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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 13/05/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice Giulia Paoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 565 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con atto di citazione spedito per la notifica il 26.07.2024 da:
(c.f. ), nata il [...] a [...], fraz. Parte_1 C.F._1
Ravina e residente in [...]; rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Chiara Arman ed elettivamente domiciliata presso lo studio della difensora in c.so Rosmini, n. 66;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
Hirop (Moldavia) e residente in [...] fraz. Pozza n. 54; rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Marianna Scrinzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio della difensora in
Rovereto (TN), c.so Rosmini n. 30;
PARTE CONVENUTA
e contro
(c.f. ), nata il [...] a Controparte_2 C.F._3
Sant'Agata sul Santerno e (c.f. , nato il CP_3 C.F._4
01.10.1932 a Sant'Agata sul Santerno, entrambi residenti in [...]sul Santerno
l.go XXV Aprile 1945, n. 2;
CONVENUTI-contumaci e con la chiamata in causa di c.f. ) nata il [...] a [...] CP_4 C.F._5
Santerno e residente in [...]; rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Roberta Toldo ed
1 elettivamente domiciliata presso lo studio della difensora in Rovereto (TN), via
Paoli, n. 33;
PARTE TERZIA CHIAMATA
In punto di: usucapione immobiliare
Conclusioni
Parte attrice: “precisa come in atto di citazione e come da memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c.”.
Parte convenuta costituita: “precisa come da comparsa”.
Parte terza chiamata: “precisa come da comparsa di costituzione e risposta”.
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione spedito per la notifica il 26.07.2024 ha convenuto Parte_1
in giudizio , e esponendo: Controparte_1 Controparte_2 CP_3
- di aver acquistato il 28.10.1981, assieme al marito , deceduto nel Persona_1
2023, la proprietà p.m. 26 della p.ed. 2341 in C.C. Rovereto con la quota di ½ ciascuno;
- che la p.m. 26 si compone di appartamento, cantina e garage, tuttavia, al momento dell'acquisto a lei e al marito sarebbe stato consegnato il garage facente parte della p.m. 33 della p.ed. 2341 (più grande del garage p.m. 26), ente che da quel momento avrebbero posseduto, anche in via mediata concedendolo in locazione a terzi, acquistandone la proprietà (pro quota) in forza di usucapione;
- che lei sarebbe erede del marito , deceduto nel 2023. Persona_1
- che il 25.11.1981 ha acquistato la nuda proprietà della p.m. 33 della CP_4
p.ed. 2341 in C.C. Rovereto gravata da usufrutto a favore dei propri genitori e Controparte_2 CP_3
- che la p.m. 33 si scompone di appartamento, cantina e garage, tuttavia, al momento dell'acquisto a e sarebbe stato consegnato il garage facente parte CP_3 CP_2
della p.m. 26 della p.ed. 2341, ente che da quel momento avrebbero posseduto, anche in via mediata concedendolo in locazione a terzi, acquistandone la nuda proprietà e l'usufrutto in forza di usucapione;
2 - che il 14.05.2019 ha venduto a la nuda proprietà CP_4 Controparte_1 della p.m. 33, ma anche quest'ultima è stata immessa nel possesso del garage p.m.
26.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: Parte_1
- di accertare l'avvenuto acquisto a proprio favore della proprietà del garage p.m. 33 della p.ed. 2341 in C.C. Rovereto;
- di accertare l'avvenuto acquisto a favore di della nuda proprietà Controparte_1
del garage p.m. 26 della p.ed. 2341 in C.C. Rovereto;
- di porre a suo carico il pagamento, a favore di , di una somma pari alla CP_1
differenza di valore tra i due garages.
1.2. Oltre a ciò l'attrice ha insistito per la rifusione delle spese del giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.10.2024 si è costituita in giudizio la quale: Controparte_1
- ha confermato di essere proprietaria del garage p.m. 33, oltretutto più grande e quindi più costoso del garage p.m. 26, contestando che sia ad averne Pt_1
acquistato la proprietà in usucapione (ma anche a titolo derivativo), non ricorrendone i presupposti;
- ha evidenziato che, in ogni caso, quand'anche avesse acquistato per Pt_1
usucapione la proprietà del garage p.m. 33, detto acquisto non le sarebbe opponibile ai sensi dell'art. 5, comma 3 del R.D. 499/1929;
- ha sottolineato di aver comunque usucapito la nuda proprietà del garage p.m. 26, potendo unire il proprio possesso con quella della propria dante causa CP_4
- ha rappresentato di aver diritto a essere manlevata da nel caso di CP_4
evizione parziale della p.m. 33.
