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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/09/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE CIVILE
in persona del GO -dott. Giuseppe Lomonaco- in data 30 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1218/2014, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
tra
, (C.F.: ); Parte_1 C.F._1
(C.F.: ); Parte_2 C.F._2
(C.F.: ); Parte_3 C.F._3
(C.F.: Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dagli avv.ti Carmine Viggiano e Sestina Viggiano e domiciliati presso il loro studio giusta mandato a margine dell'atto di citazione;
(PEC in atti)
ATTORE
e (C.F.-P.IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Ferlito e domiciliata presso lo P.IVA_1 studio legale Salomone, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
(PEC in atti)
CONVENUTO
* * * * * * * * * * * * * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori chiedevano il risarcimento dei danni da essi subiti e costretti a subire a causa di immissioni intollerabili, sia per rumorosità che per eccessive polveri, provenienti dal fondo vicino in cui l'odierna convenuta svolge attività di estrazione e lavorazione di inerti. Si costituiva la contestando an e quantum debeatur. Controparte_1 Eccepiva, sostanzialmente, che l'intollerabilità fosse inesistente o solamente occasionale e che, comunque, gli attori non avessero dato prova dello specifico pregiudizio consequenzialmente subìto. Acquisita la documentazione tecnica di parte, veniva disposta una CTU tecnica ed escussi i testi ammessi. Infine, la causa, caratterizzata da lunghe fasi di stanca dovute in parte all'avvicendarsi dei g.i. assegnatari della controversia e per altro verso alle note vicende legate alla pandemia da covid 19, veniva definitivamente introitata a sentenza con acquisizione delle comparse conclusionale e repliche.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va accolta con la consequenziale statuizione sulle spese.
A fronte di immissioni ritenute intollerabili, l'art. 844 c.c. fornisce al danneggiato due azioni, ossia l'azione inibitoria e quella risarcitoria le quali possono essere intentate anche cumulativamente. Nella specie, non è stata chiesta la misura inibitoria, onde l'esame dovrà incentrarsi sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2043 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale.
An debeatur Emerge dal consolidato orientamento della giurisprudenza, di merito e di legittimità, che l'onere della prova nelle azioni volte a far valere la illiceità delle immissioni è tutto incentrato (e concentrato) nell'allegazione e dimostrazione, da parte dell'attore, che, nel caso concreto, le immissioni travalicano la normale tollerabilità. Sul punto, la giurisprudenza ha superato l'orientamento restrittivo per il quale la prova del superamento della normale tollerabilità potesse scaturire solamente da una indagine di tipo tecnico, aprendo alla possibilità di prova per testimoni allorquando si tratti di accertare fatti oggetto di diretta percezione dei testi, come ad. es. nel caso di fumi o polveri. La S.C. infatti ha argomentato che “In tema di immissioni (nella specie di rumori provocati da un ricovero per cani), i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità previsto dall'articolo 844 del Cc non debbono essere necessariamente di natura tecnica, non venendo in rilievo l'osservanza dei limiti prescritti dalle leggi speciali (in particolare la legge n. 477 del 1995 sul cosiddetto inquinamento acustico) la cui finalità è quella di garantire la tutela di interessi collettivi e non di disciplinare i rapporti di vicinato. Pertanto, è ammissibile la prova testimoniale quando la stessa, avendo a oggetto fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti, non può ritenersi espressione di giudizi valutativi (come tali vietati ai testi), e ciò tanto più nell'ipotesi in cui – trattandosi di emissioni rumorose discontinue e spontanee – le stesse difficilmente sarebbero riproducibili e verificabili su un piano sperimentale.” (Cass. 1823/23; ed anche Cass. 2166/06; 4394/12). Orbene, non v'è dubbio che nel caso scrutinato sia stata raggiunta la piena prova della intollerabilità delle immissioni, sia attraverso indagine tecnica che, ad abundantiam, attraverso i testi escussi. Segnatamente, le risultanze della disposta CTU hanno evidenziato che: a) Quanto ai rumori: “La valutazione della normale tollerabilità, secondo quanto previsto dall'art. 844 del c.c. con l'applicazione del criterio comparativo, fissa un incremento massimo + 3dB(A) rispetto al rumore di fondo, da confrontare con il valore istantaneo del livello sonoro ponderato A letto in presenza della sorgente disturbante. Nel caso specifico, il limite massimo di normale tollerabilità, ottenuto incrementando il rumore di fondo 27,6 dB(A) di 3 dB(A), 30,6 dB(A) non è mai rispettato.” (vds. pagg. 15 e 23 CTU). Tale risultato è ineccepibile sia perché condotto con professionalità e con idonei strumenti di
2 rilevazione fonometrica, sia perché rispetta il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale “il limite della normale tollerabilità deve ritenersi superato per quelle immissioni che comportino un incremento di rumorosità, che diviene apprezzabile e significativo allorquando superi i 3 dB il rumore di fondo, indipendentemente dalla intensità del rumore ambientale” (cfr. Trib. Bologna, 132/24; Trib. Napoli, 604/25, con richiami a conformi App. Milano, 1196/23; Trib. Pavia, 1546/21). Né tale indagine può essere inficiata dalla circostanza che, effettivamente, la particella 642 indicata in atto di citazione non corrisponde alla abitazione rurale ma ad un deposito in uso agli attori. Invero, il medesimo CTU, confermando la discrasia, ha comunque ritenuto, anche in fase di chiarimenti, che le indagini possano essere estese all'intera area di proprietà attrice e che, anzi, l'accertamento effettuando sulla particella 636 darebbe risultati ancor più evidenti in termini di intollerabilità di immissioni acustiche (vds. pag. 24 CTU). D'altro canto, il contenuto dell'atto di citazione, complessivamente valutato, porta a ritenere che la doglianza attenga all'intera area utilizzata dagli attori con conseguente utilizzabilità della relazione peritale. b) Quanto ai fumi e alle polveri: “il valore limite giornaliero di PM10 pari a 50 μg/m3 risulta non essere stato superato. Relativamente alle polveri, si sono notati, in alcuni periodi, valori medi minuto elevati, superiori ai 100 μg/m3 fino a punte di 500 μg/m3. ….. risulterebbero inferiori ai 50 μg/m3 nel caso di funzionamento corretto del sistema di abbattimento polveri. Il sistema infatti è attivato manualmente;
cosa differente sarebbe se l'azionamento fosse attivato al superamento di valori soglia quali velocità del vento e umidità relativa.” (vds pag. 23 CTU). A ciò si aggiunga che i testi hanno confermato di aver avuto diretta percezione della intollerabilità a motivo dell'utilizzo di attrezzature e mezzi pesanti (mezzi di trasporto inerti, pulegge di frantumazione, martelloni ecc.) necessari per l'attività estrattiva. Accertata l'intollerabilità delle immissioni (principalmente acustiche), l'esame sull'an debeatur deve pertanto proseguire affrontando la questione dell'esistenza di un danno risarcibile, sulla scorta del petitum siccome richiesto dagli attori. Orbene, parte attrice ha allegato che “gli atti di intolleranza relativi sia ai rumori che alle polveri inevitabilmente comportano danni e conseguenti risarcimenti ..” (vds. pag. 2 conclusionale) e che “a causa dei persistenti ed intollerabili rumori provenienti dalla citata cava e delle immissioni di polveri, soprattutto nel periodo estivo e di secco, si vedono limitare le attività quotidiane di lavorazione dei campi e per loro è difficile stare con continuità presso l'abitazione, per cui sono costretti ad abitare nella loro casa di (vds. citazione pag. 3). Per_1
Da un lato, quindi, viene in r disagio/difficoltà/aggravio conseguente alla lavorazione dei campi in concomitanza delle immissioni intollerabili. In questo senso, la questione afferisce al diritto di proprietà e, segnatamente, al diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Dall'altro, deve considerarsi il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, che rappresenta uno dei diritti protetti dalla Convenzione Europea dei diritti umani (art. 8). La Corte di Strasburgo ha fatto più volte applicazione
3 di tale principio anche a fondamento della tutela alla vivibilità dell'abitazione e alla qualità della vita all'interno di essa, riconoscendo alle parti assoggettate ad immissioni intollerabili un consistente risarcimento del danno morale, e tanto pur non sussistendo alcuno stato di malattia. (Cass. sez. 3, n. 20927, 16/10/2015, Rv. 637537). Si è analogamente affermato che pur quando non risulti integrato un danno biologico, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane sono pregiudizi apprezzabili in termini di danno non patrimoniale (Cass. n.7875 del 2009). Ritiene il Tribunale che parte attrice abbia allegato e provato la propria pretesa risarcitoria sia in termini di aggravio di utilizzo del fondo coltivato, sia in termini di limitazioni alle proprie abitudini di vita. Sul punto, è utile soffermarsi sul tema del danno “in re ipsa” siccome