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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/03/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2205/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2205/2021 promossa da:
C.F.: Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. Massimo Mambelli
APPELLANTE contro
, C.F.: Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli Avv.ti Claudia Cisotto e Leonardo Caruso Lombardi
APPELLATA
Conclusioni per l'appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Bologna, in riforma dell'impugnata sentenza n. 938/2021 del Tribunale di
Forlì ed in accoglimento dei motivi d'appello, nel merito, previa riforma e/o annullamento della sentenza del Tribunale di Forlì qui gravata ed in accoglimento dell'interposto appello (e delle conclusioni rassegnate in primo grado con accoglimento totale della opposizione proposta) ACCERTARE e DICHIARARE
l'inesistenza del minor credito ingiunto di € 25.000,00 oltre interessi dal 17/3/2015 come riconosciuto dal
Tribunale e che nessuna somma quindi è dovuta alla società per le causali dedotte con Controparte_1 adozione dei correlativi provvedimenti di legge;
REVOCARE, ANNULLARE e DICHIARARE in toto pagina 1 di 9 conseguentemente nullo, inefficace e comunque privo di qualsiasi giuridico effetto il medesimo decreto opposto per le ragioni svolte con adozione di provvedimenti di legge;
con vittoria delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario che tale è e si dichiara.
In subordinata istruttoria, ove occorra e per mero scrupolo difensivo, si reiterano tutte le istanze e le prove orali da intendersi qui insistite dedotte in primo grado con la seconda memoria istruttoria e non accolte con correlativa rimessione della causa in istruttoria.
Conclusioni per l'appellata:
In via preliminare,
- Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto, in particolare mancando completamente il fumus boni iuris ed il periculum in mora previsti.
Nel merito, in via principale,
- Rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza n. 938/2021 del
Tribunale di Forlì;
In ogni caso, in via principale,
- Condannare il Sig. al pagamento in favore della della somma di € 25.000,00 Parte_1 Controparte_1 oltre interessi legali dal 17.03.2015 al saldo, in ragione del mancato pagamento da parte di questo degli importi dovuti a parte appellata in forza del preventivo del 21.05.2012 sottoscritto tra le parti.
-Condannare controparte a rifondere alla la somma che verrà equitativamente stabilita dal CP_1
Giudice ex art. 96 c.p.c. per l'appello temerariamente avanzato.
Con vittoria delle spese di lite della presente fase, comprensive di rivalse previdenziali e fiscali.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società con decreto ingiuntivo n. 435/2015 del 28.02.2015 ingiungeva Controparte_1
a di pagare alla ricorrente € 43.000,00 per capitale, oltre interessi e spese di Parte_1
procedura, sulla base di n. 3 fatture emesse per la demolizione di un tetto in eternit di un capannone di proprietà del non interamente pagate. Pt_1
2. roponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo deducendo: Pt_1
a) la non debenza della somma ingiunta, posto che la sola prestazione svolta da parte opposta era quella di cui alla fattura n. 1786/1/2012 di € 60.500,00, già saldata tramite pagina 2 di 9 bonifici bancari;
b) le prestazioni di cui alle fatture n. 749/2/2013 di € 18.300,00 e n. 173/2/2013 di €
24.200,00, mai ricevute nè contabilizzate, non erano state svolte per cui nulla in relazione ad esse era dovuto;
c) sulla scorta degli accordi intercorsi tra le parti, così come consacrati nel preventivo manoscritto del 21.09.2012 prodotto agli atti, era possibile desumere che le parti avevano dedotto in contratto due prestazioni dell'appaltatore, una, denominata letteralmente
“totale”, comprensiva sia delle opere di bonifica del tetto in eternit sia degli ulteriori lavori di demolizione dell'intero capannone, per la quale, applicato lo sconto concordato, le parti avevano pattuito il corrispettivo “scontato di € 85.000,00”, iva compresa (a fronte di un prezzo iniziale di € 100.0000,00), precisando che tale seconda prestazione (demolizione dell'intero fabbricato) non era mai stata svolta dalla controparte;
una seconda, denominata letteralmente “eternit”, riguardante il solo intervento di rimozione/smaltimento delle lastre di copertura in amianto del tetto per cui le parti avevano convenuto il corrispettivo di €
70.000,00 da pagarsi ratealmente (€ 10.000,00 di acconto e cinque ratei da € 10.000,00) che si riduceva ad € 60.000,00 (iva compresa), al netto dello sconto pattuito inter partes risultante letteralmente nel preventivo manoscritto del 21.09.2012;
d) le parti decidevano di dare corso solo alla prestazione relativa allo smaltimento dell'eternit e la società aveva dato inizio ai lavori, come concordati, Controparte_1
concludendoli nell'estate del 2012;
e) detta prestazione era stata integralmente pagata dal Sig. come dimostrato dalle Pt_1
contabili bancarie prodotte sub doc. 6 (n. 3 distinte bonifico di € 20.000,00 del 26.03.2013, del 06.05.2013 e del 17.06.2013;
f) solo in data 01.12.2014, oltre un anno e mezzo dall'estinzione del rapporto per intervenuto pagamento, l'opponente, in maniera del tutto inaspettata, si vedeva recapitare un sollecito di pagamento per n. 2 fatture asseritamente rimaste impagate, per un importo complessivo indebitamente richiesto pari ad € 42.500,00.