2.1. Tanto premesso, ha chiesto, in via preliminare di rito, di Controparte_1
essere autorizzata alla chiamata in causa della propria dante causa nel CP_4
merito insiste affinché il Tribunale di Rovereto:
- in via principale, rigetti la domanda di usucapione del garage p.m. 33, ordinando quindi il ripristino della situazione di fatto e di diritto
- in via subordinata riconvenzionale, riconosca l'avvenuto acquisto a proprio favore della nuda proprietà del garage p.m. 26, con condanna di al CP_4
3 pagamento a suo favore del maggior prezzo versato per l'acquisto del più grande garage p.m. 33;
- in ulteriore subordine, condanni a manlevarla da ogni conseguenza CP_4
negativa a lei derivante per il caso di evizione del garage p.m. 33 senza che le venga riconosciuto alcun diritto sul garage p.m. 26.
2.2. chiede inoltre la rifusione delle spese di causa. Controparte_1
3. Autorizzata la chiamata in causa di con il decreto ex art. 171 bis CP_4
c.p.c., quest'ultima si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 04.02.2025, chiedendo il rigetto delle domande attoree e la vittoria delle spese del giudizio, sostenendo l'insussistenza in capo a dei presupposti per il Pt_1 riconoscimento dell'usucapione e comunque per l'inopponibilità dell'eventuale acquisto a titolo originario ai sensi dell'art. 5, comma 3 del R.D. 499/1929.
4. e non si sono costituiti in giudizio, Controparte_2 CP_3
nonostante la ritualità della notifica e il rispetto del termine minimo di comparizione,
e pertanto sono stati dichiarati contumaci in sede di verifiche preliminari.
5. Tanto premesso, va anzitutto esaminata la domanda di accertamento della proprietà del garage p.m. 33 della p.ed. 2341 in C.C. Rovereto in capo all'attrice.
5.1. La domanda è senz'altro fondata dal momento che, anzitutto, non è stato specificamente contestato il fatto che e il coniuge abbiano occupato, Pt_1 Per_1
utilizzato e concesso in locazione il garage p.m. 33 dal 1981 per i successivi vent'anni.
5.2. In secondo luogo, dimostrato il corpus possessionis, ai sensi dell'art. 1141 c.c. scatta la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'"animus rem sibi habendi", non superata nel caso di specie da alcuna prova contraria.
5.2.1. La convenuta e la terza chiamata contestano la sussistenza dell'animus richiesto per il perfezionamento dell'usucapione, sostenendo che tale elemento non potrebbe ravvisarsi nel caso di specie perché i coniugi Persona_2
consideravano il garage come proprio e quindi non nella consapevolezza dell'altruità della res.
5.2.2. Tale argomentazione non può essere condivisa: ciò che rileva ai fini dell'usucapione è la circostanza che l'esercizio del potere di fatto sul bene sia
4 sorretto dall'animo del proprietario e quindi con la volontà di esserne i proprietari a prescindere dalla consapevolezza o meno dell'altruità del bene. A conferma di ciò si evidenzia che anche recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui “…nell'ipotesi di compravendita di un bene immobile, nulla perché realizzata in forma verbale, alla quale le parti abbiano dato esecuzione mediante la consegna della "res", l'accipiens viene a trovarsi in una situazione di possesso e non di detenzione” e ciò perché “la circostanza che la "traditio" sia stata eseguita in virtù di un contratto che, pur invalido (perché non concluso nella necessaria forma scritta), era comunque volto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra
l'"accipiens" e la "res tradita" sia sorretto dall'"animus rem sibi habendi” (cfr. Cass.
21304/2024).
5.3. In definitiva, si può affermare che e il coniuge Parte_1 Persona_1
nell'anno 2001 hanno acquistato, in forza di usucapione ventennale, la comproprietà del garage p.m. 33 della p.ed. 2341 in C.C. Rovereto.
5.4. Dalla documentazione depositata risulta, inoltre, che è l'unica erede Parte_1
di (cfr. docc. 1 e 2 depositata il 21.02.2025) e pertanto, al momento del Per_1 decesso di quest'ultimo, ella ha acquistato per successione mortis causa la quota di proprietà di garage p.m. 33 usucapita da , divenendone quindi esclusiva Per_1
proprietaria.
5.5. In conclusione, quindi, si accerta che ha acquistato per usucapione la Parte_1 quota di ½ dell'ente garage rientrante nella consistenza della p.m. 33 della p.ed.
