Ordinanza collegiale 20 dicembre 2024
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 09/06/2025, n. 4360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4360 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 04360/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03400/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3400 del 2024, proposto da
Iesu S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Fortunato e Domenico Ruocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
PP Castagnini, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a – della determinazione n. 809 del 29.04.2024, con la quale il responsabile di P.O. con delega di funzioni dirigenziali dell’Area Settore Tecnico del Comune di Nola ha disposto l’“Annullamento in autotutela del Permesso di Costruire n. 42/2018 del 10/04/2018 e della S.C.I.A. invariante n. 190/2019 prot. 25783 del 26/06/2019, per intervento di ristrutturazione edilizia per demolizione e ricostruzione con ampliamento entro il 35% ai sensi della L.R. 19/2009 e s.m.i.”, precedentemente rilasciato in favore dei germani AN, ON, AR ed EN D''AV, danti causa della ricorrente;
b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 0073608 del 18.12.2023, con la quale la P.A. ha reiterato l’avvio del procedimento;
c – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 22389/2023 del 06.04.2023, con la quale la P.A. ha comunicato l’avvio del procedimento;
d – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio la società IE spa ha impugnato i provvedimenti più puntualmente indicati in premessa, e, in particolare, il provvedimento con cui è stato disposto l’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 42/2018 del 10/04/2018 (e della S.C.I.A. in variante n. 190/2019, prot. 25783 del 26/06/2019), per un intervento di ristrutturazione edilizia per demolizione e ricostruzione con ampliamento entro il 35% ai sensi della L.R. 19/2009, titolo in precedenza rilasciato in favore dei germani AN, ON, AR ed EN D'AV, danti causa della ricorrente; quest’ultima ne chiede l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi di censura:
1) in primo luogo, si lamenta la violazione del termine e degli ulteriori presupposti previsti per l’annullamento in autotutela degli atti amministrativi;
2) inoltre, si deduce che non sussisterebbe l’illegittimità contestata, in quanto in data 15.03.2017 sarebbe stata depositata apposita s.c.i.a ai fini, tra l’altro, del cambio di destinazione d’uso del deposito annesso all’attività commerciale in “deposito ad uso pertinenziale dell’unità abitativa individuata al foglio di mappa n. 41 p.lla 167 sub 102”;
3) si assume, poi, che il passaggio da locali pertinenziali di unità residenziali a locali residenziali, nell’ambito di superficie già esistenti, rappresenterebbe un intervento di mera riconfigurazione degli spazi interni, urbanisticamente irrilevante; nella specie, poi, il cambio di destinazione d’uso sarebbe stato anche regolarmente assentito;
4) infine, la situazione di fatto descritta nella relazione tecnica allegata alla richiesta di p.d.c. sarebbe esattamente conforme alla realtà con esclusione di qualsiasi falsa rappresentazione dei fatti: ciò in quanto l’immobile avrebbe, di fatto, la dichiarata destinazione residenziale fin dagli anni ’70 dello scorso secolo.
Si è costituito il Comune resistente, chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza in data 12 febbraio 2025 la causa è stata discussa; all’esito delle camere di consiglio svoltesi in tale data e il successivo 9 aprile 2025, il Collegio ha deciso la controversia.
DIRITTO
1. Si controverte circa la legittimità del provvedimento con il quale il Comune di Nola ha disposto l’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 42/2018 del 10/04/2018 (e della S.C.I.A. in variante n. 190/2019, prot. 25783 del 26/06/2019), in precedenza rilasciato in favore dei danti causa della ricorrente per un intervento di ristrutturazione edilizia per demolizione e ricostruzione con ampliamento entro il 35% ai sensi della L.R. 19/2009.
Si assume, in primo luogo, che non sussisterebbero i presupposti normativi per l’esercizio del potere di secondo grado.
Il Collegio rileva, in proposito, quanto segue.
Dalla documentazione depositata in atti è dato evincere che, come sostenuto dall’Amministrazione resistente, all’atto della presentazione della richiesta di rilascio del titolo a costruire è stata rappresentata una situazione di fatto in realtà non sussistente, in tal modo traendo in errore il Comune di Nola circa la ricorrenza dei requisiti necessari ai fini del rilascio del titolo richiesto.
In particolare, non è possibile ritenere che effettivamente esistesse quella prevalenza dell’uso residenziale del fabbricato, tale da consentire il rispetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. C) della L.R. 19/2009 ai fini del conseguimento della possibilità di ampliare il volume esistente nella misura del 35% in occasione della programmata demo-ricostruzione: ed infatti, emerge dagli atti esaminati che sono stata computate come volumetrie residenziali anche quelle che, sulla base dei titoli conseguiti, dovevano, invece, essere considerate volumetrie a destinazione commerciale e artigianale.
