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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 30/05/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1009/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1009 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dall'Avv. ANDREA BOI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito a Macomer in Via Lombardia n. 1;
Ricorrente
e , nata a [...] il g. 11.01.1970, C.F. ; Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per la parte ricorrente come rassegnate nel ricorso depositato il 2.10.2024:
«a) La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
e , celebrato il 20 Agosto 1994, ordinando al competente Ufficiale di Stato Controparte_1
Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
b) dichiarare che i Signori e hanno già Parte_1 Controparte_1
concordemente regolato i loro rapporti patrimoniali inerenti qualsivoglia bene mobile ed immobile
e non hanno nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra;
c) dichiarare che i Signori e non hanno, Parte_1 Controparte_1
reciprocamente, nulla a pretendere a titolo di assegno divorzile;
d) vinte le spese di lite in caso di opposizione».
Conclusioni del PM:
1
N. R.G. 1009/2024
«V°, conclude perché il Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 02/10/2024, ha esposto di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Osidda (NU) il 20.08.1994; che dall'unione sono nati due Controparte_1
figli: , il 4.11.1995, e il 12.03.2000, entrambi maggiorenni ed autosufficienti Per_1 Per_2
economicamente; che il Tribunale di Nuoro con decreto n. 233/2023 del 29.04.2023 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 13.05.2025, il resistente presente personalmente ha confermato il ricorso e ha dichiarato di non volersi riconciliare. Inoltre, nella stessa udienza, è stata dichiarata la contumacia di in quanto regolarmente notificata e non costituita in giudizio. Controparte_1
***
2. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente è fondata e va accolta.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale e dal conseguente decreto di omologa della separazione è decorso un periodo di tempo superiore ai sei mesi previsti dalla legge. Come dichiarato dalla parte ricorrente, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Il ricorrente ha confermato personalmente, in prima udienza, di non volersi riconciliare.
Pertanto, la domanda del ricorrente volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
3. Nulla sulle spese di lite poiché il ne ha chiesto la corresponsione solo in caso di Pt_1
opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Osidda il 20.08.1994, tra
, nato a [...] il g. 07.03.1965 e , nata Parte_1 Controparte_1
a OZ (SS) il g. 11.01,1970, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Osidda (NU), atto n. 1, parte II, serie A – anno 1994.
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
2
N. R.G. 1009/2024
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 27.5.2025.
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
3
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu