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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
RG n. 3948/2024
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
, Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_1
( ) nato in [...] il [...], rappresentato e difeso CodiceFiscale_2 giusta procura dall'Avv. Antonella Pirro ( ) presso il cui studio CodiceFiscale_3 in Milano, Via Ponte Seveso 41 è elettivamente domiciliata con l'Avv. PIRRO
ANTONELLA, giusta delega in atti
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE-
CONTRO
<< , C.F. CP_1 CodiceFiscale_4 CP_1
, nato in [...] il [...] e residente in C.F._4
Milano (MI), via Nino Oxilia n. 13, rappresentato e difeso, in forza di separata ed allegata procura dall'Avv. Sebastian Ivan Crucitti, C.F. , presso il cui Studio C.F._5 in Garbagnate Milanese (MI) Via Piave n.13 con l'Avv. CRUCITTI SEBASTIAN IVAN giusta delega in atti;
-PARTE CONVENUTA/RESISTENTE -
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> CONCLUSIONI
CONCLUSIONI: come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
CONCLUSIONI DI MERITO DI Parte_1
Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la detenzione
sine titolo dell'immobile sito a Milano, Via Oxilia 13, piano 3, censito al Catasto Fabbricati di
detto comune al Fg. 231 Mapp 293 sub 63, Z c.2, Cat A4, classe 3, vani 3,5, rendita €298,25 da
parte del Sig. nato in [...] in data [...], domiciliato a Milano CP_1
Via Oxilia 13, e per l'effetto condannare il Sig. al rilascio dell'immobile sopra CP_1
descritto al proprietario Sig. . Parte_1
In via subordinata, accertare che il diritto all'uso dell'immobile sito in sito a Milano, Via
Oxilia 13, piano 3, censito al Catasto Fabbricati di detto comune al Fg. 231 Mapp 293 sub 63,
Z c.2, Cat A4, classe 3, vani 3,5, rendita € 298,25 da parte del Sig. nato in [...]
Bangladesh in data 1/04/1983, domiciliato a Milano Via Oxilia 13 è venuto meno a seguito
della richiesta di restituzione ai sensi dell'art. 1810 cc e per lo effetto condannare il Sig.
al rilascio dell'immobile sopra descritto al proprietario Sig. . CP_1 Parte_1
In ogni caso, condannare il Sig. al pagamento in una indennità di CP_1
occupazione mensile a far data dalla richiesta di restituzione al rilascio, da liquidarsi in via
equitativa, che si quantifica prudenzialmente in €850,00mensili.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
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<> CONCLUSIONI DI MERITO DI CP_1
nel merito: respingere ogni avversa domanda e conclusione perché infondata in fatto e diritto;
nel merito in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare l'esistenza tra il sig. in qualità di conduttore e il CP_1 sig. in qualità di locatore, di contratto di locazione a uso abitativo ordinario Parte_1 ai sensi della Legge 431/98 avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Milano, Via Oxilia
n.13 meglio identificata al NCEU del Comune di Milano al Foglio 231, Mapp. 293, Sub. 63, cat. A4, cl.3, Consistenza 3,5 vani, R.C. Euro 298,25, a far data dal 23.6.2016 sino a naturale scadenza al canone locatizio mensile di Euro 750,00, ovvero nella diversa decorrenza e/o canone di debenza accertato dal GU;
nel merito in via riconvenzionale subordinata:
- accertare e dichiarare, attesa la gratuità della occupazione dell'immobile per cui è causa tanto nella fattispecie offerta dalla parte ricorrente, cessione di fabbricato per mera ospitalità, tanto nella diversa fattispecie documentata dalla presente difesa, comodato ad uso gratuito di bene immobile, e conseguentemente condannare il ricorrente percipiente , Parte_1 perché indebitamente corrisposte, alla ripetizione ex art. 2033 cc e o 2041 c.c. in favore sig.
della somme tutte ricevute dal 2016 ad oggi (cfr. doc. n. 2), maggiorate CP_1 degli interessi legali, detratto l'importo dovuto dal conduttore/occupante/comodatario per le sole spese ordinarie di godimento nell'importo da determinarsi previa esibizione e/o produzione in causa dei consuntivi spese condominiali di cui si ordina l'esibizione in giudizio ex art. 210 cpc, e/o della diversa somma ritenuta di giustizia dal GU anche secondo equità;
- disporsi ex officio gli opportuni e dovuti accertamenti in conformità ai rilievi tutti formulati ove si ritenga configurabile a carico del sig. profili di evasione dell'imposizione fiscale;
Pt_1
- condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc il ricorrente al ristoro in favore del resistente dei danni subiti nella misura che lo stessa riterrà di giustizia anche in via equitativa;
- ai sensi dell'art. 136 d.P.R. n. 115/2002, disporre la revoca dell'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, stante
l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero per aver l'interessato agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave, con ogni conseguente pronuncia di rito;
in via istruttoria ordinare ex art 210 cpc alla parte ricorrente la produzione in giudizio dei consuntivi spese condominiali richiesti in narrativa e conclusioni;
- con ogni più ampia riserva in punto deduzioni istruttorie;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dell'avv. Sebastian Ivan Crucitti che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
