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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 22/05/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. n. 507/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Filomena
Girardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 507 del Ruolo generale affari contenziosi
dell'anno 2022, avente ad oggetto RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE IN MATERIA DI
ENERGIA ELETTRICA promossa da:
(cod. fisc. ), residente in [...] C.F._1
G. D'Annunzio s.n.c., rappresentato e difeso dall'Avv. Oreste Campopiano del Foro di
Larino (cod. fisc. ), ove elettivamente domicilia presso il suo studio C.F._2
legale in Termoli, alla via Caduti sul Lavoro n. 14
Attore
Contro
(cod. fisc. e p. iva: ), società con unico socio soggetta a Controparte_1 P.IVA_1
direzione e coordinamento di con sede in Roma, alla via Ombrone n. 2, CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Pavolini (cod. fisc. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Mauro Mario, in Isernia, al
Corso Risorgimento n. 6
Convenuta
*****
Oggetto: accertamento della responsabilità extracontrattuale e contestuale richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla apposizione di un traliccio dell'energia elettrica su terreno di proprietà privata.
Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45,
comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c.,
così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio la societa'
convenuta al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della illegittima installazione di un installava un traliccio per la conduttura di una linea elettrica di media tensione rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “…accertare e dichiarare la
responsabilità della società odierna convenuta nella causazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore e, per l'effetto, condannarla, per le ragioni superiormente spiegate,
all'integrale risarcimento degli stessi così come superiormente quantificatie comunque nella misura
maggiore o minore che l'On. Giudice dovesse ritenere equa. Con vittoria di spese e competenze di
causa…”
L'attore, e' proprietario di un immobile , adibito ad abitazione Parte_1
familiare, situata nel centro abitato del comune di Lucito, alla via D'Annunzio, costituito da 4 piani di cui due fuori terra e due in seminterrato. Il traliccio realizzato dalla societa'
convenuta a sostegno di una linea elettrica aerea e' posto a distanza di pochi metri dall'abitazione del Parte_1
La vicenda traeva origine nel corso dell'anno 1991 quando l' installava un traliccio CP_2
per la conduttura di una linea elettrica di media tensione, avente struttura metallica alta circa 20 metri, su una parte di terreno di proprietà dell'odierno attore e nelle adiacenze della propria abitazione e, dunque, in territorio del Comune di Lucito.
Seguivano una serie di diffide, lettere e istanze inviate dal all' al Parte_1 CP_2
e al Comando dei Vigili Del Fuoco. Parte_2
Nel giugno del 2016 a seguito di un sopralluogo, il relativo Verbale dei Vigili del Fuoco del giugno 2016 ha interdetto l'utilizzo dei soli locali seminterrati e dell'area antistante gli stessi, interdizione protrattasi sino al 6 ottobre 2018 data in cui è stato rimosso il traliccio.
Nell'ottobre 2018 il traliccio e il relativo cavo aereo venivano rimossi tuttavia, il
[...]
riteneva di aver patito ingiustamente danni patrimoniali e non e, per questo, Pt_1
esperito un tentativo di mediazione – conclusosi con esito negativo per mancata adesione e comparizione della parte invitata, – adiva il Tribunale di Controparte_1
Campobasso per: “accertare e dichiarare la responsabilità della società odierna convenuta nella
causazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore e, per l'effetto, condannarla, per le ragioni superiormente spiegate, all'integrale risarcimento degli stessi così come
superiormente quantificati e comunque nella misura maggiore o minore che l'On. Giudice dovesse
ritenere equa. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
In data 08.09.2022 si costituiva in giudizio che, eccependo la Controparte_1
inammissibilità per intervenuta usucapione della servitù, nonché la infondatezza della domanda attorea, chiedeva di: “dichiarare inammissibili o rigettare le domande formulate
dall'attore perché infondate in fatto, diritto e sfornite di prova con refusione delle spese di lite”.
Il 13.09.2022 veniva celebrata la prima udienza in cui le parti, riportandosi ai propri scritti difensivi ed insistendo per le conclusioni ivi rassegnate, chiedevano i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c. che venivano concessi e la causa veniva rinviata al 20.01.2023.
Le parti depositavano le memorie ex art. 183 c.p.c. e, nella n. 2, parte attrice formulava le proprie istanze istruttorie che venivano ammesse.
Alle udienze del 21.04.2023, del 14.09.2023 e del 29.02.2023 venivano escussi i testi di parte attrice e, al termine dell'istruttoria la causa veniva rinviata al 22.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Alla predetta udienza precisate le conclusioni, venivano concessi i chiesti termini ex art. 190 c.p.c., e la causa veniva trattenuta in decisione.
************
Così ricostruita la materia del contendere nei termini sinora sintetizzati, esaminati gli atti di causa, la domanda attorea si reputa fondata e merita accoglimento per quanto di seguito.
Il sig. all'inizio degli anni 90 ha realizzato un fabbricato di 4 piani in Parte_1
località Lucito, via G. D'Annunzio Snc, immobile censito al N.C.E.U. al foglio 20, P.lla 739,
sub 2 e 3 ed ha proposto la presente azione sulla premessa: a)che l'odierna convenuta verso la fine del 1991 ha provveduto ad installare sulla particella 745, sempre di proprietà del sig. un traliccio per la linea di media Parte_1
tensione di 20mt di altezza “…a sostegno di 3 cavi aerei nudi, solo successivamente (dopo alcuni
anni) sostituiti da un cavo rivestito”;
b)che il traliccio e' stato installato senza l'autorizzazione del sig. e del Parte_1 [...]
; Parte_2
c)che nel 2006 , dando riscontro a precedenti segnalazioni dell'odierno Controparte_1
attore, avrebbe individuato la causa dell'inclinazione del traliccio in un movimento franoso in atto nella zona ove era ubicato il traliccio ed ha comunicato che era in corso l'elaborazione di un tracciato alternativo del tratto di elettrodotto mediante la collocazione di un cavo interrato;
d)che nel 2016 il sig. ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco i quali, nel Parte_1
corso di un sopralluogo del 28.6.2016, hanno riscontrato le condizioni di dissesto del traliccio, provvedendo ad interdire tutta l'area antistante i locali seminterrati di proprietà
dell'odierno attore nonché l'utilizzo degli stessi;
e)che le vicende sopra esposte hanno causato al sig. danni nella misura di € Parte_1
10.000 conseguenti al mancato utilizzo del piazzale e dei locali garage-magazzino, importo cui va' aggiunto il risarcimento a titolo di indennità di occupazione dell'area di proprietà
dell'odierno attore.
Ciò posto, preme, in primo luogo, precisare alcuni aspetti che si reputano fondamentali ai fini della decisione.
Sulla eccezione di usucapione della servitu' di elettrodotto.
