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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/07/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno 2024 al n.4214, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 10.07.2025, vertente
TRA
, nato il giorno 2.5.1985 in NAPOLI ed ivi residente, C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in ERCOLANO alla via Delle CodiceFiscale_1
MIMOSE n° 7 presso lo studio dell'avv. Aniello BARBUTO che lo rappresenta e difende in virtù di procura telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_1
CASTELLAMMARE di STABIA alla Corso VITTORIO EMANUELE n.33, rappresentata e difesa, per procura in atti versata, dall'avv. Sergio DE FUSCO, presso il cui studio resta elettivamente domiciliata, in CASTELLAMMARE di STABIA alla via DENZA n.19 RESISTENTE, agente in riconvenzionale
OGGETTO: impugnativa di licenziamento intimato per giustificato motivo soggettivo, con richiesta di reintegra, indennitaria ed ulteriormente risarcitoria;
condanna al versamento di differenze retributive su trattamento “ordinario”, 13^ mensilità, T.F.R.; condanna alla erogazione di tutte le differenze retributive non corrisposte, mensilità supplementari, lavoro straordinario, festivo, domenicale, buoni pasto, indennità di
1 mancato preavviso, indennità sostitutive per ferie e permessi non goduti. In riconvenzionale: risarcimento dei danni da rielaborazione documentale.
CONCLUSIONI: parte resistente si riportava a quelle dell'originario atto costitutivo;
parte ricorrente retrocedeva dalla impugnativa di licenziamento, all'uopo sollecitando per detto capo di domanda la compensazione, avversata dalla CP_1 delle spese di lite, insistendo per il rigetto della riconvenzionale e per la condanna della società alle spettanze retributive, quantificate in corso di causa.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, iscritto al R.G. in data 16.07.2024, il sig. già dipendente di Parte_1 [...] con inquadramento, dal 16 gennaio 2023, nel 3° Livello C.C.N.L. di Controparte_1 categoria e qualifica di disegnatore tecnico, impugnava il licenziamento senza preavviso intimatogli per giustificato motivo soggettivo con lettera del 7 dicembre 2023, chiedendo la reintegra nel posto di lavoro, l'indennità all'uopo prevista dalla Legge e l'ulteriore risarcimento del danno patito per un ammontare di euro 50.000,00 (o comunque nella misura ritenuta di giustizia). Rivendicava, inoltre, un differenziale retributivo inerente il T.F.R. riferito all'intero periodo lavorativo (6 luglio 2016/7 dicembre 2023), quantificato in euro 10.000,00, le mensilità di novembre (= euro
1.555,00 netti) e dicembre (= euro 388,75) 2023, la 13^ mensilità del 2023 (= euro
2.083,83). Rivendicava, infine, tutte le retribuzioni non corrisposte per lavoro straordinario, festivo e domenicale, mensilità supplementari, indennità di mancato preavviso, indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti, buoni pasto, il tutto con riferimento al periodo successivo al 2 febbraio 2021 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
A seguito della notifica del ricorso, e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, si costituiva la società convenuta che, eccepita la nullità della pretesa ex adverso azionata per violazione del disposto di cui all'art. 414 c.p.c., resisteva anche nel merito alla domanda attorea chiedendone il rigetto per asserita infondatezza basata anche sulla formulata eccezione di inadempimento. Spiegava, quindi, domanda riconvenzionale allegando un danno patito a seguito della imperizia e negligenza dell'ex dipendente nell'esecuzione dei compiti affidatigli in coerenza con la qualifica categoriale dallo stesso posseduta, quantificato, come da apposita consulenza di parte, in euro 43.367,15.
2 Differita a norma di Legge la prima udienza di trattazione e ricevuta contezza delle note “integrative” attoree, essenzialmente di replica alle argomentazioni sviluppate nella memoria di costituzione della convenuta, comunque rilevanti per la diversa perimetrazione della pretesa azionata scaturita dalla rinuncia alla impugnativa di licenziamento, meglio ancora illustrata con i successivi scritti difensivi, il Giudice sollecitava le parti a verificare la sussistenza di margini per una chiusura “bonaria” del contenzioso, anche all'esito delle determinazioni assunte dal ricorrente.
Naufragato il tentativo di conciliazione, pure a fronte della proposta formulata dal Giudice, rifiutata dalla resistente (cfr. verbale di udienza in presenza del 5 dicembre 2024), la causa, ritenuta istruita documentalmente, veniva assegnata in decisione previa concessione di termini per note illustrative (cfr. verbale udienza del 19 dicembre 2024 e successiva ordinanza del 17 gennaio 2025). Sicchè, ricevuta contezza delle note sostitutive finali, il contenzioso esitava nella presente sentenza (2)
La complessa vicenda di causa, la cui lettura non è stata agevolata dallo scenario prospettato dalle parti, può così essere riassunta, essenzialmente sulla base della documentazione in atti versata.
Collocato al 3° Livello del C.C.N.L. di categoria a far data dal mese di gennaio 2023 con la qualifica di disegnatore tecnico, il sig. veniva Parte_1 raggiunto da contestazione disciplinare datata 21 novembre 2023 avente ad oggetto l'errata esecuzione dei compiti affidatigli in riferimento alla commessa 6321, lotti T267 e T320. La contestazione, tuttavia, restava “aperta” ad un più generale comportamento asseritamente negligente del Parte_1
Più in generale dobbiamo osservare, nostro malgrado e nonostante diverse raccomandazioni sia verbali che scritte degli ultimi mesi, che la qualità del suo lavoro è costantemente di scarsa qualità al punto che ormai i suoi colleghi preferiscono non collaborare più con lei e lo stesso responsabile della sua area tecnica ha difficoltà ad assegnarle determinati lavori per le possibili ripercussioni negative che, purtroppo, si presentano puntualmente>
Nonostante le giustificazioni addotte dal dipendente con lettera a sua volta datata 23 novembre 2023, il procedimento disciplinare si chiudeva con la intimazione di licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Si legge, fra l'altro, nella missiva di irrogazione dell'atto espulsivo in data 7 dicembre 2023.
3 Ebbene abbiamo constatato che le prestazioni da lei eseguite in questi mesi si scostano oggettivamente e sensibilmente dai parametri medi di diligenza e professionalità richiesti dal suo ruolo di “Disegnatore tecnico. Tutte le sue attività sono costantemente connotate da episodi di imperizia e negligenza ai quali lei risponde con giustificazioni evasive e quasi mai pertinenti ai rilievi che le vengono mossi. In tante occasioni i suoi interventi sono viziati da una descrizione distorta della realtà lavorativa non suffragata dai fatti e non confermata nè dai suoi colleghi né dai suoi responsabili. … Successivamente l'azienda si è curata di assegnarle compiti sempre più complessi ma, purtroppo, con scarsi risultati (vedi attività su costruzione Fincantieri 6308 o manufatti lotto T623 della costruzione Fincantieri 6312 o stralci per modifiche sviluppati per lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone) che ci costringono, nostro malgrado, alla presente comunicazione. In considerazione di quanto fin qui descritto, il comportamento da Lei osservato costituisce una reiterata violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e degli obblighi di diligenza (art. 2104 c.c.), che Lei ha assunto con il rapporto di lavoro e giustificano, pertanto, il suo licenziamento per giustificato motivo soggettivo con effetto dal 07 Dicembre 2023. Il licenziamento ha effetto immediato e pertanto non le sarà riconosciuto alcun periodo di preavviso lavorato. In sostituzione le sarà corrisposta un'indennità di mancato preavviso calcolata secondo le vigenti norme di legge …>
L'impugnativa di licenziamento costituisce il primo capo di domanda al quale, tuttavia, il ricorrente ha rinunciato, all'uopo sollecitando la, peraltro ex adverso contrastata, compensazione delle spese di lite.
Denuncia, inoltre, il sig. la mancata ricezione delle spettanze Parte_1 retributive inerenti i mesi di novembre e dicembre 2023 e la 13^ mensilità 2023, nonché la mancata ricezione del T.F.R. Tali rivendicazioni sono puntualmente quantificate.
In una progressione espositiva non esente da difficoltà ricostruttive, l'istante rivendica anche numerose altre poste retributive riferite al periodo successivo al 2 febbraio 2021, con richiesta di quantificazione in corso di causa. Se non che, con le note “conclusionali” del 6 luglio 2025 i due capi di domanda a derivazione retributiva si fondono in un'unica rivendicazione che, nella buona sostanza, rimanda al T.F.R., alla 13^ concernente l'anno 2023, alle mensilità di novembre e dicembre 2023. Per un totale, fra l'altro, algebricamente errato per difetto.
Le istanze retributive attoree vengono contrastate dalla società resistente da plurime prospettive, formali e sostanziali, dirette e indirette. Sullo sfondo di queste
4 ultime si staglia l'eccezione di inadempimento sollevata valorizzando in estensione le contestazioni poste a fondamento dell'intimato licenziamento. (3)
Dell'impugnativa di licenziamento.
Per come anticipato, il ricorrente ha formalmente rinunciato a tale capo di domanda. Sul punto non si è registrata una formale presa di posizione negativa dell' , Pt_2 ragione per la quale va formalizzata la cessata materia del contendere in ordine alla
“questione espulsiva”.
Mette solo conto si segnalare che le repliche mirate della società convenuta investivano, e per quanto di perdurante interesse investono, prioritariamente il versante “procedurale” della impugnativa giudiziale dell'intimato licenziamento, l'Azienda contestandone la tardività con conseguente decadenza dalla relativa azione. La tesi della convenuta non è stata osteggiata dall'istante con le note difensive immediatamente successive al deposito della memoria di costituzione della né CP_1 per vero con i restanti scritti difensivi. La questione, naturalmente, conserva “in teoria” residuali margini di pregnanza ai soli fini del riparto delle spese di lite, il cui governo peraltro resta sensibile ad una serie di variabili delle quali si darà contezza in seguito. Naturalmente, l'intervenuta rinuncia alla impugnativa giudiziale di licenziamento attrae a sé il connesso capo di domanda inerente il risarcimento del danno
“ulteriore” da illegittima espulsione, palese stagliandosi l'impossibilità di uno scrutinio dello stesso separato dall'analisi preliminare dell'intimazione di licenziamento. (4)
Delle spettanze retributive.
A fronte della eterogenea impalcatura eretta dall' a confutazione Pt_2 delle pretese economiche veicolate dal si staglia la necessità di una CP_2 premessa sistemica. Ed invero, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio per ottenere il pagamento di spettanze retributive, ancorchè solo differenziali, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, in primo luogo la natura subordinata del rapporto e poi la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
5 Naturalmente, lo sforzo probatorio gravante sulla parte ricorrente muta secondo la peculiarità della allegata vicenda lavorativa e della posizione ex adverso assunta dalla parte antagonista. Una volta accertato l'adempimento dell'obbligazione mansionale gravante sul dipendente, resta onere del datore fornire la prova del c.d. “fatto impeditivo- estintivo” dell'obbligazione retributiva specularmente gravante su di lui. Ora, nel caso di specie i dati perimetrali salienti del rapporto di lavoro intercorso fra le parti non sono mai stati oggetto di contesa. Non è mai stato cioè in discussione che quello cessato con l'intimazione di licenziamento del 7 dicembre 2023 era un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento del dipendente al 3° Livello del C.C.N.L. di categoria, che prevedeva un determinato trattamento retributivo ordinario come da fonte negozial-collettiva, a sua volta incontestata. Così come “pacifico” è rimasto il dato della necessaria corresponsione del T.F.R. alla conclusione del rapporto, da calcolarsi secondo le notorie coordinate legali.