La società ricorrente sostiene che la valutazione effettuata dal tecnico di parte in punto di prevalenza dell’uso abitativo del fabbricato interessato dall’intervento sarebbe stata corretta, per le seguenti ragioni: l’originaria destinazione sarebbe stata mutata, legittimamente, in forza di SCIA in data 15.03.2017; la modifica della preesistente destinazione, del resto, rappresenterebbe un intervento di mera riconfigurazione degli spazi interni, urbanisticamente irrilevante; infine, la situazione di fatto descritta nella relazione tecnica allegata alla richiesta di p.d.c. sarebbe fedele alla realtà, in quanto l’immobile aveva, di fatto, la dichiarata destinazione residenziale fin dagli anni ’70 dello scorso secolo.
Le argomentazioni svolte dalla società IE non convincono il Collegio.
In primo luogo, quanto alla SCIA in data 15.03.2017, con essa si è segnalato il mutamento di destinazione d’uso del locale in precedenza adibito a deposito annesso ad attività commerciale, in locale residenziale: come evidente, si tratta di un intervento non suscettibile di essere realizzato a mezzo di presentazione di segnalazione certificata di attività, venendo in rilievo un cambiamento tra destinazioni appartenenti a categorie funzionali non omogenee.
Rileva in tal senso il disposto dell’art. 23 ter TUed., che stabilisce:
“ 1. Ai fini del presente articolo, il mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l'esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all'articolo 6. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.
1-bis. Il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
(…)
1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso è soggetto al rilascio dei seguenti titoli:
a) nei casi di cui al primo periodo del comma 1, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) nei restanti casi, il titolo richiesto per l'esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione d'uso, fermo restando che, per i mutamenti accompagnati dall'esecuzione di opere riconducibili all'articolo 6-bis, si procede ai sensi della lettera a) ” .
In termini, questo Tar ha già avuto in precedenza occasioni per pronunciarsi, osservando: “ È necessario il rilascio del permesso di costruire se il cambio di destinazione avviene tra categorie funzionali autonome, mentre è utilizzabile lo strumento semplificato della S.C.I.A. solo a condizione che, anche a prescindere dalla realizzazione di opere materiali, si rimanga nella stessa categoria. La necessità del permesso di costruire, con il conseguente pagamento degli oneri concessori, in caso di cambiamento d'uso rilevante, ovvero tra categorie funzionali autonome, deriva invero dalla considerazione che esso genera un impatto urbanistico diverso, reso evidente, nel caso di trasformazione da abitativa a commerciale di un immobile, dall'incremento dei flussi di traffico e di clientela ” (cfr. T.A.R., Napoli, sez. VII, 02/10/2024, n. 5176).
Ne discende l’inidoneità della SCIA invocata a legittimare il cambiamento dell’uso preesistente; come noto, neppure era necessario procedere al relativo ritiro, giacché: “ L'Amministrazione non deve fare ricorso al potere di autotutela per sancire l'inefficacia della s.c.i.a. che non ha prodotto, né poteva produrre, effetti, in quanto erroneamente proposta in relazione a interventi che avrebbero richiesto il rilascio del permesso di costruire ” (cfr. T.A.R., Roma, sez. II , 21/02/2022 , n. 2025).
Del pari, da quanto rilevato consegue l’impossibilità di ritenere che, nel caso in esame, si sia dato corso a una mera ridistribuzione degli spazi interni, per le ragioni in precedenza esplicitate.
Infine, neppure l’eventuale utilizzo, di fatto, dell’immobile con la destinazione invocata vale a legittimare, in difetto del rilascio dei titoli necessari, l’uso residenziale.
Per le ragioni appena esposte, l’esercizio dell’autotutela da parte dell’Amministrazione appare effettuato in ragione della falsa rappresentazione della realtà di fatto esistente, sicché non rileva il superamento del termine di 12 mesi previsto dall’art. 21 nonies L.241/90, poiché il comma 2 bis della norma citata ne esclude l’applicabilità.
In termini, ex multis : “ Nelle ipotesi di titolo abilitativo rilasciato sulla base di una falsa rappresentazione dell'effettivo stato dei luoghi o della destinazione dell'area, rilevante ai sensi dell' art. 21 nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990 , oltre a essere ammesso il superamento del termine massimo per l'esercizio del potere di autotutela previsto dal comma 1, l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto è sostanzialmente in re ipsa, in quanto l'ordinamento non può tollerare il mantenimento di un atto illegittimo determinato dal contegno scorretto del privato ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 08/08/2024, n. 7056).
Come posto in rilievo dalla decisione appena citata, non è possibile riconnettere alcun rilievo all’affidamento invocato dalla parte ricorrente, poiché esso non è legittimamente maturato, riposando, piuttosto, su una condotta scorretta, sicché neppure è necessario per la P.A. procedente evidenziare l’interesse pubblico a sostegno della scelta operata.
2. Per le ragioni appena evidenziate, il ricorso non può trovare accoglimento.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte resistente, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 12 febbraio 2025, 9 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
ARgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO