Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 18/04/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2323/2022 R.G. promossa da:
c.f. , con il patrocinio degli avv. Parte_1 P.IVA_1
MEZZOTERO ALFONSO e , elettivamente domiciliato in PIAZZA BERTARELLI, 4 20122
MILANO, presso il difensore avv. MEZZOTERO ALFONSO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2
AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO e elettivamente domiciliato in LARGO PORTA
NUOVA 9 38100 TRENTO presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTRICE: Nel merito: in via principale: accertata la nullità e/o l'inefficacia parziale della scrittura contrattuale Rep. N. 30 atti privati del 5.4.2016 (doc. 4 bis) nella parte in cui il canone viene determinato sub art. 3 in violazione della vigente normativa (art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, 63 del D Lgs. 446/1997, art. 1 comma 831 bis della L. 160 del 2019), dichiarare che la somma intimata non è dovuta e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'atto impugnato, trasmesso via pec in data 04.08.2022 nonché la relativa pretesa impositiva.
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Rep. N. 30 atti privati del 5.4.2016 (doc. 4 bis) nelle parti in cui il canone viene determinato sub art. 3 in violazione della vigente normativa (art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, 63 del D
Lgs. 446/1997, art. 1 comma 831 bis della L. 160 del 2019), previo annullamento e/o dichiarazione di nullità e/o inefficacia dell'atto impugnato, ridurre il preteso credito nella misura che sarà dimostrata dovuta in corso di causa o ritenuta di giustizia.
Con condanna del Comune di alla rifusione delle spese e dei compensi Parte_2
professionali di lite sostenuti dalla ricorrente in opposizione Parte_1
oltre accessori di disciplina professionale (art. 2, comma 2°, D.M. n. 55/14) e di legge (C.P.A. e
I.V.A.).
CONVENUTO: rigettarsi siccome inammissibile e/o infondata l'opposizione all'ingiunzione di pagamento proposta da e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione stessa, condannando Parte_3
a corrispondere al di la somma ingiunta di euro Parte_3 Pt_2 Parte_2
19.258,95.
Spese ed onorari di lite integralmente rifusi
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd.
3.10.2022 la ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'avviso di accertamento ex art. 1, comma 792 L. 160/2019 in forza del quale il Comune di le aveva intimato il pagamento della somma di € 19.258,95 per il mancato Parte_2
pagamento dei canoni del 2021 e del 2022 di concessione derivanti dal rapporto contrattuale di concessione di uso di terreno dd. 20.4.1999.
Ha eccepito, preliminarmente, la inesistenza della notificazione in quanto nella relata di notifica non era stato indicato l'elenco pubblico presso il quale era presente l'indirizzo PEC del destinatario;
inoltre,
l'atto era nullo per mancata indicazione dell'autorità competente a conoscere dell'impugnazione.
Ha asserito che l'immobile concesso in uso rientrava nel patrimonio indisponibile del anche in Pt_2
considerazione del fatto che era stato destinato ad un servizio pubblico, cioè all'esercizio del pubblico servizio di comunicazioni elettroniche.
Ha affermato che il d. lgs. n. 70/2012 aveva modificato l'art. 93 del d. lgs. 259/03, prevedendo il divieto alle pubbliche amministrazioni ed agli enti locali di imporre, per l'impianto o l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non fossero stabiliti dalla legge e pertanto in misura diversa dalla sola o, in alternativa, dal solo Pt_4 CP_1
Ha asserito di aver, pertanto, richiesto a controparte di conformarsi alla normativa su citata, applicando alla concessione in oggetto solo la tassa o il canone previsto per l'occupazione di PAzi ed aree pagina 2 di 6 pubbliche, ma che il convenuto aveva richiesto, tramite il provvedimento impugnato, il Pt_2
pagamento del canone originariamente previsto nel contratto.
Ha affermato che le clausole convenzionali che determinavano un canone diverso e maggiore di quello stabilito legislativamente, dovevano essere ritenute nulle ex art. 1419 comma 2 c.c. in quanto violavano norme imperative ed eludevano l'obbligo di concedere i beni di cui é causa senza oneri maggiori di quelli previsti dall'art. 93 (e cioè la corresponsione del ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. CP_1 Pt_4
446/1997). Ha affermato che, sulla base del regolamento per l'occupazione di PAzi ed aree pubbliche
(COSAP) del convenuto, doveva trovare applicazione un canone di € 516,46 per il 2021 e di Pt_2
€ 800,00 per il 2022 (importi che erano già stati pagati). Ha chiesto, pertanto, che fosse annullato l'atto impugnato;
in via subordinata ha chiesto che il canone fosse determinato nel minor importo dovuto.
Con comparsa dd. 20.1.23 si è costituito il asserendo che la Parte_2
notifica non era inesistente in quanto l'indirizzo PEC era l'indirizzo risultante da INIPEC ed era sempre stato utilizzato da controparte. Inoltre la notifica aveva raggiunto il suo scopo.
Ha affermato che la mancata indicazione dell'autorità competente a giudicare sull'eventuale opposizione costituiva solo una mera irregolarità formale.
Ha precisato che il bene oggetto del contratto non era né un bene demaniale né appartenente al patrimonio indisponibile.
Ha affermato che l'accorso negoziale intercorso tra le parti rientrava in un normale contratto di locazione di diritto privato e non sussisteva alcuna determinazione amministrativa dalla quale risultava la specifica volontà del Comune di destinare la p.f. 3514C.C. al pubblico servizio di Persona_1
telecomunicazione.
Ha asserito che la mera attività di interesse generale non può essere equiparata ad un servizio pubblico.
Ha ribadito che non sussisteva alcuna violazione di norme imperative e che controparte non poteva ridurre unilateralmente il canone concordato.