L'eccepita nullità del capo di domanda a sfondo retributivo, pertanto, mal si attaglia, in entrambe le due originarie e concorrenti configurazioni, ad uno scenario caratterizzato dalla piena regolarizzazione del rapporto e dalla pacifica sua perimetrazione mansionale e oraria. Le spettanze rivendicate dal ricorrente sono quelle ordinarie, ragione per la quale la questione che si pone in via principale è solo una e concerne l'eventuale prospettazione del c.d. “fatto estintivo” ad opera dell'Azienda. Che nel caso di specie manca del tutto. Potrebbe, rectius: avrebbe potuto porsi in teoria un problema “di merito” concernente la fondatezza dell'originario secondo capo di domanda a derivazione retributiva nella misura in cui le allegazioni perimetrali attoree ne rendono (= rendevano) impossibile l'effettiva ricostruzione in fatto. Se non che, per come verificato, l'istante con le note conclusionali del 6 luglio 2025 ha sostanzialmente abbandonato le rivendicazioni concernenti le retribuzioni non corrisposte, le indennità sostitutive, lo straordinario etc., definitivamente planando su un differenziale puntualmente circoscritto, rimasto -ripetesi- al riparo da qualsivoglia replica di “intervenuto pagamento”. La circostanza che tale rivendicazione sia stata formalizzata senza una esaustiva base documentale di supporto non interferisce con la questione posta per essere in teoria ben possibile che quel supporto cartolare non sia mai stato nella disponibilità del lavoratore per fatti indipendenti dalla sua volontà.
6 Ciò che, invece, rileva è l'assenza di repliche dell'ex datore di lavoro anche sul terreno della quantificazione del dovuto. Nuovamente. Il fatto che detta quantificazione in parte sia stata operata sulla base di documenti provenienti dalla resistente non integra alcuna violazione procedurale nella misura in cui i dati di riferimento per la perimetrazione del rivendicato
“ordinario” sono sempre stati pacifici. Assunto, questo, evidentemente valido anche per il T.F.R. in riferimento al quale la s.r.l. ha ritenuto di non produrre il cedolino che ne attesta l'ammontare finale, senza nulla eccepire sul calcolo elaborato dal ricorrente e sul metodo all'uopo valorizzato.
La definitiva verifica della fondatezza delle rivendicazioni attoree a sfondo retributivo passa, quindi, attraverso l'analisi del c.d. “fatto impeditivo” della posta azionata indicato dalla convenuta. (5 A)
Dell'eccezione di inadempimento.
La questione risulta posta nei seguenti testuali termini. La deducente società si è rifiutata, ex art. 1460 c.c., di adempiere alle obbligazioni di cui alle domande in epigrafe non avendo controparte adempiuto al compito assegnatogli nel mese di novembre 2023 consistente nell'elaborazione della documentazione concernente il lotto T267. Come diffusamente sopra esposto, essendo l'elaborazione di detta documentazione, da parte del ricorrente, risultata completamente errata e, quindi, non utilizzabile, la resistente società è stata costretta a far rielaborare detta documentazione da altri dipendenti. A tal riguardo si sottolinea che l'inadempimento sussiste anche nel caso di adempimento inesatto in quanto il creditore ha diritto all'esatto adempimento della prestazione. … Può affermarsi che, come sopra esposto, in seguito alla mancata esecuzione, da parte del ricorrente, del compito affidatogli nel novembre del 2023 concernente l'elaborazione della documentazione relativa al lotto T267, la società opponente ben poteva reagire non eseguendo la propria obbligazione di corrispondere gli emolumenti dovuti oggetto delle domande indicate nell'epigrafe del presente paragrafo.>
L'eccezione è stata originariamente sollevata in esclusivo riferimento al trattamento retributivo di novembre e dicembre 2023 e alla 13^ dello stesso anno. In realtà, con le note del 7 gennaio e del 9 luglio 2025 la società estende la valenza neutralizzatrice dell'eccezione anche al T.F.R.
Le coordinate giuridico-ermeneutiche da valorizzare nell'analisi della questione posta possono così sintetizzarsi. <secondo la giurisprudenza di legittimità, "in tema prova dell'inadempimento una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento,
7 ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione" (così Cass., sez. 6-3, ord. 11/02/2021, n. 3587, cit.). … Ai fini della valutazione prevista dall' art. 1460 cod. civ. l'inadempimento della parte viene valutato solo nell'ottica della realizzazione del sinallagma contrattuale, al fine di considerarlo o meno giustificato in dipendenza dell'inadempimento dell'altra. Tale valutazione si esprime in un confronto fra i due inadempimenti e non nell'oggettiva valutazione di ciascuno di essi e può risolversi negativamente sia per il fatto che le prestazioni corrispettive inadempiute dovessero eseguirsi in tempi diversi (art. 1460, primo comma, cod. civ.), sia perché uno degli inadempimenti non appaia conforme a buona fede.>> <in conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia agisca per l'adempimento, la risoluzione o risarcimento del danno, dare prova della fonte negoziale legale suo diritto e, se previsto, termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento controparte: sarà debitore convenuto a dover fornire fatto estintivo diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. eguale criterio riparto dell'onere ritenersi applicabile nel caso in cui debitore, danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione inadempimento all'art. 1460 c.c. paralizzare pretesa dell'attore. tale eventualità i ruoli saranno invertiti. chi formula l'eccezione l'altrui inadempimento: controparte neutralizzare l'eccezione, dimostrando proprio adempimento non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione carico (in tal senso: sent. n. 3099 87; 13445 92; 3232 98).>> <in conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia agisca per l'adempimento, la risoluzione o risarcimento del danno, dare prova della fonte negoziale legale suo diritto e, se previsto, termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento controparte: sarà debitore convenuto a dover fornire fatto estintivo diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. eguale criterio riparto dell'onere ritenersi applicabile nel caso in cui debitore, danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione inadempimento all'art. 1460 c.c. paralizzare pretesa dell'attore. tale eventualità i ruoli saranno invertiti. chi formula l'eccezione l'altrui inadempimento: controparte neutralizzare l'eccezione, dimostrando proprio adempimento non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione carico (in tal senso: sent. n. 3099 87; 13445 92; 3232 98).>>
Così in motivazione: Cass. 3^ Sez. Civ., ordin. n.28578/2024; Cass. Sez. UN. Civ., sent. n.13533/2001; Cass. 2^ Sez. Civ., sent. n.8736/2014; Cass. 2^ Sez. Civ., sent. n.19549/2018.
8 Facendo buon governo di un tale, consolidato orientamento dei Giudici di legittimità deve ritenersi mancante la prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione mansionale che incombe(va) sul dipendente. Prova, come detto, a carico della parte ricorrente. Prova, naturalmente, da riferirsi al solo lotto T267 della commessa n.6321. Ed invero, muovendo dalle note del 4 novembre 2024, essenzialmente di replica alla memoria di costituzione della e, quindi, all'eccezione di inadempimento ivi CP_1 contenuta, viene in emersione la totale assenza di riferimenti più o meno espliciti alla questione posta, il -al netto di mere formule di stile prive di reale Parte_1 pregnanza espositiva- essendosi soffermato sulla diversa problematica della domanda risarcitoria ex adverso veicolata in riconvenzionale (cfr. punti da 4 a 8 della memoria). Il ricorrente contesta in toto quanto dedotto dalla resistente, con la propria memoria difensiva, in relazione al paragrafo “Legittimità del licenziamento: sussistenza di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali per violazione, da parte del ricorrente, dell'obbligo di diligenza”, in riferimento alla costruzione n.6321, per l'elaborazione della documentazione relativa al lotto T267, in quanto nessun inadempimento né responsabilità professionale potrà essere addebitata al sig.
… Il ricorrente impugna in toto la domanda riconvenzionale …> Parte_1
Anche nei passaggi dedicati al lotto T267 l'istante si premura di allegare il suo coinvolgimento solo parziale e la conseguente corresponsabilità di altri dipendenti dell' . Pt_2
Ragione per la quale l'incidentale finale (cfr. pag. 7 della memoria in disamina) con cui si chiede di accertare anche a mezzo consulenza tecnica di ufficio che alcun inadempimento è stato posto in essere nell'espletamento della propria attività lavorativa da esso on solo non ha valenza di legittimo atto di impulso Parte_1 istruttorio, quanto, ancora prima, non riflette alcuna difesa in fatto riferibile all'eccezione di parte resistente.
La situazione non muta con i successivi scritti difensivi trasmessi in corso di causa, come plasticamente comprovato dalla sollecitazione istruttoria reiterata fino alle note del 6 luglio 2025, con capitolati dedicati al lotto T267 del seguente testuale tenore. Vero è che al sig. veniva comunicato “in maniera verbale”, Parte_1 dall'allora responsabile, sig , che avrebbe dovuto sviluppare il lotto T267 CP_3 solo fino al completamento della distinta, in quanto la documentazione finale (e non solo il taglio del lotto) doveva essere eseguita dalla collega , unica Persona_1 assegnataria dello stesso;
vero è che al sig. , per esigenze di Parte_1
9 produzione, in quanto le consegne dei rispettivi lotti erano poste con scadenze ravvicinate, veniva richiesto dalla societ di fornire un aiuto alla Controparte_1 colleg , per il completamento del lavoro riferito al lotto T267; …> Persona_1
Come si vede, manca qualsiasi sforzo dimostrativo mirato nella direzione dell'esatto adempimento dell'attività lavorativa inerente tale lotto. Esatto adempimento, di contro, contestato in maniera articolata dalla società convenuta con allegazioni dirette e con passaggi espositivi che rimandano alla sezione dell'intimazione di licenziamento concernente il lotto T267 (cfr. pagg. 8 e segg. memoria di costituzione della resistente).
Del resto, anche a voler valorizzare la prospettazione attorea originaria, precedente cioè alla formulazione dell'eccezione in scrutinio, deve convenirsi che non vengono in emersione allegazioni esaustive. Il ripetuto riferimento, contenutisticamente inverosimile, alle incombenze dei tirocinanti, i cui errori non solo non sarebbero addebitabili al quanto Parte_1 non sarebbero stati passibili di controllo ad opera dello stesso per esplicita volontà del responsabile, sig. (cfr. pagg. 4 e 5 atto introduttivo di lite), è di per CP_3 sé sufficiente a concludere che l'istante già nella fase espositiva non ha posto le basi per dimostrare l'infondatezza dell'eccezione aziendale e, quindi, l'esatto adempimento delle sue prestazioni inerenti il lotto T267. Assunto ulteriormente confermato dai numerosi passaggi puramente assertivi privi di qualsiasi impulso probatorio anche solo controdeduttivo.