In primis et ante omnia deve essere esaminata l'eccezione di usucapione della servitu' di elettrodotto formulata dalla convenuta societa' Controparte_1 Preliminarmente, è doverosa una premessa di ordine procedurale.
Ai sensi dell'art. 166 c.p.c. – nella formulazione pre-Cartabia e, dunque, vigente al momento dell'instaurazione del presente giudizio – era espressamente prescritto che: “il
convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge,
almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione”.
Ebbene, posto che l'udienza di prima comparizione – effettivamente fissata e tenuta da
Codesto Giudice – era al 13.09.2022, essendo intervenuta la costituzione di parte convenuta in data 08.09.2022, ne è pacifica la tardività.
Fermo quanto sopra, da ciò derivano tutte le preclusioni conseguenti alla tardiva costituzione della Controparte_1
In tal senso, infatti, come previsto dall'art. 171 c.p.c. è consentita la tardiva costituzione del convenuto, tuttavia “restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167” e, nello specifico: “a pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni
processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio”.
Come è noto, le eccezioni sollevabili dalle parti si distinguono tra eccezioni in senso stretto e in senso lato.
Le prime consistono “nella contrapposizione di quei fatti che, senza escludere la sussistenza del
rapporto implicato dalla domanda, sono tuttavia tali che, in loro presenza, risulti accordato al
convenuto e disciplinato dal diritto sostanziale un potere rivolto ad impugnandum jus, ossia una
potestà esercitabile al fine di fare venir meno il diritto dell'avversario” e, per l'effetto, sono valutabili soltanto su istanza di parte (Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 12980 del
30/07/2020 – Rv. 658372).
Al contrario, le eccezioni in senso lato consistono nella contrapposizione di quei fatti ai quali la legge attribuisce una diretta, immediata ed autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto su cui si fonda la domanda giudiziale e,
per questo, sono rilevabili anche dal giudice, ex officio.
Se questo è pacifico, non altrettanta chiarezza sussiste rispetto alla eccezione di cui al caso di specie.
Sulla natura della eccezione inerente alla intervenuta (o meno) usucapione, infatti, non vi
è, allo stato, un orientamento uniforme e consolidato.
Da un lato c'è chi ritiene che tale eccezione sia da assurgere al rango di eccezione in senso stretto e, in tal senso: “l'eccezione di usucapione è un'eccezione in senso stretto soggetta al
termine fissato per la proposizione di tali eccezioni (v., tra molte, Cass. Sez. 2, n.25107/2023; Cass.
Sez. 2, n.27246/2023, in motivazione, Cass. Sez. 2, 27/08/2019, n. 21716; Cass. Sez. 2, 19/05/2015,
n. 10206 e Cass. 30/06/2017, n.16279 relative alla disciplina anteriore alla riforma introdotta dal
d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; Cass. Sez. 6- 2, 4 marzo
2020, n. 6009; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18322 del 27/06/2023, Rv. 668272); si applica, infatti, in
forza del rinvio dell'art. 1165 c.c. alle norme sulla prescrizione in generale, l'art. 2938 c.c. che
stabilisce la non rilevabilità d'ufficio della prescrizione non opposta” (Cfr. Cass. Civ., Sez. II,
sentenza n. 12689 del 16/04/2024) e, nello stesso senso: “nel giudizio di "negatoria
servitutis", l'eccezione riconvenzionale di usucapione del convenuto, in quanto paralizzatrice della
domanda principale, deve essere proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata,
pena l'inammissibilità ove formulata per la prima volta nella memoria contenente le deduzioni
istruttorie depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c.” (Cfr. Cass. Civ., sez. II, ordinanza n. 18322 del
27/06/2023 – Rv. 668272).
D'altro lato c'è chi individua la natura dell'usucapione tra quelle eccezioni c.d. in senso lato. Sul punto: “in materia di usucapione, la deduzione del proprietario che il bene sia stato goduto dal
preteso possessore per mera tolleranza costituisce eccezione in senso lato e, pertanto, è proponibile
per la prima volta anche in appello, sempre che la dimostrazione dei relativi fatti emerga dal
materiale probatorio raccolto nel rispetto delle preclusioni istruttorie, giacché il divieto ex art. 345
c.p.c. concerne le sole eccezioni in senso stretto, cioè riservate in via esclusiva alla parte e non
rilevabili d'ufficio” (Cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 15653 del 05/06/2024 –
Rv. 671698; Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 31638 del 06/12/2018 – Rv. 651602 – 01).
Sebbene, ad ogni modo, appaia maggiormente pregnante e condivisibile il primo degli orientamenti suindicati e, dunque, quello che attribuisce all'usucapione la valenza di eccezione in senso stretto, in ogni caso, quand'anche si volesse cristallizzare l'usucapione nei parametri delle eccezioni in senso lato, è necessario un quid pluris ai fini della rilevabilità d'ufficio.
Più precisamente, è stato espressamente evidenziato dalla Giurisprudenza di legittimità
che è ammessa la tardiva proposizione dell'eccezione in esame e, dunque, la sua rilevabilità, purché risulti documentalmente provato il diritto in contestazione e, pertanto,
purché la sussistenza effettiva dell'usucapione sia effettivamente provata agli atti.
Dunque, cio' che nel caso in esame rileva in ordine alla eccezione formulata dalla convenuta e' che non risultano correttamente e puntualmente provati gli elementi costitutivi dell'acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto.
Ed infatti, nel corso del giudizio, non ha dimostrato, e neppure ha chiesto di farlo, a sostegno della formulata eccezione, tra l'altro, il possesso pubblico ed ininterrotto per oltre vent'anni della usucapione della servitu' di elettrodotto.
L'assenza di titoli amministrativi autorizzativi rilasciati dal Comune competente si appalesa del tutto ininfluente rispetto agli elementi costitutivi dell'usucapione, come da orientamento oramai pacifico della giurisprudenza, richiamando ex multis la Cass. n.
25843/2023( sentenza n. 29580 del 18 novembre 2024, la Corte di Cassazione, Seconda
Sezione Civile) ma, nel caso di specie oltre alla predetta assenza del titolo amministrativo,
manca anche una convenzione con il privato.
Nel caso in esame, preme mettere in luce la circostanza – correttamente rilevata anche da parte attrice – secondo cui il diritto di usucapione della servitu' di elettrodotto che la
[...]
vanta di aver maturato non risulta essere stato provato, in alcun modo, dalla CP_3
società convenuta.
Ne deriva, pertanto che, quand'anche si volesse ammettere e valutare l'eccezione – pur se tardiva – all'esito dell'istruttoria svolta la stessa risulta sfornita di qualsivoglia elemento probatorio. Ed infatti, in violazione dell'art. 2697 c.c., nessuna prova ha chiesto di fornire,
ne' tantomeno ha fornito la societa' convenuta a sostegno dell'eccezione di usucapione formulata.
Consegue il rigetto dell'eccezione in quanto sfornita di prova.
