Sentenza 5 ottobre 1967
Massime • 2
Il contratto con il quale un artista pittore si impegna a consegnare all'altra parte tutti i quadri di sua produzione, contro versamento, in conto, di un terzo del loro presunto valore, e l'altra parte si impegna ad organizzare mostre per la esposizione al pubblico e la vendita dei dipinti ed a versare all'artista la meta del ricavato, detratti gli acconti e le spese, va qualificato associazione in partecipazione.*
Per la validita del contratto di associazione in partecipazione non e richiesta la fissazione di un termine di durata, potendo il contratto essere stipulato sia a termine, sia a tempo indeterminato. ( Cfr. 3327-54).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/10/1967, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 1967 |
Testo completo
Il contratto con il quale un artista pittore si impegna a consegnare all'altra parte tutti i quadri di sua produzione, contro versamento, in conto, di un terzo del loro presunto valore, e l'altra parte si impegna ad organizzare mostre per la esposizione al pubblico e la vendita dei dipinti ed a versare all'artista la meta del ricavato, detratti gli acconti e le spese, va qualificato associazione in partecipazione.*