Né può tralasciarsi di considerare che chiamato a rendere giustificazioni a seguito della contestazione disciplinare, basata in particolare sui rilievi inerenti il lotto T267 della commessa n.6321, l'istante ammise almeno in parte la fondatezza degli addebiti, pur muovendo dalla premessa a tenore della quale sarebbe stato chiamato a svolgere solo attività di supporto insieme ad altri colleghi e ai tirocinanti. Sono stato coinvolto solo in alcune delle attività e segnatamente: sull'assenza dei tappi devo dire che dall'esame del documento ho valutato non necessari i tappi che poi sono stati chiesti dal cliente;
le viste incomplete sono state segnalate alla collega;
sulla errata indicazione delle dimensioni dei profili a ponte dei disegni ho già rappresentato che le attività erano state compiute dai tirocinanti. Tenuto conto che ero assegnato al completamento di altro lotto, alcuni elementi non li ho segnalati, ovvero assenza di doppiatura a ponte, assenza di particolari di dettaglio, giunto alla francese;
respingo per il resto gli addebiti che si riferiscono a fasi di lavorazione non assegnatemi o delle quali non ho visione.>
Tale dato conoscitivo va collegato alle precisazioni contenute nella intimazione di licenziamento. Che qui di seguito si riportano testualmente per la loro
10 obiettiva pregnanza illustrativa della posizione del in generale e nel Parte_1 contesto degli errori inerenti il lotto in contestazione. Continuando riteniamo impossibile che il responsabile le abbia assegnato CP_3 solo attività di supporto come lei afferma nella lettera di giustificazione in quanto il suo inquadramento e le mansioni che ne derivano, non possono essere di supporto ma al contrario implicano il possesso di competenze adeguate per portare avanti le attività previste in azienda. Gli errori che la colleg ha rilevato sono di una Per_1 gravità tale che fanno emergere due aspetti preoccupanti in particolare ma che contribuiscono in un modo o nell'altro alla redazione di questa comunicazione. Se nello svolgimento delle attività non si è reso conto degli errori che stava commettendo allora siamo costretti a prendere atto che il suo livello di preparazione non è congruo al suo inquadramento e siamo costretti a agire per tutelare gli interessi dell'azienda. Allo stesso modo se si è reso conto degli errori presenti nella documentazione, ma non ha segnalato il tutto alla collega nel passaggio di consegne e soprattutto non ha comunicato il pericolo di ritardo al cliente della documentazione, siamo costretti a prendere atto della sua condotta superficiale e negligente che non tutela gli interessi dei colleghi e dell'ambiente di lavoro. Non può accettarsi nemmeno il suo rilievo che la cattiva qualità del lavoro prodotto debba essere imputato ai tirocinanti: questi ultimi sono chiamati talvolta a svolgere un'attività di mero supporto all'interno di un percorso formativo ben specificato. Come meglio descritto sopra, a lei spettava comunque il compito di verificare ed eventualmente intervenire per correggere o segnalare eventuali errori dei tirocinanti, se e ove ad essi imputabili.>
Trattasi di rilievi che, per quanto di attuale interesse, dimostrano l'inattendibilità obiettiva degli spunti difensivi attorei concernenti i profili di inesatto adempimento. Che, ammessi in parte originariamente dal diretto interessato e valorizzabili anche in estensione per i motivi appena illustrati, rendono ragione della fondatezza dell'eccezione di parte resistente. Definitivamente avallata ab externo dalla prova documentale (cfr. in particolare all. 10 produzione , sulla quale sarà necessario soffermarsi in seguito. Può fin CP_4 da ora, tuttavia, segnalarsi che il documento in disamina, mai contestato dal ricorrente in maniera mirata ed individualizzata, attesta un dato apprezzabile in termini di piena concludenza processuale, e cioè che a tutti i singoli lotti delle commesse di interesse “accertativo”, e quindi anche al lotto T267 della commessa 6321, erano stati assegnati, con compiti spesso non sovrapponibili, vari dipendenti fra i quali figura sempre il sig. Parte_1
11 Ciò implica, da una prospettiva di insieme, che ciascuno degli assegnatari al singolo lotto era responsabile del risultato delle attività di sua “competenza” professionale, risultato che, evidentemente, si rifletteva sull'esito del “lavoro finito”. Tale responsabilità, tuttavia, non poteva non rispecchiare la qualifica professionale del singolo dipendente che proiettava effetti “causali” evidenti sul risultato finale. E la qualifica professionale dell'istante, con le sue prerogative anche di controllo del lavoro dei tirocinanti, non è mai stata in contesa se non attraverso l'unico passaggio espositivo di cui si è dato già contezza, di obiettiva, “naturale” inverosimiglianza.
… Peraltro ripetutamente veniva ribadito alle risorse, dal responsabile sig. CP_3
di non controllare l'esecuzione dei lavori svolti già da altri>.
[...]
Fra l'altro, e a ben vedere, la pregnanza di una tale allegazione è definitivamente neutralizzata in fatto da due dati incontrovertibili:
-- l'avere il ammesso in sede “disciplinare” una parte degli addebiti Parte_1 inerenti il lotto T267, facendo esplicito riferimento proprio alla mancata segnalazione dell'assenza di doppiature a ponte;
-- l'essersi il ricorrente, con l'espressione appena citata, riferito all'esecuzione dei lavori svolti da altri, non dai tirocinanti il cui ruolo ed il cui contributo operativo non possono sovrapporsi a quelli dei dipendenti in forze all'Azienda. Come puntualmente contestato dalla società al proprio a proposito delle difese da questi Parte_1 valorizzate in sede disciplinare in relazione al lotto 7267 (cfr. supra).
Anche da questa ottica, dunque, il contestato inesatto adempimento non solo resta pienamente prospettabile in punto di fatto secondo le coordinate descrittive privilegiate dall' (cfr. supra), quanto risulta per un verso Pt_2 parzialmente ammesso e per altro verso privo di controdeduzioni idonee ad interferire già a livello espositivo con l'eccezione della resistente. Che -giova rammentare- insiste su un solo lotto di un'unica commessa.
Del resto, a conferma pure giuridico-ermeneutica della “tenuta” dell'eccezione in scrutinio ben possono richiamarsi -in estensione interpretativa- alcuni passaggi illustrativi di una delle pronunzie della Corte Regolatrice già citata (odin. n.28578/2024) a tenore dei quali il concetto e il perimetro della diligenza nella esecuzione della prestazione vanno sempre commisurati al livello di professionalità specifica del prestatore stesso. (5 B)
Delle conseguenze.
Le ricadute delle conclusioni appena raggiunte sulle rivendicazioni attoree a sfondo retributivo non sono onnicomprensive. Per ragioni del tutto evidenti, delle quali si è già data contezza giuridico-ermeneutica.
12 L'inesatto adempimento di prestazioni concernenti una commessa asseritamente assegnata al dipendente nel mese di novembre (2023) può giustificare l'inadempimento dell'obbligazione salariale riferita al mese stesso e a quello successivo, non certamente il rifiuto di erogare l'intera 13^ e addirittura tutto il T.F.R. In parte qua l'estensione dell'eccezione della s.r.l. rasenta la pretestuosità e finisce per confondere profili giuridici della vicenda del tutto diversi, stagliandosi alla stregua di una sorta di “risarcimento anticipato” di un danno economico tutto da dimostrare e comunque da azionare in sede giudiziale. Come peraltro avvenuto nel caso di specie.
Consegue che la resistente va condannata a corrispondere al ricorrente parte della 13^ e il maturato durante l'intero rapporto di lavoro. CP_5
Per la quantificazione del dovuto vanno premiati, nei limiti di cui si dirà, i calcoli dell'istante in parte cartolari ed in parte elaborati su base cartolare incompleta. E quindi.
Muovendo da una 13^ documentata pari ad euro 1.204,00 netti e detraendo l'importo (= euro 254,00) corrispondente in via equitativa alle due mensilità non conteggiabili per le ricadute retributive dell'eccezione di inadempimento si ottiene la somma, netta, di euro 950,00.
Per il T.F.R. il ricorrente ha preso le mosse dal documentato accantonamento mensile medio pari a circa 132 euro per giungere ad un totale pari ad euro 10.800,00 per vero di ardua ricostruzione algebrica valorizzando i dati disponibili della durata del rapporto e del moltiplicatore individuato dal Parte_1
In realtà, il dato certo dell'accantonamento mensile resta riferibile al solo biennio 2022/2023. Volendo operare una media equitativa estesa all'intero rapporto, della durata effettiva di anni 7 e mesi 6, id est: 90 mesi, si plana su un moltiplicatore di euro 120,00. Si ottiene in tal modo lo stesso risultato evocato dall'istante, pari ad euro 10.800,00. Detraendo in via equitativa da tale somma l'importo di euro 350,00 per le ricadute sul calcolo del T.F.R. dell'eccezione di inadempimento si ottiene la cifra di 10.450,00. Ragione per la quale la s.r.l. resta esposta nei confronti del ricorrente per la somma totale di euro 11.400,00. Interessi e rivalutazione monetaria decorreranno dalla lettera di messa in mora del 30 dicembre 2023.
13 (6 A)
Della riconvenzionale.
Anche in questo caso è opportuno muovere dalla perimetrazione della domanda “letteralmente” desumibile dalla memoria di costituzione della società convenuta, una volta preso atto della contestazione a tutto campo operata dal ricorrente. La società opponente formula, altresì, domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna del sig alla rifusione dei costi sostenuti dalla società Parte_1 opponente per rielaborare e rettificare la documentazione la cui elaborazione era stata a lui demandata in relazione alle commesse ed ai lotti indicati nei capitoli di prova oggetto della prova testimoniale la cui ammissione è chiesta … Ai fini della quantificazione del danno subito dalla deducente società, sotto forma sia di danno emergente che di lucro cessante, come conseguenza diretta degli inadempimenti contrattuali da parte di per violazione dell'obbligo di diligenza Parte_1 sopra descritti nell'esecuzione degli incarichi a lui affidati, si deposita relazione tecnica confezionata dalla consulente del lavoro dott.ssa (doc. n. Persona_2
20). In detta relazione sono indicati i criteri di calcolo sia del costo orario (allegato A) che di quello complessivo (all. B) con riferimento alle ore di lavoro che è stato necessario impiegare, da parte della società deducente, per ovviare ai sopra indicati inadempimenti contrattuali de ore di lavoro profuse dai dipendenti della Parte_1 società deducente indicati nella relazione in argomento.>
Ora, le criticità insite nella stessa articolazione della domanda e, poi, nello sforzo dimostrativo individuato dalla parte interessata sono del tutto evidenti. In breve.
