CA
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE MINORENNI
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Gabriele Sordi Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
dott. Alessandra Palattella Consigliere on.
dott. Massimiliano Mazzotta Consigliere on.
riunita in camera di consiglio in data 4.3.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 50109 del ruolo generale v.g. dell'anno 2024, vertente tra:
e Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio De Napoli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, via Buccari, 18, per procura allegata all'atto di appello;
1 e avv. quale curatore speciale di (nato a CP_1 Persona_1
Roma, il 21.1.2013), (nato a [...], il [...]), Controparte_2 [...]
(nata a [...], il [...]) e (nato a [...], il CP_3 Controparte_4
29.12.2022),
con studio in Roma, via dei Panfili, 104;
e
Sindaco di Roma, quale tutore provvisorio di (nato a Persona_1
Roma, il 21.1.2013), (nato a [...], il [...]), Controparte_2 [...]
(nata a [...], il [...]) e CP_3 Controparte_4
e
;
con la partecipazione del Procuratore Generale in sede.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 148/2023 del Tribunale per i minorenni di Roma, depositata il 12.12.2023.
Conclusioni
Per e previo espletamento di una CTU, Parte_1 Parte_2
volta ad accertare le competenze genitoriali degli appellanti, “in riforma della sentenza n. 148/23 emessa dal Tribunale per i minorenni di Roma in data 8.11.2023, revocare la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori Persona_1
2 nato a [...] il [...], nato a [...] il [...], Controparte_2 Controparte_3
nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Controparte_4
disponendo la rimessione degli atti al giudice di prime cure al fine di effettuare, anche tramite l'espletamento di una CTU, l'ulteriore necessario accertamento sulle competenze genitoriali dei signori e e individuando Parte_1 Parte_2
soluzioni alternative all'adozione legittimante, che prevedano il mantenimento dei legami familiari, ed emettere ogni provvedimento ritenuto di giustizia ed idoneo alla tutela dei diritti genitoriali dei signori e e dei piccoli Parte_1 Parte_2
, e ”; Persona_1 CP_2 CP_3 CP_4
per il curatore speciale: “rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto”;
per la Procura Generale: “parere contrario” all'accoglimento dell'appello.
Premesso che:
a seguito di richiesta del PMM del 20.10.2022, con decreto depositato il
25.10.2022, il Tribunale per i minorenni di Roma ha disposto l'apertura di un procedimento volto all'accertamento dello stato di abbandono dei 10 figli di e (nata a [...] il [...]), Parte_1 Parte_2 CP_6 [...]
(nato a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]), Per_1 CP_7 CP_2
(nato a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]), Controparte_8 CP_9
(nata a [...] il [...]), (nato a [...] l'[...]), (nata a CP_11
Roma il 18.10.2011) e (nata a [...] il [...]); ha nominato un CP_3
curatore speciale ed un tutore ai minori e ha sospeso e Parte_1
dalla responsabilità genitoriale;
Parte_2
con successivo decreto del 2.11.2022, ad integrazione del precedente, è stato disposto il collocamento di tutti i minori in casa famiglia;
3 in data 3.11.2022, i Servizi Sociali hanno tentato di dare esecuzione a tale ultimo provvedimento ma, presso il padre dei minori, sono stati trovati sono , CP_2
e e quest'ultima si è opposta tanto violentemente al Persona_1 CP_6
suo allontanamento dalla casa familiare, che, nei suoi confronti, non si è potuto dare attuazione al decreto;
all'udienza dell'1.2.2023, è stato sentito il padre dei minori, il tutore, il curatore, la responsabile della casa famiglia dove erano stati inseriti i minori, nonché le assistenti sociali che si sono occupate del nucleo familiare;
in data 22.3.2023 sono stati collocati in casa famiglia anche e CP_3 CP_4
e, all'esito dell'udienza del 5.4.2023, alla quale i genitori dei minori non sono comparsi, il Tribunale ha disposto che fossero rintracciati anche gli altri sei figli di e per poter essere inseriti in adeguata Parte_1 Parte_2
struttura;
infine, con sentenza del 12.12.2023, il Tribunale per i minorenni ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori , , e Persona_1 CP_2 CP_3 CP_4
(gli unici di cui non si sono perse le tracce);
[...]
