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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/04/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4109/2023 R.G. sul ricorso depositato il 25/08/2023 proposto da (difesa dall' avv. Gianluca Principato) Parte_1
nei confronti di sede di Roma (difeso da avv. Antonino Controparte_1
Giunta ) nei confronti di ( difeso da Controparte_2 avv.ti Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e le parti resistenti ,
così definitivamente provvede :
“Rigetta la domanda
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_3
liquida complessivamente in 2400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute.
CP_
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) Nel merito, accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità, illegittimità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 09420239004546202000;
2) Accogliere il ricorso e dichiarare le cartelle: 39420140002364908000, n.
39420140005554202000- n. 39420160000861607000- n. 03920160003336518000 -
1 039420170001710617000 per l'effetto non dovute per intervenuta decadenza e maturata prescrizione le pretese portate dall'intimazione di cui si ingiunge il pagamento con declaratoria di nullità del ruolo sotteso.
3) In via gradata l'intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
4) Il tutto con il favore di spese e competenze ed onorari di giudizio, oltre il 15% forfettario, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. perché anticipate le prime e non corrisposte le seconde.
Parte ricorrente deduceva che:
- Che in data 24-08-2023 veniva notificata all'odierno ricorrente a mezzo rac A/R intimazione di pagamento n. 09420239004546202000 per un importo di Euro 41.972,68 da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A., Agente della riscossione per la provincia di Reggio Calabria,
- Che dal dettaglio riaffioravano n.16 cartelle di pagamento di cui n.05 di competenza di codesto spett.le Tribunale di Reggio Calabria sez. Lavoro;
:
a) n. 39420140002364908000, presumibilmente notificata in data 09-10-2014 di €.6.627,56;
b) n. 39420140005554202000, presumibilmente notificata in data 10-02-2015 di €. 3.897,08;
c) n. 39420160000861607000, presumibilmente notificata in data 13-05-2016 di €. 2723,89;
d) n. 03920160003336518000 presumibilmente notificata in data 21-11-2016 di €. 2698,05;
e) n. 039420170001710617000 presumibilmente notificata in data 02-10-2017 di €. 5419,10
Per un totale di Euro 21365,68
- Che le cartelle: 39420140002364908000, n. 39420140005554202000- n.
39420160000861607000- n. 03920160003336518000 - 039420170001710617000
- Che l'Ente creditore non ha mai notificato avviso di accertamento delle cartelle suesposte,
- che l'Agenzia delle entrate Riscossione S.p.a. non ha mai notificato nelle forme previste per legge le cartelle n. 39420140002364908000, n. 39420140005554202000- n.
39420160000861607000- n. 03920160003336518000 - 039420170001710617000 -
Si è costituita l' e ha contestato la domanda . CP_3
2 Si costituiva altresì l' contestando la domanda. CP_2
***
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata .
In primo luogo va rilevato che le parti resistenti si sono costituite ben prima del termine assegnato di dieci giorni dall'udienza per cui la difesa ricorrente ha avuto un ampio termine per controdedurre in replica alle costituzioni avversarie .
Per tale ragione il chiesto rinvio non è giustificato e la causa è matura per la decisione.
Va poi chiarito che l'ava che in ricorso indicato come 03920160003336518000 è in realtà
39420160003336518000.
OMESSA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ADDEBITO
Il motivo è fatto valere tempestivamente , ai sensi dell'art 617 cpc , come vizio procedurale della intimazione .
CP_ L' prova con avviso di ricevimento solo la notifica degli avvisi di addebito
39420140002364908000 , 39420160000861607000 e 39420160003336518000 nelle date indicate e con avviso di ricevimento
CP_ Quanto agli ava 39420140005554202000 e 39420170001710617000 l' non deposita né relata né avvisi di ricevimento ma solo estratti di un Cruscotto di Monitoraggio della Piattaforma
Centralizzata di Postalizzazione senza neppure attestazione comunque degli avvisi di addebito .
La documentazione quindi non ha valore di prova della notifica nelle forme legalmente ammesse.
Tuttavia va rilevato che con avi 094 2019 90107409 79/000 notificata il 14.11.2019 ( v. avviso di ricevimento prodotto da ) erano stati portati a conoscenza per cui in assenza di CP_3
impugnazione tempestiva della precedente intimazione deve ritenersi raggiunta la prova della notifica degli avvisi di addebito prima della intimazione oggi opposta .
Il motivo va respinto.
