlativamente riconoscendo il diritto del fruitore a scegliere liberamente tra le strutture sanitarie accreditate quella a cui rivolgersi -
dall'altro, l'accreditamento è stato conformato come provvedimento amministrativo comunque riconducibile al genus delle concessioni di pubblico servizio (cfr. Cons. Stato, sez.
V, 11\5\2010 n. 2828; Tar Sardegna 15\3\2014; Tar Friuli Venezia Giulia 25\9\2014 n. 464).
Le stesse Sezioni Unite della Cassazione, pronunciandosi come giudice della giurisdizione,
hanno più volte riconosciuto che i rapporti tra e le strutture sanitarie devono essere Pt_6
qualificati concessioni di pubblico servizio sia nel previgente regime convenzionale di cui all'articolo 44 I. 833/1978 sia nel vigente regime dell'accreditamento, nel quale poi il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito di appositi accordi contrattuali (cfr. S.U. 20\6\2012 n. 10149; S.U.
ord. 3\2\2014 n. 2291; S.U. ord. 13\2\2007 n. 3046). Il regime di accreditamento viene allora disciplinato legislativamente dalle Regioni, nel rispetto dei principi evincibili dalle leggi statali (articolo 2 d.lgs. 502/1992; e v., ancora p. es, Cons. Stato, sez. 3, 16\9\2013 n. 4574).
L'accreditamento non è certo riconducibile a un contratto, poiché il suo conferimento è
esercizio di un potere amministrativo, all'esito di una verifica, sempre effettuata dagli organi amministrativi, delle caratteristiche che connotano l'esercizio dell'attività sanitaria da parte della richiedente. L'accreditamento è, dunque, un provvedimento amministrativo, che abilita la struttura ad inserirsi nel servizio sanitario pubblico (la legge lo definisce infatti accreditamento istituzionale), e pertanto è riconducibile (conformemente alla lettura giurisprudenziale del complessivo sistema) al genus della concessione. Che l'accreditante e l'accreditato non siano su un piano di parità - ovvero, che il primo agisca jure imperi nei confronti dell'altro - è confermato dalla permanenza, in capo all'accreditante, di una posizione
6 di potere, da esercitare pure mediante la vigilanza sull'accreditato dai cui esiti possono derivare anche la sospensione e la revoca dell'accreditamento. Peraltro, come è usuale nel settore delle concessioni (cfr. la già citata S.U. 20 giugno 2012 n. 10149), la pubblica amministrazione non si arresta al livello provvedimentale, ma percorre una sequenza gestionale in cui dall'esercizio dello jus imperi passa a un accessorio esercizio del suo jus
privatorum, stipulando un apposito negozio con il soggetto cui ha conferito la concessione per interferire, seppure su un piano ora tendenzialmente paritario, nella gestione della concessione stessa. La sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo – si conclude, quindi, proprio con la stipulazione tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, quelle che sono così diventate le parti di un negozio bilaterale determinano il contenuto degli obblighi che l'accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale nonché il conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a pagargli. Il contratto ha per oggetto l'attività che in concreto quella struttura privata svolgerà per il servizio sanitario, e quindi per i fruitori del servizio sanitario pubblico, nonché la determinazione del credito che conseguentemente maturerà nei confronti dell'ente.
La qualità di soggetto (provvisoriamente o definitivamente) "accreditato" è, infatti, condizione certamente necessaria ma non sufficiente per conseguire il pagamento delle prestazioni assistenziali erogate agli utenti del SSR: "L'esigenza di contemperare gli obiettivi di
liberalizzazione con la necessità di blindare la spesa pubblica nel settore sanitario, che è alla
base delle perduranti rigidità del sistema, trova peraltro un'ulteriore conferma nel disposto
del D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 37, art. 2, comma 7, a tenor del quale la qualità di soggetto
accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a
corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli appositi rapporti
7 di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, commi 5 e 7 e successive modificazioni e 10
RG n. 4012/2015 integrazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito. Di talché,
in definitiva, nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla
mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza
regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli,
specifici rapporti contrattuali" (cfr. Cass. n. 1740 del 25/01/2011; Cass. n. 23657 del
19/11/2015).
In particolare, con il contratto che le parti hanno l'obbligo di concludere “….per un verso, la
struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della
eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla
singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio;
per
l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe
previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad
eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati
convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa”
(Cass. del 29/11/2018, n. 30917; Cass. del 05/07/2018, n. 17588).