Nel merito, la domanda proposta da parte attrice, all'esito dell'istruttoria svolta, appare meritevole di accoglimento nei termini di seguito specificati.
Il ha assolto l'onere probatorio su di lui gravante producendo in giudizio la Parte_1
documentazione a sostegno della domanda. Anche tutti i testi escussi, indotti dalla parte attrice, hanno confermato integralmente la ricostruzione offerta ed il contenuto della domanda formulata dall'attore: il Geom. ; il responsabile p.t. dell'UTC Persona_1
del Comune di Lucito;
il sig. e . Testimone_1 Controparte_4
Contrariamente a quanto affermato dalla societa' convenuta, l'attore, Parte_1
ha provato documentalmente,- depositando agli atti di causa le copie delle racc.te inviate alla convenuta gia' dal 1997,1998, 2003, 2006 (Cfr. produzione documentale allegata alla memoria ex art. 183 5°co. cpc, secondo termine di parte attrice),- la propria opposizione avverso la realizzazione e la permanenza dell'elettrodotto realizzato dalla convenuta
[...]
sul terreno di sua proprieta', avvenuta in dispregio sia di una Controparte_5
autorizzazione amministrativa che in difetto di un'autorizzazione e/o convenzione da parte del proprietario del fondo, odierno attore e ne ha sempre chiesto la rimozione.
Secondo quanto risulta dalla consulenza tecnica di parte a firma del geom. , poi Per_1
confermata dalle dichiarazioni rese dallo stesso oltre che dagli altri testimoni,
l'inclinazione del traliccio posizionato dalla societa' convenuta sulla proprieta' attorea si era verificata gia' nel 1997 ed era stata segnalata dall'attore con racc.ta a.r. n.399 del
15.07.1997 e poi ancora con racc.ta del 07.02.2003 e , poi, ancora nel 2006 quando anche il verbale dei Vigili del Fuoco (Cfr. all. atto di citazione) ne evidenzia la pericolosita' alla societa' convenuta. E', quindi, verosimile che, nel corso del tempo che va' dal 1997 fino al giugno del 2016, alla data del nuovo sopralluogo dei Vigili del Fuoco, l'inclinazione del traliccio e la conseguente situazione di pericolosita' si fosse ulteriormente aggravata . Cio'
nonostante, l'intervento da parte della societa' convenuta di rimozione e' stato posto in essere soltanto l'08 ottobre 2018.
Dagli atti, infatti, risulta adeguatamente documentato che il oltre ad inviare le Parte_1
numerose sopraindicate diffide alla società convenuta, ha, anche, sollecitato l'intervento sia del , sia dei Vigili Del Fuoco. Ed infatti, risultano depositati due Parte_2
verbali dei Vigili del Fuoco, nel 2006 e nel 2016, nei quali all'esito delle valutazioni effettuate hanno ravvisato l'effettiva sussistenza di un pericolo incombente sul
[...]
e sul proprio fabbricato e, infatti, hanno immediatamente provveduto ad Pt_1
interdire l'area antistante al traliccio e, dunque, ad impedirne l'utilizzo (Cfr. verbale dei
Vigili del Fuoco del 22.11.2006 e del 28.06.2016 – Allegati all'atto di citazione). Dai citati documenti si evince in maniera chiara che i Vigili del Fuoco, già in passato,
avevano provveduto ad inviare segnalazioni alla E-Distribuzione.
Ulteriori segnalazioni erano state inviate sia dal sia dal;
ma Parte_1 Parte_2
la societa' convenuta si limitava a rispondere che “il traliccio in questione, attualmente
inserito su un movimento franoso, è in condizioni di staticità tali da non presupporre un cedimento
nell'immediato” (Cfr. nota di Enel Distribuzione a del 05/03/2003, allegato alle Parte_1
memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice); oppure successivamente, a fronte delle ulteriori diffide e richieste di intervento, l' forniva rassicurazioni Controparte_1
circa futuri interventi che poi non venivano realizzati, così rimanendo completamente inerte.
Invero, dalla produzione fotografica riportata nella perizia tecnica di parte redatta dal
Geom. (dallo stesso confermata in sede di escussione testimoniale), Persona_1
oltre che dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese dagli altri testi nel corso dell'istruttoria risulta provata, tra l'altro, la evidente inclinazione del traliccio e la conseguente pericolosità dello stesso gia' in epoca antecedente a quella del verbale dei
Vigili del Fuoco del giugno 2016.
Nessuna prova e' emersa dall'istruttoria sia documentale che orale in ordine alla esistenza
[... di un'apposita autorizzazione, ovvero di un permesso o un consenso rilasciato alla al fine di poter procedere alla installazione del traliccio in contestazione e CP_3
cio' sia con riferimento al lato amministrativo che a quello relativo al privato.
Sebbene l'art. 1056 c.c. statuisca che: “ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi
alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia”, la Suprema Corte ha espressamente chiarito che il rilascio di un decreto di autorizzazione – anche provvisoria –
è pur sempre necessario. In tal senso: “il decreto di autorizzazione provvisoria per la costruzione di elettrodotto, previsto
dall'art. 113 del r.d. n. 1775 del 1933 (applicabile "ratione temporis"), determina il sorgere, in capo
all' di una servitù coattiva di natura temporanea e costituisce un provvedimento eventuale CP_2
ed eccezionale, distinto dall'autorizzazione definitiva (che appartiene, invece, alla fisiologia del
procedimento) e dal susseguente atto di asservimento, rappresentando, anche se già contenente una
dichiarazione di pubblica utilità, soltanto un atto del più complesso procedimento di costituzione del
vincolo reale, senza essere esso stesso produttivo dell'effetto costitutivo, che consegue al decreto di
asservimento. Pertanto, gli eventuali vizi dell'autorizzazione provvisoria (nella specie, la nullità
della stessa per mancata indicazione dei termini di inizio e completamento dei lavori) non sono
idonei a ripercuotersi sull'autorizzazione definitiva che, quale dichiarazione di pubblica utilità, deve
contenere i termini di cui all'art. 13 della l. n. 2359 del 1865” (Cfr. ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I,
sentenza n. 19686 del 03/10/2016 – Rv. 641330; Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 6024 del
25/03/2015 -Rv. 635180 – 01; Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 9679 del 22/04/2013 – Rv.
626560; Cass. Civ., Sez. U, sentenza n. 1736 del 06/02/2003 – Rv. 560274).
Il difetto dell'autorizzazione amministrativa alla installazione dell'elettrodotto e del consenso del privato proprietario sul cui fondo risulta realizzato, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, configura a carico della societa' convenuta la realizzazione di un fatto illecito con effetti permanenti.
Peraltro, il fatto che soltanto nell'ottobre del 2018 si sia proceduto alla rimozione del traliccio comprova la pericolosità dello stesso che , sulla base delle risultanze probatorie acquisite, risale al 1997.