2341 in C.C. Rovereto e la restante quota per successione mortis causa al marito
. Persona_1
6. Nonostante la fondatezza della domanda formulata dall'attrice, la proprietà del garage p.m. 33 non potrà essere intavolata a suo nome, ciò in quanto l'acquisto a titolo originario non è opponibile a ai sensi dell'art. 5, comma 3 Controparte_1
del R.D. 499/1929.
6.1. Va ricordato che la disposizione citata stabilisce che “Chi pretende di aver acquistato la proprietà o un altro diritto reale su beni immobili per usucapione o altro modo di acquisto originario, può ottenerne l'iscrizione nel libro fondiario sulla
5 base di una sentenza passata in giudicato che gli riconosca il diritto stesso”; il comma 3 di tale articolo precisa tuttavia che “Restano però salvi in ogni caso i diritti dei terzi acquistati sulla fede del libro fondiario anteriormente alla iscrizione
o cancellazione o alla annotazione della domanda giudiziale diretta ad ottenere
l'iscrizione o la cancellazione”.
6.1.1. La giurisprudenza ha chiarito:
- che tale disposizione si applica allorché, al momento dell'acquisto da parte del terzo, la fattispecie di acquisto a titolo originario si fosse già perfezionata e non invece quando, al momento dell'acquisto da parte del terzo, la fattispecie a titolo originario fosse ancora in corso di perfezionamento (per esempio non fosse ancora decorso il ventennio necessario per l'usucapione): in tale secondo caso, infatti, il terzo acquirente è ben in grado di rendersi conto del possesso altrui e di attivarsi per impedire l'acquisto a titolo originario;
- che il concetto di “acquisto sulla fede del libro fondiario” va inteso in senso ampio, comprensivo non solo di una conoscenza attuale ed effettiva, in capo al terzo acquirente, dei presupposti per l'acquisto extra-tavolare, ma anche allorché quest'ultimo potesse conoscere con l'ordinaria diligenza l'esistenza di tali presupposti;
- che, stante il principio di pubblica fede che assiste le risultanze dei libri fondiari, la buona fede del terzo acquirente si presume ed è quindi onere di colui che sostiene di aver acquistato un diritto extra-tavolare a dover dimostrare che il terzo conosceva o avrebbe potuto conoscere, facendo uso dell'ordinaria diligenza, i presupposti dell'acquisto extra-tavolare.
6.2. Nel caso di specie:
- si rientra certamente nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 3 R.D.
499/1929 dal momento che l'attrice e il di lei coniuge hanno usucapito il garage p.m.
33 nel 2001 (ossia vent'anni dopo l'immissione nel possesso), mentre ha CP_1 acquistato nel 2019, dunque successivamente al perfezionamento dell'acquisto a titolo originario in capo ai coniugi;
- l'acquisto a titolo originario non è opponibile a dal momento che non è CP_1
stata allegata, prima ancora che provata, né la sua mala fede, ossia il fatto che ella
6 fosse a conoscenza dell'avvenuta usucapione del garage p.m. 33 da parte dei coniugi
, né la sua colpevole ignoranza, ossia il fatto che, usando l'ordinaria Persona_2 diligenza, avrebbe potuto conoscere l'usucapione dei coniugi CP_1 [...]
. Per_3
6.2.1. In particolare, con riferimento a tale ultimo profilo può dirsi perfino raggiunta la prova contraria dal momento che:
- se a l'Agenzia immobiliare avesse fatto visionare il garage p.m. 33 CP_1
(quello “corretto”), pur usando l'ordinaria diligenza ella difficilmente avrebbe potuto immaginare che questo era stato usucapito da altri, posto che entrambi i garages, quello p.m. 33 e quello p.m. 26, erano locati al momento del suo acquisto;
pertanto, visionando il garage p.m. 33 e trovandolo occupato, avrebbe verosimilmente supposto che quelli fossero i conduttori dei propri usufruttuari e;
CP_2 CP_3
- se, invece, a l'Agenzia immobiliare avesse fatto visionare il garage p.m. CP_1
26 (quello “sbagliato”), pur usando l'ordinaria diligenza ella non avrebbe potuto avvedersi dell'errore, confidando legittimamente sul fatto che l'Agenzia le avesse fatto visionare il garage corretto.
6.3. In definitiva, si accerta che è proprietaria dell'ente garage Controparte_1
facente parte della p.m. 33 della p.ed. 2341 in C.C. Rovereto.