3. L'opposta, costituitasi in giudizio, deduceva l'infondatezza della spiegata opposizione, evidenziando che le fatture emesse erano relative a prestazioni commissionate dalla pagina 3 di 9 controparte e correttamente svolte dall'opposta.
Esponeva, in particolare, che:
a) gli importi indicati nel preventivo erano al netto dell'iva, come correttamente riportato in fattura;
b) dal preventivo depositato da ambo le parti non era possibile inferire in alcun modo la doppia previsione relativa, da un lato, alla esecuzione di lavori di rimozione di eternit e di demolizione del capannone (per un importo di € 85.000,00 oltre iva) e, dall'altro lato, relativa alla sola esecuzione della rimozione dell'eternit (per un importo di € 70.000,00 oltre iva), come erroneamente riportato dall'opponente;
c) tanto poteva evincersi dal preventivo dove si precisava che oggetto del medesimo era lo smaltimento di 70 tonnellate di eternit, rimanendo esclusa dallo stesso, come pure espressamente indicato, la bonifica del terreno;
d) tale circostanza era comprovata, inoltre, dai formulari rifiuti dai quali poteva evincersi che la aveva effettuato il trasporto di cemento/amianto dall'unità locale di via CP_1
Mengozzi Ricò in Meldola di 148,060 tonnellate di materiale;
e) dallo stesso preventivo era desumibile come fosse stato concordato dalle parti un pagamento rateale, avendo l'appaltatrice ingenuamente omesso qualsivoglia previsione in relazione al saldo del dovuto;
f) le fatture azionate riportavano tutte come causale “rimozione e smaltimento materiale contenente fibre di amianto”, essendo indicato peraltro nelle prime due fatture che il pagamento richiesto concerneva un acconto e non essendo le stesse mai state contestate dal committente prima del presente giudizio.
4. La causa veniva istruita attraverso prove testimoniali e veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, condannava l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 25.000, oltre ad interessi legali dal 17.03.2015 al saldo, compensando le spese di lite.
Osservava il giudicante dalla documentazione agli atti risultava provato che:
- con scrittura privata del 21.05.2012 le parti si erano accordate per l'esecuzione di lavori da pagina 4 di 9 parte dell'opposta relativi allo smaltimento di 70 tonnellate di eternit per un importo complessivo di € 100.000,00 (importo poi ridotto, per effetto dello sconto riconosciuto, ad
€ 85.000,00), prevedendo il versamento di un acconto di € 10.000, oltre al pagamento rateale di ulteriori € 50.000 fino al mese di gennaio 2013; venivano espressamente esclusi dal preventivo accettato dal i lavori per la eventuale bonifica del terreno e nulla era Pt_1
previsto circa il pagamento del saldo;
- l'opponente aveva versato in favore della creditrice l'importo di € 60.000,00, come non contestato fra le parti, a mezzo di n. 3 bonifici di € 20.000,00 del 26.03.2013, 06.05.2013 e
17.06.2013.
5. In particolare la vertenza concerneva l'interpretazione del preventivo in data 21.05.2012
e, più nello specifico, due aspetti: a) la previsione di un importo complessivo dei lavori, comprensivo o meno dell'iva; b) la deduzione o meno in contratto di due diverse prestazioni, una più ampia concernente la rimozione dell'eternit e la demolizione del capannone (per l'importo complessivo di € 85.000), e un'altra limitata alla rimozione dell'eternit (per un importo ridotto ad € 60.000,00).
6. Quanto al punto sub a) il giudice di prime cure osservava che, pacificamente, in contratto era stato dedotto un importo cd. “totale” di € 85.000,00, da intendersi comprensivo, in mancanza di differente previsione, degli oneri fiscali (e dunque anche dell'iva), perché altrimenti le parti avrebbero aggiunto una espressa dicitura (ad esempio “oltre iva” et similia):
7. Quanto al punto sub b), osservava che i testi escussi avevano dato indicazioni che non potevano ritenersi concludenti in un senso o nell'altro, dovendosi evidenziare, da un lato, la tendenziale non attendibilità di quanto riportato dai testi per fatti avvenuti a distanza di quasi 6 anni dal momento della deposizione testimoniale e, dall'altro lato, la superfluità dell'audizione di testi ex art. 2722 c.c. onde provare fatti aggiunti o contrari ad un documento scritto.
8. Riteneva dunque il giudicante che dalla scrittura poteva evincersi soltanto che le parti si erano accordate per l'esecuzione di lavori per la rimozione di 70 tonnellate (stimate) di eternit dal capannone di proprietà dell'opponente a fronte di un corrispettivo totale di € pagina 5 di 9 100.000, scontato ad € 85.000,00; prevedendo inoltre il versamento di un acconto di €
10.000,00, e ulteriori pagamenti per un totale di € 50.000,00 e null'altro; dal documento in questione non era dunque possibile dedurre l'esistenza di diverse prestazioni concordate fra le parti, non essendovi alcuna menzione relativa alla demolizione del fabbricato, essendo prevista dallo stesso unicamente una prestazione relativa allo smaltimento di 70 tonnellate di eternit, ritenendo quindi accertata la sussistenza del diritto di credito di parte opposta per il minor importo di complessivi € 25.000,00, oltre ad interessi legali dal 17.03.2015 al saldo.
9. Avverso la sentenza ha proposto appello il sig. chiedendone la riforma;
si è Parte_1
costituito in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.12.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Con il primo motivo, l'appellante lamenta la nullità della sentenza per contraddittorietà assoluta della motivazione, violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, vizio della sentenza per contrasto tra affermazioni inconciliabili;
violazione ex art. 111 Cost.
Deduce l'appellante che dal testo del preventivo 21.05.2012 si evincerebbe che le prestazioni sarebbero state chiaramente due: a) una che prevedeva un intervento “Totale” non solo di bonifica del tetto in eternit ma anche di demolizione del fabbricato per un corrispettivo di € 100.000,00, scontata ad € 85.000,00; b) l'altra che prevedeva un intervento solo “Eternit” e cioè il tetto del corrispettivo di € 70.000,00, scontata ad € 60.000,00.
Da ciò discenderebbe l'erroneità della condanna del al pagamento dell'ulteriore Pt_1
importo di € 25.000,00, che non sarebbe dovuto in quanto l'importo di € 85.000,00 era previsto solo nel caso di un intervento “Totale”, comprensivo anche della demolizione del fabbricato, che nel caso di specie non è stato pacificamente realizzato.
11. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 116 c.p.c. in ordine alla prova documentale (doc. 4 scrittura 21/5/2012), deducendo che l'errore in cui è incorso il
Tribunale sarebbe manifesto: l'ulteriore, ma minor importo di € 25.000,00 per cui è stata disposta la condanna non è dovuto in quanto esso non si riferiva alla prestazione pagina 6 di 9 determinata “Eternit” (il cui corrispettivo pattuito di € 60.000,00 è stato già saldato dal Sig.
bensì ad una diversa prestazione denominata “Totale” per cui le parti avevano Pt_1
concordato al netto dello sconto il diverso corrispettivo di € 85.000,00. Lavoro che comprendeva, oltre all'eseguito lavoro di smaltimento dell'eternit, le opere di demolizione dell'intero fabbricato che mai (circostanza pacifica: ne danno atto sia il Tribunale sia controparte) sono state svolte.