La Suprema Corte ha sul punto evidenziato che: “la realizzazione di una servitù pubblica di
elettrodotto in assenza della prescritta autorizzazione dà luogo ad un illecito permanente da
parte dell'ente costruttore o gestore ed il proprietario, che abbia implicitamente rinunciato alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, proponendo domanda risarcitoria per equivalente, ha
diritto all'integrale ristoro del danno, comprendente la definitiva perdita di valore del
bene, conseguente alla condotta materiale tenuta” (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 701
del 12/01/2023 – Rv. 666861).
Va' doverosamente precisato che, anche qualora l'elettrodotto fosse stato legittimamente realizzato, cio' che non risulta nel caso in esame, i danni causati alla proprietà attorea dalla presenza della linea elettrica meritano, comunque, essergli risarciti.
In merito alla domanda di risarcimento dei danni e sulla relativa quantificazione.
L'attore ha diritto al risarcimento dei danni patiti a causa della condotta illecita della societa' convenuta.
Segnatamente i danni materiali alla rampa, al pozzo ed al piazzale conseguiti alla inclinazione del traliccio, così come specificati nella relazione tecnica di parte (confermata anche in sede testimoniale dal geom. v. ud. del 21.04.2023), sia quelli Controparte_6
indiretti conseguiti al mancato utilizzo dell'area e dei locali garage e deposito interdetti all'uso dai Vigili del Fuoco a causa della pericolosità statica del pesante traliccio e della linea di M.T..
E', inoltre, dovuto all'attore il risarcimento dei danni per la mancata realizzazione del manufatto/deposito assentito dal (Cfr. documentazione in atti), ma non Parte_2
realizzato perchè sottostante alla linea elettrica, per la presenza dell'illegittimo elettrodotto che ne vietava la realizzazione.
Diversamente opinando, come puntualizzato dalla S.C. in una recente pronuncia (cfr.
Corte di Cassazione, Sentenza n. 22040/2024 del 05-08-2024):"... In altri termini, la
distribuzione urbanistica delle infrastrutture di comunicazione non può comportare la completa esautorazione della proprietà privata (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 29617 del 2022 in tema di servitù
di elettrodotto). ..."
La tesi della convenuta circa l'assenza di opposizione dell'attore ed alla pretesa intervenuta usucapione della servitu' di elettrodotto risulta smentita per tabulas oltre che dalle prove orali raccolte.
Ed infatti, dalla documentazione prodotta da parte attrice emerge che, sin dall'inizio (2006-
2007), l'attore si attivò, sia direttamente con l' che con il Parte_1 CP_2 Parte_2
, la e successivamente con i Vigili del Fuoco affinché venisse spostata la
[...] CP_7
linea elettrica di M.T. ed eliminato il Traliccio.
Emerge, altresì, documentalmente che la stessa (gia' , riscontrando Controparte_1 CP_2
la diffida del del 22/11/2006, prot. 13303 (Cfr. doc. produzione attorea), Parte_2
con nota inviata al e p.c. alla Prefettura di CB e ai Vigili del Fuoco precisava “... Pt_2
stiamo elaborando tracciato alternativo in cavo interrato...da realizzarsi entro il 2007”. Ma alle anzidette comunicazioni nulla e' seguito nei fatti, nonostante le continue sollecitazioni e richieste di rimozione da parte del Parte_1
Fino ad arrivare al giugno del 2016 allorquando dopo l'intervento ed il più volte richiamato Verbale dei Vigili del Fuoco all'attore veniva definitivamente interdetto l'utilizzo dei locali seminterrati e dell'area antistante gli stessi, interdizione protrattasi sino al 6 ottobre 2018 data in cui è stato rimosso il traliccio.
Da cio' si evince l'inadempimento della convenuta che è, quindi, perdurato fino al CP_8
2018, tra promesse di intervento e diffide sempre più insistenti.
Il danno a cose per la inutilizzazione dei locali garage e deposito, oltre che del piazzale interdetto all'uso, i danni materiali alla rampa, al pozzo ed al piazzale conseguiti alla inclinazione del traliccio, risultano evidenti anche dalla documentazione fotografica allegata alla ctp e sono stati descritti e valutati nella perizia tecnica di parte , depositata unitamente all'atto introduttivo, e risultano confermati dalle dichiarazioni testimoniali rese, oltre che dal geom. , anche dagli altri testi escussi. Per_1
L'evidenza documentale ed orale resa dall'istruttoria espletata non consente di ritenere che la (gia' possa avere acquisito per usucapione il diritto a tenere Controparte_1 CP_2
la linea elettrica nell'abitato di Lucito essendo rimasta improvata l'eccezione di usucapione, formulata da parte convenuta, della linea elettrica che, tra l'altro, ha eliminato il 6 ottobre 2018 proprio per la sua accertata pericolosità.
Da qui il diritto dell'attore al risarcimento dei danni subìti, patrimoniali e non, la cui quantificazione, sulla base di quanto innanzi, e delle risultanze probatorie acquisite(documenti, prove orali, consulenza tecnica di parte), puo' quantificarsi equitativamente in euro 8.000,00(sia per le spese occorrenti per riparare i danni materiali alla rampa, al pozzo ed al piazzale, che risultano quantificati in euro 2.300,00 circa nella ctp agli atti, sia per quelli indiretti conseguiti al mancato utilizzo dell'area e dei locali garage e deposito interdetti all'uso dai Vigili del Fuoco a causa della pericolosità statica del pesante traliccio e della linea di M.T., sia, infine, i danni per la mancata realizzazione del manufatto/deposito assentito dal ). E', infatti, noto che e' possibile per il Parte_2
Giudicante ricorrere al criterio equitativo quando nonostante il danneggiante abbia gia'
dimostrato la sussistenza del danno , e, quindi, risulti provato, come nel caso di specie, ma sia, tuttavia, difficile la prova del suo ammontare
Conclusivamente, per le ragioni sovraesposte, la domanda proposta da parte attrice –
– merita accoglimento. Parte_1
Sulla regolamentazione delle spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, vanno poste a carico della parte convenuta
– sulla base del D.M. 55/14 e147/22 e s. m. e i., applicati i Controparte_1
parametri medi e lo scaglione di riferimento, in relazione alle attivita' effettivamente svolte
(fase di studio ,introduttiva, istruttoria e decisionale)
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, in persona del G. O., Filomena
Girardi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda proposta dall'attore, Parte_1
Condanna, per l'effetto, la societa' convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore,
patrimoniali e non, equitativamente quantificati in euro 8.000,00(euro ottomila);
E , in persona del leg. Rappr.te p.t., al Controparte_3 Controparte_5
pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi professionali oltre 15% di rimborso forfetario, Iva e cap come per legge.
Così deciso in Campobasso, 16 maggio 2025
Il G.O.