con ricorso depositato in data 23.1.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello avverso la sentenza, deducendo che il Tribunale aveva omesso di svolgere i necessari approfondimenti per verificare la rispettiva capacità genitoriale e di attivare gli strumenti utili per sostenerli e supportarli ed hanno, infine, concluso chiedendo che, previo svolgimento di una CTU sulle proprie competenze genitoriali, fosse revocato lo stato di adottabilità di
[...]
, , e , ovvero fossero individuate soluzioni Per_1 CP_2 CP_3 CP_4
alternative al fine di consentire loro il mantenimento di un legame familiare;
4 si è costituita la nominata curatrice speciale, che ha contestato la fondatezza dell'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto;
il tutore non si è costituito in giudizio;
il Procuratore Generale, in data 30.9.2024, ha formulato il proprio parere, contrario all'accoglimento dell'appello;
i Servizi Sociali hanno trasmesso due relazioni di aggiornamento in data
19.6.2024 e 14.2.2025;
infine, all'esito dell'udienza del 4.3.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivazione
L'appello proposto da e è infondato e non è Parte_1 Parte_2
meritevole di accoglimento, senza neppure doversi svolgere alcuna CTU per verificare le competenze genitoriali, da ritenersi del tutto superflua in considerazione dell'estrema gravità del comportamento da costoro tenuto nei confronti dei figli.
Ripercorrendo brevemente le vicende che hanno indotto il Tribunale per i minorenni di Roma a dichiarare lo stato di abbandono di , Persona_1
, e infatti, si osserva che: CP_2 CP_3 Controparte_4
- la vicenda trae origine da una segnalazione del carcere di Rebibbia in cui in stato di gravidanza, è stata detenuta con la figlia Parte_2
prima di essere trasferita, in regime di detenzione domiciliare e CP_3
con fine pena il 15.12.2031, presso la Casa del Povero;
i Carabinieri di
Tivoli Terme, ove il nucleo familiare della donna era di fatto domiciliato,
5 allertati da tale segnalazione, hanno, quindi, verificato che il compagno e gli altri figli della coppia, vivevano in un campo, “abusivamente occupato all'interno di un casolare fatiscente, privo di servizi igienici, in condizioni igienico sanitarie pessime”; nessuno dei bambini era mai stato iscritto a scuola, nessuno era stato vaccinato, alcuni erano visibilmente denutriti;
i genitori erano entrambi pregiudicati -come anche i nonni materni-, analfabeti e privi di reddito;
- con provvedimento del 20.10.2022, quindi, il PMM ha chiesto l'apertura di un procedimento volto ad accertare lo stato di abbandono dei minori, da collocarsi in struttura idonea ad accoglierli, previa nomina di un tutore e di un curatore;
- con decreto depositato il 15.10.2022, il Tribunale ha, pertanto, disposto l'apertura del procedimento volto ad accertare lo stato di abbandono dei figli di e sospendendo entrambi dalla Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale e nominando nell'interesse dei minori un tutore e un curatore speciale;
- ad integrazione di tale decreto, in data 2.11.2022, il Tribunale ha disposto altresì il collocamento dei minori in casa famiglia;
- in data 3.11.2022, i Servizi Sociali di Tivoli hanno tentato di dare attuazione al precedente decreto, tuttavia, presso “l'insediamento abusivo” sono stati trovati solo i minori , e;
CP_6 Persona_1 CP_2
ha, peraltro, opposto una resistenza di tale aggressività da aver CP_6
impedito agli assistenti sociali di poter eseguire il suo collocamento in struttura;
non ha fornito alcun chiarimento sul luogo ove Parte_1
si trovassero gli altri suoi figli;
la responsabile della Casa del Povero, ove si trovava contattata telefonicamente, ha comunicato Parte_2