12. Sempre sul secondo motivo si lamenta l'errata/omessa/carenza motivazionale in ordine alle prove testimoniali svolte.
In particolare, si deduce preliminarmente che la prova testimoniale è stata legittimamente ammessa in quanto il divieto ex art. 2722 c.c. opera soltanto quando si tratti di provare l'avvenuta stipulazione del contratto, mentre non si applica quando questa non è in discussione, e la prova testimoniale viene dedotta allo scopo di chiarire la volontà delle parti, o di provare fatti storici diretti a chiarire il comportamento delle parti o il valore negoziale del documento;
inoltre, deduce l'appellante che doveva essere dato maggior credito a quanto dichiarato dal teste Arch. terzo rispetto alle parti in quanto Testimone_1
tecnico del Sig. che avrebbe acquistato l'immobile di proprietà del il Persona_1 Pt_1
quale aveva confermato di essere stato il materiale estensore della scrittura privata e che i termini dell'accordo erano quelli sostenuti dall'odierno appellante, mentre la stessa attendibilità non poteva essere riconosciuta alle confliggenti dichiarazioni dei testi Tes_2
e in quanto dipendenti della che avevano dichiarato
[...] Testimone_3 CP_1
di non essere stati presenti all'accordo.
13. Con il terzo motivo si chiede un diverso regolamento delle spese di lite in conseguenza dell'auspicato accoglimento dell'appello.
14. Così riassunte le argomentazioni poste a sostegno dell'impugnazione, la Corte ritiene che l'appello sia totalmente infondato.
Dall'esegesi letterale del preventivo 21.05.2012 non si evince, infatti, che le parti abbiano dedotto in contratto due diverse prestazioni, una più ampia concernente la rimozione dell'eternit e la demolizione del capannone (per l'importo complessivo di € 85.000), e un'altra limitata alla rimozione dell'eternit (per un importo ridotto ad € 60.000,00), mentre pagina 7 di 9 ciò che risulta effettivamente convenuto tra le parti è solo l'accordo per la rimozione di 70 tonnellate di eternit al costo di € 85.000,00 (scontato), per la quale l'odierno appellante ha versato solo € 60.000,00 mediante n.3 bonifici di € 20.000,00 ciascuno, restando pertanto debitore della differenza di € 25.000,00, come correttamente accertato dal giudice di prime cure.
15. Allo stesso modo, deve ritenersi corretta la decisione del giudice di prime cure in punto di ritenuta inammissibilità delle prove testimoniali, pur ammesse ed espletate dal precedente giudice assegnatario della causa, in quanto le stesse incorrono nel divieto di cui all'art. 2722
c.c. perché volte, nel caso in esame, a dimostrare contestuali patti aggiunti o contrari al contenuto del documento, ovvero l'asserita pattuizione tra le parti non solo di una prestazione di rimozione del tetto di eternit, ma anche di una (eventuale) prestazione di demolizione del capannone che, solo nel caso in cui fosse stata eseguita, avrebbe portato il costo complessivo dell'operazione ad € 85.000,00.
Ad ogni buon conto, tenuto conto delle confliggenti dichiarazioni rese dai testimoni, non può essere riconosciuta maggiore attendibilità alle dichiarazioni dell'Arch. il Testimone_1
quale, proprio in quanto materiale estensore dell'atto, nonché tecnico particolarmente qualificato, deve ritenersi che avrebbe senza dubbio specificato nel preventivo 21.05.2012 il diverso contenuto e costo delle due prestazioni, come dedotte dall'odierno appellante, se le parti si fossero davvero accordate in tal senso.
16. Sul punto Cass., sezione seconda civile, ord. 20 gennaio 2022, n. 1742: “Nel concetto di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, in relazione ai quali opera il divieto di ammissione della prova testimoniale di cui all'art. 2722 c.c., non rientrano quelle pattuizioni il cui contenuto od oggetto non risulti in alcun modo previsto dal contratto e che non possono, perciò, ritenersi comprese nel negozio consacrato nell'atto scritto, ma che non siano in contrasto con la volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa, così che la prova testimoniale deve ritenersi ammissibile quando essa non miri ad ampliare, modificare o alterare la disciplina obiettiva prevista nel contratto stipulato per iscritto ma abbia ad oggetto elementi di mera integrazione e chiarificazione del contenuto della volontà negoziale.”
17. In conclusione l'appello deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza. pagina 8 di 9 Le spese del grado, che si liquidano in dispositivo sulla base dei vigenti parametri forensi ad esclusione della fase istruttoria non svolta, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellato.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Parte_1
favore dell'appellata che si liquidano in € 6.946,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
generali, IVA e CPA come per legge;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna, il 11.03.2025.
