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Decreto 9 aprile 2025
Decreto 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, decreto 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 349/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO Il Giudice, Marzia Di Bari, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo;
ritenuto che
all'esito del controllo cui il giudice è tenuto nella fase monitoria (Cass., Sez. Un., n. 9479/2923), risulta rispettato il foro del consumatore (v. certificato di residenza prodotto); considerato che la clausola di determinazione della misura degli interessi corrispettivi appare redatta in modo chiaro e comprensibile ossia appare rispettosa di quanto prescritto dall'art. 34, co. 2, d.lgs. 206/05; rilevato, poi, che risulta l'applicazione in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, di somme di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo, avuto particolare riguardo agli interessi di mora applicati sulla base della allegazione con tasso annuo del 14,60% ossia, contrariamente agli assunti dell'istante, in misura superiore al tasso di mora per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali ex art. 1284 c.c., tenuto conto della data di stipula del contratto nell'anno 2019 e del tasso contemplato a tale data dell'8% (per la congruità di tale parametro, v. Cass., n. 14410 del 23/05/2024, in motivazione); ritenuto che non risultano applicate alla fattispecie ulteriori clausole tali da determinare lo squilibrio giuridico e normativo che assume rilievo ai fini della tutela del consumatore (Cass., n. 36740/2021); ritenuto, dunque, che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile limitatamente all'importo di euro 29.144,08, in relazione alla somma azionata a titolo di restituzione del capitale, con esclusione di quanto richiesto a titolo di interessi di mora (per euro 60.691,01: v. indicazione contenuta di tale importo complessivo nell'estratto ex art. 50 TUB); considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c. limitatamente a tale importo;
ritenuta l'insussistenza delle condizioni ex art. 642 c.p.c. in ragione della genericità della allegazione del grave pericolo di pregiudizio nel ritardo;
ritenuto opportuno procedere agli avvertimenti in conformità dell'orientamento della Suprema Corte sopra richiamato
INGIUNGE A
(C.F. ), CP_1 C.F._1
C.F. ), Controparte_2 C.F._2
di pagare, in solido, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 29.144,08;
2. gli interessi legali dalla domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.370,00 a titolo di compenso professionale e in € 406,50 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
AVVERTE la parte ingiunta che:
-ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, dell'ordinanza ex art. 640 c.p.c., dei chiarimenti depositati e del presente decreto e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo;
-sussistendo i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
-in difetto di opposizione, il decreto ingiuntivo diventerà esecutivo e definitivo e la persona ingiunta consumatore decadrà dalla possibilità di contestare la vessatorietà delle clausole indicate in motivazione 9 aprile 2025 Il Giudice Marzia Di Bari
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO Il Giudice, Marzia Di Bari, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo;
ritenuto che
all'esito del controllo cui il giudice è tenuto nella fase monitoria (Cass., Sez. Un., n. 9479/2923), risulta rispettato il foro del consumatore (v. certificato di residenza prodotto); considerato che la clausola di determinazione della misura degli interessi corrispettivi appare redatta in modo chiaro e comprensibile ossia appare rispettosa di quanto prescritto dall'art. 34, co. 2, d.lgs. 206/05; rilevato, poi, che risulta l'applicazione in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, di somme di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo, avuto particolare riguardo agli interessi di mora applicati sulla base della allegazione con tasso annuo del 14,60% ossia, contrariamente agli assunti dell'istante, in misura superiore al tasso di mora per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali ex art. 1284 c.c., tenuto conto della data di stipula del contratto nell'anno 2019 e del tasso contemplato a tale data dell'8% (per la congruità di tale parametro, v. Cass., n. 14410 del 23/05/2024, in motivazione); ritenuto che non risultano applicate alla fattispecie ulteriori clausole tali da determinare lo squilibrio giuridico e normativo che assume rilievo ai fini della tutela del consumatore (Cass., n. 36740/2021); ritenuto, dunque, che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile limitatamente all'importo di euro 29.144,08, in relazione alla somma azionata a titolo di restituzione del capitale, con esclusione di quanto richiesto a titolo di interessi di mora (per euro 60.691,01: v. indicazione contenuta di tale importo complessivo nell'estratto ex art. 50 TUB); considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c. limitatamente a tale importo;
ritenuta l'insussistenza delle condizioni ex art. 642 c.p.c. in ragione della genericità della allegazione del grave pericolo di pregiudizio nel ritardo;
ritenuto opportuno procedere agli avvertimenti in conformità dell'orientamento della Suprema Corte sopra richiamato
INGIUNGE A
(C.F. ), CP_1 C.F._1
C.F. ), Controparte_2 C.F._2
di pagare, in solido, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 29.144,08;
2. gli interessi legali dalla domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.370,00 a titolo di compenso professionale e in € 406,50 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
AVVERTE la parte ingiunta che:
-ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, dell'ordinanza ex art. 640 c.p.c., dei chiarimenti depositati e del presente decreto e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo;
-sussistendo i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
-in difetto di opposizione, il decreto ingiuntivo diventerà esecutivo e definitivo e la persona ingiunta consumatore decadrà dalla possibilità di contestare la vessatorietà delle clausole indicate in motivazione 9 aprile 2025 Il Giudice Marzia Di Bari