6 che presso la propria struttura, con la madre, erano ospitate solo CP_3
e ; l'autovettura a bordo della quale gli assistenti sociali si sono CP_9
allontanati dall'insediamento, è stata colpita da una sassaiola;
- in data 19.12.2022, è pervenuta una relazione trasmessa dalla casa famiglia dove sono stati inseriti e , dalla quale Persona_1 CP_2
risulta che i bambini erano giunti in pessime condizioni igienico- sanitarie, basti pensare che, all'età rispettivamente di 9 e 8 anni, non avevano mai fatto un bidet, lavavano i denti solo “ogni tanto”, in casa non avevano né bagno, né doccia;
, che era arrivato senza indossare le CP_2
mutandine, era affetto da un leggero strabismo, non sapeva usare la forchetta e non sapeva esprimersi bene in italiano;
entrambi non sapevano né leggere, né scrivere (in quanto non erano mai stati scolarizzati), né erano in grado di sedere a tavola correttamente, né erano mai stati vaccinati;
“ ha riferito che il padre portava lui ed altri CP_2
ragazzini, tutti i vestiti di nero, nei negozi e rubavano delle cose per poi nasconderle nelle mutande e scappare via”; ha dichiarato di Persona_1
avere un certo timore delle ambulanze da quando ne aveva vista una che portava via il nonno che lui stesso aveva trovato dopo che questi aveva tentato di impiccarsi, appena uscito dal carcere;
- in data 19.1.2023, i Servizi Sociali hanno comunicato che, nei giorni 8 e
10.11.2022, avevano tentato di dare esecuzione al decreto che aveva disposto il collocamento degli altri figli di e Parte_1 Pt_2
recandosi presso la Casa dei Poveri, ove quest'ultima era in
[...]
regime di detenzione domiciliare e dove, con la mamma, in avanzato stato di gravidanza, avrebbero dovuto trovarsi (almeno) le minori e;
le bambine, tuttavia, erano assenti, in quanto CP_3 CP_9
7 asseritamente affidate alla nonna paterna, in vista del parto;
si erano, quindi, presi accordi con la religiosa responsabile della struttura, affinchè provvedesse ad avvisare le assistenti sociali non appena avesse partorito;
Parte_2
- all'udienza dell'1.2.2023, non è comparsa (né è mai Parte_2
comparsa alle successive udienze di rinvio); è stato sentito
[...]
che ha dichiarato che i suoi figli (che “facevano la doccia due volte Parte_1
al giorno”) erano collocati presso i suoi genitori o presso i suoi fratelli;
che
“l'unico errore” che in qualità di genitori avevano commesso era stato quello di non mandare i bambini a scuola;
che era “un po' down” CP_2
e che, per risolvere il suo problema di strabismo, gli aveva comprato degli occhiali in farmacia;
che suo padre si era ucciso, ma non era stato trovato da;
sono stati sentiti anche il tutore e il curatore Persona_1
speciale dei minori e quest'ultimo ha chiesto che la procedura fosse estesa anche a , nato il [...]; che fosse disposto il CP_4
rintraccio di tutti i minori di cui si erano perse le tracce e che fossero accertati i profili di personalità di entrambi i genitori;
- in data 22.3.2022, i Servizi Sociali hanno comunicato di aver provveduto ad inserire in casa famiglia anche e , trovati presso la CP_3 CP_4
Casa del Povero con la madre, in una stanza sporca e maleodorante, cosparsa di pannolini usati sul pavimento;
non era Parte_2
stata collaborativa e, anzi, aveva minacciato di gettarsi dalla finestra con in braccio, alla presenza di CP_4 CP_3
- alla successiva udienza del 5.4.2023, i genitori dei minori non sono comparsi ed è stata sentita la responsabile della Casa del Povero che ha dichiarato di non aver avvisato i Servizi Sociali della nascita di CP_4
8 in quanto in quel periodo era malata;
all'esito dell'udienza, sono stati disposti incontri protetti tra genitori e figli ed è stato investito l'Istituto
San Gallicano di approfondire le competenze genitoriali degli appellanti;
- in data 3.6.2023 è pervenuta la relazione della casa famiglia in cui è stata inserita la bambina è arrivata spaventata, sporca e affetta da CP_3
pediculosi; aveva un linguaggio poco sviluppato per la sua età; il padre
è andato a trovarla solo una volta, portandole degli abiti di una taglia visibilmente sbagliata;
la bambina, nel vederlo, è rimasta “impietrita e non
è andata verso di lui”, né, per tutto l'incontro, l'ha “mai guardato negli occhi”; anche è arrivato in casa famiglia sporchissimo e disorientato;
CP_4
il padre non è mai andato a trovarlo;
- in data 30.6.2023, è pervenuta una relazione di aggiornamento della casa famiglia in cui erano inseriti e : i bambini hanno Persona_1 CP_2
imparato a curare la propria igiene personale;
hanno iniziato l'apprendimento scolastico, migliorando nella lettura;
gli incontri con il padre sono avvenuti piuttosto regolarmente, ma spesso questi non aveva portato regali adeguati all'età dei figli, erano stati rari “gli scambi di vicinanza affettiva” -soprattutto nei confronti di e spesse volte il CP_2
genitore si era presentato emanando un forte odore di alcol;
- all'esito dell'udienza del 5.7.2023, alla quale nuovamente i genitori non sono comparsi, il Tribunale ha disposto l'interruzione di qualsiasi rapporto tra costoro e i figli e alla successiva udienza dell'8.11.2023, tenutasi ancora nella perdurante assenza dei genitori, i Servizi Sociali hanno rappresentato che “sarebbe evasa dai domiciliari”; Parte_2
- in data 5.12.2023 è pervenuta una comunicazione del Controparte_12
dalla quale risulta che, in pari data, aveva partorito un CP_6
9 bambino che, però, essendo la ragazza ancora infrasedicenne, non aveva potuto riconoscere;
- infine, con sentenza depositata il 12.12.2023, il Tribunale ha dichiarato lo stato di adottabilità di , , e Persona_1 CP_2 CP_3 CP_4
[...]
e hanno impugnato la sentenza e, nel corso Parte_1 Parte_2
del presente grado del giudizio, sono state acquisite delle ulteriori relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali.
In particolare, dalla relazione trasmessa il 14.6.2024, si apprende che nessuno dei genitori avrebbe più contattato i Servizi Sociali per aver notizie dei figli e che sarebbe stata arrestata e collocata in casa famiglia;
dalla relazione CP_6
del 14.2.2025, si evince che e sono ancora in casa Persona_1 CP_2
famiglia, sono collaborativi, si relazionano positivamente con lo staff e con gli altri ospiti della struttura e sono seguiti da una psicologa;
e CP_3 CP_4
sono stati collocati in famiglia;
nessuno dei genitori avrebbe più contattato i
Servizi Sociali per aver notizie dei figli;
è latitante. Parte_2
In considerazione delle risultanze della complessa e completa attività istruttoria svolta nel precedente e in questo grado del giudizio, la Corte evidenzia, in primo luogo, che non è necessario disporre alcuna CTU.
Gli appellanti, non comparendo mai in udienza per essere sentiti dal Giudice
(se non una volta sola il padre) e non essendosi presentati all'Istituto San
Gallicano per la valutazione delle rispettive capacità genitoriali, hanno ampiamente dimostrato il proprio disinteresse verso la situazione dei figli.
10 In tal senso, peraltro, l'art. 15 L. 184/83 espressamente prevede che debba essere dichiarato lo stato di adottabilità dei minori qualora i genitori, nonostante il Tribunale ne abbia disposto la comparizione, non si siano presentati in udienza senza giustificato motivo.
In ogni caso, lo stato di abbandono morale e materiale di , Persona_1
, e è agevolmente desumibile dal comportamento CP_2 CP_3 CP_4
tenuto dagli appellanti prima e dopo il loro inserimento in casa famiglia.