Va sottolineato, infatti, che sia gli atti ed i provvedimenti amministrativi, sia i contratti,
necessari ai fini dell'esatta individuazione delle prestazioni erogabili, devono essere redatti per iscritto, come solitamente avviene nei casi in cui si intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione: i rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione, devono essere consacrati in forma scritta ad substantiam, che è richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr.
Cass. n. 9165/02). La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e
8 deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo, nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione, un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. n. 11649/02, Cass. n. 8621/06, Cass. n. 13886/11;
Cass. n. 13628/01, secondo la quale perfino gli atti prenegoziali della pubblica amministrazione devono essere riconducibili a manifestazioni formali di volontà e non, nella prospettiva in esame del perfezionamento di un contratto valido, a comportamenti concludenti o, comunque, meramente attuativi, inidonei, come si è detto, a vincolare la pubblica amministrazione).
La ragione sottostante all'obbligo di forma prescritto dalla legge per i contratti con la pubblica amministrazione si rinviene nella esigenza di garantire l'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitrii, e nell'interesse collettivo, agevolando l'espletamento della funzione di controllo alla quale la P.A. è soggetta (cfr. Cass. del 4/11/2013, n. 24679).
Queste finalità presuppongono pure che, per identificare, con la dovuta precisione, il contenuto impegnativo di un rapporto instaurato dalla pubblica amministrazione, l'intera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto, che, in ogni caso, è idoneo a vincolare le parti esclusivamente nei limiti delineati dalle pattuizioni espressamente concordate per iscritto (cfr. Cass. n. 7913/02;
Cass. n. 15488/01; Cass. n. 7297/09).
Né la forma scritta ad substantiam può essere surrogata dalla deliberazione dell'organo che abbia autorizzato la stipula del contratto, ove tale deliberazione, costituente un mero atto interno e preparatorio del negozio, non sia stata trasfusa in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, dal cui tenore sia possibile evincere la concreta regolamentazione del rapporto e le specifiche pattuizioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed ai prezzi concordati (cfr. Cass.
n. 5234/04).
9 In presenza di un contratto privo della forma richiesta ad substantiam e, pertanto, nullo, non
è possibile, inoltre, concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr. Cass. n. 59/01).
E l'impossibilità di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde
elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido rapporto da parte della pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr. Cass. n. 12178/00; Cass. n. 11765/02;
Cass. n. 25999/18). Con la conseguenza, quindi, che alcun valore può essere riconosciuto
Parte all'avvenuto pagamento della somma ingiunta da parte dell' appellata.
Nel caso in questione, il contratto in forma di convenzione tra la struttura e l'ente pubblico competente, con cui quest'ultimo assume l'obbligo di retribuire, alle condizioni e nei limiti indicati, determinate prestazioni erogate dalla struttura, riveste forma scritta a pena di nullità,
in ossequio ai principi generali in tema di contratti con i soggetti pubblici, richiamati anche per i rapporti tra il SSN e le strutture private (cfr. Cass. del 10/02/2020, n. 3109; Cass. del
28/06/2019, n. 17406) e il relativo onere di allegazione ricade, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sulla parte attrice che aziona la pretesa, la quale si fonda su un contratto per cui è prescritta la forma scritta quale elemento essenziale e costitutivo.
E proprio l'impossibilità di sanatoria, convalida o ratifica, così come l'impossibilità di attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti, comporta l'equiparazione della mancanza del contratto al contratto cd. “postumo”, come nel caso di specie in cui il contratto è stato sì sottoscritto dalle parti in maniera formale, ma solo in data
1\6\2020, ossia dopo la scadenza dell'anno solare di riferimento (2018), proprio per i rigorosi vincoli formali di cui sopra, in virtù dei quali è stato specificato anche che in subiecta materia
non è ipotizzabile alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né, tanto meno, alcun atto ricognitivo ad opera delle parti, che abiliti in qualunque modo a disciplinare ex post prestazioni già del tutto eseguite (cfr., Cass. civ. n. 8722/24).
10 In altri termini, le prestazioni di cui alle fatture azionate in monitorio, relative ai mesi di giugno-settembre 2018, devono considerarsi prive di qualsiasi copertura contrattuale,
mancando un contratto avente forma scritta e sottoscritto in data antecedente all'erogazione delle prestazioni stesse.
Ne consegue, pertanto, che la pretesa del Parte_1
[... deve ritenersi infondata, in carenza della prova della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, tra cui quelle sottese agli ulteriori motivi di gravame articolati, va rigettato l'appello e confermata la sentenza qui gravata.
B.Spese processuali.
Le spese processuali del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo, con riduzione stante l'assenza di particolari questioni di fatto e\o di diritto.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal ei confronti Parte_1
della , ogni diversa domanda, eccezione e Controparte_2
deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata n. 5576\2023,
emessa dal Tribunale di Salerno in data 7-11\12\2023;
11 2.CONDANNA l'appellante, il al Parte_1
pagamento in favore dell' delle spese di lite Controparte_2
del giudizio di secondo grado, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 28 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti- -Dott. Aldo Gubitosi -
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno – Prima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello, iscritta a ruolo al N. 127\2024 R.G. e vertente
TRA
con sede in Cava de' Tirreni (SA), Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Parte_2
elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere, alla via Meloro n. 21, presso lo studio degli avv.ti Andrea Ferraro e Vincenzo Mirra, che la rappresentano e difendono come da procura rilasciato su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
, con sede in , in persona del Controparte_1 CP_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
1 Claudia Vuolo, in virtù di procura generale alle liti per notar dell'1\6\2023 rep. Persona_1
27360 racc. 4281, elettivamente domiciliata in , alla via Nizza 146, presso la Funzione CP_1
Affari Legali e Contenzioso dell' ; Parte_3
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5576\2023 del 7-
11\12\2023;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in atti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 88\2019, reso in data 4\12\2019 e notificato in data 22\2\2019, il Tribunale di
Salerno ingiungeva all' di corrispondere alla società Parte_3 [...]
la somma di € 43.354,48, oltre interessi e spese, a Parte_1
titolo di prestazioni di recupero e rieducazione funzionale FKT in regime di accreditamento nei mesi di giugno-settembre 2018 (acconto del 90%), come da fatture in atti (n. 12 del
30\6\2018, n. 15 del 30\7\2018, n. 17 del 31\8\2018 e n. 21 del 30\9\2018).
L' proponeva tempestiva opposizione avverso il provvedimento monitorio, eccependo Pt_4
l'assenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo nonché di quelli ai sensi degli artt. 633 e ss cpc;
l'infondatezza della pretesa avversa, in assenza di un valido ed efficace contratto scritto;
la non debenza degli interessi di mora e della penale.
L'amministrazione sanitaria, quindi, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto,
con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva, quindi, l'opposto Parte_1
eccependo la fondatezza della pretesa creditoria avanzata in via monitoria, avendo provato il titolo ed allegato l'inadempimento; l'avvenuta dimostrazione dell'accreditamento della
2 struttura, attraverso la produzione del decreto del Commissario ad Acta n. 25 del 10\4\2018;
Parte l'imputabilità alla condotta omissiva dell' per la mancata sottoscrizione del contratto per l'anno 2018, la quale configurava una condizione meramente potestativa, dunque nulla ai sensi dell'art. 1355 cc;
la fondatezza della pretesa inerente gli interessi moratori;
in via subordinata, l'applicazione dell'art. 2041cc.
La società opposta, quindi, così concludeva: in via preliminare, ai sensi dell'art. 648, comma
I, c.p.c., emettere ordinanza per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo n°88/2019; − nel merito, per le causali sopra esposte, rigettare l'opposizione e,
per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n°88/2019, reso dal Tribunale di Salerno in
data 4.1.2019, pubblicato in data 8.1.2019; − in via residuale e subordinata, per le causali
di cui sopra, accertare e di-chiarare, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., l'arricchimento senza
giusta causa dell' in danno di e, Parte_3 Parte_1
per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3
al pagamento della somma di € 43.354,48, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n°231/2002,
quale importo corrispondente al depauperamento patrimoniale subito da
[...]
ovvero della minor somma, che sarà accertata all'esito del Parte_1
giudizio; − porre a carico di parte opponente spese e competenze del presente giudizio, con
attribuzione>.
All'esito dell'istruttoria documentale, il Tribunale di Salerno, accoglieva l'opposizione e,
revocato il decreto ingiuntivo, condannava il CENTRO opposto al pagamento delle spese di lite (sentenza n. 5576\2023 del 7-11\12\2023).
Avverso la predetta statuizione, con atto regolarmente notificato in data 6\2\2024, il
[...]
proponeva appello, chiedendo, in riforma della Parte_1
sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo, in ragione
Parte dello spontaneo pagamento della somma ingiunta e condannare l' alla corresponsione degli interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 Dlgs n. 231\2002. Spese vinte
3 Invero, il appellante censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: Pt_1
-Il Tribunale avrebbe omesso ogni pronuncia sull'eccezione di cessazione della materia del contendere, formulata da parte opposta in ragione del pagamento spontaneo e con valore confessorio in data 22\9\2020 da parte dell' a seguito di Determinazione Parte_3
dirigenziale n. 38328 del 17\9\2020, con la quale l'Ente riconosceva il diritto del Pt_1
alla remunerazione delle prestazioni rese negli anni 2018 e 2019;
-Il giudice di prime cure, inoltre, avrebbe errato nel ritenere il contratto dell'1\6\2020,
depositato con gli scritti conclusivi, non fosse valido ed efficace, nonostante la fisiologica
Parte tardiva stipula dei contratti con l' determinata dall'esigenza di recepire i decreti regionali sui volumi, le prestazioni e i correlati limiti di spesa per le singole branche.
Instauratosi il contraddittorio in appello, si costituiva l' , contestando i motivi di Pt_4
appello e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese processuali.
Quindi, la causa, acquisito d'ufficio il fascicolo del giudizio di primo grado, previa concessione dei termini per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e repliche, con provvedimento del 3\12\2024 veniva riservata in decisione al collegio ex art. 352 cpc, sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
28\11\2024.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello in esame sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A.Nullità del contratto.
Con l'appello in esame, il si doleva Parte_1
dell'omessa pronuncia del primo giudice in ordine all'eccezione di cessazione della materia del contendere, formulata da parte opposta in ragione del pagamento spontaneo e con valore confessorio in data 22\9\2020 da parte dell' a seguito di Determinazione Parte_3
dirigenziale n. 38328 del 17\9\2020, con la quale l'Ente riconosceva il diritto del Pt_1
alla remunerazione delle prestazioni rese negli anni 2018 e 2019. Inoltre, l'appellante
4 stigmatizzava l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nel ritenere il contratto dell'1\6\2020, depositato con gli scritti conclusivi, non fosse valido ed efficace, nonostante la
Parte fisiologica tardiva stipula dei contratti con l' determinata dall'esigenza di recepire i decreti regionali sui volumi, le prestazioni e i correlati limiti di spesa per le singole branche.
Tuttavia, per evidente priorità logica, è necessario trattare in via preliminare della questione,
posta a base della decisione qui gravata, in merito all'esistenza di un valido rapporto contrattuale.
Ritiene la Corte che correttamente il primo giudice ha ritenuto non sussistente la dimostrazione della titolarità del diritto azionato dal , originario opposto, e, quindi, Pt_1
del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, trattandosi di un elemento costitutivo della domanda che attiene al merito della decisione, la relativa allegazione e la prova incombono sull'attore, mentre le contrarie deduzioni o argomentazioni del convenuto hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, fermo restando il potere del giudice di rilevare dagli atti, quindi anche d'ufficio, la carenza di titolarità (Cass., S.U.,
16/02/2016, n. 2951; cfr. Cass. n. 11744/2018).
Pertanto, al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del , è necessario avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, Parte_5
uno specifico accordo contrattuale, tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti ed integrante, in uno al summenzionato accreditamento, un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato.
E' noto, infatti, che la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha cristallizzato il principio delle cd. “3 A”: autorizzazione, accreditamento, accordo (cfr. la rubrica dell'articolo
8 bis d.lgs. 502/1992).
Il sistema dell'accreditamento è stato introdotto in luogo della convenzione quale regime regolante i rapporti con le strutture sanitarie private (articoli 1 legge 23\10\1992 n. 421 e 8
5 d.Igs. 30\12\1992 n. 502 e successive modifiche): in tal modo, come riconosciuto più volte dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 9\12\2002 n. 6693),
da un lato, si è affermato il principio dell'equiparazione tra strutture pubbliche e private,
purché dotate di requisiti minimi e uniformi - correlativamente riconoscendo il diritto del fruitore a scegliere liberamente tra le strutture sanitarie accreditate quella a cui rivolgersi -
dall'altro, l'accreditamento è stato conformato come provvedimento amministrativo comunque riconducibile al genus delle concessioni di pubblico servizio (cfr. Cons. Stato, sez.
V, 11\5\2010 n. 2828; Tar Sardegna 15\3\2014; Tar Friuli Venezia Giulia 25\9\2014 n. 464).