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<> --CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE1--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015). Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte ricorrente premetteva di essere proprietaria di un appartamento in Milano, alla via Oxilia 13 piano 3, censito al Catasto Fabbricati di detto comune al Fg. 231 Mapp 293 sub 63, Z c.2, Cat A4, classe 3, vani 3,5, rendita €298,25 e di averlo “prestato” a controparte a titolo gratuito, per ragioni di mera ospitalità, senza la stipula di alcun contratto, pretendendone quindi la restituzione immediata. Il ricorrente chiedeva alla adita AG di accertare che l'immobile de quo era (ed è) detenuto sine titulo dal resistente, con conseguente condanna di quest'ultimo a corrispondere una somma da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 850,00 mensili. Si costituiva ritualmente la controparte con proprio atto difensivo contestando e contrastando l'avversaria prospettazione in fatto ed in diritto, articolando conclusioni difformi nel merito come rassegnate in atti. In particolare, negava l'occupazione sine titolo dell'immobile, producendo in atti un contratto di comodato ad uso gratuito sottoscritto dalle parti con data in calce del 02.05.2016 anche regolarmente registrato (cfr. doc. 1 fascicolo resistente), sostenendo di avere versato al ricorrente da subito-- un canone di locazione, così sottintendo che il Pt_2 contratto di comodato dissimulava in realtà un contratto di locazione. Tuttavia la stessa parte resistente non produceva alcuna controdichiarazione scritta (di forma uguale a quella del contratto simulato di comodato) da cui si evincesse la reale ed effettiva volontà locatizia delle parti a fronte del contratto scritto di comodato (unico contratto mai formalizzato tra le parti). Non vi è peraltro dubbio alcuno che anche un contratto di locazione verbale e quindi privo di forma scritta e nemmeno registrato sarebbe radicalmente nullo e del tutto improduttivo di effetti (cfr. art. 1 comma 4 della legge 431/1998). All'udienza del 22/4/2024, comparivano i legali delle parti ed il resistente personalmente;
il ricorrente non compariva. Non veniva contestato --in alcun modo-- il contratto di Pt_1 comodato versato agli atti ciò atteso che, in realtà, esisteva, come detto, un contratto di comodato dell'immobile de quo, stipulato per iscritto dalle parti e anche peraltro regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate in data 11.05.2016. All'udienza del 22/04/2024 la difesa di parte ricorrente , si riportava ai propri atti Parte_1 non contestando però il contratto di comodato stipulato inter partes in data del 02/05/2016 (registrato il 11/05/2016 al n. 2478 e versato in atti dalla controparte resistente) e che non disconosceva in quella sede (cfr. verbale del 22/04/2024…..La difesa di parte , Parte_1
1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
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<> per proprio verso, si riporta ai propri atti non contestando però il contratto di comodato stipulato inter partes in data del 02/05/2016 (registrato il 11/05/2016 al n. 2478 versato in atti dalla controparte resistente) qui non disconosciuto…) All'esito dell'udienza di discussione, il Giudice procedente si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza del 26/04/2024 n. 4587/2024 (3624/2024)
..omissis….
PQM
….Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 3948/2024, non definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti, così provvede e dispone:
-Respinge integralmente la domanda come proposta e formulata, in via principale, dalla parte ricorrente nato in [...] il [...] (a pagina 3 alle ultime righe del Parte_1 ricorso introduttivo) dando atto della avvenuta produzione in giudizio di uno specifico ed individuato titolo contrattuale di comodato specificamente sottoscritto inter partes portante la data in calce del 02/05/2016 (anche registrato in data 11/05/2016 al n. 2478, presso la DP II di Milano ufficio Agenzia delle Entrate);
-Provvede, come da separata ordinanza, alla rimessione del presente procedimento innanzi al Giudice istruttore per la definizione delle residue domande ancora pendenti tra le parti.
-Differisce ogni eventuale pronunzia giudiziale sulla condanna di parte alla refusione delle spese legali di lite e di procedura alla definizione del giudizio di merito;
…. Solo alla successiva udienza del 01.10.2024, compariva il ricorrente il quale disconosceva (solo in quella sede e per la prima volta) come propria la firma sul contratto di comodato del 02.05.2026. Tale eccezione appare (anche indipendentemente dalla fondatezza del disconoscimento operato dal comodante) indubbiamente tardiva, in quanto doveva essere perentoriamente proposta (a pena di decadenza), alla prima udienza utile, successiva al deposito della documentazione contenente la firma in contestazione (si veda in tal senso Cassazione n. 15780/2018). Peraltro sul punto la sentenza2 parziale e non definitiva emessa inter partes in data del
26/04/2024 n. 4587/2024 (3624/2024) appare passata in giudicato (non appare risultare in atti essere mai stata fatta alcuna riserva di appello da alcuna dell parti in causa con conseguente intervenuto giudicato interno circa la sussistenza inter partes di un contratto di comodato). Successivamente le parti provvedevano ad incardinare senza successo un percorso di mediazione avente esito negativo. All'esito dell'ultima udienza quindi il Giudice si riservava di provvedere con sentenza e/o statuizione giudiziale decisoria nei termini di legge previsti per il deposito ex art. 281 sexies ultimo comma cpc come da ultimo novellato.