Filomena Girardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Filomena
Girardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 507 del Ruolo generale affari contenziosi
dell'anno 2022, avente ad oggetto RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE IN MATERIA DI
ENERGIA ELETTRICA promossa da:
(cod. fisc. ), residente in [...] C.F._1
G. D'Annunzio s.n.c., rappresentato e difeso dall'Avv. Oreste Campopiano del Foro di
Larino (cod. fisc. ), ove elettivamente domicilia presso il suo studio C.F._2
legale in Termoli, alla via Caduti sul Lavoro n. 14
Attore
Contro
(cod. fisc. e p. iva: ), società con unico socio soggetta a Controparte_1 P.IVA_1
direzione e coordinamento di con sede in Roma, alla via Ombrone n. 2, CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Pavolini (cod. fisc. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Mauro Mario, in Isernia, al
Corso Risorgimento n. 6
Convenuta
*****
Oggetto: accertamento della responsabilità extracontrattuale e contestuale richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla apposizione di un traliccio dell'energia elettrica su terreno di proprietà privata.
Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45,
comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c.,
così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio la societa'
convenuta al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della illegittima installazione di un installava un traliccio per la conduttura di una linea elettrica di media tensione rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “…accertare e dichiarare la
responsabilità della società odierna convenuta nella causazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore e, per l'effetto, condannarla, per le ragioni superiormente spiegate,
all'integrale risarcimento degli stessi così come superiormente quantificatie comunque nella misura
maggiore o minore che l'On. Giudice dovesse ritenere equa. Con vittoria di spese e competenze di
causa…”
L'attore, e' proprietario di un immobile , adibito ad abitazione Parte_1
familiare, situata nel centro abitato del comune di Lucito, alla via D'Annunzio, costituito da 4 piani di cui due fuori terra e due in seminterrato. Il traliccio realizzato dalla societa'
convenuta a sostegno di una linea elettrica aerea e' posto a distanza di pochi metri dall'abitazione del Parte_1
La vicenda traeva origine nel corso dell'anno 1991 quando l' installava un traliccio CP_2
per la conduttura di una linea elettrica di media tensione, avente struttura metallica alta circa 20 metri, su una parte di terreno di proprietà dell'odierno attore e nelle adiacenze della propria abitazione e, dunque, in territorio del Comune di Lucito.
Seguivano una serie di diffide, lettere e istanze inviate dal all' al Parte_1 CP_2
e al Comando dei Vigili Del Fuoco. Parte_2
Nel giugno del 2016 a seguito di un sopralluogo, il relativo Verbale dei Vigili del Fuoco del giugno 2016 ha interdetto l'utilizzo dei soli locali seminterrati e dell'area antistante gli stessi, interdizione protrattasi sino al 6 ottobre 2018 data in cui è stato rimosso il traliccio.
Nell'ottobre 2018 il traliccio e il relativo cavo aereo venivano rimossi tuttavia, il
[...]
riteneva di aver patito ingiustamente danni patrimoniali e non e, per questo, Pt_1
esperito un tentativo di mediazione – conclusosi con esito negativo per mancata adesione e comparizione della parte invitata, – adiva il Tribunale di Controparte_1
Campobasso per: “accertare e dichiarare la responsabilità della società odierna convenuta nella
causazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore e, per l'effetto, condannarla, per le ragioni superiormente spiegate, all'integrale risarcimento degli stessi così come
superiormente quantificati e comunque nella misura maggiore o minore che l'On. Giudice dovesse
ritenere equa. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
In data 08.09.2022 si costituiva in giudizio che, eccependo la Controparte_1
inammissibilità per intervenuta usucapione della servitù, nonché la infondatezza della domanda attorea, chiedeva di: “dichiarare inammissibili o rigettare le domande formulate
dall'attore perché infondate in fatto, diritto e sfornite di prova con refusione delle spese di lite”.
Il 13.09.2022 veniva celebrata la prima udienza in cui le parti, riportandosi ai propri scritti difensivi ed insistendo per le conclusioni ivi rassegnate, chiedevano i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c. che venivano concessi e la causa veniva rinviata al 20.01.2023.
Le parti depositavano le memorie ex art. 183 c.p.c. e, nella n. 2, parte attrice formulava le proprie istanze istruttorie che venivano ammesse.
Alle udienze del 21.04.2023, del 14.09.2023 e del 29.02.2023 venivano escussi i testi di parte attrice e, al termine dell'istruttoria la causa veniva rinviata al 22.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Alla predetta udienza precisate le conclusioni, venivano concessi i chiesti termini ex art. 190 c.p.c., e la causa veniva trattenuta in decisione.
************
Così ricostruita la materia del contendere nei termini sinora sintetizzati, esaminati gli atti di causa, la domanda attorea si reputa fondata e merita accoglimento per quanto di seguito.
Il sig. all'inizio degli anni 90 ha realizzato un fabbricato di 4 piani in Parte_1
località Lucito, via G. D'Annunzio Snc, immobile censito al N.C.E.U. al foglio 20, P.lla 739,
sub 2 e 3 ed ha proposto la presente azione sulla premessa: a)che l'odierna convenuta verso la fine del 1991 ha provveduto ad installare sulla particella 745, sempre di proprietà del sig. un traliccio per la linea di media Parte_1
tensione di 20mt di altezza “…a sostegno di 3 cavi aerei nudi, solo successivamente (dopo alcuni
anni) sostituiti da un cavo rivestito”;
b)che il traliccio e' stato installato senza l'autorizzazione del sig. e del Parte_1 [...]
; Parte_2
c)che nel 2006 , dando riscontro a precedenti segnalazioni dell'odierno Controparte_1
attore, avrebbe individuato la causa dell'inclinazione del traliccio in un movimento franoso in atto nella zona ove era ubicato il traliccio ed ha comunicato che era in corso l'elaborazione di un tracciato alternativo del tratto di elettrodotto mediante la collocazione di un cavo interrato;
d)che nel 2016 il sig. ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco i quali, nel Parte_1
corso di un sopralluogo del 28.6.2016, hanno riscontrato le condizioni di dissesto del traliccio, provvedendo ad interdire tutta l'area antistante i locali seminterrati di proprietà
dell'odierno attore nonché l'utilizzo degli stessi;
e)che le vicende sopra esposte hanno causato al sig. danni nella misura di € Parte_1
10.000 conseguenti al mancato utilizzo del piazzale e dei locali garage-magazzino, importo cui va' aggiunto il risarcimento a titolo di indennità di occupazione dell'area di proprietà
dell'odierno attore.
Ciò posto, preme, in primo luogo, precisare alcuni aspetti che si reputano fondamentali ai fini della decisione.
Sulla eccezione di usucapione della servitu' di elettrodotto.
In primis et ante omnia deve essere esaminata l'eccezione di usucapione della servitu' di elettrodotto formulata dalla convenuta societa' Controparte_1 Preliminarmente, è doverosa una premessa di ordine procedurale.
Ai sensi dell'art. 166 c.p.c. – nella formulazione pre-Cartabia e, dunque, vigente al momento dell'instaurazione del presente giudizio – era espressamente prescritto che: “il
convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge,
almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione”.
Ebbene, posto che l'udienza di prima comparizione – effettivamente fissata e tenuta da
Codesto Giudice – era al 13.09.2022, essendo intervenuta la costituzione di parte convenuta in data 08.09.2022, ne è pacifica la tardività.
Fermo quanto sopra, da ciò derivano tutte le preclusioni conseguenti alla tardiva costituzione della Controparte_1
In tal senso, infatti, come previsto dall'art. 171 c.p.c. è consentita la tardiva costituzione del convenuto, tuttavia “restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167” e, nello specifico: “a pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni
processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio”.
Come è noto, le eccezioni sollevabili dalle parti si distinguono tra eccezioni in senso stretto e in senso lato.
Le prime consistono “nella contrapposizione di quei fatti che, senza escludere la sussistenza del
rapporto implicato dalla domanda, sono tuttavia tali che, in loro presenza, risulti accordato al
convenuto e disciplinato dal diritto sostanziale un potere rivolto ad impugnandum jus, ossia una
potestà esercitabile al fine di fare venir meno il diritto dell'avversario” e, per l'effetto, sono valutabili soltanto su istanza di parte (Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 12980 del
30/07/2020 – Rv. 658372).
Al contrario, le eccezioni in senso lato consistono nella contrapposizione di quei fatti ai quali la legge attribuisce una diretta, immediata ed autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto su cui si fonda la domanda giudiziale e,
per questo, sono rilevabili anche dal giudice, ex officio.
Se questo è pacifico, non altrettanta chiarezza sussiste rispetto alla eccezione di cui al caso di specie.
Sulla natura della eccezione inerente alla intervenuta (o meno) usucapione, infatti, non vi
è, allo stato, un orientamento uniforme e consolidato.
Da un lato c'è chi ritiene che tale eccezione sia da assurgere al rango di eccezione in senso stretto e, in tal senso: “l'eccezione di usucapione è un'eccezione in senso stretto soggetta al
termine fissato per la proposizione di tali eccezioni (v., tra molte, Cass. Sez. 2, n.25107/2023; Cass.
Sez. 2, n.27246/2023, in motivazione, Cass. Sez. 2, 27/08/2019, n. 21716; Cass. Sez. 2, 19/05/2015,
n. 10206 e Cass. 30/06/2017, n.16279 relative alla disciplina anteriore alla riforma introdotta dal
d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; Cass. Sez. 6- 2, 4 marzo
2020, n. 6009; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18322 del 27/06/2023, Rv. 668272); si applica, infatti, in
forza del rinvio dell'art. 1165 c.c. alle norme sulla prescrizione in generale, l'art. 2938 c.c. che
stabilisce la non rilevabilità d'ufficio della prescrizione non opposta” (Cfr. Cass. Civ., Sez. II,
sentenza n. 12689 del 16/04/2024) e, nello stesso senso: “nel giudizio di "negatoria
servitutis", l'eccezione riconvenzionale di usucapione del convenuto, in quanto paralizzatrice della
domanda principale, deve essere proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata,
pena l'inammissibilità ove formulata per la prima volta nella memoria contenente le deduzioni
istruttorie depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c.” (Cfr. Cass. Civ., sez. II, ordinanza n. 18322 del
27/06/2023 – Rv. 668272).
D'altro lato c'è chi individua la natura dell'usucapione tra quelle eccezioni c.d. in senso lato. Sul punto: “in materia di usucapione, la deduzione del proprietario che il bene sia stato goduto dal
preteso possessore per mera tolleranza costituisce eccezione in senso lato e, pertanto, è proponibile
per la prima volta anche in appello, sempre che la dimostrazione dei relativi fatti emerga dal
materiale probatorio raccolto nel rispetto delle preclusioni istruttorie, giacché il divieto ex art. 345
c.p.c. concerne le sole eccezioni in senso stretto, cioè riservate in via esclusiva alla parte e non
rilevabili d'ufficio” (Cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 15653 del 05/06/2024 –
Rv. 671698; Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 31638 del 06/12/2018 – Rv. 651602 – 01).
Sebbene, ad ogni modo, appaia maggiormente pregnante e condivisibile il primo degli orientamenti suindicati e, dunque, quello che attribuisce all'usucapione la valenza di eccezione in senso stretto, in ogni caso, quand'anche si volesse cristallizzare l'usucapione nei parametri delle eccezioni in senso lato, è necessario un quid pluris ai fini della rilevabilità d'ufficio.
Più precisamente, è stato espressamente evidenziato dalla Giurisprudenza di legittimità
che è ammessa la tardiva proposizione dell'eccezione in esame e, dunque, la sua rilevabilità, purché risulti documentalmente provato il diritto in contestazione e, pertanto,
purché la sussistenza effettiva dell'usucapione sia effettivamente provata agli atti.
Dunque, cio' che nel caso in esame rileva in ordine alla eccezione formulata dalla convenuta e' che non risultano correttamente e puntualmente provati gli elementi costitutivi dell'acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto.
Ed infatti, nel corso del giudizio, non ha dimostrato, e neppure ha chiesto di farlo, a sostegno della formulata eccezione, tra l'altro, il possesso pubblico ed ininterrotto per oltre vent'anni della usucapione della servitu' di elettrodotto.
L'assenza di titoli amministrativi autorizzativi rilasciati dal Comune competente si appalesa del tutto ininfluente rispetto agli elementi costitutivi dell'usucapione, come da orientamento oramai pacifico della giurisprudenza, richiamando ex multis la Cass. n.
25843/2023( sentenza n. 29580 del 18 novembre 2024, la Corte di Cassazione, Seconda
Sezione Civile) ma, nel caso di specie oltre alla predetta assenza del titolo amministrativo,
manca anche una convenzione con il privato.
Nel caso in esame, preme mettere in luce la circostanza – correttamente rilevata anche da parte attrice – secondo cui il diritto di usucapione della servitu' di elettrodotto che la
[...]
vanta di aver maturato non risulta essere stato provato, in alcun modo, dalla CP_3
società convenuta.
Ne deriva, pertanto che, quand'anche si volesse ammettere e valutare l'eccezione – pur se tardiva – all'esito dell'istruttoria svolta la stessa risulta sfornita di qualsivoglia elemento probatorio. Ed infatti, in violazione dell'art. 2697 c.c., nessuna prova ha chiesto di fornire,
ne' tantomeno ha fornito la societa' convenuta a sostegno dell'eccezione di usucapione formulata.
Consegue il rigetto dell'eccezione in quanto sfornita di prova.
Nel merito, la domanda proposta da parte attrice, all'esito dell'istruttoria svolta, appare meritevole di accoglimento nei termini di seguito specificati.
Il ha assolto l'onere probatorio su di lui gravante producendo in giudizio la Parte_1
documentazione a sostegno della domanda. Anche tutti i testi escussi, indotti dalla parte attrice, hanno confermato integralmente la ricostruzione offerta ed il contenuto della domanda formulata dall'attore: il Geom. ; il responsabile p.t. dell'UTC Persona_1
del Comune di Lucito;
il sig. e . Testimone_1 Controparte_4
Contrariamente a quanto affermato dalla societa' convenuta, l'attore, Parte_1
ha provato documentalmente,- depositando agli atti di causa le copie delle racc.te inviate alla convenuta gia' dal 1997,1998, 2003, 2006 (Cfr. produzione documentale allegata alla memoria ex art. 183 5°co. cpc, secondo termine di parte attrice),- la propria opposizione avverso la realizzazione e la permanenza dell'elettrodotto realizzato dalla convenuta
[...]
sul terreno di sua proprieta', avvenuta in dispregio sia di una Controparte_5
autorizzazione amministrativa che in difetto di un'autorizzazione e/o convenzione da parte del proprietario del fondo, odierno attore e ne ha sempre chiesto la rimozione.
Secondo quanto risulta dalla consulenza tecnica di parte a firma del geom. , poi Per_1
confermata dalle dichiarazioni rese dallo stesso oltre che dagli altri testimoni,
l'inclinazione del traliccio posizionato dalla societa' convenuta sulla proprieta' attorea si era verificata gia' nel 1997 ed era stata segnalata dall'attore con racc.ta a.r. n.399 del
15.07.1997 e poi ancora con racc.ta del 07.02.2003 e , poi, ancora nel 2006 quando anche il verbale dei Vigili del Fuoco (Cfr. all. atto di citazione) ne evidenzia la pericolosita' alla societa' convenuta. E', quindi, verosimile che, nel corso del tempo che va' dal 1997 fino al giugno del 2016, alla data del nuovo sopralluogo dei Vigili del Fuoco, l'inclinazione del traliccio e la conseguente situazione di pericolosita' si fosse ulteriormente aggravata . Cio'
nonostante, l'intervento da parte della societa' convenuta di rimozione e' stato posto in essere soltanto l'08 ottobre 2018.
Dagli atti, infatti, risulta adeguatamente documentato che il oltre ad inviare le Parte_1
numerose sopraindicate diffide alla società convenuta, ha, anche, sollecitato l'intervento sia del , sia dei Vigili Del Fuoco. Ed infatti, risultano depositati due Parte_2
verbali dei Vigili del Fuoco, nel 2006 e nel 2016, nei quali all'esito delle valutazioni effettuate hanno ravvisato l'effettiva sussistenza di un pericolo incombente sul
[...]
e sul proprio fabbricato e, infatti, hanno immediatamente provveduto ad Pt_1
interdire l'area antistante al traliccio e, dunque, ad impedirne l'utilizzo (Cfr. verbale dei
Vigili del Fuoco del 22.11.2006 e del 28.06.2016 – Allegati all'atto di citazione). Dai citati documenti si evince in maniera chiara che i Vigili del Fuoco, già in passato,
avevano provveduto ad inviare segnalazioni alla E-Distribuzione.
Ulteriori segnalazioni erano state inviate sia dal sia dal;
ma Parte_1 Parte_2
la societa' convenuta si limitava a rispondere che “il traliccio in questione, attualmente
inserito su un movimento franoso, è in condizioni di staticità tali da non presupporre un cedimento
nell'immediato” (Cfr. nota di Enel Distribuzione a del 05/03/2003, allegato alle Parte_1
memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice); oppure successivamente, a fronte delle ulteriori diffide e richieste di intervento, l' forniva rassicurazioni Controparte_1
circa futuri interventi che poi non venivano realizzati, così rimanendo completamente inerte.
Invero, dalla produzione fotografica riportata nella perizia tecnica di parte redatta dal
Geom. (dallo stesso confermata in sede di escussione testimoniale), Persona_1
oltre che dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese dagli altri testi nel corso dell'istruttoria risulta provata, tra l'altro, la evidente inclinazione del traliccio e la conseguente pericolosità dello stesso gia' in epoca antecedente a quella del verbale dei
Vigili del Fuoco del giugno 2016.
Nessuna prova e' emersa dall'istruttoria sia documentale che orale in ordine alla esistenza
[... di un'apposita autorizzazione, ovvero di un permesso o un consenso rilasciato alla al fine di poter procedere alla installazione del traliccio in contestazione e CP_3
cio' sia con riferimento al lato amministrativo che a quello relativo al privato.
Sebbene l'art. 1056 c.c. statuisca che: “ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi
alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia”, la Suprema Corte ha espressamente chiarito che il rilascio di un decreto di autorizzazione – anche provvisoria –
è pur sempre necessario. In tal senso: “il decreto di autorizzazione provvisoria per la costruzione di elettrodotto, previsto
dall'art. 113 del r.d. n. 1775 del 1933 (applicabile "ratione temporis"), determina il sorgere, in capo
all' di una servitù coattiva di natura temporanea e costituisce un provvedimento eventuale CP_2
ed eccezionale, distinto dall'autorizzazione definitiva (che appartiene, invece, alla fisiologia del
procedimento) e dal susseguente atto di asservimento, rappresentando, anche se già contenente una
dichiarazione di pubblica utilità, soltanto un atto del più complesso procedimento di costituzione del
vincolo reale, senza essere esso stesso produttivo dell'effetto costitutivo, che consegue al decreto di
asservimento. Pertanto, gli eventuali vizi dell'autorizzazione provvisoria (nella specie, la nullità
della stessa per mancata indicazione dei termini di inizio e completamento dei lavori) non sono
idonei a ripercuotersi sull'autorizzazione definitiva che, quale dichiarazione di pubblica utilità, deve
contenere i termini di cui all'art. 13 della l. n. 2359 del 1865” (Cfr. ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I,
sentenza n. 19686 del 03/10/2016 – Rv. 641330; Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 6024 del
25/03/2015 -Rv. 635180 – 01; Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 9679 del 22/04/2013 – Rv.
626560; Cass. Civ., Sez. U, sentenza n. 1736 del 06/02/2003 – Rv. 560274).
Il difetto dell'autorizzazione amministrativa alla installazione dell'elettrodotto e del consenso del privato proprietario sul cui fondo risulta realizzato, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, configura a carico della societa' convenuta la realizzazione di un fatto illecito con effetti permanenti.
Peraltro, il fatto che soltanto nell'ottobre del 2018 si sia proceduto alla rimozione del traliccio comprova la pericolosità dello stesso che , sulla base delle risultanze probatorie acquisite, risale al 1997.