Le stesse Sezioni Unite della Cassazione, pronunciandosi come giudice della giurisdizione,
hanno più volte riconosciuto che i rapporti tra e le strutture sanitarie devono essere Pt_6
qualificati concessioni di pubblico servizio sia nel previgente regime convenzionale di cui all'articolo 44 I. 833/1978 sia nel vigente regime dell'accreditamento, nel quale poi il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito di appositi accordi contrattuali (cfr. S.U. 20\6\2012 n. 10149; S.U.
ord. 3\2\2014 n. 2291; S.U. ord. 13\2\2007 n. 3046). Il regime di accreditamento viene allora disciplinato legislativamente dalle Regioni, nel rispetto dei principi evincibili dalle leggi statali (articolo 2 d.lgs. 502/1992; e v., ancora p. es, Cons. Stato, sez. 3, 16\9\2013 n. 4574).
L'accreditamento non è certo riconducibile a un contratto, poiché il suo conferimento è
esercizio di un potere amministrativo, all'esito di una verifica, sempre effettuata dagli organi amministrativi, delle caratteristiche che connotano l'esercizio dell'attività sanitaria da parte della richiedente. L'accreditamento è, dunque, un provvedimento amministrativo, che abilita la struttura ad inserirsi nel servizio sanitario pubblico (la legge lo definisce infatti accreditamento istituzionale), e pertanto è riconducibile (conformemente alla lettura giurisprudenziale del complessivo sistema) al genus della concessione. Che l'accreditante e l'accreditato non siano su un piano di parità - ovvero, che il primo agisca jure imperi nei confronti dell'altro - è confermato dalla permanenza, in capo all'accreditante, di una posizione
6 di potere, da esercitare pure mediante la vigilanza sull'accreditato dai cui esiti possono derivare anche la sospensione e la revoca dell'accreditamento. Peraltro, come è usuale nel settore delle concessioni (cfr. la già citata S.U. 20 giugno 2012 n. 10149), la pubblica amministrazione non si arresta al livello provvedimentale, ma percorre una sequenza gestionale in cui dall'esercizio dello jus imperi passa a un accessorio esercizio del suo jus
privatorum, stipulando un apposito negozio con il soggetto cui ha conferito la concessione per interferire, seppure su un piano ora tendenzialmente paritario, nella gestione della concessione stessa. La sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo – si conclude, quindi, proprio con la stipulazione tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, quelle che sono così diventate le parti di un negozio bilaterale determinano il contenuto degli obblighi che l'accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale nonché il conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a pagargli. Il contratto ha per oggetto l'attività che in concreto quella struttura privata svolgerà per il servizio sanitario, e quindi per i fruitori del servizio sanitario pubblico, nonché la determinazione del credito che conseguentemente maturerà nei confronti dell'ente.
La qualità di soggetto (provvisoriamente o definitivamente) "accreditato" è, infatti, condizione certamente necessaria ma non sufficiente per conseguire il pagamento delle prestazioni assistenziali erogate agli utenti del SSR: "L'esigenza di contemperare gli obiettivi di
liberalizzazione con la necessità di blindare la spesa pubblica nel settore sanitario, che è alla
base delle perduranti rigidità del sistema, trova peraltro un'ulteriore conferma nel disposto
del D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 37, art. 2, comma 7, a tenor del quale la qualità di soggetto
accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a
corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli appositi rapporti
7 di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, commi 5 e 7 e successive modificazioni e 10
RG n. 4012/2015 integrazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito. Di talché,
in definitiva, nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla
mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza
regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli,
specifici rapporti contrattuali" (cfr. Cass. n. 1740 del 25/01/2011; Cass. n. 23657 del
19/11/2015).
In particolare, con il contratto che le parti hanno l'obbligo di concludere “….per un verso, la
struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della
eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla
singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio;
per
l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe
previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad
eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati
convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa”
(Cass. del 29/11/2018, n. 30917; Cass. del 05/07/2018, n. 17588).
Va sottolineato, infatti, che sia gli atti ed i provvedimenti amministrativi, sia i contratti,
necessari ai fini dell'esatta individuazione delle prestazioni erogabili, devono essere redatti per iscritto, come solitamente avviene nei casi in cui si intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione: i rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione, devono essere consacrati in forma scritta ad substantiam, che è richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr.
Cass. n. 9165/02). La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e
8 deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo, nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione, un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. n. 11649/02, Cass. n. 8621/06, Cass. n. 13886/11;
Cass. n. 13628/01, secondo la quale perfino gli atti prenegoziali della pubblica amministrazione devono essere riconducibili a manifestazioni formali di volontà e non, nella prospettiva in esame del perfezionamento di un contratto valido, a comportamenti concludenti o, comunque, meramente attuativi, inidonei, come si è detto, a vincolare la pubblica amministrazione).