Il Presidente dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2205/2021 promossa da:
C.F.: Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. Massimo Mambelli
APPELLANTE contro
, C.F.: Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli Avv.ti Claudia Cisotto e Leonardo Caruso Lombardi
APPELLATA
Conclusioni per l'appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Bologna, in riforma dell'impugnata sentenza n. 938/2021 del Tribunale di
Forlì ed in accoglimento dei motivi d'appello, nel merito, previa riforma e/o annullamento della sentenza del Tribunale di Forlì qui gravata ed in accoglimento dell'interposto appello (e delle conclusioni rassegnate in primo grado con accoglimento totale della opposizione proposta) ACCERTARE e DICHIARARE
l'inesistenza del minor credito ingiunto di € 25.000,00 oltre interessi dal 17/3/2015 come riconosciuto dal
Tribunale e che nessuna somma quindi è dovuta alla società per le causali dedotte con Controparte_1 adozione dei correlativi provvedimenti di legge;
REVOCARE, ANNULLARE e DICHIARARE in toto pagina 1 di 9 conseguentemente nullo, inefficace e comunque privo di qualsiasi giuridico effetto il medesimo decreto opposto per le ragioni svolte con adozione di provvedimenti di legge;
con vittoria delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario che tale è e si dichiara.
In subordinata istruttoria, ove occorra e per mero scrupolo difensivo, si reiterano tutte le istanze e le prove orali da intendersi qui insistite dedotte in primo grado con la seconda memoria istruttoria e non accolte con correlativa rimessione della causa in istruttoria.
Conclusioni per l'appellata:
In via preliminare,
- Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto, in particolare mancando completamente il fumus boni iuris ed il periculum in mora previsti.
Nel merito, in via principale,
- Rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza n. 938/2021 del
Tribunale di Forlì;
In ogni caso, in via principale,
- Condannare il Sig. al pagamento in favore della della somma di € 25.000,00 Parte_1 Controparte_1 oltre interessi legali dal 17.03.2015 al saldo, in ragione del mancato pagamento da parte di questo degli importi dovuti a parte appellata in forza del preventivo del 21.05.2012 sottoscritto tra le parti.
-Condannare controparte a rifondere alla la somma che verrà equitativamente stabilita dal CP_1
Giudice ex art. 96 c.p.c. per l'appello temerariamente avanzato.
Con vittoria delle spese di lite della presente fase, comprensive di rivalse previdenziali e fiscali.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società con decreto ingiuntivo n. 435/2015 del 28.02.2015 ingiungeva Controparte_1
a di pagare alla ricorrente € 43.000,00 per capitale, oltre interessi e spese di Parte_1
procedura, sulla base di n. 3 fatture emesse per la demolizione di un tetto in eternit di un capannone di proprietà del non interamente pagate. Pt_1
2. roponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo deducendo: Pt_1
a) la non debenza della somma ingiunta, posto che la sola prestazione svolta da parte opposta era quella di cui alla fattura n. 1786/1/2012 di € 60.500,00, già saldata tramite pagina 2 di 9 bonifici bancari;
b) le prestazioni di cui alle fatture n. 749/2/2013 di € 18.300,00 e n. 173/2/2013 di €
24.200,00, mai ricevute nè contabilizzate, non erano state svolte per cui nulla in relazione ad esse era dovuto;
c) sulla scorta degli accordi intercorsi tra le parti, così come consacrati nel preventivo manoscritto del 21.09.2012 prodotto agli atti, era possibile desumere che le parti avevano dedotto in contratto due prestazioni dell'appaltatore, una, denominata letteralmente
“totale”, comprensiva sia delle opere di bonifica del tetto in eternit sia degli ulteriori lavori di demolizione dell'intero capannone, per la quale, applicato lo sconto concordato, le parti avevano pattuito il corrispettivo “scontato di € 85.000,00”, iva compresa (a fronte di un prezzo iniziale di € 100.0000,00), precisando che tale seconda prestazione (demolizione dell'intero fabbricato) non era mai stata svolta dalla controparte;
una seconda, denominata letteralmente “eternit”, riguardante il solo intervento di rimozione/smaltimento delle lastre di copertura in amianto del tetto per cui le parti avevano convenuto il corrispettivo di €
70.000,00 da pagarsi ratealmente (€ 10.000,00 di acconto e cinque ratei da € 10.000,00) che si riduceva ad € 60.000,00 (iva compresa), al netto dello sconto pattuito inter partes risultante letteralmente nel preventivo manoscritto del 21.09.2012;
d) le parti decidevano di dare corso solo alla prestazione relativa allo smaltimento dell'eternit e la società aveva dato inizio ai lavori, come concordati, Controparte_1
concludendoli nell'estate del 2012;
e) detta prestazione era stata integralmente pagata dal Sig. come dimostrato dalle Pt_1
contabili bancarie prodotte sub doc. 6 (n. 3 distinte bonifico di € 20.000,00 del 26.03.2013, del 06.05.2013 e del 17.06.2013;
f) solo in data 01.12.2014, oltre un anno e mezzo dall'estinzione del rapporto per intervenuto pagamento, l'opponente, in maniera del tutto inaspettata, si vedeva recapitare un sollecito di pagamento per n. 2 fatture asseritamente rimaste impagate, per un importo complessivo indebitamente richiesto pari ad € 42.500,00.