sollevato dalla convenuta. Il Tribunale ritiene di condividere le argomentazioni e principi predicati dalle SS.UU. in tema di danno conseguente ad occupazione abusiva di immobile, potendo essere trasposte al caso in esame (cfr. Cass. ss.uu. n. 33645/22). Componendo un annoso contrasto, le SS.UU. hanno optato per una soluzione mediana tra teoria causale del danno, predicata dalla Terza Sezione civile e quella normativa sostenuta dalla Seconda Sezione civile. Infatti per la prima, in questa sede sostenuta da parte convenuta, il pregiudizio risarcibile non consiste nella mera lesione della situazione giuridica, hic et nunc considerata, occorrendo anche che ricorra un danno conseguenza eziologicamente connesso all'evento di danno corrispondente alla lesione: non è dunque sufficiente perché sia configurabile il danno risarcibile il mero impossessamento sine titulo, essendo necessaria la ricorrenza anche del danno conseguenza, il quale deve essere allegato e provato, anche a mezzo di presunzioni, per essere risarcito e non potendo essere identificato con il mero evento di danno rappresentato dalla mancata disponibilità dell'immobile a causa dell'abusiva occupazione. Secondo la seconda tesi, tributaria della concezione normativa sviluppata dalla dottrina tedesca, è, invece, configurabile un danno patrimoniale in re ipsa, consistente già solo nella mera violazione del contenuto del diritto, senza che sia all'uopo necessario allegare e provare alcun danno ulteriore. Le Sezioni Unite, come detto, in luogo delle due opposte tesi prospettano una terza soluzione, che media fra di esse, giungendo ad ammettere la somministrazione della tutela risarcitoria in caso di lesione anche della sola componente c.d. statica del diritto di proprietà e, cioè, della facoltà di godimento. Il contenuto del diritto di proprietà fissato dall'art. 832 c.c. si compone, invero, non solo della facoltà di disposizione del medesimo, ma anche della compressione/limitazione della facoltà di godimento diretto del bene (da garantire fisiologicamente in modo "pieno ed esclusivo"). Seguendo le argomentazioni di cui alla citata pronuncia, la S.C. ha affermato che il danno conseguente ad occupazione illegittima è da qualificarsi
“in re ipsa” precisando, tuttavia, che lo stesso debba più propriamente definirsi come danno “normale” o “presunto”. A parere del giudicante, una corretta lettura ed interpretazione della
4 citata pronuncia delle SS.UU., porta inconfutabilmente a concludere che il danno (emergente) da immissioni intollerabili è in re ipsa (nella forma del danno presunto) proprio per il fatto che viene lesa la possibilità di (e non l'effettivo) esercizio del diritto di pieno godimento del fondo o, cumulativamente, il diritto di piena esplicazione delle proprie abitudini di vita, fatta salva la (contro)prova che, in concreto, tale possibilità/potenzialità sia da escludersi. Invero, è quanto mai opportuno riportare alcuni passaggi della citata pronuncia:
– nella fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è richiesta “… l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento…”;
– l'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta “…può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito…”;
– al cospetto di tale allegazione “…il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento…”, mediante contestazione che deve essere specifica;
– in presenza di una specifica contestazione, “…sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici…” (vds Cass. ss.uu. cit.). Si è detto che, mutatis mutandis, i suddetti principi possono trovare applicazione al caso in scrutinio. Pertanto, in tema di immissioni intollerabili, il danno può considerarsi
“in re ipsa”, nella accezione di danno “normale” o “presunto”, necessitando, ai fini della sussistenza dello stesso, della sola allegazione dell'attore circa la limitazione del proprio diritto (nella specie: di condurre il proprio fondo o di utilizzare l'abitazione rurale) senza subire le immissioni intollerabili. Orbene, dal compendio istruttorio è emerso che le allegazioni attoree sono state confermate dalle deposizioni testimoniali che hanno fornito supporto probatorio alla specifica circostanza, peraltro non contestata, anzi, confermata dalla convenuta, che gli attori continuino a coltivare il fondo e ad utilizzare l'abitazione rurale. (vds pag. 8 comparsa conclusionale “le affermazioni dimostrano che, in realtà, gli attori continuerebbero a frequentare la stessa ed a coltivare il fondo”). Conclusivamente, deve affermarsi che gli attori hanno diritto ad essere risarciti del danno derivante dalle immissioni causate e provenienti dalla
[...]
. L'unico limite a siffatta conclusione è dato dalla misura del CP_1 pregiudizio subìto da e , da Parte_1 Parte_3 considerarsi inferiore a quello occorso agli altri familiari, per il fatto che l'uno dimora abitualmente in Germania e l'altra ha costituito un proprio nucleo familiare trasferendosi in altra località. Entrambi, quindi, si occupano della coltivazione del fondo o partecipano alla vita familiare solo occasionalmente ed in misura ridotta rispetto agli altri istanti. Al contrario, il Tribunale riconosce un importo risarcitorio maggiore a
. Ella, come comprovato da documentazione medica allegata, Parte_4
5 risulta affetta da grave patologia neonatale invalidante (al 75%) per cui risente maggiormente della mancanza di tranquillità e di riposo, messi a repentaglio dall'attività estrattiva di cui trattasi.
Quantum debeatur Posto che non risulta provato il danno patrimoniale occorre procedere alla liquidazione del solo danno non patrimoniale, siccome conseguente alla violazione del diritto di proprietà e/o del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiana. Ovviamente, la determinazione del quantum risarcibile non potrà che essere valutato equitativamente, non essendo possibile ancorarlo a parametri predefiniti. Altrettanto pacificamente deve ritenersi che la valutazione equitativa non può sconfinare in assoluta discrezionalità, dovendo il giudicante rapportare l'importo ad elementi fattuali che, caso per caso, si rinvengono dagli elementi di causa. Così è che questo Tribunale, tenendo in considerazione a) La costanza e ripetitività delle immissioni, che si verificano quasi quotidianamente per gran parte della giornata;
b) L'occasionale utilizzo della abitazione rurale, che viene utilizzata (sia pur in maniera costante) in alternativa ad altra abitazione e sostanzialmente funzionale ai bisogni degli attori principalmente se non esclusivamente in occasione di lavorazioni agricole o momenti di riunione tra familiari e amici;
c) L'utilizzo sporadico del terreno a cui gli attori accedono per seguire il ciclo di lavorazione agricola. Va puntualizzato che l'età di Parte_1
e , il trasferimento di e la situazione Parte_2 Parte_3 invalidante in cui versa , non consentono di affermare con Parte_4 ragionevole probabilità che gli attori coltivino direttamente il fondo;
d) Della diversa posizione degli attori in relazione all'effettivo utilizzo del fondo;
ritiene equo determinare il danno, valutato all'attualità, in € 50,00 mensili per e , in € 20,00 mensili per Parte_2 Parte_3 Parte_1
, e in € 75,00 mensili in favore di .
[...] Parte_4
Il mancanza di richiesta di risarcimento dei danni futuri, il danno risarcibile, testé determinato, va limitato al periodo quinquennale antecedente alla data di proposizione della domanda, così come espressamente specificato nelle conclusioni dell'atto introduttivo, con l'ulteriore precisazione che l'importo da riconoscere a varrà calcolato sino al luglio Parte_3
2012, ossia fino al momento in cui ella ha avuto interesse e possibilità di usufruire del fondo, prima del suo trasferimento presso altra abitazione. Pertanto, la va condannata a pagare la Controparte_1 complessiva somma di € 9.500,00 imputata come segue: 1) A : € 20 x 60 mesi = € 1.200,00 Parte_1
2) A : € 50 x 56 mesi = € 2.800,00 Parte_3
3) A : € 50 x 60 mesi = € 3.000,00 Parte_2
4) A : € 75 x 60 mesi = € 4.500,00. Parte_4
6 Spese Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in favore dei procuratori degli attori dichiaratisi antistatari. Le spese e compensi di CTU, già liquidati con decreto del 23.05.17, vengono definitivamente posti a carico esclusivo alla convenuta soccombente, come da separato e contestuale decreto definitivo.
P.T.M. Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da , , e Parte_2 Parte_1 Parte_3
nei confronti di Parte_4 Controparte_1
nella causa iscritta al R.G. n. 1218/2024 così provvede:
[...]
i) Accoglie la domanda e, per l'effetto,
ii) Condanna Controparte_1 al pagamento dell'importo complessivo di € 9.500,00, e quindi: a) In favore di , € 1.200,00; Parte_1
b) In favore di , € 2.800,00; Parte_3
c) In favore di , € 3.000,00; Parte_2
d) In favore di , € 4.500,00; Parte_4 oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo;
iii) Condanna CP_1 Controparte_1 al pagamento, in favore degli avv.ti Sestina Viggiano e Carmine
[...]
Viggiano dichiaratisi antistatari, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.310,00 di cui € 5.077,00 per compensi ed € 233,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti. Respinte o assorbite ulteriori domande.
Così deciso in Potenza, lì 30 settembre 2025
Il GO
(dott. Giuseppe Lomonaco)
7
IL TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE CIVILE
in persona del GO -dott. Giuseppe Lomonaco- in data 30 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1218/2014, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
tra
, (C.F.: ); Parte_1 C.F._1
(C.F.: ); Parte_2 C.F._2
(C.F.: ); Parte_3 C.F._3
(C.F.: Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dagli avv.ti Carmine Viggiano e Sestina Viggiano e domiciliati presso il loro studio giusta mandato a margine dell'atto di citazione;
(PEC in atti)
ATTORE
e (C.F.-P.IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Ferlito e domiciliata presso lo P.IVA_1 studio legale Salomone, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
(PEC in atti)
CONVENUTO
* * * * * * * * * * * * * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori chiedevano il risarcimento dei danni da essi subiti e costretti a subire a causa di immissioni intollerabili, sia per rumorosità che per eccessive polveri, provenienti dal fondo vicino in cui l'odierna convenuta svolge attività di estrazione e lavorazione di inerti. Si costituiva la contestando an e quantum debeatur. Controparte_1 Eccepiva, sostanzialmente, che l'intollerabilità fosse inesistente o solamente occasionale e che, comunque, gli attori non avessero dato prova dello specifico pregiudizio consequenzialmente subìto. Acquisita la documentazione tecnica di parte, veniva disposta una CTU tecnica ed escussi i testi ammessi. Infine, la causa, caratterizzata da lunghe fasi di stanca dovute in parte all'avvicendarsi dei g.i. assegnatari della controversia e per altro verso alle note vicende legate alla pandemia da covid 19, veniva definitivamente introitata a sentenza con acquisizione delle comparse conclusionale e repliche.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va accolta con la consequenziale statuizione sulle spese.
A fronte di immissioni ritenute intollerabili, l'art. 844 c.c. fornisce al danneggiato due azioni, ossia l'azione inibitoria e quella risarcitoria le quali possono essere intentate anche cumulativamente. Nella specie, non è stata chiesta la misura inibitoria, onde l'esame dovrà incentrarsi sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2043 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale.
An debeatur Emerge dal consolidato orientamento della giurisprudenza, di merito e di legittimità, che l'onere della prova nelle azioni volte a far valere la illiceità delle immissioni è tutto incentrato (e concentrato) nell'allegazione e dimostrazione, da parte dell'attore, che, nel caso concreto, le immissioni travalicano la normale tollerabilità. Sul punto, la giurisprudenza ha superato l'orientamento restrittivo per il quale la prova del superamento della normale tollerabilità potesse scaturire solamente da una indagine di tipo tecnico, aprendo alla possibilità di prova per testimoni allorquando si tratti di accertare fatti oggetto di diretta percezione dei testi, come ad. es. nel caso di fumi o polveri. La S.C. infatti ha argomentato che “In tema di immissioni (nella specie di rumori provocati da un ricovero per cani), i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità previsto dall'articolo 844 del Cc non debbono essere necessariamente di natura tecnica, non venendo in rilievo l'osservanza dei limiti prescritti dalle leggi speciali (in particolare la legge n. 477 del 1995 sul cosiddetto inquinamento acustico) la cui finalità è quella di garantire la tutela di interessi collettivi e non di disciplinare i rapporti di vicinato. Pertanto, è ammissibile la prova testimoniale quando la stessa, avendo a oggetto fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti, non può ritenersi espressione di giudizi valutativi (come tali vietati ai testi), e ciò tanto più nell'ipotesi in cui – trattandosi di emissioni rumorose discontinue e spontanee – le stesse difficilmente sarebbero riproducibili e verificabili su un piano sperimentale.” (Cass. 1823/23; ed anche Cass. 2166/06; 4394/12). Orbene, non v'è dubbio che nel caso scrutinato sia stata raggiunta la piena prova della intollerabilità delle immissioni, sia attraverso indagine tecnica che, ad abundantiam, attraverso i testi escussi. Segnatamente, le risultanze della disposta CTU hanno evidenziato che: a) Quanto ai rumori: “La valutazione della normale tollerabilità, secondo quanto previsto dall'art. 844 del c.c. con l'applicazione del criterio comparativo, fissa un incremento massimo + 3dB(A) rispetto al rumore di fondo, da confrontare con il valore istantaneo del livello sonoro ponderato A letto in presenza della sorgente disturbante. Nel caso specifico, il limite massimo di normale tollerabilità, ottenuto incrementando il rumore di fondo 27,6 dB(A) di 3 dB(A), 30,6 dB(A) non è mai rispettato.” (vds. pagg. 15 e 23 CTU). Tale risultato è ineccepibile sia perché condotto con professionalità e con idonei strumenti di
2 rilevazione fonometrica, sia perché rispetta il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale “il limite della normale tollerabilità deve ritenersi superato per quelle immissioni che comportino un incremento di rumorosità, che diviene apprezzabile e significativo allorquando superi i 3 dB il rumore di fondo, indipendentemente dalla intensità del rumore ambientale” (cfr. Trib. Bologna, 132/24; Trib. Napoli, 604/25, con richiami a conformi App. Milano, 1196/23; Trib. Pavia, 1546/21). Né tale indagine può essere inficiata dalla circostanza che, effettivamente, la particella 642 indicata in atto di citazione non corrisponde alla abitazione rurale ma ad un deposito in uso agli attori. Invero, il medesimo CTU, confermando la discrasia, ha comunque ritenuto, anche in fase di chiarimenti, che le indagini possano essere estese all'intera area di proprietà attrice e che, anzi, l'accertamento effettuando sulla particella 636 darebbe risultati ancor più evidenti in termini di intollerabilità di immissioni acustiche (vds. pag. 24 CTU). D'altro canto, il contenuto dell'atto di citazione, complessivamente valutato, porta a ritenere che la doglianza attenga all'intera area utilizzata dagli attori con conseguente utilizzabilità della relazione peritale. b) Quanto ai fumi e alle polveri: “il valore limite giornaliero di PM10 pari a 50 μg/m3 risulta non essere stato superato. Relativamente alle polveri, si sono notati, in alcuni periodi, valori medi minuto elevati, superiori ai 100 μg/m3 fino a punte di 500 μg/m3. ….. risulterebbero inferiori ai 50 μg/m3 nel caso di funzionamento corretto del sistema di abbattimento polveri. Il sistema infatti è attivato manualmente;
cosa differente sarebbe se l'azionamento fosse attivato al superamento di valori soglia quali velocità del vento e umidità relativa.” (vds pag. 23 CTU). A ciò si aggiunga che i testi hanno confermato di aver avuto diretta percezione della intollerabilità a motivo dell'utilizzo di attrezzature e mezzi pesanti (mezzi di trasporto inerti, pulegge di frantumazione, martelloni ecc.) necessari per l'attività estrattiva. Accertata l'intollerabilità delle immissioni (principalmente acustiche), l'esame sull'an debeatur deve pertanto proseguire affrontando la questione dell'esistenza di un danno risarcibile, sulla scorta del petitum siccome richiesto dagli attori. Orbene, parte attrice ha allegato che “gli atti di intolleranza relativi sia ai rumori che alle polveri inevitabilmente comportano danni e conseguenti risarcimenti ..” (vds. pag. 2 conclusionale) e che “a causa dei persistenti ed intollerabili rumori provenienti dalla citata cava e delle immissioni di polveri, soprattutto nel periodo estivo e di secco, si vedono limitare le attività quotidiane di lavorazione dei campi e per loro è difficile stare con continuità presso l'abitazione, per cui sono costretti ad abitare nella loro casa di (vds. citazione pag. 3). Per_1
Da un lato, quindi, viene in r disagio/difficoltà/aggravio conseguente alla lavorazione dei campi in concomitanza delle immissioni intollerabili. In questo senso, la questione afferisce al diritto di proprietà e, segnatamente, al diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Dall'altro, deve considerarsi il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, che rappresenta uno dei diritti protetti dalla Convenzione Europea dei diritti umani (art. 8). La Corte di Strasburgo ha fatto più volte applicazione
3 di tale principio anche a fondamento della tutela alla vivibilità dell'abitazione e alla qualità della vita all'interno di essa, riconoscendo alle parti assoggettate ad immissioni intollerabili un consistente risarcimento del danno morale, e tanto pur non sussistendo alcuno stato di malattia. (Cass. sez. 3, n. 20927, 16/10/2015, Rv. 637537). Si è analogamente affermato che pur quando non risulti integrato un danno biologico, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane sono pregiudizi apprezzabili in termini di danno non patrimoniale (Cass. n.7875 del 2009). Ritiene il Tribunale che parte attrice abbia allegato e provato la propria pretesa risarcitoria sia in termini di aggravio di utilizzo del fondo coltivato, sia in termini di limitazioni alle proprie abitudini di vita. Sul punto, è utile soffermarsi sul tema del danno “in re ipsa” siccome sollevato dalla convenuta. Il Tribunale ritiene di condividere le argomentazioni e principi predicati dalle SS.UU. in tema di danno conseguente ad occupazione abusiva di immobile, potendo essere trasposte al caso in esame (cfr. Cass. ss.uu. n. 33645/22). Componendo un annoso contrasto, le SS.UU. hanno optato per una soluzione mediana tra teoria causale del danno, predicata dalla Terza Sezione civile e quella normativa sostenuta dalla Seconda Sezione civile. Infatti per la prima, in questa sede sostenuta da parte convenuta, il pregiudizio risarcibile non consiste nella mera lesione della situazione giuridica, hic et nunc considerata, occorrendo anche che ricorra un danno conseguenza eziologicamente connesso all'evento di danno corrispondente alla lesione: non è dunque sufficiente perché sia configurabile il danno risarcibile il mero impossessamento sine titulo, essendo necessaria la ricorrenza anche del danno conseguenza, il quale deve essere allegato e provato, anche a mezzo di presunzioni, per essere risarcito e non potendo essere identificato con il mero evento di danno rappresentato dalla mancata disponibilità dell'immobile a causa dell'abusiva occupazione. Secondo la seconda tesi, tributaria della concezione normativa sviluppata dalla dottrina tedesca, è, invece, configurabile un danno patrimoniale in re ipsa, consistente già solo nella mera violazione del contenuto del diritto, senza che sia all'uopo necessario allegare e provare alcun danno ulteriore. Le Sezioni Unite, come detto, in luogo delle due opposte tesi prospettano una terza soluzione, che media fra di esse, giungendo ad ammettere la somministrazione della tutela risarcitoria in caso di lesione anche della sola componente c.d. statica del diritto di proprietà e, cioè, della facoltà di godimento. Il contenuto del diritto di proprietà fissato dall'art. 832 c.c. si compone, invero, non solo della facoltà di disposizione del medesimo, ma anche della compressione/limitazione della facoltà di godimento diretto del bene (da garantire fisiologicamente in modo "pieno ed esclusivo"). Seguendo le argomentazioni di cui alla citata pronuncia, la S.C. ha affermato che il danno conseguente ad occupazione illegittima è da qualificarsi
“in re ipsa” precisando, tuttavia, che lo stesso debba più propriamente definirsi come danno “normale” o “presunto”. A parere del giudicante, una corretta lettura ed interpretazione della
4 citata pronuncia delle SS.UU., porta inconfutabilmente a concludere che il danno (emergente) da immissioni intollerabili è in re ipsa (nella forma del danno presunto) proprio per il fatto che viene lesa la possibilità di (e non l'effettivo) esercizio del diritto di pieno godimento del fondo o, cumulativamente, il diritto di piena esplicazione delle proprie abitudini di vita, fatta salva la (contro)prova che, in concreto, tale possibilità/potenzialità sia da escludersi. Invero, è quanto mai opportuno riportare alcuni passaggi della citata pronuncia:
– nella fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è richiesta “… l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento…”;
– l'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta “…può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito…”;
– al cospetto di tale allegazione “…il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento…”, mediante contestazione che deve essere specifica;
– in presenza di una specifica contestazione, “…sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici…” (vds Cass. ss.uu. cit.). Si è detto che, mutatis mutandis, i suddetti principi possono trovare applicazione al caso in scrutinio. Pertanto, in tema di immissioni intollerabili, il danno può considerarsi
“in re ipsa”, nella accezione di danno “normale” o “presunto”, necessitando, ai fini della sussistenza dello stesso, della sola allegazione dell'attore circa la limitazione del proprio diritto (nella specie: di condurre il proprio fondo o di utilizzare l'abitazione rurale) senza subire le immissioni intollerabili. Orbene, dal compendio istruttorio è emerso che le allegazioni attoree sono state confermate dalle deposizioni testimoniali che hanno fornito supporto probatorio alla specifica circostanza, peraltro non contestata, anzi, confermata dalla convenuta, che gli attori continuino a coltivare il fondo e ad utilizzare l'abitazione rurale. (vds pag. 8 comparsa conclusionale “le affermazioni dimostrano che, in realtà, gli attori continuerebbero a frequentare la stessa ed a coltivare il fondo”). Conclusivamente, deve affermarsi che gli attori hanno diritto ad essere risarciti del danno derivante dalle immissioni causate e provenienti dalla
[...]