A tacer d'altro, non può non rimarcarsi il fatto che i bambini più grandi, all'età di 8 e 9 anni, non avevano mai fatto un bidet, erano del tutto analfabeti non essendo mai stati mandati a scuola, non avevano fatto alcuna vaccinazione e non erano in grado di sedere a tavola correttamente.
, a 8 anni, non era ancora capace di utilizzare una forchetta, non sapeva CP_2
parlare l'italiano e tramite il fratello ha riferito che il padre era solito portare lui ed altri bambini a rubare, nascondendo la refurtiva nelle mutande prima di scappare.
Né può tacersi il fatto che ogni qualvolta è andato a trovare i Parte_1
figli più grandi non è emerso alcun rapporto affettivo tra i tre.
Questi, inoltre, è andato a trovare solo una volta (e la reazione della CP_3
bambina è stata rimanere “impietrita”) e mai, neppure una volta, . CP_4
La madre, dopo aver minacciato di buttarsi dalla finestra con il neonato, alla presenza di quando i Servizi Sociali hanno dato esecuzione al CP_3
provvedimento che ne aveva disposto il collocamento in casa famiglia, non si
è mai più interessata ai propri figli, non è mai andata a trovarli e, attualmente, essendo stata condannata per reati contro il patrimonio con fine pena al 2031, si è resa latitante.
11 Né, infine, è privo di rilievo il fatto che e Parte_1 Parte_2
abbiano sottratto al provvedimento di collocamento in casa famiglia gli ulteriori loro 6 figli, di cui hanno fatto perdere le tracce.
E' evidente che, su tali presupposti, disporre una CTU sulle capacità genitoriali degli appellanti sarebbe inutile, dispendioso e pregiudizievole rispetto all'interesse dei minori ad una rapida definizione del presente giudizio di adottabilità.
Ciò posto, ritiene, quindi, il Collegio che la sentenza impugnata debba trovare integrale conferma.
Significativa è altresì la circostanza che e Parte_1 Parte_2
nel proprio atto d'impugnazione, non solo non abbiano neppure allegato di avere un progetto di vita che includesse responsabilmente i figli, ma, neppure, abbiano chiesto il loro ricollocamento presso di sé, limitandosi ad una generica istanza di una forma alternativa di adozione che gli consentisse di mantenere un legame con loro (evidentemente di fatto già inesistente con e CP_3
, posto che il padre ha incontrato la prima solo una volta e mai il CP_4
figlio maschio, dopo il loro collocamento in casa famiglia, benchè autorizzato a svolgere incontri protetti).
E', dunque, evidente che e nel corso del Parte_1 Parte_2
processo, non risultano aver compiuto alcun progresso nelle proprie gravi carenze genitoriali, né hanno posto in essere comportamenti che dimostrino una riflessione sui propri errori e la capacità di correggersi, risultando, ad oggi, la madre latitante e il padre irreperibile ai Servizi Sociali.
Nel tempo dell'intervento giudiziale, dunque, nessun cambiamento è intervenuto nell'approccio genitoriale, nessuna elaborazione critica e riflessiva
12 del proprio passato, ciò che costituisce una evidente incapacità di lettura della realtà e una deresponsabilizzazione rispetto agli eventi.
Emerge, quindi, con tutta evidenza l'inadeguatezza genitoriale tanto di
[...]
quanto di Parte_1 Parte_2
E', invece, evidente l'urgente bisogno di un riferimento adulto genitoriale per i minori, a cui possano affidarsi stabilmente, anche per le cure di cui ancora necessitano.
, , e hanno, infatti, bisogno di una Persona_1 CP_2 CP_3 CP_4
dedizione esclusiva e di un progetto a lungo termine all'interno di una famiglia cui appartenere;
hanno diritto a vere figure genitoriali, tali non potendosi ritenere quelle degli appellanti, solo meri genitori biologici, che, in passato, li hanno esposti ad una grave situazione di degrado e deprivazione.
Ritiene, quindi, la Corte di dover primariamente tener conto dell'indifferibile necessità per i minori di essere accompagnati in modo idoneo e costruttivo nel percorso evolutivo psichico e fisico, a cominciare dalla primaria esigenza di costruzione di un rapporto fondamentale e privilegiato di attaccamento, che è stato loro sinora negato per effetto delle gravi carenze della genitorialità naturale.
Al riguardo, proprio al fine di consentire ai bambini di superare le insicurezze che gli sono derivate in tutti questi anni dall'instabilità dei propri genitori biologici, sarebbe fortemente inopportuno che, allo stato, proseguissero una frequentazione con questi ultimi.
Né risulta percorribile l'ipotesi dell'affidamento dei minori a diverse figure parentali, che, peraltro, non risultano nemmeno aver mai contattato le strutture in cui i bambini sono stati accolti.
13 In ogni caso, al fine di inquadrare i confini entro i quali la valutazione giudiziale viene contenuta, occorre precisare che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale in materia di stato di abbandono, che attribuisce carattere prioritario al diritto del minore di crescere nella famiglia di origine, salvaguardando in via primaria il legame naturale posto a base dell'art. 1 legge adozione, “l'accertamento ai fini della valutazione dello stato di adottabilità non deve concentrarsi tanto sulla personalità del genitore, sostituendo alla valutazione rigorosa dello stato di abbandono, quella relativa alla prognosi di evoluzione della personalità del genitore stesso, sul postulato dell'insostenibile equazione tra l'immaturità anche incolpevole del genitore e l'abbandono del minore”, ma su di essa in quanto “si traduca nell'incapacità di allevare e educare il bambino, coinvolgendolo al punto tale da procurare danni irreversibili al suo sviluppo ed equilibrio psichico” (vedi Cass. I Civ. n. 18563/2012); la Corte di legittimità ha altresì ribadito (vedi Cass. I Civ. n. 25213/2013) che, ai fini della valutazione dello stato di abbandono, quale presupposto legittimante la declaratoria dello stato di adottabilità, dovendo tutelarsi esclusivamente l'interesse del minore,
“importa di avere riguardo, piuttosto che ai comportamenti di ciascun genitore, alle possibili conseguenze sullo sviluppo psicofisico della personalità del fanciullo, considerato non in astratto ma in concreto, in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicofisiche, alla sua età e al suo grado di sviluppo”.
In ultimo, la più recente giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che “In tema di dichiarazione di adottabilità, la condizione di persistente mancanza di assistenza morale e materiale dei figli minorenni, e l'indisponibilità a porre rimedio a tale situazione da parte del genitore, non viene meno per effetto della mera dichiarazione di quest'ultimo a prendersene cura, che non si concretizzi in atti o comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6532 del 28/02/2022) e che
14 “La situazione di abbandono si caratterizza per il fatto che il minore, anche indipendentemente da una situazione di colpa del genitore, si trova ad essere privo non transitoriamente di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi;
ne consegue che l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero
e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3059 del 01/02/2022).
Esclusa la transitorietà delle gravi carenze genitoriali, esclusa, allo stato, anche la fattibilità di una prognosi di evoluzione positiva della capacità dei genitori di essere tali in tempi compatibili con le esigenze dei minori, escluse le risorse parentali perché rimaste sinora estranee alla vita dei medesimi, deve prevalere la necessità non procrastinabile per , , e Persona_1 CP_2 CP_3
di essere inseriti in un ambiente familiare accogliente, che fornisca CP_4
loro gli strumenti e le cure indispensabili per proseguire in un sano sviluppo psico-fisico.
Nella suddetta situazione, in assenza di risorse genitoriali e parentali, la rescissione del legame familiare risulta unico strumento adatto ad evitare ai bambini un più grave pregiudizio e ad assicurargli assistenza materiale e morale, stabilità affettiva e attenzione alla crescita (Cass. sez. I n. 1838/2011;
19735/2018; 11151/19).
15 La natura della controversia giustifica, infine, l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale dei Minorenni di Roma n. 148/2023, depositata il
12.12.2023, così dispone:
-rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
-dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione il 4.3.2025.
Il Consigliere relatore La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
16