2PQM….. Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 3948/2024, non definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti, così provvede e dispone: -Respinge integralmente la domanda come proposta e formulata, in via principale, dalla parte ricorrente nato in [...] il [...] (a pagina 3 alle ultime Parte_1 righe del ricorso introduttivo) dando atto della avvenuta produzione in giudizio di uno specifico ed individuato titolo contrattuale di comodato specificamente sottoscritto inter partes portante la data in calce del 02/05/2016 (anche registrato in data 11/05/2016 al n. 2478, presso la DP II di Milano ufficio Agenzia delle Entrate); -Provvede, come da separata ordinanza, alla rimessione del presente procedimento innanzi al Giudice istruttore per la definizione delle residue domande ancora pendenti tra le parti. -Differisce ogni eventuale pronunzia giudiziale sulla condanna di parte alla refusione delle spese legali di lite e di procedura alla definizione del giudizio di merito;
-Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege;
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, così deciso il 26/04/2024….omissis…
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<> Deve, preliminarmente ed in rito, confermarsi come sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020). Le parti non hanno proposto3 istanze istruttorie di prova orale di alcun genere né hanno da ultimo insistito per la loro ammissione. Sicchè sotto tale profilo deve, oramai, ritenersi definitivamente maturato ogni effetto preclusivo.
3 Cfr. Cass. n. 1074/2012 …Premesso che, a prescindere da qualunque “riserva” precedentemente formulata dal giudice istruttore, non pare dubitabile che l'invito a precisare le conclusioni abbia comportato l'implicito rigetto delle istanze istruttorie, risulta corretta e conforme agli orientamenti di legittimità (cfr. Cass. n. 25157/2008 e Cass. n. 16290/2016) l'affermazione della Corte secondo cui le istanze probatorie disattese dal giudice istruttore debbono intendersi rinunciate se non siano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni (e non possono pertanto essere riproposte in appello); deve peraltro escludersi che risulti idoneo a comportare reiterazione delle richieste istruttorie il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi (come quello effettuato nel caso in esame), atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste istruttorie e di merito- definitivamente proposte (cfr. Cass. n. 10748/2012 che sottolinea il “diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato”). Cfr. Corte di Cassazione, n.19352 del 03 agosto 2017 ….La parte che si sia vista rigettare dal Giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle specificamente al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello.Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte. Cfr. ordinanza della Corte di Cassazione, n. 6590 del 07 marzo 2019 La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello;
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<> Appare incontroverso che la domanda avanzata da parte ricorrente finalizzata ad ottenere accertamento di occupazione di immobile sine titulo a carico di controparte sia destituita di fondamento. Come meglio precisato e argomentato con sentenza parziale che si richiama, agli atti risulta un contratto di comodato scritto, firmato da ambo le parti e datato 02.05.2016, registrato in data 11.5.2016, a mezzo del quale il ricorrente concedeva l'immobile de quo a controparte a tempo indeterminato a titolo gratuito. Con il contratto di comodato, disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del codice civile, il comodatario è titolare di un diritto personale di godimento e non di un diritto reale (proprietà o altro); il comodatario è un semplice detentore qualificato del bene mobile o immobile (cfr Cassazione, n 15877/2013). Il contratto di comodato non è stato tempestivamente disconosciuto dal ricorrente (che peraltro già nelle conclusioni originarie ne ammetteva implicitamente l'esistenza pagina 4 del ricorso del 26/01/2024… In via subordinata, accertare che il diritto all'uso dell'immobile sito in sito a Milano, Via Oxilia 13, piano 3, censito al Catasto Fabbricati di detto comune al Fg. 231 Mapp 293 sub 63, Z c.2, Cat A4, classe 3, vani 3,5, rendita € 298,25 da parte del Sig. CP_1 ato in Bangladesh in data 1/04/1983, domiciliato a Milano Via Oxilia 13 è venuto
[...] meno a seguito della richiesta di restituzione ai sensi dell'art. 1810 cc e per l'effetto condannare il Sig. al rilascio dell'immobile sopra descritto al proprietario CP_1
Sig. ...). Parte_1
Solo tardivamente (all'udienza del 01.10.2024) parte ricorrente disconosceva come propria la firma pure apposta in calce al contratto. Tale eccezione appare indubbiamente tardiva, in quanto doveva essere perentoriamente proposta (a pena di decadenza), alla prima udienza utile, successiva al deposito della documentazione contenente la firma in contestazione (si veda in tal senso Cassazione n. 15780/2018). Peraltro, come già detto, sul punto la sentenza4 parziale e non definitiva emessa appare passata in giudicato (non risultando in atti essere mai stata fatta riserva di appello). Di seguito in copia e per estratto il contratto di comodato intercorso tra le parti e registrato.
4PQM….. Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 3948/2024, non definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti, così provvede e dispone: -Respinge integralmente la domanda come proposta e formulata, in via principale, dalla parte ricorrente nato in [...] il [...] (a pagina 3 alle ultime Parte_1 righe del ricorso introduttivo) dando atto della avvenuta produzione in giudizio di uno specifico ed individuato titolo contrattuale di comodato specificamente sottoscritto inter partes portante la data in calce del 02/05/2016 (anche registrato in data 11/05/2016 al n. 2478, presso la DP II di Milano ufficio Agenzia delle Entrate); -Provvede, come da separata ordinanza, alla rimessione del presente procedimento innanzi al Giudice istruttore per la definizione delle residue domande ancora pendenti tra le parti. -Differisce ogni eventuale pronunzia giudiziale sulla condanna di parte alla refusione delle spese legali di lite e di procedura alla definizione del giudizio di merito;
-Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege;
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, così deciso il 26/04/2024….omissis…
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<> Successivamente su invito della AG la parte resistente provvedeva a depositare in atti prospetto riepilogativo dei pagamenti effettuati con le relative contabili di pagamento a riscontro…..