Ha chiesto, pertanto, che l'opposizione fosse respinta.
***
L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.
Il convenuto ha dichiarato di aver provveduto alla notifica dell'avviso di accertamento Pt_2
all'indirizzo PEC di controparte, risultante dall'elenco INIPEC e tale circostanza non è stata oggetto di espressa contestazione.
Inoltre la notifica ha raggiunto il suo scopo, con la conseguenza che non può esserne dedotta la nullità
o l'inesistenza (Sez. U -sentenza n. 23620 del 28/09/2018: “L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha
pagina 3 di 6 comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”).
Inoltre la mancata indicazione, nell'atto oggetto di causa, dell'autorità giudiziaria avanti alla quale può essere proposta opposizione determina non già la nullità dell'atto, bensì una mera irregolarità (sentenza
21.1.2013 n.1372).
Per quanto attiene al merito della controversia, tale questione è già stata oggetto di altre pronunce, emesse da questo Tribunale (che hanno trovato conferma nella Corte d'Appello).
Si richiama, pertanto, la motivazione – adottata in un caso analogo (sentenza dd.10.11.2022; Corte
d'Appello sentenza n.32/2022 e n.45/2024).
In particolare, la domanda di pagamento oggetto dell'avviso di accertamento trova origine nel contratto di locazione – di natura privatistica – stipulato in data 20.4.1999 tra la LE IT PA (ora Pt_3
e il Comune di (ora annesso al Comune di;
doc.2).
[...] Persona_1 Parte_2
Tale contratto aveva ad oggetto il godimento di un'area di 78 mq. Della p.f. 3514 C.C. Per_1
(qualificata come “area a bosco”); nei confronti di tale immobile era stata preliminarmente disposta, con delibera della Giunta comunale n.139 dd. 2.12.2015 (doc.2) la sospensione del vincolo d'uso civico (proprio nella previsione di “rinnovare la concessione in uso alla Società Infrastrutture Wireless
ITna PA…mq.78 della p.f. 3514 in località Maso Nicoletti, per il mantenimento dell'installazione di una infrastruttura per l'esercizio della telefonia mobile”.
Ne consegue che– per effetto di tale sospensione (e il venir meno, in via temporanea, del carattere demaniale del bene o, rectius, dell'utilizzo diretto del bene da parte della generalità dei cittadini residenti nel territorio frazionale o comunale) è stato possibile, per il Comune, disporre (ai sensi dell'art. 15 L.P. n.6/2005) del terreno attraverso la stipula – con terzi soggetti - di un normale negozio a titolo oneroso e di natura privatistica.
Si ricorda che la LP n.6/2005, che disciplina gli usi civici, prevede espressamente (art 15) che
“L'amministrazione competente può disporre a favore di terzi la sospensione del vincolo di uso civico per la realizzazione di opere, di interventi o impianti di pubblica utilità, ivi inclusi quelli finalizzati a garantire servizi pubblici essenziali, nonché per consentire la concessione in uso a titolo oneroso di un determinato bene di uso civico ovvero la costituzione sul medesimo di diritti reali” ed il terzo comma statuisce che “il corrispettivo deve essere congruo e impiegato in conformità a quanto previsto dall'articolo 10”.
Ne consegue, pertanto, che non risulta conferente il richiamo alla disciplina di cui all'art. 93 del D.Lgs.
n. 259/03, come modificato dal D.Lgs. n. 70/2012. Tale norma, invero, ha introdotto un limite ai poteri autoritativi ed impositivi degli enti territoriali al fine di garantire agli imprenditori l'accesso al mercato pagina 4 di 6 con criteri di obiettività, traPArenza, non discriminazione e proporzionalità e agli utenti finali la fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza (sentenza n. 283 del 10/01/2017 :
“ai sensi dell'art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 259 del 2003, come autenticamente interpretato, con efficacia retroattiva, dall'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2016, gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica sono sottoposti unicamente alle tasse o ai canoni indicati nella menzionata disposizione e, pertanto, la provincia non può pretendere il pagamento del cd. canone di soggezione previsto dall'art. 27 del d.lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada). In effetti, l'art. 93 cit.,
è espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento di settore delle telecomunicazioni, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi ulteriori oneri o canoni, posto che - ove ciò non fosse - ogni singola Amministrazione dotata di potestà impositiva potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti”).
La normativa sopra ricordata, tuttavia, non è idonea a mettere in discussione il rapporto privatistico intercorso tra il e il gestore telefonico in base al quale quest'ultimo si è impegnato a Pt_2 corrispondere un canone di locazione per l'area o l'immobile su cui installare l'impianto.
Invero, l'art. 93, nel fare salva l'applicazione della OS o del AP (“nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per
l'occupazione di PAzi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, oppure del canone per l'occupazione di PAzi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “) si riferisce alle fattispecie in cui dette imposizioni sono dovute in base alla normativa che le prevede, con esclusione quindi di PAzi ed aree pubbliche facenti parte del patrimonio disponibile (o relativi a beni il cui uso civico sia stato, sia pure temporaneamente, sospeso).
Pertanto, il divieto dell'art. 93 non può trovare applicazione per l'occupazione riguardanti beni pubblici disponibili in relazione ai quali si sia instaurato – come nel caso in esame - un rapporto privatistico tra il e il gestore. Pt_2
Per tali motivi l'opposizione deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno così liquidate: fase studio: € 919,00; fase introduttiva: € 777,00; fase decisionale= € 1.701,00;
pagina 5 di 6 totale compensi € 3.397,00, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione avverso l'avviso di accertamento n.10 dd. 4.8.22;
2. Condanna la a rimborsare al di Parte_1 Pt_2 Parte_2 le spese di lite che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2
[...]
D.M. n.55/14.
Così deciso in data 10/04/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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