In una estensione di non agevole lettura sia delle contestazioni disciplinari
“mirate”, sia dell'eccezione di inadempimento, l'istanza risarcitoria valorizza ben quattro commesse, inclusa la n.6321, e un elevato numero di lotti, incluso il T627. Peraltro, le relative attività lavorative si estendono per tutto l'anno 2023.
Il secondo parametro di riferimento algebrico per la quantificazione risarcitoria è costituito dal numero complessivo delle ore lavorative asseritamente impiegate dagli altri dipendenti per ovviare all'inesatto adempimento del sui vari lotti in cui è stato impegnato. Tale parametro è Controparte_6 assistito, in fieri, dalla sola prova testimoniale, dai tre documenti astrattamente
“pertinenti” (allegati 16, 17, 18 della produzione desumendosi, laddove CP_4 realmente leggibili, dati di impossibile catalogazione. Cioè a dire.
14 Le ore lavorative impiegate per colmare le lacune addebitabili all'odierno ricorrente sui singoli lotti sarebbero ricostruibili sulla base del ricordo dei dipendenti deputati alla correzione degli errori denunciati. Il che, evidentemente, non è verosimile.
Risultano poi addebitate all'istante 203 ore lavorative da questi impiegate per correzioni generiche alle quali si sarebbe determinato nel corso del 2023 in riferimento alle attività relative ai lavori che gli erano stati assegnati (cfr. pag. 29 della memoria di costituzione della convenuta). Il dato numerico sarebbe oggettivo in quanto ricavato dall'apposito documento predisposto dallo stesso di Parte_1 cui all'allegato 19 della produzione di parte resistente. Evidente si manifesta l'impossibilità di annettere qualsiasi valenza dimostrativa ad un dato che, nella esposizione dei fatti e a una lettura “atecnica” del supporto cartolare, resta privo di specificazioni afferenti la tipologia degli errori in questione e la diretta riferibilità degli stessi ai lotti e alle commesse in contestazione.
Anche l'altro parametro di riferimento utilizzato per la quantificazione risarcitoria, costituito dalle ore complessivamente portate in detrazione dalla committente FINCANTIERI, nei cc.dd. rapporti di non conformità, sul corrispettivo pattuito (parametro a stretto rigore non allegato esplicitamente ma desunto dalla relazione tecnica di parte prodotta), resta affidato alla sola prova per testi, in un impulso istruttorio a sua volta del tutto inverosimile. Di poi, non c'è prova documentale della concreta decurtazione operata alla committente e, specialmente, del suo reale ammontare.
La pregnanza effettiva delle suddette criticità si evince da un semplice raffronto inerente i dati valorizzati nella perizia di parte veicolata dall' . Pt_2
Emerge dalle relative tabelle che non vi è alcuna rispondenza fra le ore “aggiuntive” calcolate dalla società a sostegno dell'impegno profuso in seguito all'inesatto adempimento e le ore decurtate dalla committente sulle singole commesse. Ad esempio, per le commesse 6321 e 6322 vengono calcolate complessivamente 752 ore aggiuntive, (172 sostenute dal solo + 580 spalmate su altri CP_3 dipendenti di 3° Livello) laddove la committente ne decurta 580. Per le commesse 6312 e 6313 vengono calcolate 230 ore aggiuntive, laddove FINCANTIERI ne decurta 60. Naturalmente, se, come resta astrattamente possibile, i dati in questione fossero disomogenei e, quindi, non comparabili si profilerebbe l'ulteriore criticità della emersione a cadenze successive di asseriti errori sfuggiti nelle pregresse fasi di verifica. Da ciò discende che sarebbe stato necessario quanto meno allegare il dato della legittima sommatoria degli errori contestati.
15 (6 B)
E tuttavia, il nodo centrale da sciogliere è ancora un altro. Per come già accennato, vi è prova documentale incontestata, proveniente dall' , che a tutti i lotti delle commesse in disamina sono stati assegnati più Pt_2 dipendenti. Ora, per stabilire la rapportabilità degli errori in addebito al solo ccorre Parte_1 allegare e dimostrare che gli stessi sono stati commessi nelle fasi e nei periodi per i quali a quel singolo lotto lavorava esso Da solo. Oppure che Parte_1 nonostante la concorrente presenza di altri dipendenti quegli errori siano tutti ascrivibili al solo Parte_1
Una tale circostanza, nemmeno allegata esplicitamente, è del tutto sfornita di prova documentale laddove quella testimoniale articolata dalla non è dirimente per i CP_1 suoi riferimenti generici ai lotti. Sui quali -ripetesi- hanno lavorato anche altri dipendenti, oltre all'odierno ricorrente. Insomma.
Manca la prova della relazione unilaterale “errore individuato/autore dello stesso”. Senza questo passaggio qualsiasi calcolo delle ore lavorative rimane in un limbo di astrazione non suscettibile di valutazione processuale. Si legge nei capitolati di prova all'uopo predisposti dall' . Pt_2
Vero che nel corso dell'anno 2023, con riferimento ai lotti H170-Q241- Q218- Q116-Q119-Q166-Q117-Q219-T137-T316-T267-T268-T320-T419- T319 della costruzione n. 6321, il responsabile dell'area tecnica della società resistent CP_3
ha rielaborato la documentazione già sviluppata dal ed ha
[...] CP_7 provveduto ad effettuare, sia con riferimento alla costruzione n. 6321 della nave prototipo che alla costruzione della nave ripetuta n. 6322 gli interventi tecnici resi necessari in seguito a detta rielaborazione impiegando 172 ore di lavoro;
vero che
,nel corso dell'anno 2023 ed in seguito ai rapporti di non conformità trasmessi alla società deducente dalle officine della Fincantieri s.p.a. successivamente alla costruzione effettiva dei lotti H170-Q241- Q218-Q116-Q119-Q166-Q117-Q219- T317-T316-T267-T268-T320-T419- T319 relativi alla commessa 6321 su cui aveva lavorato (doc. n.16 ), sono stati necessari interventi di dipendenti Parte_1 inquadrati nel 3° livello che hanno impiegato 580 ore di lavoro per ovviare agli errori rilevati nei sopra menzionati rapporti di non conformità; vero che ,nel corso dell'anno 2023,ed in seguito ai rapporti di non conformità trasmessi alla società deducente dalle officine della Fincantieri s.p.a. successivamente alla costruzione effettiva dei lotti H170-Q241- Q218-Q116-Q119-Q166-Q117-Q219-T317-T316-T267-T268- T320-T419- T319 (doc. n. 16) relativi alla commessa 6321 su cui aveva lavorato
16 è stato decurtato l'importo di 580 ore relativo al corrispettivo a Parte_1 quest'ultima dovuto con riferimento all'appalto concernente le costruzioni 6321 e 6322>. E così via. (6 C)
Infine. Il danno desunto dalle ore profuse dai dipendenti dell'Azienda chiamati ad emendare gli errori del esta parametrato all'orario lavorativo ordinario. Questo è Parte_1 quanto si evince sia dalle allegazioni della s.r.l., sia dalla relazione tecnica prodotta. Di cui si riporta il passaggio illustrativo di interesse. Partendo dalla retribuzione oraria tabellare di ciascuna risorsa ho calcolato l'incidenza dei ratei di: tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi ed ex festività. Ad essa è stato aggiunto il costo inerente agli oneri previdenziali e assicurativi e la quota oraria maturata a titolo di TFR.> Consegue che la resistente avrebbe dovuto prima di tutto allegare che le ore all'uopo utilizzate, non retribuite “in eccedenza”, hanno distolto quei dipendenti da altre prestazioni lavorative ben individuate e che questa circostanza ha negativamente interferito con i costi di produzione. Insomma.
I dipendenti sono stati retribuiti per un'attività lavorativa ordinaria rientrante nel loro mansionale. Le ore impiegate sarebbero state retribuite in ogni caso per altre prestazioni parimenti rientranti nei loro compiti. Si tratta, allora, di stabilire in che modo la evocata “deviazione lavorativa” abbia interferito con l'organizzazione del lavoro e quindi con i costi sostenuti dalla società. Anche questa allegazione difetta del tutto. (6 D)
Va ora esplicitato il reale rapporto che intercorre fra l'eccezione di inesatto adempimento, fondata, e la domanda riconvenzionale, infondata. La prima, che attrae a sé, per perimetrazione della società, il solo lotto T267 della commessa n.6321, plana su una serie di errori e lacune informative sicuramente attribuibili al perché inerenti, anche per ammissione dell'interessato, Parte_1 lavorazioni di sua esclusiva spettanza. La seconda concerne la sponda risarcitoria di asseriti errori vulneranti un elevato numero di lotti sui quali erano impegnati più dipendenti, con valorizzazione di ore lavorative “aggiuntive” che, all'esito dello scrutinio giudiziale, non possono essere addebitate, in via speculare, agli errori del solo ricorrente. Insomma.
17 Il risvolto negativo economico dell'inesatto adempimento sarebbe già in astratto questione del tutto diversa dall'accertamento dell'inadempimento stesso. Nel caso di specie tale conclusione è ancor più dirimente alla luce della perimetrazione storico-fattuale dell'eccezione, minimale rispetto alle premesse dell'istanza risarcitoria veicolata in riconvenzionale. Con opzione “differenziale” rimasta senza reali spiegazioni. (7)
In definitiva.
Va dichiarata la cessata materia del contendere in ordine alla impugnativa di licenziamento e alla connessa domanda “autonoma” di risarcimento degli ulteriori danni.
Va accolta la domanda attorea a sfondo retributivo siccome conclusivamente perimetrata dall'istante, domanda che, per la diretta interferenza con essa dell'eccezione di inadempimento, a sua volta fondata, resta limitata ai ratei di 13^ mensilità 2023 e al T.F.R. come da operata quantificazione.
Va rigettata la spiegata riconvenzionale.
Consegue la condanna della s.r.l. a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di euro 11.400,00 (euro 10.450,00 a causale T.F.R.)
In una valutazione globale dell'esito del contenzioso, tenuto conto della rilevanza settoriale delle varie domande intrecciatesi e della comparazione fra le stesse, il governo delle spese di lite non può che accedere al principio della parziale soccombenza di parte resistente, secondo una percentuale evidentemente sensibile non solo a tutte le variabili esaminate, ma anche e specialmente al peso processuale delle singole verifiche. Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da
nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 riconvenzionale spiegata dalla società resistente, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in riferimento alla impugnativa di licenziamento e alla connessa domanda risarcitoria “autonoma”;
18
2. in parziale accoglimento della domanda attorea a derivazione retributiva, ritenuta fondata l'eccezione di inadempimento, con essa parzialmente interferente, sollevata dalla società, condanna, per le causali in motivazione esplicitate, la s.r.l. a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di euro 11.400,00, oltre rivalutazione ed interessi a decorrere dal 31 dicembre 2023;
3. rigetta la domanda riconvenzionale;
4. condanna parte convenuta alle spese di lite che, già compensate nella misura del 25%, si liquidano in euro 2.550,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
TORRE ANNUNZIATA, 16/07/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
19
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno 2024 al n.4214, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 10.07.2025, vertente
TRA
, nato il giorno 2.5.1985 in NAPOLI ed ivi residente, C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in ERCOLANO alla via Delle CodiceFiscale_1
MIMOSE n° 7 presso lo studio dell'avv. Aniello BARBUTO che lo rappresenta e difende in virtù di procura telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_1
CASTELLAMMARE di STABIA alla Corso VITTORIO EMANUELE n.33, rappresentata e difesa, per procura in atti versata, dall'avv. Sergio DE FUSCO, presso il cui studio resta elettivamente domiciliata, in CASTELLAMMARE di STABIA alla via DENZA n.19 RESISTENTE, agente in riconvenzionale
OGGETTO: impugnativa di licenziamento intimato per giustificato motivo soggettivo, con richiesta di reintegra, indennitaria ed ulteriormente risarcitoria;
condanna al versamento di differenze retributive su trattamento “ordinario”, 13^ mensilità, T.F.R.; condanna alla erogazione di tutte le differenze retributive non corrisposte, mensilità supplementari, lavoro straordinario, festivo, domenicale, buoni pasto, indennità di
1 mancato preavviso, indennità sostitutive per ferie e permessi non goduti. In riconvenzionale: risarcimento dei danni da rielaborazione documentale.
CONCLUSIONI: parte resistente si riportava a quelle dell'originario atto costitutivo;
parte ricorrente retrocedeva dalla impugnativa di licenziamento, all'uopo sollecitando per detto capo di domanda la compensazione, avversata dalla CP_1 delle spese di lite, insistendo per il rigetto della riconvenzionale e per la condanna della società alle spettanze retributive, quantificate in corso di causa.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, iscritto al R.G. in data 16.07.2024, il sig. già dipendente di Parte_1 [...] con inquadramento, dal 16 gennaio 2023, nel 3° Livello C.C.N.L. di Controparte_1 categoria e qualifica di disegnatore tecnico, impugnava il licenziamento senza preavviso intimatogli per giustificato motivo soggettivo con lettera del 7 dicembre 2023, chiedendo la reintegra nel posto di lavoro, l'indennità all'uopo prevista dalla Legge e l'ulteriore risarcimento del danno patito per un ammontare di euro 50.000,00 (o comunque nella misura ritenuta di giustizia). Rivendicava, inoltre, un differenziale retributivo inerente il T.F.R. riferito all'intero periodo lavorativo (6 luglio 2016/7 dicembre 2023), quantificato in euro 10.000,00, le mensilità di novembre (= euro
1.555,00 netti) e dicembre (= euro 388,75) 2023, la 13^ mensilità del 2023 (= euro
2.083,83). Rivendicava, infine, tutte le retribuzioni non corrisposte per lavoro straordinario, festivo e domenicale, mensilità supplementari, indennità di mancato preavviso, indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti, buoni pasto, il tutto con riferimento al periodo successivo al 2 febbraio 2021 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
A seguito della notifica del ricorso, e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, si costituiva la società convenuta che, eccepita la nullità della pretesa ex adverso azionata per violazione del disposto di cui all'art. 414 c.p.c., resisteva anche nel merito alla domanda attorea chiedendone il rigetto per asserita infondatezza basata anche sulla formulata eccezione di inadempimento. Spiegava, quindi, domanda riconvenzionale allegando un danno patito a seguito della imperizia e negligenza dell'ex dipendente nell'esecuzione dei compiti affidatigli in coerenza con la qualifica categoriale dallo stesso posseduta, quantificato, come da apposita consulenza di parte, in euro 43.367,15.
2 Differita a norma di Legge la prima udienza di trattazione e ricevuta contezza delle note “integrative” attoree, essenzialmente di replica alle argomentazioni sviluppate nella memoria di costituzione della convenuta, comunque rilevanti per la diversa perimetrazione della pretesa azionata scaturita dalla rinuncia alla impugnativa di licenziamento, meglio ancora illustrata con i successivi scritti difensivi, il Giudice sollecitava le parti a verificare la sussistenza di margini per una chiusura “bonaria” del contenzioso, anche all'esito delle determinazioni assunte dal ricorrente.
Naufragato il tentativo di conciliazione, pure a fronte della proposta formulata dal Giudice, rifiutata dalla resistente (cfr. verbale di udienza in presenza del 5 dicembre 2024), la causa, ritenuta istruita documentalmente, veniva assegnata in decisione previa concessione di termini per note illustrative (cfr. verbale udienza del 19 dicembre 2024 e successiva ordinanza del 17 gennaio 2025). Sicchè, ricevuta contezza delle note sostitutive finali, il contenzioso esitava nella presente sentenza (2)
La complessa vicenda di causa, la cui lettura non è stata agevolata dallo scenario prospettato dalle parti, può così essere riassunta, essenzialmente sulla base della documentazione in atti versata.
Collocato al 3° Livello del C.C.N.L. di categoria a far data dal mese di gennaio 2023 con la qualifica di disegnatore tecnico, il sig. veniva Parte_1 raggiunto da contestazione disciplinare datata 21 novembre 2023 avente ad oggetto l'errata esecuzione dei compiti affidatigli in riferimento alla commessa 6321, lotti T267 e T320. La contestazione, tuttavia, restava “aperta” ad un più generale comportamento asseritamente negligente del Parte_1
Più in generale dobbiamo osservare, nostro malgrado e nonostante diverse raccomandazioni sia verbali che scritte degli ultimi mesi, che la qualità del suo lavoro è costantemente di scarsa qualità al punto che ormai i suoi colleghi preferiscono non collaborare più con lei e lo stesso responsabile della sua area tecnica ha difficoltà ad assegnarle determinati lavori per le possibili ripercussioni negative che, purtroppo, si presentano puntualmente>
Nonostante le giustificazioni addotte dal dipendente con lettera a sua volta datata 23 novembre 2023, il procedimento disciplinare si chiudeva con la intimazione di licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Si legge, fra l'altro, nella missiva di irrogazione dell'atto espulsivo in data 7 dicembre 2023.
3 Ebbene abbiamo constatato che le prestazioni da lei eseguite in questi mesi si scostano oggettivamente e sensibilmente dai parametri medi di diligenza e professionalità richiesti dal suo ruolo di “Disegnatore tecnico. Tutte le sue attività sono costantemente connotate da episodi di imperizia e negligenza ai quali lei risponde con giustificazioni evasive e quasi mai pertinenti ai rilievi che le vengono mossi. In tante occasioni i suoi interventi sono viziati da una descrizione distorta della realtà lavorativa non suffragata dai fatti e non confermata nè dai suoi colleghi né dai suoi responsabili. … Successivamente l'azienda si è curata di assegnarle compiti sempre più complessi ma, purtroppo, con scarsi risultati (vedi attività su costruzione Fincantieri 6308 o manufatti lotto T623 della costruzione Fincantieri 6312 o stralci per modifiche sviluppati per lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone) che ci costringono, nostro malgrado, alla presente comunicazione. In considerazione di quanto fin qui descritto, il comportamento da Lei osservato costituisce una reiterata violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e degli obblighi di diligenza (art. 2104 c.c.), che Lei ha assunto con il rapporto di lavoro e giustificano, pertanto, il suo licenziamento per giustificato motivo soggettivo con effetto dal 07 Dicembre 2023. Il licenziamento ha effetto immediato e pertanto non le sarà riconosciuto alcun periodo di preavviso lavorato. In sostituzione le sarà corrisposta un'indennità di mancato preavviso calcolata secondo le vigenti norme di legge …>
L'impugnativa di licenziamento costituisce il primo capo di domanda al quale, tuttavia, il ricorrente ha rinunciato, all'uopo sollecitando la, peraltro ex adverso contrastata, compensazione delle spese di lite.
Denuncia, inoltre, il sig. la mancata ricezione delle spettanze Parte_1 retributive inerenti i mesi di novembre e dicembre 2023 e la 13^ mensilità 2023, nonché la mancata ricezione del T.F.R. Tali rivendicazioni sono puntualmente quantificate.
In una progressione espositiva non esente da difficoltà ricostruttive, l'istante rivendica anche numerose altre poste retributive riferite al periodo successivo al 2 febbraio 2021, con richiesta di quantificazione in corso di causa. Se non che, con le note “conclusionali” del 6 luglio 2025 i due capi di domanda a derivazione retributiva si fondono in un'unica rivendicazione che, nella buona sostanza, rimanda al T.F.R., alla 13^ concernente l'anno 2023, alle mensilità di novembre e dicembre 2023. Per un totale, fra l'altro, algebricamente errato per difetto.
Le istanze retributive attoree vengono contrastate dalla società resistente da plurime prospettive, formali e sostanziali, dirette e indirette. Sullo sfondo di queste
4 ultime si staglia l'eccezione di inadempimento sollevata valorizzando in estensione le contestazioni poste a fondamento dell'intimato licenziamento. (3)
Dell'impugnativa di licenziamento.
Per come anticipato, il ricorrente ha formalmente rinunciato a tale capo di domanda. Sul punto non si è registrata una formale presa di posizione negativa dell' , Pt_2 ragione per la quale va formalizzata la cessata materia del contendere in ordine alla
“questione espulsiva”.
Mette solo conto si segnalare che le repliche mirate della società convenuta investivano, e per quanto di perdurante interesse investono, prioritariamente il versante “procedurale” della impugnativa giudiziale dell'intimato licenziamento, l'Azienda contestandone la tardività con conseguente decadenza dalla relativa azione. La tesi della convenuta non è stata osteggiata dall'istante con le note difensive immediatamente successive al deposito della memoria di costituzione della né CP_1 per vero con i restanti scritti difensivi. La questione, naturalmente, conserva “in teoria” residuali margini di pregnanza ai soli fini del riparto delle spese di lite, il cui governo peraltro resta sensibile ad una serie di variabili delle quali si darà contezza in seguito. Naturalmente, l'intervenuta rinuncia alla impugnativa giudiziale di licenziamento attrae a sé il connesso capo di domanda inerente il risarcimento del danno
“ulteriore” da illegittima espulsione, palese stagliandosi l'impossibilità di uno scrutinio dello stesso separato dall'analisi preliminare dell'intimazione di licenziamento. (4)
Delle spettanze retributive.
A fronte della eterogenea impalcatura eretta dall' a confutazione Pt_2 delle pretese economiche veicolate dal si staglia la necessità di una CP_2 premessa sistemica. Ed invero, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio per ottenere il pagamento di spettanze retributive, ancorchè solo differenziali, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, in primo luogo la natura subordinata del rapporto e poi la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
5 Naturalmente, lo sforzo probatorio gravante sulla parte ricorrente muta secondo la peculiarità della allegata vicenda lavorativa e della posizione ex adverso assunta dalla parte antagonista. Una volta accertato l'adempimento dell'obbligazione mansionale gravante sul dipendente, resta onere del datore fornire la prova del c.d. “fatto impeditivo- estintivo” dell'obbligazione retributiva specularmente gravante su di lui. Ora, nel caso di specie i dati perimetrali salienti del rapporto di lavoro intercorso fra le parti non sono mai stati oggetto di contesa. Non è mai stato cioè in discussione che quello cessato con l'intimazione di licenziamento del 7 dicembre 2023 era un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento del dipendente al 3° Livello del C.C.N.L. di categoria, che prevedeva un determinato trattamento retributivo ordinario come da fonte negozial-collettiva, a sua volta incontestata. Così come “pacifico” è rimasto il dato della necessaria corresponsione del T.F.R. alla conclusione del rapporto, da calcolarsi secondo le notorie coordinate legali.
L'eccepita nullità del capo di domanda a sfondo retributivo, pertanto, mal si attaglia, in entrambe le due originarie e concorrenti configurazioni, ad uno scenario caratterizzato dalla piena regolarizzazione del rapporto e dalla pacifica sua perimetrazione mansionale e oraria. Le spettanze rivendicate dal ricorrente sono quelle ordinarie, ragione per la quale la questione che si pone in via principale è solo una e concerne l'eventuale prospettazione del c.d. “fatto estintivo” ad opera dell'Azienda. Che nel caso di specie manca del tutto. Potrebbe, rectius: avrebbe potuto porsi in teoria un problema “di merito” concernente la fondatezza dell'originario secondo capo di domanda a derivazione retributiva nella misura in cui le allegazioni perimetrali attoree ne rendono (= rendevano) impossibile l'effettiva ricostruzione in fatto. Se non che, per come verificato, l'istante con le note conclusionali del 6 luglio 2025 ha sostanzialmente abbandonato le rivendicazioni concernenti le retribuzioni non corrisposte, le indennità sostitutive, lo straordinario etc., definitivamente planando su un differenziale puntualmente circoscritto, rimasto -ripetesi- al riparo da qualsivoglia replica di “intervenuto pagamento”. La circostanza che tale rivendicazione sia stata formalizzata senza una esaustiva base documentale di supporto non interferisce con la questione posta per essere in teoria ben possibile che quel supporto cartolare non sia mai stato nella disponibilità del lavoratore per fatti indipendenti dalla sua volontà.
6 Ciò che, invece, rileva è l'assenza di repliche dell'ex datore di lavoro anche sul terreno della quantificazione del dovuto. Nuovamente. Il fatto che detta quantificazione in parte sia stata operata sulla base di documenti provenienti dalla resistente non integra alcuna violazione procedurale nella misura in cui i dati di riferimento per la perimetrazione del rivendicato
“ordinario” sono sempre stati pacifici. Assunto, questo, evidentemente valido anche per il T.F.R. in riferimento al quale la s.r.l. ha ritenuto di non produrre il cedolino che ne attesta l'ammontare finale, senza nulla eccepire sul calcolo elaborato dal ricorrente e sul metodo all'uopo valorizzato.
La definitiva verifica della fondatezza delle rivendicazioni attoree a sfondo retributivo passa, quindi, attraverso l'analisi del c.d. “fatto impeditivo” della posta azionata indicato dalla convenuta. (5 A)
Dell'eccezione di inadempimento.
La questione risulta posta nei seguenti testuali termini. La deducente società si è rifiutata, ex art. 1460 c.c., di adempiere alle obbligazioni di cui alle domande in epigrafe non avendo controparte adempiuto al compito assegnatogli nel mese di novembre 2023 consistente nell'elaborazione della documentazione concernente il lotto T267. Come diffusamente sopra esposto, essendo l'elaborazione di detta documentazione, da parte del ricorrente, risultata completamente errata e, quindi, non utilizzabile, la resistente società è stata costretta a far rielaborare detta documentazione da altri dipendenti. A tal riguardo si sottolinea che l'inadempimento sussiste anche nel caso di adempimento inesatto in quanto il creditore ha diritto all'esatto adempimento della prestazione. … Può affermarsi che, come sopra esposto, in seguito alla mancata esecuzione, da parte del ricorrente, del compito affidatogli nel novembre del 2023 concernente l'elaborazione della documentazione relativa al lotto T267, la società opponente ben poteva reagire non eseguendo la propria obbligazione di corrispondere gli emolumenti dovuti oggetto delle domande indicate nell'epigrafe del presente paragrafo.>
L'eccezione è stata originariamente sollevata in esclusivo riferimento al trattamento retributivo di novembre e dicembre 2023 e alla 13^ dello stesso anno. In realtà, con le note del 7 gennaio e del 9 luglio 2025 la società estende la valenza neutralizzatrice dell'eccezione anche al T.F.R.
Le coordinate giuridico-ermeneutiche da valorizzare nell'analisi della questione posta possono così sintetizzarsi. <secondo la giurisprudenza di legittimità, "in tema prova dell'inadempimento una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento,
7 ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione" (così Cass., sez. 6-3, ord. 11/02/2021, n. 3587, cit.). … Ai fini della valutazione prevista dall' art. 1460 cod. civ. l'inadempimento della parte viene valutato solo nell'ottica della realizzazione del sinallagma contrattuale, al fine di considerarlo o meno giustificato in dipendenza dell'inadempimento dell'altra. Tale valutazione si esprime in un confronto fra i due inadempimenti e non nell'oggettiva valutazione di ciascuno di essi e può risolversi negativamente sia per il fatto che le prestazioni corrispettive inadempiute dovessero eseguirsi in tempi diversi (art. 1460, primo comma, cod. civ.), sia perché uno degli inadempimenti non appaia conforme a buona fede.>> <in conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia agisca per l'adempimento, la risoluzione o risarcimento del danno, dare prova della fonte negoziale legale suo diritto e, se previsto, termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento controparte: sarà debitore convenuto a dover fornire fatto estintivo diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. eguale criterio riparto dell'onere ritenersi applicabile nel caso in cui debitore, danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione inadempimento all'art. 1460 c.c. paralizzare pretesa dell'attore. tale eventualità i ruoli saranno invertiti. chi formula l'eccezione l'altrui inadempimento: controparte neutralizzare l'eccezione, dimostrando proprio adempimento non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione carico (in tal senso: sent. n. 3099 87; 13445 92; 3232 98).>> <in conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia agisca per l'adempimento, la risoluzione o risarcimento del danno, dare prova della fonte negoziale legale suo diritto e, se previsto, termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento controparte: sarà debitore convenuto a dover fornire fatto estintivo diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. eguale criterio riparto dell'onere ritenersi applicabile nel caso in cui debitore, danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione inadempimento all'art. 1460 c.c. paralizzare pretesa dell'attore. tale eventualità i ruoli saranno invertiti. chi formula l'eccezione l'altrui inadempimento: controparte neutralizzare l'eccezione, dimostrando proprio adempimento non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione carico (in tal senso: sent. n. 3099 87; 13445 92; 3232 98).>>
Così in motivazione: Cass. 3^ Sez. Civ., ordin. n.28578/2024; Cass. Sez. UN. Civ., sent. n.13533/2001; Cass. 2^ Sez. Civ., sent. n.8736/2014; Cass. 2^ Sez. Civ., sent. n.19549/2018.
8 Facendo buon governo di un tale, consolidato orientamento dei Giudici di legittimità deve ritenersi mancante la prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione mansionale che incombe(va) sul dipendente. Prova, come detto, a carico della parte ricorrente. Prova, naturalmente, da riferirsi al solo lotto T267 della commessa n.6321. Ed invero, muovendo dalle note del 4 novembre 2024, essenzialmente di replica alla memoria di costituzione della e, quindi, all'eccezione di inadempimento ivi CP_1 contenuta, viene in emersione la totale assenza di riferimenti più o meno espliciti alla questione posta, il -al netto di mere formule di stile prive di reale Parte_1 pregnanza espositiva- essendosi soffermato sulla diversa problematica della domanda risarcitoria ex adverso veicolata in riconvenzionale (cfr. punti da 4 a 8 della memoria). Il ricorrente contesta in toto quanto dedotto dalla resistente, con la propria memoria difensiva, in relazione al paragrafo “Legittimità del licenziamento: sussistenza di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali per violazione, da parte del ricorrente, dell'obbligo di diligenza”, in riferimento alla costruzione n.6321, per l'elaborazione della documentazione relativa al lotto T267, in quanto nessun inadempimento né responsabilità professionale potrà essere addebitata al sig.
… Il ricorrente impugna in toto la domanda riconvenzionale …> Parte_1
Anche nei passaggi dedicati al lotto T267 l'istante si premura di allegare il suo coinvolgimento solo parziale e la conseguente corresponsabilità di altri dipendenti dell' . Pt_2
Ragione per la quale l'incidentale finale (cfr. pag. 7 della memoria in disamina) con cui si chiede di accertare anche a mezzo consulenza tecnica di ufficio che alcun inadempimento è stato posto in essere nell'espletamento della propria attività lavorativa da esso on solo non ha valenza di legittimo atto di impulso Parte_1 istruttorio, quanto, ancora prima, non riflette alcuna difesa in fatto riferibile all'eccezione di parte resistente.
La situazione non muta con i successivi scritti difensivi trasmessi in corso di causa, come plasticamente comprovato dalla sollecitazione istruttoria reiterata fino alle note del 6 luglio 2025, con capitolati dedicati al lotto T267 del seguente testuale tenore. Vero è che al sig. veniva comunicato “in maniera verbale”, Parte_1 dall'allora responsabile, sig , che avrebbe dovuto sviluppare il lotto T267 CP_3 solo fino al completamento della distinta, in quanto la documentazione finale (e non solo il taglio del lotto) doveva essere eseguita dalla collega , unica Persona_1 assegnataria dello stesso;
vero è che al sig. , per esigenze di Parte_1
9 produzione, in quanto le consegne dei rispettivi lotti erano poste con scadenze ravvicinate, veniva richiesto dalla societ di fornire un aiuto alla Controparte_1 colleg , per il completamento del lavoro riferito al lotto T267; …> Persona_1
Come si vede, manca qualsiasi sforzo dimostrativo mirato nella direzione dell'esatto adempimento dell'attività lavorativa inerente tale lotto. Esatto adempimento, di contro, contestato in maniera articolata dalla società convenuta con allegazioni dirette e con passaggi espositivi che rimandano alla sezione dell'intimazione di licenziamento concernente il lotto T267 (cfr. pagg. 8 e segg. memoria di costituzione della resistente).
Del resto, anche a voler valorizzare la prospettazione attorea originaria, precedente cioè alla formulazione dell'eccezione in scrutinio, deve convenirsi che non vengono in emersione allegazioni esaustive. Il ripetuto riferimento, contenutisticamente inverosimile, alle incombenze dei tirocinanti, i cui errori non solo non sarebbero addebitabili al quanto Parte_1 non sarebbero stati passibili di controllo ad opera dello stesso per esplicita volontà del responsabile, sig. (cfr. pagg. 4 e 5 atto introduttivo di lite), è di per CP_3 sé sufficiente a concludere che l'istante già nella fase espositiva non ha posto le basi per dimostrare l'infondatezza dell'eccezione aziendale e, quindi, l'esatto adempimento delle sue prestazioni inerenti il lotto T267. Assunto ulteriormente confermato dai numerosi passaggi puramente assertivi privi di qualsiasi impulso probatorio anche solo controdeduttivo.
Né può tralasciarsi di considerare che chiamato a rendere giustificazioni a seguito della contestazione disciplinare, basata in particolare sui rilievi inerenti il lotto T267 della commessa n.6321, l'istante ammise almeno in parte la fondatezza degli addebiti, pur muovendo dalla premessa a tenore della quale sarebbe stato chiamato a svolgere solo attività di supporto insieme ad altri colleghi e ai tirocinanti. Sono stato coinvolto solo in alcune delle attività e segnatamente: sull'assenza dei tappi devo dire che dall'esame del documento ho valutato non necessari i tappi che poi sono stati chiesti dal cliente;
le viste incomplete sono state segnalate alla collega;
sulla errata indicazione delle dimensioni dei profili a ponte dei disegni ho già rappresentato che le attività erano state compiute dai tirocinanti. Tenuto conto che ero assegnato al completamento di altro lotto, alcuni elementi non li ho segnalati, ovvero assenza di doppiatura a ponte, assenza di particolari di dettaglio, giunto alla francese;
respingo per il resto gli addebiti che si riferiscono a fasi di lavorazione non assegnatemi o delle quali non ho visione.>
Tale dato conoscitivo va collegato alle precisazioni contenute nella intimazione di licenziamento. Che qui di seguito si riportano testualmente per la loro
10 obiettiva pregnanza illustrativa della posizione del in generale e nel Parte_1 contesto degli errori inerenti il lotto in contestazione. Continuando riteniamo impossibile che il responsabile le abbia assegnato CP_3 solo attività di supporto come lei afferma nella lettera di giustificazione in quanto il suo inquadramento e le mansioni che ne derivano, non possono essere di supporto ma al contrario implicano il possesso di competenze adeguate per portare avanti le attività previste in azienda. Gli errori che la colleg ha rilevato sono di una Per_1 gravità tale che fanno emergere due aspetti preoccupanti in particolare ma che contribuiscono in un modo o nell'altro alla redazione di questa comunicazione. Se nello svolgimento delle attività non si è reso conto degli errori che stava commettendo allora siamo costretti a prendere atto che il suo livello di preparazione non è congruo al suo inquadramento e siamo costretti a agire per tutelare gli interessi dell'azienda. Allo stesso modo se si è reso conto degli errori presenti nella documentazione, ma non ha segnalato il tutto alla collega nel passaggio di consegne e soprattutto non ha comunicato il pericolo di ritardo al cliente della documentazione, siamo costretti a prendere atto della sua condotta superficiale e negligente che non tutela gli interessi dei colleghi e dell'ambiente di lavoro. Non può accettarsi nemmeno il suo rilievo che la cattiva qualità del lavoro prodotto debba essere imputato ai tirocinanti: questi ultimi sono chiamati talvolta a svolgere un'attività di mero supporto all'interno di un percorso formativo ben specificato. Come meglio descritto sopra, a lei spettava comunque il compito di verificare ed eventualmente intervenire per correggere o segnalare eventuali errori dei tirocinanti, se e ove ad essi imputabili.>
Trattasi di rilievi che, per quanto di attuale interesse, dimostrano l'inattendibilità obiettiva degli spunti difensivi attorei concernenti i profili di inesatto adempimento. Che, ammessi in parte originariamente dal diretto interessato e valorizzabili anche in estensione per i motivi appena illustrati, rendono ragione della fondatezza dell'eccezione di parte resistente. Definitivamente avallata ab externo dalla prova documentale (cfr. in particolare all. 10 produzione , sulla quale sarà necessario soffermarsi in seguito. Può fin CP_4 da ora, tuttavia, segnalarsi che il documento in disamina, mai contestato dal ricorrente in maniera mirata ed individualizzata, attesta un dato apprezzabile in termini di piena concludenza processuale, e cioè che a tutti i singoli lotti delle commesse di interesse “accertativo”, e quindi anche al lotto T267 della commessa 6321, erano stati assegnati, con compiti spesso non sovrapponibili, vari dipendenti fra i quali figura sempre il sig. Parte_1
11 Ciò implica, da una prospettiva di insieme, che ciascuno degli assegnatari al singolo lotto era responsabile del risultato delle attività di sua “competenza” professionale, risultato che, evidentemente, si rifletteva sull'esito del “lavoro finito”. Tale responsabilità, tuttavia, non poteva non rispecchiare la qualifica professionale del singolo dipendente che proiettava effetti “causali” evidenti sul risultato finale. E la qualifica professionale dell'istante, con le sue prerogative anche di controllo del lavoro dei tirocinanti, non è mai stata in contesa se non attraverso l'unico passaggio espositivo di cui si è dato già contezza, di obiettiva, “naturale” inverosimiglianza.
… Peraltro ripetutamente veniva ribadito alle risorse, dal responsabile sig. CP_3
di non controllare l'esecuzione dei lavori svolti già da altri>.
[...]
Fra l'altro, e a ben vedere, la pregnanza di una tale allegazione è definitivamente neutralizzata in fatto da due dati incontrovertibili:
-- l'avere il ammesso in sede “disciplinare” una parte degli addebiti Parte_1 inerenti il lotto T267, facendo esplicito riferimento proprio alla mancata segnalazione dell'assenza di doppiature a ponte;
-- l'essersi il ricorrente, con l'espressione appena citata, riferito all'esecuzione dei lavori svolti da altri, non dai tirocinanti il cui ruolo ed il cui contributo operativo non possono sovrapporsi a quelli dei dipendenti in forze all'Azienda. Come puntualmente contestato dalla società al proprio a proposito delle difese da questi Parte_1 valorizzate in sede disciplinare in relazione al lotto 7267 (cfr. supra).
Anche da questa ottica, dunque, il contestato inesatto adempimento non solo resta pienamente prospettabile in punto di fatto secondo le coordinate descrittive privilegiate dall' (cfr. supra), quanto risulta per un verso Pt_2 parzialmente ammesso e per altro verso privo di controdeduzioni idonee ad interferire già a livello espositivo con l'eccezione della resistente. Che -giova rammentare- insiste su un solo lotto di un'unica commessa.
Del resto, a conferma pure giuridico-ermeneutica della “tenuta” dell'eccezione in scrutinio ben possono richiamarsi -in estensione interpretativa- alcuni passaggi illustrativi di una delle pronunzie della Corte Regolatrice già citata (odin. n.28578/2024) a tenore dei quali il concetto e il perimetro della diligenza nella esecuzione della prestazione vanno sempre commisurati al livello di professionalità specifica del prestatore stesso. (5 B)
Delle conseguenze.
Le ricadute delle conclusioni appena raggiunte sulle rivendicazioni attoree a sfondo retributivo non sono onnicomprensive. Per ragioni del tutto evidenti, delle quali si è già data contezza giuridico-ermeneutica.
12 L'inesatto adempimento di prestazioni concernenti una commessa asseritamente assegnata al dipendente nel mese di novembre (2023) può giustificare l'inadempimento dell'obbligazione salariale riferita al mese stesso e a quello successivo, non certamente il rifiuto di erogare l'intera 13^ e addirittura tutto il T.F.R. In parte qua l'estensione dell'eccezione della s.r.l. rasenta la pretestuosità e finisce per confondere profili giuridici della vicenda del tutto diversi, stagliandosi alla stregua di una sorta di “risarcimento anticipato” di un danno economico tutto da dimostrare e comunque da azionare in sede giudiziale. Come peraltro avvenuto nel caso di specie.
Consegue che la resistente va condannata a corrispondere al ricorrente parte della 13^ e il maturato durante l'intero rapporto di lavoro. CP_5
Per la quantificazione del dovuto vanno premiati, nei limiti di cui si dirà, i calcoli dell'istante in parte cartolari ed in parte elaborati su base cartolare incompleta. E quindi.
Muovendo da una 13^ documentata pari ad euro 1.204,00 netti e detraendo l'importo (= euro 254,00) corrispondente in via equitativa alle due mensilità non conteggiabili per le ricadute retributive dell'eccezione di inadempimento si ottiene la somma, netta, di euro 950,00.
Per il T.F.R. il ricorrente ha preso le mosse dal documentato accantonamento mensile medio pari a circa 132 euro per giungere ad un totale pari ad euro 10.800,00 per vero di ardua ricostruzione algebrica valorizzando i dati disponibili della durata del rapporto e del moltiplicatore individuato dal Parte_1
In realtà, il dato certo dell'accantonamento mensile resta riferibile al solo biennio 2022/2023. Volendo operare una media equitativa estesa all'intero rapporto, della durata effettiva di anni 7 e mesi 6, id est: 90 mesi, si plana su un moltiplicatore di euro 120,00. Si ottiene in tal modo lo stesso risultato evocato dall'istante, pari ad euro 10.800,00. Detraendo in via equitativa da tale somma l'importo di euro 350,00 per le ricadute sul calcolo del T.F.R. dell'eccezione di inadempimento si ottiene la cifra di 10.450,00. Ragione per la quale la s.r.l. resta esposta nei confronti del ricorrente per la somma totale di euro 11.400,00. Interessi e rivalutazione monetaria decorreranno dalla lettera di messa in mora del 30 dicembre 2023.
13 (6 A)
Della riconvenzionale.
Anche in questo caso è opportuno muovere dalla perimetrazione della domanda “letteralmente” desumibile dalla memoria di costituzione della società convenuta, una volta preso atto della contestazione a tutto campo operata dal ricorrente. La società opponente formula, altresì, domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna del sig alla rifusione dei costi sostenuti dalla società Parte_1 opponente per rielaborare e rettificare la documentazione la cui elaborazione era stata a lui demandata in relazione alle commesse ed ai lotti indicati nei capitoli di prova oggetto della prova testimoniale la cui ammissione è chiesta … Ai fini della quantificazione del danno subito dalla deducente società, sotto forma sia di danno emergente che di lucro cessante, come conseguenza diretta degli inadempimenti contrattuali da parte di per violazione dell'obbligo di diligenza Parte_1 sopra descritti nell'esecuzione degli incarichi a lui affidati, si deposita relazione tecnica confezionata dalla consulente del lavoro dott.ssa (doc. n. Persona_2
20). In detta relazione sono indicati i criteri di calcolo sia del costo orario (allegato A) che di quello complessivo (all. B) con riferimento alle ore di lavoro che è stato necessario impiegare, da parte della società deducente, per ovviare ai sopra indicati inadempimenti contrattuali de ore di lavoro profuse dai dipendenti della Parte_1 società deducente indicati nella relazione in argomento.>
Ora, le criticità insite nella stessa articolazione della domanda e, poi, nello sforzo dimostrativo individuato dalla parte interessata sono del tutto evidenti. In breve.