3. L'opposta, costituitasi in giudizio, deduceva l'infondatezza della spiegata opposizione, evidenziando che le fatture emesse erano relative a prestazioni commissionate dalla pagina 3 di 9 controparte e correttamente svolte dall'opposta.
Esponeva, in particolare, che:
a) gli importi indicati nel preventivo erano al netto dell'iva, come correttamente riportato in fattura;
b) dal preventivo depositato da ambo le parti non era possibile inferire in alcun modo la doppia previsione relativa, da un lato, alla esecuzione di lavori di rimozione di eternit e di demolizione del capannone (per un importo di € 85.000,00 oltre iva) e, dall'altro lato, relativa alla sola esecuzione della rimozione dell'eternit (per un importo di € 70.000,00 oltre iva), come erroneamente riportato dall'opponente;
c) tanto poteva evincersi dal preventivo dove si precisava che oggetto del medesimo era lo smaltimento di 70 tonnellate di eternit, rimanendo esclusa dallo stesso, come pure espressamente indicato, la bonifica del terreno;
d) tale circostanza era comprovata, inoltre, dai formulari rifiuti dai quali poteva evincersi che la aveva effettuato il trasporto di cemento/amianto dall'unità locale di via CP_1
Mengozzi Ricò in Meldola di 148,060 tonnellate di materiale;
e) dallo stesso preventivo era desumibile come fosse stato concordato dalle parti un pagamento rateale, avendo l'appaltatrice ingenuamente omesso qualsivoglia previsione in relazione al saldo del dovuto;
f) le fatture azionate riportavano tutte come causale “rimozione e smaltimento materiale contenente fibre di amianto”, essendo indicato peraltro nelle prime due fatture che il pagamento richiesto concerneva un acconto e non essendo le stesse mai state contestate dal committente prima del presente giudizio.
4. La causa veniva istruita attraverso prove testimoniali e veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, condannava l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 25.000, oltre ad interessi legali dal 17.03.2015 al saldo, compensando le spese di lite.
Osservava il giudicante dalla documentazione agli atti risultava provato che:
- con scrittura privata del 21.05.2012 le parti si erano accordate per l'esecuzione di lavori da pagina 4 di 9 parte dell'opposta relativi allo smaltimento di 70 tonnellate di eternit per un importo complessivo di € 100.000,00 (importo poi ridotto, per effetto dello sconto riconosciuto, ad
€ 85.000,00), prevedendo il versamento di un acconto di € 10.000, oltre al pagamento rateale di ulteriori € 50.000 fino al mese di gennaio 2013; venivano espressamente esclusi dal preventivo accettato dal i lavori per la eventuale bonifica del terreno e nulla era Pt_1
previsto circa il pagamento del saldo;
- l'opponente aveva versato in favore della creditrice l'importo di € 60.000,00, come non contestato fra le parti, a mezzo di n. 3 bonifici di € 20.000,00 del 26.03.2013, 06.05.2013 e
17.06.2013.
5. In particolare la vertenza concerneva l'interpretazione del preventivo in data 21.05.2012
e, più nello specifico, due aspetti: a) la previsione di un importo complessivo dei lavori, comprensivo o meno dell'iva; b) la deduzione o meno in contratto di due diverse prestazioni, una più ampia concernente la rimozione dell'eternit e la demolizione del capannone (per l'importo complessivo di € 85.000), e un'altra limitata alla rimozione dell'eternit (per un importo ridotto ad € 60.000,00).
6. Quanto al punto sub a) il giudice di prime cure osservava che, pacificamente, in contratto era stato dedotto un importo cd. “totale” di € 85.000,00, da intendersi comprensivo, in mancanza di differente previsione, degli oneri fiscali (e dunque anche dell'iva), perché altrimenti le parti avrebbero aggiunto una espressa dicitura (ad esempio “oltre iva” et similia):
7. Quanto al punto sub b), osservava che i testi escussi avevano dato indicazioni che non potevano ritenersi concludenti in un senso o nell'altro, dovendosi evidenziare, da un lato, la tendenziale non attendibilità di quanto riportato dai testi per fatti avvenuti a distanza di quasi 6 anni dal momento della deposizione testimoniale e, dall'altro lato, la superfluità dell'audizione di testi ex art. 2722 c.c. onde provare fatti aggiunti o contrari ad un documento scritto.
8. Riteneva dunque il giudicante che dalla scrittura poteva evincersi soltanto che le parti si erano accordate per l'esecuzione di lavori per la rimozione di 70 tonnellate (stimate) di eternit dal capannone di proprietà dell'opponente a fronte di un corrispettivo totale di € pagina 5 di 9 100.000, scontato ad € 85.000,00; prevedendo inoltre il versamento di un acconto di €
10.000,00, e ulteriori pagamenti per un totale di € 50.000,00 e null'altro; dal documento in questione non era dunque possibile dedurre l'esistenza di diverse prestazioni concordate fra le parti, non essendovi alcuna menzione relativa alla demolizione del fabbricato, essendo prevista dallo stesso unicamente una prestazione relativa allo smaltimento di 70 tonnellate di eternit, ritenendo quindi accertata la sussistenza del diritto di credito di parte opposta per il minor importo di complessivi € 25.000,00, oltre ad interessi legali dal 17.03.2015 al saldo.
9. Avverso la sentenza ha proposto appello il sig. chiedendone la riforma;
si è Parte_1
costituito in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.12.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Con il primo motivo, l'appellante lamenta la nullità della sentenza per contraddittorietà assoluta della motivazione, violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, vizio della sentenza per contrasto tra affermazioni inconciliabili;
violazione ex art. 111 Cost.
Deduce l'appellante che dal testo del preventivo 21.05.2012 si evincerebbe che le prestazioni sarebbero state chiaramente due: a) una che prevedeva un intervento “Totale” non solo di bonifica del tetto in eternit ma anche di demolizione del fabbricato per un corrispettivo di € 100.000,00, scontata ad € 85.000,00; b) l'altra che prevedeva un intervento solo “Eternit” e cioè il tetto del corrispettivo di € 70.000,00, scontata ad € 60.000,00.
Da ciò discenderebbe l'erroneità della condanna del al pagamento dell'ulteriore Pt_1
importo di € 25.000,00, che non sarebbe dovuto in quanto l'importo di € 85.000,00 era previsto solo nel caso di un intervento “Totale”, comprensivo anche della demolizione del fabbricato, che nel caso di specie non è stato pacificamente realizzato.
11. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 116 c.p.c. in ordine alla prova documentale (doc. 4 scrittura 21/5/2012), deducendo che l'errore in cui è incorso il
Tribunale sarebbe manifesto: l'ulteriore, ma minor importo di € 25.000,00 per cui è stata disposta la condanna non è dovuto in quanto esso non si riferiva alla prestazione pagina 6 di 9 determinata “Eternit” (il cui corrispettivo pattuito di € 60.000,00 è stato già saldato dal Sig.
bensì ad una diversa prestazione denominata “Totale” per cui le parti avevano Pt_1
concordato al netto dello sconto il diverso corrispettivo di € 85.000,00. Lavoro che comprendeva, oltre all'eseguito lavoro di smaltimento dell'eternit, le opere di demolizione dell'intero fabbricato che mai (circostanza pacifica: ne danno atto sia il Tribunale sia controparte) sono state svolte.
