Cass. civ., sez. III, sentenza 05/10/1967, n. 2272
CASS
Sentenza 5 ottobre 1967

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Il contratto con il quale un artista pittore si impegna a consegnare all'altra parte tutti i quadri di sua produzione, contro versamento, in conto, di un terzo del loro presunto valore, e l'altra parte si impegna ad organizzare mostre per la esposizione al pubblico e la vendita dei dipinti ed a versare all'artista la meta del ricavato, detratti gli acconti e le spese, va qualificato associazione in partecipazione.*

Per la validita del contratto di associazione in partecipazione non e richiesta la fissazione di un termine di durata, potendo il contratto essere stipulato sia a termine, sia a tempo indeterminato. ( Cfr. 3327-54).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 05/10/1967, n. 2272
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2272
    Data del deposito : 5 ottobre 1967

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