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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/10/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6556 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30/12/1964, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sveva Dalmasso, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Daria Usai, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/03/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 2 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi preventivamente eventuali cambi di domicilio e/o di residenza.
2) La casa coniugale viene assegnata al Sig. , e la Sig.ra si obbliga a CP_1 Pt_1 trasferire formalmente la propria residenza entro il mese di dicembre 2025.
3) La Sig.ra si obbliga a ritirare dall'abitazione coniugale i propri beni, tra Pt_1 cui gli indumenti, un quadro regalato dalla sorella e gli altri effetti personali, entro il mese di dicembre 2025; al contempo il Sig. si obbliga a custodire CP_1 detti beni all'interno dell'abitazione fino a tale data.
4) Nessun assegno di mantenimento sarà previsto a favore e/o carico dei coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
5) Il Sig. autorizza la Sig.ra a lasciare la casa coniugale anche prima CP_1 Pt_1 dell'udienza che verrà fissata per la comparizione personale dei coniugi.
6) I coniugi si obbligano a mantenere un comportamento di rispetto reciproco, evitando di porre in essere qualsiasi azione che possa recare pregiudizio ingiustificato all'altro.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6556 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30/12/1964, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sveva Dalmasso, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Daria Usai, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/03/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 2 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi preventivamente eventuali cambi di domicilio e/o di residenza.
2) La casa coniugale viene assegnata al Sig. , e la Sig.ra si obbliga a CP_1 Pt_1 trasferire formalmente la propria residenza entro il mese di dicembre 2025.
3) La Sig.ra si obbliga a ritirare dall'abitazione coniugale i propri beni, tra Pt_1 cui gli indumenti, un quadro regalato dalla sorella e gli altri effetti personali, entro il mese di dicembre 2025; al contempo il Sig. si obbliga a custodire CP_1 detti beni all'interno dell'abitazione fino a tale data.
4) Nessun assegno di mantenimento sarà previsto a favore e/o carico dei coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
5) Il Sig. autorizza la Sig.ra a lasciare la casa coniugale anche prima CP_1 Pt_1 dell'udienza che verrà fissata per la comparizione personale dei coniugi.
6) I coniugi si obbligano a mantenere un comportamento di rispetto reciproco, evitando di porre in essere qualsiasi azione che possa recare pregiudizio ingiustificato all'altro.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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