La ragione sottostante all'obbligo di forma prescritto dalla legge per i contratti con la pubblica amministrazione si rinviene nella esigenza di garantire l'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitrii, e nell'interesse collettivo, agevolando l'espletamento della funzione di controllo alla quale la P.A. è soggetta (cfr. Cass. del 4/11/2013, n. 24679).
Queste finalità presuppongono pure che, per identificare, con la dovuta precisione, il contenuto impegnativo di un rapporto instaurato dalla pubblica amministrazione, l'intera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto, che, in ogni caso, è idoneo a vincolare le parti esclusivamente nei limiti delineati dalle pattuizioni espressamente concordate per iscritto (cfr. Cass. n. 7913/02;
Cass. n. 15488/01; Cass. n. 7297/09).
Né la forma scritta ad substantiam può essere surrogata dalla deliberazione dell'organo che abbia autorizzato la stipula del contratto, ove tale deliberazione, costituente un mero atto interno e preparatorio del negozio, non sia stata trasfusa in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, dal cui tenore sia possibile evincere la concreta regolamentazione del rapporto e le specifiche pattuizioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed ai prezzi concordati (cfr. Cass.
n. 5234/04).
9 In presenza di un contratto privo della forma richiesta ad substantiam e, pertanto, nullo, non
è possibile, inoltre, concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr. Cass. n. 59/01).
E l'impossibilità di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde
elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido rapporto da parte della pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr. Cass. n. 12178/00; Cass. n. 11765/02;
Cass. n. 25999/18). Con la conseguenza, quindi, che alcun valore può essere riconosciuto
Parte all'avvenuto pagamento della somma ingiunta da parte dell' appellata.
Nel caso in questione, il contratto in forma di convenzione tra la struttura e l'ente pubblico competente, con cui quest'ultimo assume l'obbligo di retribuire, alle condizioni e nei limiti indicati, determinate prestazioni erogate dalla struttura, riveste forma scritta a pena di nullità,
in ossequio ai principi generali in tema di contratti con i soggetti pubblici, richiamati anche per i rapporti tra il SSN e le strutture private (cfr. Cass. del 10/02/2020, n. 3109; Cass. del
28/06/2019, n. 17406) e il relativo onere di allegazione ricade, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sulla parte attrice che aziona la pretesa, la quale si fonda su un contratto per cui è prescritta la forma scritta quale elemento essenziale e costitutivo.
E proprio l'impossibilità di sanatoria, convalida o ratifica, così come l'impossibilità di attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti, comporta l'equiparazione della mancanza del contratto al contratto cd. “postumo”, come nel caso di specie in cui il contratto è stato sì sottoscritto dalle parti in maniera formale, ma solo in data
1\6\2020, ossia dopo la scadenza dell'anno solare di riferimento (2018), proprio per i rigorosi vincoli formali di cui sopra, in virtù dei quali è stato specificato anche che in subiecta materia
non è ipotizzabile alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né, tanto meno, alcun atto ricognitivo ad opera delle parti, che abiliti in qualunque modo a disciplinare ex post prestazioni già del tutto eseguite (cfr., Cass. civ. n. 8722/24).
10 In altri termini, le prestazioni di cui alle fatture azionate in monitorio, relative ai mesi di giugno-settembre 2018, devono considerarsi prive di qualsiasi copertura contrattuale,
mancando un contratto avente forma scritta e sottoscritto in data antecedente all'erogazione delle prestazioni stesse.
Ne consegue, pertanto, che la pretesa del Parte_1
[... deve ritenersi infondata, in carenza della prova della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, tra cui quelle sottese agli ulteriori motivi di gravame articolati, va rigettato l'appello e confermata la sentenza qui gravata.
B.Spese processuali.
Le spese processuali del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo, con riduzione stante l'assenza di particolari questioni di fatto e\o di diritto.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal ei confronti Parte_1
della , ogni diversa domanda, eccezione e Controparte_2
deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata n. 5576\2023,
emessa dal Tribunale di Salerno in data 7-11\12\2023;
11 2.CONDANNA l'appellante, il al Parte_1
pagamento in favore dell' delle spese di lite Controparte_2
del giudizio di secondo grado, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 28 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti- -Dott. Aldo Gubitosi -
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