Sentenza 6 luglio 1999
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 140 R.D. n. 1775 del 1933, le domande volte a conseguire la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni - anche se fatte valere in forza della generale previsione dell'art. 2043 cod. civ. - sono devolute alla cognizione dei Tribunali Regionali delle acque pubbliche tutte le volte in cui i danni sono direttamente dipendenti dall'esecuzione, manutenzione e funzionamento dell'opera idraulica, mentre restano riservate al giudice ordinario le domande che si ricollegano solo in via indiretta ed occasionale alle vicende relative al governo delle acque, poiché la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di fattispecie che coinvolgano apprezzamenti circa la deliberazione, progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della pubblica amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato la impugnata decisione della Corte d'appello, ritenendo sussistente la competenza del giudice specializzato, in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni arrecati alla casa di abitazione di un privato, ed all'area circostante, in occasione dello straripamento, a seguito delle piogge, del canale adiacente, causato, secondo la deduzione del ricorrente, dalla mancata manutenzione e dal mancato ampliamento dell'alveo, oltre che dalla deviazione in esso di altre acque.)
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/1999, n. 6955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6955 |
| Data del deposito : | 6 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati
Dott. Michele CANTELLO - Presidente -
" Vincenzo FERRO - Consigliere -
" Ugo VITRONE "
" Mario Rosario MORELLI "
" Giuseppe SALMÈ rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CONSORZIO di BONIFICA di PAESTUM, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Isonzo 50 presso l'avv. Giovanni Compagno che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso,
ricorrente contro
LI NA, elettivamente domiciliato in Roma, via Boccioni 4 presso l'avv. Antonino Smiroldo, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Rascio, per procura speciale a margine del controricorso, controricorrente avverso la sentenza della corte d'appello di Salerno del 19 dicembre 1996. Sentita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 30 ottobre 1998 dal relatore consigliere dott. Giuseppe Salmè;
sentiti l'avv. Compagno per il ricorrente e l'avv. Rascio per il controricorrente;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Stefano Schirò che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo, con assorbimento degli altri.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 28 ottobre 1983 AT GL ha convenuto avanti al tribunale di Salerno il Consorzio di bonifica Paestum - sinistra Sele - chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati alla sua casa di abitazione e all'area circostante, sita in Capaccio, contrada Sabatella, dallo straripamento del canale adiacente verificatosi a seguito delle piogge del 23 dicembre 1982, causato dalla mancata manutenzione e del mancato ampliamento dell'alveo.
Il Consorzio ha chiesto il rigetto della domanda sostenendo che i danni si erano verificati a causa della esistenza di una condotta di proprietà dell'ANAS.
Il tribunale, con sentenza del 20 dicembre 1994, ha accolto la domanda condannando il consorzio al risarcimento dei danni. Tale decisione è stata confermata dalla corte d'appello di Salerno. La corte territoriale, per quello che ancora rileva in questa sede, ha innanzi tutto respinto l'eccezione di incompetenza del tribunale adito, affermando che avendo l'attore chiesto il risarcimento dei danni provocati dal mancato spurgo del canale, dal mancato inserimento e riparazione della pavimentazione e quindi dalla mancata e difettosa manutenzione dell'opera idraulica affidata al Consorzio, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e senza richiedere alcun accertamento in tema di pubblico interesse, non sussisteva la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, ex art. 140 lettera e) del r.d. 1775/1933. Nel merito la corte d'appello ha accertato la responsabilità del Consorzio, escludendo quella dell'ANAS, perché anche in assenza dell'opera di proprietà di queste ente l'allagamento si sarebbe verificato egualmente.
Avverso la sentenza della corte d'appello di Salerno il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resiste con controricorso AT GL. Entrambe le parti hanno presentato memorie. Motivi della decisione 1) Con il primo motivo il ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 140 lettera e) del r.d.n. 1775/1933 e quindi l'incompetenza del tribunale di
Salerno, in relazione all'art. 360 n. 2 c.p.c., sostiene che, ai sensi della norma richiamata e alla luce del petitum sostanziale, la competenza a conoscere della domanda attrice spettava al tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli perché la richiesta risarcitoria comportava la necessità di valutare elementi altamente tecnici relativi alla manutenzione di un'opera pubblica idraulica. Con il secondo mezzo, deducendo la violazione degli articoli. 54, 59, 17 e 18 del r.d. 215/1933, il ricorrente afferma che, poiché il canale di cui si tratta ha natura demaniale e la responsabilità viene legata alla omissione della risagomatura, degli scavi e della pavimentazione, che è imputabile all'ente proprietario (attualmente la Regione) la domanda risarcitoria doveva essere rivolta nei confronti di tale ente.