In una estensione di non agevole lettura sia delle contestazioni disciplinari
“mirate”, sia dell'eccezione di inadempimento, l'istanza risarcitoria valorizza ben quattro commesse, inclusa la n.6321, e un elevato numero di lotti, incluso il T627. Peraltro, le relative attività lavorative si estendono per tutto l'anno 2023.
Il secondo parametro di riferimento algebrico per la quantificazione risarcitoria è costituito dal numero complessivo delle ore lavorative asseritamente impiegate dagli altri dipendenti per ovviare all'inesatto adempimento del sui vari lotti in cui è stato impegnato. Tale parametro è Controparte_6 assistito, in fieri, dalla sola prova testimoniale, dai tre documenti astrattamente
“pertinenti” (allegati 16, 17, 18 della produzione desumendosi, laddove CP_4 realmente leggibili, dati di impossibile catalogazione. Cioè a dire.
14 Le ore lavorative impiegate per colmare le lacune addebitabili all'odierno ricorrente sui singoli lotti sarebbero ricostruibili sulla base del ricordo dei dipendenti deputati alla correzione degli errori denunciati. Il che, evidentemente, non è verosimile.
Risultano poi addebitate all'istante 203 ore lavorative da questi impiegate per correzioni generiche alle quali si sarebbe determinato nel corso del 2023 in riferimento alle attività relative ai lavori che gli erano stati assegnati (cfr. pag. 29 della memoria di costituzione della convenuta). Il dato numerico sarebbe oggettivo in quanto ricavato dall'apposito documento predisposto dallo stesso di Parte_1 cui all'allegato 19 della produzione di parte resistente. Evidente si manifesta l'impossibilità di annettere qualsiasi valenza dimostrativa ad un dato che, nella esposizione dei fatti e a una lettura “atecnica” del supporto cartolare, resta privo di specificazioni afferenti la tipologia degli errori in questione e la diretta riferibilità degli stessi ai lotti e alle commesse in contestazione.
Anche l'altro parametro di riferimento utilizzato per la quantificazione risarcitoria, costituito dalle ore complessivamente portate in detrazione dalla committente FINCANTIERI, nei cc.dd. rapporti di non conformità, sul corrispettivo pattuito (parametro a stretto rigore non allegato esplicitamente ma desunto dalla relazione tecnica di parte prodotta), resta affidato alla sola prova per testi, in un impulso istruttorio a sua volta del tutto inverosimile. Di poi, non c'è prova documentale della concreta decurtazione operata alla committente e, specialmente, del suo reale ammontare.
La pregnanza effettiva delle suddette criticità si evince da un semplice raffronto inerente i dati valorizzati nella perizia di parte veicolata dall' . Pt_2
Emerge dalle relative tabelle che non vi è alcuna rispondenza fra le ore “aggiuntive” calcolate dalla società a sostegno dell'impegno profuso in seguito all'inesatto adempimento e le ore decurtate dalla committente sulle singole commesse. Ad esempio, per le commesse 6321 e 6322 vengono calcolate complessivamente 752 ore aggiuntive, (172 sostenute dal solo + 580 spalmate su altri CP_3 dipendenti di 3° Livello) laddove la committente ne decurta 580. Per le commesse 6312 e 6313 vengono calcolate 230 ore aggiuntive, laddove FINCANTIERI ne decurta 60. Naturalmente, se, come resta astrattamente possibile, i dati in questione fossero disomogenei e, quindi, non comparabili si profilerebbe l'ulteriore criticità della emersione a cadenze successive di asseriti errori sfuggiti nelle pregresse fasi di verifica. Da ciò discende che sarebbe stato necessario quanto meno allegare il dato della legittima sommatoria degli errori contestati.
15 (6 B)
E tuttavia, il nodo centrale da sciogliere è ancora un altro. Per come già accennato, vi è prova documentale incontestata, proveniente dall' , che a tutti i lotti delle commesse in disamina sono stati assegnati più Pt_2 dipendenti. Ora, per stabilire la rapportabilità degli errori in addebito al solo ccorre Parte_1 allegare e dimostrare che gli stessi sono stati commessi nelle fasi e nei periodi per i quali a quel singolo lotto lavorava esso Da solo. Oppure che Parte_1 nonostante la concorrente presenza di altri dipendenti quegli errori siano tutti ascrivibili al solo Parte_1
Una tale circostanza, nemmeno allegata esplicitamente, è del tutto sfornita di prova documentale laddove quella testimoniale articolata dalla non è dirimente per i CP_1 suoi riferimenti generici ai lotti. Sui quali -ripetesi- hanno lavorato anche altri dipendenti, oltre all'odierno ricorrente. Insomma.
Manca la prova della relazione unilaterale “errore individuato/autore dello stesso”. Senza questo passaggio qualsiasi calcolo delle ore lavorative rimane in un limbo di astrazione non suscettibile di valutazione processuale. Si legge nei capitolati di prova all'uopo predisposti dall' . Pt_2
Vero che nel corso dell'anno 2023, con riferimento ai lotti H170-Q241- Q218- Q116-Q119-Q166-Q117-Q219-T137-T316-T267-T268-T320-T419- T319 della costruzione n. 6321, il responsabile dell'area tecnica della società resistent CP_3
ha rielaborato la documentazione già sviluppata dal ed ha
[...] CP_7 provveduto ad effettuare, sia con riferimento alla costruzione n. 6321 della nave prototipo che alla costruzione della nave ripetuta n. 6322 gli interventi tecnici resi necessari in seguito a detta rielaborazione impiegando 172 ore di lavoro;
vero che
,nel corso dell'anno 2023 ed in seguito ai rapporti di non conformità trasmessi alla società deducente dalle officine della Fincantieri s.p.a. successivamente alla costruzione effettiva dei lotti H170-Q241- Q218-Q116-Q119-Q166-Q117-Q219- T317-T316-T267-T268-T320-T419- T319 relativi alla commessa 6321 su cui aveva lavorato (doc. n.16 ), sono stati necessari interventi di dipendenti Parte_1 inquadrati nel 3° livello che hanno impiegato 580 ore di lavoro per ovviare agli errori rilevati nei sopra menzionati rapporti di non conformità; vero che ,nel corso dell'anno 2023,ed in seguito ai rapporti di non conformità trasmessi alla società deducente dalle officine della Fincantieri s.p.a. successivamente alla costruzione effettiva dei lotti H170-Q241- Q218-Q116-Q119-Q166-Q117-Q219-T317-T316-T267-T268- T320-T419- T319 (doc. n. 16) relativi alla commessa 6321 su cui aveva lavorato
16 è stato decurtato l'importo di 580 ore relativo al corrispettivo a Parte_1 quest'ultima dovuto con riferimento all'appalto concernente le costruzioni 6321 e 6322>. E così via. (6 C)
Infine. Il danno desunto dalle ore profuse dai dipendenti dell'Azienda chiamati ad emendare gli errori del esta parametrato all'orario lavorativo ordinario. Questo è Parte_1 quanto si evince sia dalle allegazioni della s.r.l., sia dalla relazione tecnica prodotta. Di cui si riporta il passaggio illustrativo di interesse. Partendo dalla retribuzione oraria tabellare di ciascuna risorsa ho calcolato l'incidenza dei ratei di: tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi ed ex festività. Ad essa è stato aggiunto il costo inerente agli oneri previdenziali e assicurativi e la quota oraria maturata a titolo di TFR.> Consegue che la resistente avrebbe dovuto prima di tutto allegare che le ore all'uopo utilizzate, non retribuite “in eccedenza”, hanno distolto quei dipendenti da altre prestazioni lavorative ben individuate e che questa circostanza ha negativamente interferito con i costi di produzione. Insomma.
I dipendenti sono stati retribuiti per un'attività lavorativa ordinaria rientrante nel loro mansionale. Le ore impiegate sarebbero state retribuite in ogni caso per altre prestazioni parimenti rientranti nei loro compiti. Si tratta, allora, di stabilire in che modo la evocata “deviazione lavorativa” abbia interferito con l'organizzazione del lavoro e quindi con i costi sostenuti dalla società. Anche questa allegazione difetta del tutto. (6 D)
Va ora esplicitato il reale rapporto che intercorre fra l'eccezione di inesatto adempimento, fondata, e la domanda riconvenzionale, infondata. La prima, che attrae a sé, per perimetrazione della società, il solo lotto T267 della commessa n.6321, plana su una serie di errori e lacune informative sicuramente attribuibili al perché inerenti, anche per ammissione dell'interessato, Parte_1 lavorazioni di sua esclusiva spettanza. La seconda concerne la sponda risarcitoria di asseriti errori vulneranti un elevato numero di lotti sui quali erano impegnati più dipendenti, con valorizzazione di ore lavorative “aggiuntive” che, all'esito dello scrutinio giudiziale, non possono essere addebitate, in via speculare, agli errori del solo ricorrente. Insomma.
17 Il risvolto negativo economico dell'inesatto adempimento sarebbe già in astratto questione del tutto diversa dall'accertamento dell'inadempimento stesso. Nel caso di specie tale conclusione è ancor più dirimente alla luce della perimetrazione storico-fattuale dell'eccezione, minimale rispetto alle premesse dell'istanza risarcitoria veicolata in riconvenzionale. Con opzione “differenziale” rimasta senza reali spiegazioni. (7)
In definitiva.
Va dichiarata la cessata materia del contendere in ordine alla impugnativa di licenziamento e alla connessa domanda “autonoma” di risarcimento degli ulteriori danni.
Va accolta la domanda attorea a sfondo retributivo siccome conclusivamente perimetrata dall'istante, domanda che, per la diretta interferenza con essa dell'eccezione di inadempimento, a sua volta fondata, resta limitata ai ratei di 13^ mensilità 2023 e al T.F.R. come da operata quantificazione.
Va rigettata la spiegata riconvenzionale.
Consegue la condanna della s.r.l. a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di euro 11.400,00 (euro 10.450,00 a causale T.F.R.)
In una valutazione globale dell'esito del contenzioso, tenuto conto della rilevanza settoriale delle varie domande intrecciatesi e della comparazione fra le stesse, il governo delle spese di lite non può che accedere al principio della parziale soccombenza di parte resistente, secondo una percentuale evidentemente sensibile non solo a tutte le variabili esaminate, ma anche e specialmente al peso processuale delle singole verifiche. Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da
nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 riconvenzionale spiegata dalla società resistente, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in riferimento alla impugnativa di licenziamento e alla connessa domanda risarcitoria “autonoma”;
18
2. in parziale accoglimento della domanda attorea a derivazione retributiva, ritenuta fondata l'eccezione di inadempimento, con essa parzialmente interferente, sollevata dalla società, condanna, per le causali in motivazione esplicitate, la s.r.l. a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di euro 11.400,00, oltre rivalutazione ed interessi a decorrere dal 31 dicembre 2023;
3. rigetta la domanda riconvenzionale;
4. condanna parte convenuta alle spese di lite che, già compensate nella misura del 25%, si liquidano in euro 2.550,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
TORRE ANNUNZIATA, 16/07/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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