DECADENZA
Il motivo è infondato perché l'art. 25 dpr 602/73 non è applicabile alla materia contributiva ma ai crediti tributari .
La decadenza in materia contributiva ( art 25 dlgs 46 del 1999 ) non esclude la debenza sostanziale e quindi la tenutezza al pagamento.
3 Di recente in tale senso va, poi, ribadito, con la costante giurisprudenza di questa Corte, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., fra le altre, Cass. 23 febbraio 2016, n.
3486 alla cui più ampia motivazione si rinvia);> cassCivile Ord. Sez. L Num. 25531 Anno 2018
Va però rilevato che la notifica regolare dei tre avvisi di addebito e la mancata opposizione tempestiva dell'intimazione notificata il 14.11. 2019 precludono ormai alla parte ricorrente di sollevare la questione di decadenza per gli avvisi di addebito regolarmente notificati
PRESCRIZIONE
La legittimazione passiva è dell'ente creditore ( cass 7514/2022)
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
Quanto alle notifiche degli avvisi di addebito per quelli notificati la intimazione del 2019 è nel quinquennio . Inoltre produce AVI notificata il 17.1.2019 per l'ava 39420140002364908000. CP_3
Altresì vi è stata notificata altra AVI 094 2019 90107409 79/000 il 14.11.2019 per tutti gli ava qui contestati ed in ogni caso non vi è stata impugnazione in via recuperatoria tempestiva ( entro 40
4 giorni ) per cui anche ove non provata la notifica degli AVA , la prescrizione non è maturata perché non impugnati tempestivamente e consolidatasi .
Dal 14.11.2019 all'intimazione opposta non sono decorsi i cinque anni .
La prescrizione non sussiste .
Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Ilmotivo è infondato.
Legittimata passiva è l' CP_3
Invero la intimazione è redatta secondo il modello regolamentare e contiene sufficiente riferimento nel calcolo degli accessori e la legge non prevede un motivo di nullità.
Violazione dell'art. 6/ 10 comma 2 dello Statuto del contribuente.
Nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, L. n.
212/2000; omessa allegazione.
Legittimata passiva sul detto motivo è l CP_3
I motivi sono infondati perché le disposizioni richiamate della legge 212/2000 non sono applicabili alla materia contributiva .
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 22.4.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4109/2023 R.G. sul ricorso depositato il 25/08/2023 proposto da (difesa dall' avv. Gianluca Principato) Parte_1
nei confronti di sede di Roma (difeso da avv. Antonino Controparte_1
Giunta ) nei confronti di ( difeso da Controparte_2 avv.ti Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e le parti resistenti ,
così definitivamente provvede :
“Rigetta la domanda
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_3
liquida complessivamente in 2400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute.
CP_
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) Nel merito, accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità, illegittimità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 09420239004546202000;
2) Accogliere il ricorso e dichiarare le cartelle: 39420140002364908000, n.
39420140005554202000- n. 39420160000861607000- n. 03920160003336518000 -
1 039420170001710617000 per l'effetto non dovute per intervenuta decadenza e maturata prescrizione le pretese portate dall'intimazione di cui si ingiunge il pagamento con declaratoria di nullità del ruolo sotteso.
3) In via gradata l'intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
4) Il tutto con il favore di spese e competenze ed onorari di giudizio, oltre il 15% forfettario, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. perché anticipate le prime e non corrisposte le seconde.
Parte ricorrente deduceva che:
- Che in data 24-08-2023 veniva notificata all'odierno ricorrente a mezzo rac A/R intimazione di pagamento n. 09420239004546202000 per un importo di Euro 41.972,68 da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A., Agente della riscossione per la provincia di Reggio Calabria,
- Che dal dettaglio riaffioravano n.16 cartelle di pagamento di cui n.05 di competenza di codesto spett.le Tribunale di Reggio Calabria sez. Lavoro;
:
a) n. 39420140002364908000, presumibilmente notificata in data 09-10-2014 di €.6.627,56;
b) n. 39420140005554202000, presumibilmente notificata in data 10-02-2015 di €. 3.897,08;
c) n. 39420160000861607000, presumibilmente notificata in data 13-05-2016 di €. 2723,89;
d) n. 03920160003336518000 presumibilmente notificata in data 21-11-2016 di €. 2698,05;
e) n. 039420170001710617000 presumibilmente notificata in data 02-10-2017 di €. 5419,10
Per un totale di Euro 21365,68
- Che le cartelle: 39420140002364908000, n. 39420140005554202000- n.