2) Il controricorrente, nelle memorie ex art. 378 c.p.c., ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto nella specie avrebbe dovuto proporsi regolamento necessario di competenza nel termine di cui all'art. 47, 2^ comma c.p.c., che, invece, era ampiamente scaduto al momento della proposizione del ricorso. Sostiene infatti che il secondo motivo sarebbe, prima ancora che infondato, inammissibile, perché prospetta una questione estranea all'oggetto del giudizio d'appello e che pertanto il ricorso mira esclusivamente a contestare la competenza del tribunale adito.
L'eccezione non ha fondamento
La sentenza della corte d'appello di Salerno, infatti non si è limitata a statuire sulla competenza, ma ha esaminato e deciso anche il merito. Del pari il ricorso investe non solo la pronuncia sulla competenza, ma anche la conferma nel merito della sentenza di primo grado. Nè rileva che il motivo con il quale viene censurato il merito della pronuncia impugnata possa essere inammissibile, in quanto la valutazione della dedotta inammissibilità deve pur sempre essere compiuta in sede di esame del ricorso ordinario, essendo estranea all'oggetto della pronuncia richiesta con istanza ex art. 42 c.p.c. 3) Il primo motivo di ricorso è fondato.
È orientamento costante di questa Corte che le domande volte a conseguire la condanna della p.a. al risarcimento dei danni - anche se fatte valere in forza della generale previsione dell'art. 2043 c.c. -, ai sensi dell'art. 140 lettera e) del r.d. 1775 del 1933,
sono devolute alla cognizione dei tribunali regionali delle acque pubbliche tutte le volte in cui i danni sono direttamente dipendenti dal modo di essere dell'opera idraulica, non solo quando si deduca un difetto di costruzione, ma anche quando sia prospettato la mancata o difettosa manutenzione, sempre che vengano in questione quegli apprezzamenti di natura squisitamente tecnica, in funzione della cui necessità e della maggiore idoneità ad espletarli si giustifica la preferenza accordata dal legislatore al giudice specializzato, mentre restano riservate al giudice ordinario le domande che si ricollegano solo in via indiretta e occasionale alle vicende relative al governo delle acque (Cass n. 5676/1998, 4725/1997, 7200/1997, 8054/1997, 10087/1994, 4188/1990, 4479/1986). Tale orientamento è fermo, d'altra parte, anche quando siano dedotte pretese fondate su comportamenti materiali, commissivi ed omissivi, in tutti i casi in cui siffatti comportamenti coinvolgano apprezzamenti circa la deliberazione, progettazione ed attuazione di opere idrauliche o, comunque, siano espressione di scelte discrezionali dell'amministrazione per la tutela di interessi generali relativi al regime delle acque pubbliche (Cass. 6663/1996, 656/1993). E poiché nella specie il privato ha dedotto che i danni lamentati è dipeso dalla "mancanza di idonee opere di manutenzione e del mancato sprofondamento ed ampliamento dell'alveo del canale e della deviazione in esso di altre acque" (come risulta dall'atto di citazione, che, per la natura del vizio dedotto, può essere esaminato anche in questa sede) è indubbia la competenza del giudice specializzato. Infatti, oltre a difetti di manutenzione, dipendenti non da mera inosservanza di regole di ordinaria prudenza e diligenza, ma dalla mancata adozione di provvedimenti tecnicamente "idonei" o dalla adozione di provvedimenti tecnicamente errati (come la deviazione di altre acque nel canale de quo) è stato dedotto anche la mancata adozione di misure che esulano dalla semplice manutenzione (come l'ampliamento e lo "sprofondamento"). L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo. Deve, quindi, essere cassata la sentenza impugnata, con rinvio al tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio al tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione, il 30 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 1999