La Suprema Corte ha sul punto evidenziato che: “la realizzazione di una servitù pubblica di
elettrodotto in assenza della prescritta autorizzazione dà luogo ad un illecito permanente da
parte dell'ente costruttore o gestore ed il proprietario, che abbia implicitamente rinunciato alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, proponendo domanda risarcitoria per equivalente, ha
diritto all'integrale ristoro del danno, comprendente la definitiva perdita di valore del
bene, conseguente alla condotta materiale tenuta” (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 701
del 12/01/2023 – Rv. 666861).
Va' doverosamente precisato che, anche qualora l'elettrodotto fosse stato legittimamente realizzato, cio' che non risulta nel caso in esame, i danni causati alla proprietà attorea dalla presenza della linea elettrica meritano, comunque, essergli risarciti.
In merito alla domanda di risarcimento dei danni e sulla relativa quantificazione.
L'attore ha diritto al risarcimento dei danni patiti a causa della condotta illecita della societa' convenuta.
Segnatamente i danni materiali alla rampa, al pozzo ed al piazzale conseguiti alla inclinazione del traliccio, così come specificati nella relazione tecnica di parte (confermata anche in sede testimoniale dal geom. v. ud. del 21.04.2023), sia quelli Controparte_6
indiretti conseguiti al mancato utilizzo dell'area e dei locali garage e deposito interdetti all'uso dai Vigili del Fuoco a causa della pericolosità statica del pesante traliccio e della linea di M.T..
E', inoltre, dovuto all'attore il risarcimento dei danni per la mancata realizzazione del manufatto/deposito assentito dal (Cfr. documentazione in atti), ma non Parte_2
realizzato perchè sottostante alla linea elettrica, per la presenza dell'illegittimo elettrodotto che ne vietava la realizzazione.
Diversamente opinando, come puntualizzato dalla S.C. in una recente pronuncia (cfr.
Corte di Cassazione, Sentenza n. 22040/2024 del 05-08-2024):"... In altri termini, la
distribuzione urbanistica delle infrastrutture di comunicazione non può comportare la completa esautorazione della proprietà privata (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 29617 del 2022 in tema di servitù
di elettrodotto). ..."
La tesi della convenuta circa l'assenza di opposizione dell'attore ed alla pretesa intervenuta usucapione della servitu' di elettrodotto risulta smentita per tabulas oltre che dalle prove orali raccolte.
Ed infatti, dalla documentazione prodotta da parte attrice emerge che, sin dall'inizio (2006-
2007), l'attore si attivò, sia direttamente con l' che con il Parte_1 CP_2 Parte_2
, la e successivamente con i Vigili del Fuoco affinché venisse spostata la
[...] CP_7
linea elettrica di M.T. ed eliminato il Traliccio.
Emerge, altresì, documentalmente che la stessa (gia' , riscontrando Controparte_1 CP_2
la diffida del del 22/11/2006, prot. 13303 (Cfr. doc. produzione attorea), Parte_2
con nota inviata al e p.c. alla Prefettura di CB e ai Vigili del Fuoco precisava “... Pt_2
stiamo elaborando tracciato alternativo in cavo interrato...da realizzarsi entro il 2007”. Ma alle anzidette comunicazioni nulla e' seguito nei fatti, nonostante le continue sollecitazioni e richieste di rimozione da parte del Parte_1
Fino ad arrivare al giugno del 2016 allorquando dopo l'intervento ed il più volte richiamato Verbale dei Vigili del Fuoco all'attore veniva definitivamente interdetto l'utilizzo dei locali seminterrati e dell'area antistante gli stessi, interdizione protrattasi sino al 6 ottobre 2018 data in cui è stato rimosso il traliccio.
Da cio' si evince l'inadempimento della convenuta che è, quindi, perdurato fino al CP_8
2018, tra promesse di intervento e diffide sempre più insistenti.
Il danno a cose per la inutilizzazione dei locali garage e deposito, oltre che del piazzale interdetto all'uso, i danni materiali alla rampa, al pozzo ed al piazzale conseguiti alla inclinazione del traliccio, risultano evidenti anche dalla documentazione fotografica allegata alla ctp e sono stati descritti e valutati nella perizia tecnica di parte , depositata unitamente all'atto introduttivo, e risultano confermati dalle dichiarazioni testimoniali rese, oltre che dal geom. , anche dagli altri testi escussi. Per_1
L'evidenza documentale ed orale resa dall'istruttoria espletata non consente di ritenere che la (gia' possa avere acquisito per usucapione il diritto a tenere Controparte_1 CP_2
la linea elettrica nell'abitato di Lucito essendo rimasta improvata l'eccezione di usucapione, formulata da parte convenuta, della linea elettrica che, tra l'altro, ha eliminato il 6 ottobre 2018 proprio per la sua accertata pericolosità.
Da qui il diritto dell'attore al risarcimento dei danni subìti, patrimoniali e non, la cui quantificazione, sulla base di quanto innanzi, e delle risultanze probatorie acquisite(documenti, prove orali, consulenza tecnica di parte), puo' quantificarsi equitativamente in euro 8.000,00(sia per le spese occorrenti per riparare i danni materiali alla rampa, al pozzo ed al piazzale, che risultano quantificati in euro 2.300,00 circa nella ctp agli atti, sia per quelli indiretti conseguiti al mancato utilizzo dell'area e dei locali garage e deposito interdetti all'uso dai Vigili del Fuoco a causa della pericolosità statica del pesante traliccio e della linea di M.T., sia, infine, i danni per la mancata realizzazione del manufatto/deposito assentito dal ). E', infatti, noto che e' possibile per il Parte_2
Giudicante ricorrere al criterio equitativo quando nonostante il danneggiante abbia gia'
dimostrato la sussistenza del danno , e, quindi, risulti provato, come nel caso di specie, ma sia, tuttavia, difficile la prova del suo ammontare
Conclusivamente, per le ragioni sovraesposte, la domanda proposta da parte attrice –
– merita accoglimento. Parte_1
Sulla regolamentazione delle spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, vanno poste a carico della parte convenuta
– sulla base del D.M. 55/14 e147/22 e s. m. e i., applicati i Controparte_1
parametri medi e lo scaglione di riferimento, in relazione alle attivita' effettivamente svolte
(fase di studio ,introduttiva, istruttoria e decisionale)
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, in persona del G. O., Filomena
Girardi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda proposta dall'attore, Parte_1
Condanna, per l'effetto, la societa' convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore,
patrimoniali e non, equitativamente quantificati in euro 8.000,00(euro ottomila);
E , in persona del leg. Rappr.te p.t., al Controparte_3 Controparte_5
pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi professionali oltre 15% di rimborso forfetario, Iva e cap come per legge.
Così deciso in Campobasso, 16 maggio 2025
Il G.O.
Filomena Girardi