12. Sempre sul secondo motivo si lamenta l'errata/omessa/carenza motivazionale in ordine alle prove testimoniali svolte.
In particolare, si deduce preliminarmente che la prova testimoniale è stata legittimamente ammessa in quanto il divieto ex art. 2722 c.c. opera soltanto quando si tratti di provare l'avvenuta stipulazione del contratto, mentre non si applica quando questa non è in discussione, e la prova testimoniale viene dedotta allo scopo di chiarire la volontà delle parti, o di provare fatti storici diretti a chiarire il comportamento delle parti o il valore negoziale del documento;
inoltre, deduce l'appellante che doveva essere dato maggior credito a quanto dichiarato dal teste Arch. terzo rispetto alle parti in quanto Testimone_1
tecnico del Sig. che avrebbe acquistato l'immobile di proprietà del il Persona_1 Pt_1
quale aveva confermato di essere stato il materiale estensore della scrittura privata e che i termini dell'accordo erano quelli sostenuti dall'odierno appellante, mentre la stessa attendibilità non poteva essere riconosciuta alle confliggenti dichiarazioni dei testi Tes_2
e in quanto dipendenti della che avevano dichiarato
[...] Testimone_3 CP_1
di non essere stati presenti all'accordo.
13. Con il terzo motivo si chiede un diverso regolamento delle spese di lite in conseguenza dell'auspicato accoglimento dell'appello.
14. Così riassunte le argomentazioni poste a sostegno dell'impugnazione, la Corte ritiene che l'appello sia totalmente infondato.
Dall'esegesi letterale del preventivo 21.05.2012 non si evince, infatti, che le parti abbiano dedotto in contratto due diverse prestazioni, una più ampia concernente la rimozione dell'eternit e la demolizione del capannone (per l'importo complessivo di € 85.000), e un'altra limitata alla rimozione dell'eternit (per un importo ridotto ad € 60.000,00), mentre pagina 7 di 9 ciò che risulta effettivamente convenuto tra le parti è solo l'accordo per la rimozione di 70 tonnellate di eternit al costo di € 85.000,00 (scontato), per la quale l'odierno appellante ha versato solo € 60.000,00 mediante n.3 bonifici di € 20.000,00 ciascuno, restando pertanto debitore della differenza di € 25.000,00, come correttamente accertato dal giudice di prime cure.
15. Allo stesso modo, deve ritenersi corretta la decisione del giudice di prime cure in punto di ritenuta inammissibilità delle prove testimoniali, pur ammesse ed espletate dal precedente giudice assegnatario della causa, in quanto le stesse incorrono nel divieto di cui all'art. 2722
c.c. perché volte, nel caso in esame, a dimostrare contestuali patti aggiunti o contrari al contenuto del documento, ovvero l'asserita pattuizione tra le parti non solo di una prestazione di rimozione del tetto di eternit, ma anche di una (eventuale) prestazione di demolizione del capannone che, solo nel caso in cui fosse stata eseguita, avrebbe portato il costo complessivo dell'operazione ad € 85.000,00.
Ad ogni buon conto, tenuto conto delle confliggenti dichiarazioni rese dai testimoni, non può essere riconosciuta maggiore attendibilità alle dichiarazioni dell'Arch. il Testimone_1
quale, proprio in quanto materiale estensore dell'atto, nonché tecnico particolarmente qualificato, deve ritenersi che avrebbe senza dubbio specificato nel preventivo 21.05.2012 il diverso contenuto e costo delle due prestazioni, come dedotte dall'odierno appellante, se le parti si fossero davvero accordate in tal senso.
16. Sul punto Cass., sezione seconda civile, ord. 20 gennaio 2022, n. 1742: “Nel concetto di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, in relazione ai quali opera il divieto di ammissione della prova testimoniale di cui all'art. 2722 c.c., non rientrano quelle pattuizioni il cui contenuto od oggetto non risulti in alcun modo previsto dal contratto e che non possono, perciò, ritenersi comprese nel negozio consacrato nell'atto scritto, ma che non siano in contrasto con la volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa, così che la prova testimoniale deve ritenersi ammissibile quando essa non miri ad ampliare, modificare o alterare la disciplina obiettiva prevista nel contratto stipulato per iscritto ma abbia ad oggetto elementi di mera integrazione e chiarificazione del contenuto della volontà negoziale.”
17. In conclusione l'appello deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza. pagina 8 di 9 Le spese del grado, che si liquidano in dispositivo sulla base dei vigenti parametri forensi ad esclusione della fase istruttoria non svolta, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellato.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Parte_1
favore dell'appellata che si liquidano in € 6.946,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
generali, IVA e CPA come per legge;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna, il 11.03.2025.
Il Presidente dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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