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<> Vi è da constatare che parte resistente ha documentato (come da prospetto CP_1 allegato e contabili di pagamento non contestate dalla parte ricorrente) che --dal 2016— ha versato (quasi sempre con regolarità e cadenza mensile) alla controparte Parte_1 complessivamente somme (a titolo di canone) per un totale di euro €#64.430,00#. Peraltro (anche da ultimo ed in udienza) parte ricorrente nemmeno ha mai Parte_1 contestato --ex art. 115, I comma, ultima parte c.p.c.-- quanto prodotto (e precisamente il prospetto contabile e le contabili di pagamento allegate dalla parte resistente) e dedotto da controparte, sicchè la medesima parte ricorrente, anche in ossequio al generale principio dispositivo della prova, nemmeno potrebbe ritualmente valersi5 né giovarsi del conseguente beneficio e vantaggio rappresentato dall'esonero ovvero alleggerimento probatorio ai sensi ed agli effetti della norma appena sopra citata. Tale somma (€64.430,00) rappresenta un pagamento indebito e non dovuto ex art. 2033 c.c., non essendoci titolo causale idoneo a giustificarla e, pertanto, va disposta la restituzione all'avente diritto comodatario. Del resto la stessa parte ricorrente a pagina 1 del proprio atto introduttivo ammette e riconosce che….tale immobile concesso per ragioni di ospitalità in uso gratuito al Sig. CP_1 nato in [...] in data [...] (doc. n. 3), …… Nella assoluta assenza di congrua e completa documentazione afferente la gestione condominiale prodotta dalla parte proprietaria pure onerata ex art. 2697 cc (nell'unico e scarno 5 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045).
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<> documento prodotto peraltro non appare possibile individuare la quota di eventuale pertinenza e di spettanza della parte proprietaria e quella di spettanza delle parte comodataria) a supporto delle voci di oneri accessori e spese condominiali dovuti e da porre effettivamente e legittimamente a carico di parte comodataria, nulla potrà essere riconosciuto come voce a credito sul punto della parte proprietaria. La domanda di rilascio dell'immobile formulata dalla parte ricorrente va accolta posto che, in assenza di determinazione della durata del contratto di comodato, lo stesso viene meno in seguito alla richiesta di restituzione del comodante sì come recita l'art. 1810 del codice civile. Chiunque abbia la disponibilità6 di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato e, quando il rapporto viene a cessare, è legittimato a richiederla in restituzione, senza dover dimostrare di esserne proprietario. Egli ha soltanto l'onere di provare la consegna del bene e il rifiuto della restituzione, spettando eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento (Cass. civ. n. 21853/2020) Nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, la volontà di assoggettare il bene a vincoli d'uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare, non può essere presunta ma va positivamente accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole7 alla sua cessazione (Cass. civ. n. 24838/2014).
Il comodato precario é caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del "vinculum iuris" costituito tra le parti é rimessa in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla "ad nutum" con la semplice richiesta di restituzione del bene senza che assuma rilievo la circostanza che l'immobile sia stato adibito a casa familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione tra i coniugi, all'affidatario dei figli. (Cass. civ. n. 15986/2010); la figura del «precario» ovvero del «comodato precario» (art. 1810 c.c.) si caratterizza per la previsione che la scadenza della validità del vincolo dipende potestativamente dalla volontà del comodante, il quale può farla maturare ad nutum mediante richiesta di restituzione del bene. Tale richiesta determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto per iniziativa unilaterale del comodante il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa, viene ad assumere la posizione di detentore sine titulo e quindi abusivo del bene altrui, salvo che dimostri di poterne disporne in base ad altro rapporto diverso dal precario (Cass. civ. n. 5987/2000). La domanda di rilascio dell'immobile formulata dalla parte ricorrente va quindi accolta. Quanto alla domanda di parte ricorrente di pagamento della indennità di occupazione deve precisarsi che nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa;
6 Cass. civ. n. 17332/2018.. nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, l'onere di provarne la destinazione a casa familiare e la persistenza della predetta destinazione alla domanda di rilascio grava sul comodatario. (Nella specie la S.C. ha cassato al sentenza impugnata che aveva ritenuto onerati i comodanti dell'onere della prova di dimostrare l'insussistenza di vincoli di destinazione). 7 Cass. civ. SS.UU. n. 3168/2011 Nel contratto di comodato, il termine finale può, a norma dell'art. 1810 c.c., risultare dall'uso cui la cosa dev'essere destinata, in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo;
in mancanza di tale destinazione, invece, l'uso del bene viene a qualificarsi a tempo indeterminato, sicché il comodato deve intendersi a titolo precario e, perciò, revocabile
"ad nutum" da parte del proprietario.
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<> ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento;
ciò in quanto, se è pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria;
la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, e non alla vendita (per la quale, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno). Con riguardo alla perdita subita attinente al godimento va precisato che l'allegazione che l'attore faccia (nella specie manca la stessa allegazione di parte ricorrente) della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito;
al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento;
la contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, c.p.c.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa;
sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa. Se invece la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato (una volta che si quantifichi equitativamente il godimento perduto con il canone locativo di mercato, il corrispettivo di una locazione ai correnti valori di mercato rientra, come si è visto, nelle perdite subite); nel dettaglio ove insorga controversia in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante allegato, l'onus probandi anche in questo caso può naturalmente essere assolto mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o le presunzioni semplici. Per ogni altro aspetto può rinviarsi alla costante giurisprudenza in materia di maggior danno ai sensi dell'art. 1591 c.c. (fra le tante Cass. civ., sez. III, 23 maggio 2002, n. 7546; Cass. civ., sez. III 13 luglio 2005, n. 14753,; Cass. civ., sez. III, 26 novembre 2007, n. 24614; Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 2011, n. 2552). Sia per la perdita subita che per il mancato guadagno va rammentato che l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte convenuta, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. civ., 13
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<> febbraio 2013, n. 3576; Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2016, n. 14652; Cass. civ., sez. lav. 4 gennaio 2019, n. 87; Cass. civ, sez. VI, ordinanza 31 agosto 2020, n. 18074); in particolare poiché non si compie l'effetto di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., per i fatti ignoti al danneggiante l'onere probatorio sorge comunque per l'attore, a prescindere dalla mancanza di contestazione. Sul punto l'onere della prova (o quantomeno anche solo di allegazione) da parte ricorrente/attrice appare essere stato totalmente disatteso, e pertanto ne Parte_1 consegue l'integrale rigetto della domanda di riconoscimento della indennità di occupazione mensile. In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza (nel caso di specie parziale reciproca), le spese legali di lite e di procedura sono disciplinate come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia tenuto conto del valore della causa e della applicazione di tutti i parametri di cui alla tabella del D.M. attualmente vigente. Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione8 il Tribunale Civile e Penale di
Milano provvede come in dispositivo. Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito9, deve ritenersi allo stato assorbita10.
8 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e
2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006).
9 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
10 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla
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P.Q.M.
--- Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 3948/2024, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti, così provvede e dispone:
1. Accertato che tra le parti in causa è in essere contratto di comodato precario senza determinazione di termine e che parte ricorrente ne ha richiesto il rilascio, condanna parte resistente , CP_1
C.F. , nato in [...] il [...] a C.F._4 rilasciare senza ulteriore dilazione libero e sgombero da sé, persone e cose l'immobile sito a Milano, Via Oxilia 13 (piano 3, censito al Catasto Fabbricati di detto comune al Fg. 231 Mapp 293 sub 63, Z c.2, Cat A4, classe 3, vani 3,5, rendita
€#298,25#) rimettendo il ricorrente nella piena disponibilità materiale e giuridica dello stesso;
2. Accertato che parte resistente ha versato al ricorrente comodante una somma complessiva non dovuta come anche quantificata in parte motiva, condanna la parte ricorrente ( ) nato in Parte_1 CodiceFiscale_2
BANGLADESH il 26/03/1971 a corrispondere, in favore della controparte, in restituzione in favore della parte convenuta-resistente la somma complessiva di
€#64.430,00# oltre agli interessi nella misura di legge maturati e maturandi dal dovuto fino al saldo effettivo.
3. Disattende tutte le altre domande ed eccezioni proposte e formulate dalle parti costituite non già qui espressamente accolte;
4. –Dispone la compensazione tra le parti costituite delle spese legali di procedura nella misura di metà (1/2);
5. -Condanna la parte (C.F. ) nato in Parte_1 C.F._1
BANGLADESH il 26/03/1971 alla refusione, direttamente in favore del difensore di controparte resistente dichiaratosi antistatario, della residua quota parte di un mezzo (50%) delle spese della presente procedura qui di seguito direttamente liquidata in complessivi €#8.451,00# per compensi professionali, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
6. Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
7. Sentenza pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice per l'immediato deposito in Cancelleria.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, così deciso il 12/02/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
, Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_1
( ) nato in [...] il [...], rappresentato e difeso CodiceFiscale_2 giusta procura dall'Avv. Antonella Pirro ( ) presso il cui studio CodiceFiscale_3 in Milano, Via Ponte Seveso 41 è elettivamente domiciliata con l'Avv. PIRRO
ANTONELLA, giusta delega in atti
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE-
CONTRO
<< , C.F. CP_1 CodiceFiscale_4 CP_1
, nato in [...] il [...] e residente in C.F._4
Milano (MI), via Nino Oxilia n. 13, rappresentato e difeso, in forza di separata ed allegata procura dall'Avv. Sebastian Ivan Crucitti, C.F. , presso il cui Studio C.F._5 in Garbagnate Milanese (MI) Via Piave n.13 con l'Avv. CRUCITTI SEBASTIAN IVAN giusta delega in atti;
-PARTE CONVENUTA/RESISTENTE -
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CONCLUSIONI: come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
CONCLUSIONI DI MERITO DI Parte_1
Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la detenzione
sine titolo dell'immobile sito a Milano, Via Oxilia 13, piano 3, censito al Catasto Fabbricati di
detto comune al Fg. 231 Mapp 293 sub 63, Z c.2, Cat A4, classe 3, vani 3,5, rendita €298,25 da
parte del Sig. nato in [...] in data [...], domiciliato a Milano CP_1
Via Oxilia 13, e per l'effetto condannare il Sig. al rilascio dell'immobile sopra CP_1
descritto al proprietario Sig. . Parte_1
In via subordinata, accertare che il diritto all'uso dell'immobile sito in sito a Milano, Via
Oxilia 13, piano 3, censito al Catasto Fabbricati di detto comune al Fg. 231 Mapp 293 sub 63,
Z c.2, Cat A4, classe 3, vani 3,5, rendita € 298,25 da parte del Sig. nato in [...]