39420160000861607000- n. 03920160003336518000 - 039420170001710617000
- Che l'Ente creditore non ha mai notificato avviso di accertamento delle cartelle suesposte,
- che l'Agenzia delle entrate Riscossione S.p.a. non ha mai notificato nelle forme previste per legge le cartelle n. 39420140002364908000, n. 39420140005554202000- n.
39420160000861607000- n. 03920160003336518000 - 039420170001710617000 -
Si è costituita l' e ha contestato la domanda . CP_3
2 Si costituiva altresì l' contestando la domanda. CP_2
***
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata .
In primo luogo va rilevato che le parti resistenti si sono costituite ben prima del termine assegnato di dieci giorni dall'udienza per cui la difesa ricorrente ha avuto un ampio termine per controdedurre in replica alle costituzioni avversarie .
Per tale ragione il chiesto rinvio non è giustificato e la causa è matura per la decisione.
Va poi chiarito che l'ava che in ricorso indicato come 03920160003336518000 è in realtà
39420160003336518000.
OMESSA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ADDEBITO
Il motivo è fatto valere tempestivamente , ai sensi dell'art 617 cpc , come vizio procedurale della intimazione .
CP_ L' prova con avviso di ricevimento solo la notifica degli avvisi di addebito
39420140002364908000 , 39420160000861607000 e 39420160003336518000 nelle date indicate e con avviso di ricevimento
CP_ Quanto agli ava 39420140005554202000 e 39420170001710617000 l' non deposita né relata né avvisi di ricevimento ma solo estratti di un Cruscotto di Monitoraggio della Piattaforma
Centralizzata di Postalizzazione senza neppure attestazione comunque degli avvisi di addebito .
La documentazione quindi non ha valore di prova della notifica nelle forme legalmente ammesse.
Tuttavia va rilevato che con avi 094 2019 90107409 79/000 notificata il 14.11.2019 ( v. avviso di ricevimento prodotto da ) erano stati portati a conoscenza per cui in assenza di CP_3
impugnazione tempestiva della precedente intimazione deve ritenersi raggiunta la prova della notifica degli avvisi di addebito prima della intimazione oggi opposta .
Il motivo va respinto.
DECADENZA
Il motivo è infondato perché l'art. 25 dpr 602/73 non è applicabile alla materia contributiva ma ai crediti tributari .
La decadenza in materia contributiva ( art 25 dlgs 46 del 1999 ) non esclude la debenza sostanziale e quindi la tenutezza al pagamento.
3 Di recente in tale senso va, poi, ribadito, con la costante giurisprudenza di questa Corte, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., fra le altre, Cass. 23 febbraio 2016, n.
3486 alla cui più ampia motivazione si rinvia);> cassCivile Ord. Sez. L Num. 25531 Anno 2018
Va però rilevato che la notifica regolare dei tre avvisi di addebito e la mancata opposizione tempestiva dell'intimazione notificata il 14.11. 2019 precludono ormai alla parte ricorrente di sollevare la questione di decadenza per gli avvisi di addebito regolarmente notificati
PRESCRIZIONE
La legittimazione passiva è dell'ente creditore ( cass 7514/2022)
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
Quanto alle notifiche degli avvisi di addebito per quelli notificati la intimazione del 2019 è nel quinquennio . Inoltre produce AVI notificata il 17.1.2019 per l'ava 39420140002364908000. CP_3
Altresì vi è stata notificata altra AVI 094 2019 90107409 79/000 il 14.11.2019 per tutti gli ava qui contestati ed in ogni caso non vi è stata impugnazione in via recuperatoria tempestiva ( entro 40
4 giorni ) per cui anche ove non provata la notifica degli AVA , la prescrizione non è maturata perché non impugnati tempestivamente e consolidatasi .
Dal 14.11.2019 all'intimazione opposta non sono decorsi i cinque anni .
La prescrizione non sussiste .
Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Ilmotivo è infondato.
Legittimata passiva è l' CP_3
Invero la intimazione è redatta secondo il modello regolamentare e contiene sufficiente riferimento nel calcolo degli accessori e la legge non prevede un motivo di nullità.
Violazione dell'art. 6/ 10 comma 2 dello Statuto del contribuente.
Nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, L. n.
212/2000; omessa allegazione.
Legittimata passiva sul detto motivo è l CP_3
I motivi sono infondati perché le disposizioni richiamate della legge 212/2000 non sono applicabili alla materia contributiva .
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 22.4.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5