. L'unico limite a siffatta conclusione è dato dalla misura del CP_1 pregiudizio subìto da e , da Parte_1 Parte_3 considerarsi inferiore a quello occorso agli altri familiari, per il fatto che l'uno dimora abitualmente in Germania e l'altra ha costituito un proprio nucleo familiare trasferendosi in altra località. Entrambi, quindi, si occupano della coltivazione del fondo o partecipano alla vita familiare solo occasionalmente ed in misura ridotta rispetto agli altri istanti. Al contrario, il Tribunale riconosce un importo risarcitorio maggiore a
. Ella, come comprovato da documentazione medica allegata, Parte_4
5 risulta affetta da grave patologia neonatale invalidante (al 75%) per cui risente maggiormente della mancanza di tranquillità e di riposo, messi a repentaglio dall'attività estrattiva di cui trattasi.
Quantum debeatur Posto che non risulta provato il danno patrimoniale occorre procedere alla liquidazione del solo danno non patrimoniale, siccome conseguente alla violazione del diritto di proprietà e/o del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiana. Ovviamente, la determinazione del quantum risarcibile non potrà che essere valutato equitativamente, non essendo possibile ancorarlo a parametri predefiniti. Altrettanto pacificamente deve ritenersi che la valutazione equitativa non può sconfinare in assoluta discrezionalità, dovendo il giudicante rapportare l'importo ad elementi fattuali che, caso per caso, si rinvengono dagli elementi di causa. Così è che questo Tribunale, tenendo in considerazione a) La costanza e ripetitività delle immissioni, che si verificano quasi quotidianamente per gran parte della giornata;
b) L'occasionale utilizzo della abitazione rurale, che viene utilizzata (sia pur in maniera costante) in alternativa ad altra abitazione e sostanzialmente funzionale ai bisogni degli attori principalmente se non esclusivamente in occasione di lavorazioni agricole o momenti di riunione tra familiari e amici;
c) L'utilizzo sporadico del terreno a cui gli attori accedono per seguire il ciclo di lavorazione agricola. Va puntualizzato che l'età di Parte_1
e , il trasferimento di e la situazione Parte_2 Parte_3 invalidante in cui versa , non consentono di affermare con Parte_4 ragionevole probabilità che gli attori coltivino direttamente il fondo;
d) Della diversa posizione degli attori in relazione all'effettivo utilizzo del fondo;
ritiene equo determinare il danno, valutato all'attualità, in € 50,00 mensili per e , in € 20,00 mensili per Parte_2 Parte_3 Parte_1
, e in € 75,00 mensili in favore di .
[...] Parte_4
Il mancanza di richiesta di risarcimento dei danni futuri, il danno risarcibile, testé determinato, va limitato al periodo quinquennale antecedente alla data di proposizione della domanda, così come espressamente specificato nelle conclusioni dell'atto introduttivo, con l'ulteriore precisazione che l'importo da riconoscere a varrà calcolato sino al luglio Parte_3
2012, ossia fino al momento in cui ella ha avuto interesse e possibilità di usufruire del fondo, prima del suo trasferimento presso altra abitazione. Pertanto, la va condannata a pagare la Controparte_1 complessiva somma di € 9.500,00 imputata come segue: 1) A : € 20 x 60 mesi = € 1.200,00 Parte_1
2) A : € 50 x 56 mesi = € 2.800,00 Parte_3
3) A : € 50 x 60 mesi = € 3.000,00 Parte_2
4) A : € 75 x 60 mesi = € 4.500,00. Parte_4
6 Spese Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in favore dei procuratori degli attori dichiaratisi antistatari. Le spese e compensi di CTU, già liquidati con decreto del 23.05.17, vengono definitivamente posti a carico esclusivo alla convenuta soccombente, come da separato e contestuale decreto definitivo.
P.T.M. Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da , , e Parte_2 Parte_1 Parte_3
nei confronti di Parte_4 Controparte_1
nella causa iscritta al R.G. n. 1218/2024 così provvede:
[...]
i) Accoglie la domanda e, per l'effetto,
ii) Condanna Controparte_1 al pagamento dell'importo complessivo di € 9.500,00, e quindi: a) In favore di , € 1.200,00; Parte_1
b) In favore di , € 2.800,00; Parte_3
c) In favore di , € 3.000,00; Parte_2
d) In favore di , € 4.500,00; Parte_4 oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo;
iii) Condanna CP_1 Controparte_1 al pagamento, in favore degli avv.ti Sestina Viggiano e Carmine
[...]
Viggiano dichiaratisi antistatari, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.310,00 di cui € 5.077,00 per compensi ed € 233,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti. Respinte o assorbite ulteriori domande.
Così deciso in Potenza, lì 30 settembre 2025
Il GO
(dott. Giuseppe Lomonaco)
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