Articolo 32 della Legge 22 dicembre 1981, n. 797
Articolo 31Articolo 33
Versione
19 gennaio 1982
Art. 32. Integrazione alla legge 9 febbraio 1979, n. 49

La somma indicata nella lettera c) del primo comma dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49 , gia' variata con legge 24 marzo 1980, n. 93 , e' elevata, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, relativamente all'esercizio finanziario 1979, a L. 12.961.000.000, di cui L. 2.321.500.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio.
All'onere di lire 211 milioni, derivante dall'applicazione del precedente comma, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici relativo all'esercizio finanziario 1981.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1982