Bangladesh in data 1/04/1983, domiciliato a Milano Via Oxilia 13 è venuto meno a seguito
della richiesta di restituzione ai sensi dell'art. 1810 cc e per lo effetto condannare il Sig.
al rilascio dell'immobile sopra descritto al proprietario Sig. . CP_1 Parte_1
In ogni caso, condannare il Sig. al pagamento in una indennità di CP_1
occupazione mensile a far data dalla richiesta di restituzione al rilascio, da liquidarsi in via
equitativa, che si quantifica prudenzialmente in €850,00mensili.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
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nel merito: respingere ogni avversa domanda e conclusione perché infondata in fatto e diritto;
nel merito in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare l'esistenza tra il sig. in qualità di conduttore e il CP_1 sig. in qualità di locatore, di contratto di locazione a uso abitativo ordinario Parte_1 ai sensi della Legge 431/98 avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Milano, Via Oxilia
n.13 meglio identificata al NCEU del Comune di Milano al Foglio 231, Mapp. 293, Sub. 63, cat. A4, cl.3, Consistenza 3,5 vani, R.C. Euro 298,25, a far data dal 23.6.2016 sino a naturale scadenza al canone locatizio mensile di Euro 750,00, ovvero nella diversa decorrenza e/o canone di debenza accertato dal GU;
nel merito in via riconvenzionale subordinata:
- accertare e dichiarare, attesa la gratuità della occupazione dell'immobile per cui è causa tanto nella fattispecie offerta dalla parte ricorrente, cessione di fabbricato per mera ospitalità, tanto nella diversa fattispecie documentata dalla presente difesa, comodato ad uso gratuito di bene immobile, e conseguentemente condannare il ricorrente percipiente , Parte_1 perché indebitamente corrisposte, alla ripetizione ex art. 2033 cc e o 2041 c.c. in favore sig.
della somme tutte ricevute dal 2016 ad oggi (cfr. doc. n. 2), maggiorate CP_1 degli interessi legali, detratto l'importo dovuto dal conduttore/occupante/comodatario per le sole spese ordinarie di godimento nell'importo da determinarsi previa esibizione e/o produzione in causa dei consuntivi spese condominiali di cui si ordina l'esibizione in giudizio ex art. 210 cpc, e/o della diversa somma ritenuta di giustizia dal GU anche secondo equità;
- disporsi ex officio gli opportuni e dovuti accertamenti in conformità ai rilievi tutti formulati ove si ritenga configurabile a carico del sig. profili di evasione dell'imposizione fiscale;
Pt_1
- condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc il ricorrente al ristoro in favore del resistente dei danni subiti nella misura che lo stessa riterrà di giustizia anche in via equitativa;
- ai sensi dell'art. 136 d.P.R. n. 115/2002, disporre la revoca dell'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, stante
l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero per aver l'interessato agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave, con ogni conseguente pronuncia di rito;
in via istruttoria ordinare ex art 210 cpc alla parte ricorrente la produzione in giudizio dei consuntivi spese condominiali richiesti in narrativa e conclusioni;
- con ogni più ampia riserva in punto deduzioni istruttorie;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dell'avv. Sebastian Ivan Crucitti che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
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Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015). Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte ricorrente premetteva di essere proprietaria di un appartamento in Milano, alla via Oxilia 13 piano 3, censito al Catasto Fabbricati di detto comune al Fg. 231 Mapp 293 sub 63, Z c.2, Cat A4, classe 3, vani 3,5, rendita €298,25 e di averlo “prestato” a controparte a titolo gratuito, per ragioni di mera ospitalità, senza la stipula di alcun contratto, pretendendone quindi la restituzione immediata. Il ricorrente chiedeva alla adita AG di accertare che l'immobile de quo era (ed è) detenuto sine titulo dal resistente, con conseguente condanna di quest'ultimo a corrispondere una somma da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 850,00 mensili. Si costituiva ritualmente la controparte con proprio atto difensivo contestando e contrastando l'avversaria prospettazione in fatto ed in diritto, articolando conclusioni difformi nel merito come rassegnate in atti. In particolare, negava l'occupazione sine titolo dell'immobile, producendo in atti un contratto di comodato ad uso gratuito sottoscritto dalle parti con data in calce del 02.05.2016 anche regolarmente registrato (cfr. doc. 1 fascicolo resistente), sostenendo di avere versato al ricorrente da subito-- un canone di locazione, così sottintendo che il Pt_2 contratto di comodato dissimulava in realtà un contratto di locazione. Tuttavia la stessa parte resistente non produceva alcuna controdichiarazione scritta (di forma uguale a quella del contratto simulato di comodato) da cui si evincesse la reale ed effettiva volontà locatizia delle parti a fronte del contratto scritto di comodato (unico contratto mai formalizzato tra le parti). Non vi è peraltro dubbio alcuno che anche un contratto di locazione verbale e quindi privo di forma scritta e nemmeno registrato sarebbe radicalmente nullo e del tutto improduttivo di effetti (cfr. art. 1 comma 4 della legge 431/1998). All'udienza del 22/4/2024, comparivano i legali delle parti ed il resistente personalmente;
il ricorrente non compariva. Non veniva contestato --in alcun modo-- il contratto di Pt_1 comodato versato agli atti ciò atteso che, in realtà, esisteva, come detto, un contratto di comodato dell'immobile de quo, stipulato per iscritto dalle parti e anche peraltro regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate in data 11.05.2016. All'udienza del 22/04/2024 la difesa di parte ricorrente , si riportava ai propri atti Parte_1 non contestando però il contratto di comodato stipulato inter partes in data del 02/05/2016 (registrato il 11/05/2016 al n. 2478 e versato in atti dalla controparte resistente) e che non disconosceva in quella sede (cfr. verbale del 22/04/2024…..La difesa di parte , Parte_1
1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
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..omissis….
PQM
….Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 3948/2024, non definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti, così provvede e dispone:
-Respinge integralmente la domanda come proposta e formulata, in via principale, dalla parte ricorrente nato in [...] il [...] (a pagina 3 alle ultime righe del Parte_1 ricorso introduttivo) dando atto della avvenuta produzione in giudizio di uno specifico ed individuato titolo contrattuale di comodato specificamente sottoscritto inter partes portante la data in calce del 02/05/2016 (anche registrato in data 11/05/2016 al n. 2478, presso la DP II di Milano ufficio Agenzia delle Entrate);
-Provvede, come da separata ordinanza, alla rimessione del presente procedimento innanzi al Giudice istruttore per la definizione delle residue domande ancora pendenti tra le parti.
-Differisce ogni eventuale pronunzia giudiziale sulla condanna di parte alla refusione delle spese legali di lite e di procedura alla definizione del giudizio di merito;
…. Solo alla successiva udienza del 01.10.2024, compariva il ricorrente il quale disconosceva (solo in quella sede e per la prima volta) come propria la firma sul contratto di comodato del 02.05.2026. Tale eccezione appare (anche indipendentemente dalla fondatezza del disconoscimento operato dal comodante) indubbiamente tardiva, in quanto doveva essere perentoriamente proposta (a pena di decadenza), alla prima udienza utile, successiva al deposito della documentazione contenente la firma in contestazione (si veda in tal senso Cassazione n. 15780/2018). Peraltro sul punto la sentenza2 parziale e non definitiva emessa inter partes in data del
26/04/2024 n. 4587/2024 (3624/2024) appare passata in giudicato (non appare risultare in atti essere mai stata fatta alcuna riserva di appello da alcuna dell parti in causa con conseguente intervenuto giudicato interno circa la sussistenza inter partes di un contratto di comodato). Successivamente le parti provvedevano ad incardinare senza successo un percorso di mediazione avente esito negativo. All'esito dell'ultima udienza quindi il Giudice si riservava di provvedere con sentenza e/o statuizione giudiziale decisoria nei termini di legge previsti per il deposito ex art. 281 sexies ultimo comma cpc come da ultimo novellato.
2PQM….. Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 3948/2024, non definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti, così provvede e dispone: -Respinge integralmente la domanda come proposta e formulata, in via principale, dalla parte ricorrente nato in [...] il [...] (a pagina 3 alle ultime Parte_1 righe del ricorso introduttivo) dando atto della avvenuta produzione in giudizio di uno specifico ed individuato titolo contrattuale di comodato specificamente sottoscritto inter partes portante la data in calce del 02/05/2016 (anche registrato in data 11/05/2016 al n. 2478, presso la DP II di Milano ufficio Agenzia delle Entrate); -Provvede, come da separata ordinanza, alla rimessione del presente procedimento innanzi al Giudice istruttore per la definizione delle residue domande ancora pendenti tra le parti. -Differisce ogni eventuale pronunzia giudiziale sulla condanna di parte alla refusione delle spese legali di lite e di procedura alla definizione del giudizio di merito;
-Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege;
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, così deciso il 26/04/2024….omissis…
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3 Cfr. Cass. n. 1074/2012 …Premesso che, a prescindere da qualunque “riserva” precedentemente formulata dal giudice istruttore, non pare dubitabile che l'invito a precisare le conclusioni abbia comportato l'implicito rigetto delle istanze istruttorie, risulta corretta e conforme agli orientamenti di legittimità (cfr. Cass. n. 25157/2008 e Cass. n. 16290/2016) l'affermazione della Corte secondo cui le istanze probatorie disattese dal giudice istruttore debbono intendersi rinunciate se non siano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni (e non possono pertanto essere riproposte in appello); deve peraltro escludersi che risulti idoneo a comportare reiterazione delle richieste istruttorie il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi (come quello effettuato nel caso in esame), atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste istruttorie e di merito- definitivamente proposte (cfr. Cass. n. 10748/2012 che sottolinea il “diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato”). Cfr. Corte di Cassazione, n.19352 del 03 agosto 2017 ….La parte che si sia vista rigettare dal Giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle specificamente al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello.Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte. Cfr. ordinanza della Corte di Cassazione, n. 6590 del 07 marzo 2019 La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello;
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[...] meno a seguito della richiesta di restituzione ai sensi dell'art. 1810 cc e per l'effetto condannare il Sig. al rilascio dell'immobile sopra descritto al proprietario CP_1
Sig. ...). Parte_1
Solo tardivamente (all'udienza del 01.10.2024) parte ricorrente disconosceva come propria la firma pure apposta in calce al contratto. Tale eccezione appare indubbiamente tardiva, in quanto doveva essere perentoriamente proposta (a pena di decadenza), alla prima udienza utile, successiva al deposito della documentazione contenente la firma in contestazione (si veda in tal senso Cassazione n. 15780/2018). Peraltro, come già detto, sul punto la sentenza4 parziale e non definitiva emessa appare passata in giudicato (non risultando in atti essere mai stata fatta riserva di appello). Di seguito in copia e per estratto il contratto di comodato intercorso tra le parti e registrato.
4PQM….. Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 3948/2024, non definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti, così provvede e dispone: -Respinge integralmente la domanda come proposta e formulata, in via principale, dalla parte ricorrente nato in [...] il [...] (a pagina 3 alle ultime Parte_1 righe del ricorso introduttivo) dando atto della avvenuta produzione in giudizio di uno specifico ed individuato titolo contrattuale di comodato specificamente sottoscritto inter partes portante la data in calce del 02/05/2016 (anche registrato in data 11/05/2016 al n. 2478, presso la DP II di Milano ufficio Agenzia delle Entrate); -Provvede, come da separata ordinanza, alla rimessione del presente procedimento innanzi al Giudice istruttore per la definizione delle residue domande ancora pendenti tra le parti. -Differisce ogni eventuale pronunzia giudiziale sulla condanna di parte alla refusione delle spese legali di lite e di procedura alla definizione del giudizio di merito;
-Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege;
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, così deciso il 26/04/2024….omissis…
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Il comodato precario é caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del "vinculum iuris" costituito tra le parti é rimessa in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla "ad nutum" con la semplice richiesta di restituzione del bene senza che assuma rilievo la circostanza che l'immobile sia stato adibito a casa familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione tra i coniugi, all'affidatario dei figli. (Cass. civ. n. 15986/2010); la figura del «precario» ovvero del «comodato precario» (art. 1810 c.c.) si caratterizza per la previsione che la scadenza della validità del vincolo dipende potestativamente dalla volontà del comodante, il quale può farla maturare ad nutum mediante richiesta di restituzione del bene. Tale richiesta determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto per iniziativa unilaterale del comodante il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa, viene ad assumere la posizione di detentore sine titulo e quindi abusivo del bene altrui, salvo che dimostri di poterne disporne in base ad altro rapporto diverso dal precario (Cass. civ. n. 5987/2000). La domanda di rilascio dell'immobile formulata dalla parte ricorrente va quindi accolta. Quanto alla domanda di parte ricorrente di pagamento della indennità di occupazione deve precisarsi che nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa;
6 Cass. civ. n. 17332/2018.. nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, l'onere di provarne la destinazione a casa familiare e la persistenza della predetta destinazione alla domanda di rilascio grava sul comodatario. (Nella specie la S.C. ha cassato al sentenza impugnata che aveva ritenuto onerati i comodanti dell'onere della prova di dimostrare l'insussistenza di vincoli di destinazione). 7 Cass. civ. SS.UU. n. 3168/2011 Nel contratto di comodato, il termine finale può, a norma dell'art. 1810 c.c., risultare dall'uso cui la cosa dev'essere destinata, in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo;
in mancanza di tale destinazione, invece, l'uso del bene viene a qualificarsi a tempo indeterminato, sicché il comodato deve intendersi a titolo precario e, perciò, revocabile
"ad nutum" da parte del proprietario.
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ciò in quanto, se è pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria;
la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, e non alla vendita (per la quale, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno). Con riguardo alla perdita subita attinente al godimento va precisato che l'allegazione che l'attore faccia (nella specie manca la stessa allegazione di parte ricorrente) della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito;
al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento;
la contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, c.p.c.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa;
sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa. Se invece la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato (una volta che si quantifichi equitativamente il godimento perduto con il canone locativo di mercato, il corrispettivo di una locazione ai correnti valori di mercato rientra, come si è visto, nelle perdite subite); nel dettaglio ove insorga controversia in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante allegato, l'onus probandi anche in questo caso può naturalmente essere assolto mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o le presunzioni semplici. Per ogni altro aspetto può rinviarsi alla costante giurisprudenza in materia di maggior danno ai sensi dell'art. 1591 c.c. (fra le tante Cass. civ., sez. III, 23 maggio 2002, n. 7546; Cass. civ., sez. III 13 luglio 2005, n. 14753,; Cass. civ., sez. III, 26 novembre 2007, n. 24614; Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 2011, n. 2552). Sia per la perdita subita che per il mancato guadagno va rammentato che l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte convenuta, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. civ., 13
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Milano provvede come in dispositivo. Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito9, deve ritenersi allo stato assorbita10.
8 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e
2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006).
9 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
10 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla
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P.Q.M.
--- Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 3948/2024, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti, così provvede e dispone:
1. Accertato che tra le parti in causa è in essere contratto di comodato precario senza determinazione di termine e che parte ricorrente ne ha
C.F. , nato in [...] il [...] a C.F._4 rilasciare senza ulteriore dilazione libero e sgombero da sé, persone e cose l'immobile sito a Milano, Via Oxilia 13 (piano 3, censito al Catasto Fabbricati di detto comune al Fg. 231 Mapp 293 sub 63, Z c.2, Cat A4, classe 3, vani 3,5, rendita
€#298,25#) rimettendo il ricorrente nella piena disponibilità materiale e giuridica dello stesso;
2. Accertato che parte resistente ha versato al ricorrente comodante una somma complessiva non dovuta come anche quantificata in parte motiva, condanna la parte ricorrente ( ) nato in Parte_1 CodiceFiscale_2
BANGLADESH il 26/03/1971 a corrispondere, in favore della controparte, in restituzione in favore della parte convenuta-resistente la somma complessiva di
€#64.430,00# oltre agli interessi nella misura di legge maturati e maturandi dal dovuto fino al saldo effettivo.
3. Disattende tutte le altre domande ed eccezioni proposte e formulate dalle parti costituite non già qui espressamente accolte;
4. –Dispone la compensazione tra le parti costituite delle spese legali di procedura nella misura di metà (1/2);
5. -Condanna la parte (C.F. ) nato in Parte_1 C.F._1
BANGLADESH il 26/03/1971 alla refusione, direttamente in favore del difensore di controparte resistente dichiaratosi antistatario, della residua quota parte di un mezzo (50%) delle spese della presente procedura qui di seguito direttamente liquidata in complessivi €#8.451,00# per compensi professionali, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
6. Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
7. Sentenza pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice per l'immediato deposito in Cancelleria.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, così deciso il 12/02/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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