7. A fronte di tale conclusione le domande formulate da nei confronti di CP_1
sono assorbite. CP_4
8. L'ulteriore domanda di parte attrice, volta ad accertare che ha CP_1
acquistato per usucapione la nuda proprietà del garage p.m. 26 è invece inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
9. Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, stante l'involontarietà della situazione creatasi e la perfetta buona fede che ha animato ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. ACCERTA che ha acquistato per usucapione la proprietà di ½ del Parte_1
garage facente parte della p.m. 33 della p.ed. 2341 in C.C. Rovereto e per
7 successione mortis causa al coniuge la proprietà della restante Persona_1
quota della medesimo bene;
2. ACCERTA che l'acquisto della proprietà del garage facente parte della p.m.
33 della p.ed. 2341 in C.C. Rovereto da parte di non è opponibile a Parte_1
ai sensi dell'art. 5, comma 3 del R.D. 499/1929; Controparte_1
3. ACCERTA, pertanto, che nuda proprietaria del garage p.m. 33 della p.ed.
2341 in C.C. Rovereto è ; Controparte_1
4. DICHIARA inammissibile domanda di volta ad accertare che Parte_1
ha acquistato per usucapione la nuda proprietà del garage p.m. Controparte_1
26 della p.ed. 2341 in C.C. Rovereto;
5. COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Rovereto 13/05/2025
La giudice
Giulia Paoli
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice Giulia Paoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 565 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con atto di citazione spedito per la notifica il 26.07.2024 da:
(c.f. ), nata il [...] a [...], fraz. Parte_1 C.F._1
Ravina e residente in [...]; rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Chiara Arman ed elettivamente domiciliata presso lo studio della difensora in c.so Rosmini, n. 66;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
Hirop (Moldavia) e residente in [...] fraz. Pozza n. 54; rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Marianna Scrinzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio della difensora in
Rovereto (TN), c.so Rosmini n. 30;
PARTE CONVENUTA
e contro
(c.f. ), nata il [...] a Controparte_2 C.F._3
Sant'Agata sul Santerno e (c.f. , nato il CP_3 C.F._4
01.10.1932 a Sant'Agata sul Santerno, entrambi residenti in [...]sul Santerno
l.go XXV Aprile 1945, n. 2;
CONVENUTI-contumaci e con la chiamata in causa di c.f. ) nata il [...] a [...] CP_4 C.F._5
Santerno e residente in [...]; rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Roberta Toldo ed
1 elettivamente domiciliata presso lo studio della difensora in Rovereto (TN), via
Paoli, n. 33;
PARTE TERZIA CHIAMATA
In punto di: usucapione immobiliare
Conclusioni
Parte attrice: “precisa come in atto di citazione e come da memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c.”.
Parte convenuta costituita: “precisa come da comparsa”.
Parte terza chiamata: “precisa come da comparsa di costituzione e risposta”.
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione spedito per la notifica il 26.07.2024 ha convenuto Parte_1
in giudizio , e esponendo: Controparte_1 Controparte_2 CP_3
- di aver acquistato il 28.10.1981, assieme al marito , deceduto nel Persona_1
2023, la proprietà p.m. 26 della p.ed. 2341 in C.C. Rovereto con la quota di ½ ciascuno;
- che la p.m. 26 si compone di appartamento, cantina e garage, tuttavia, al momento dell'acquisto a lei e al marito sarebbe stato consegnato il garage facente parte della p.m. 33 della p.ed. 2341 (più grande del garage p.m. 26), ente che da quel momento avrebbero posseduto, anche in via mediata concedendolo in locazione a terzi, acquistandone la proprietà (pro quota) in forza di usucapione;
- che lei sarebbe erede del marito , deceduto nel 2023. Persona_1
- che il 25.11.1981 ha acquistato la nuda proprietà della p.m. 33 della CP_4
p.ed. 2341 in C.C. Rovereto gravata da usufrutto a favore dei propri genitori e Controparte_2 CP_3
- che la p.m. 33 si scompone di appartamento, cantina e garage, tuttavia, al momento dell'acquisto a e sarebbe stato consegnato il garage facente parte CP_3 CP_2
della p.m. 26 della p.ed. 2341, ente che da quel momento avrebbero posseduto, anche in via mediata concedendolo in locazione a terzi, acquistandone la nuda proprietà e l'usufrutto in forza di usucapione;
2 - che il 14.05.2019 ha venduto a la nuda proprietà CP_4 Controparte_1 della p.m. 33, ma anche quest'ultima è stata immessa nel possesso del garage p.m.
26.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: Parte_1
- di accertare l'avvenuto acquisto a proprio favore della proprietà del garage p.m. 33 della p.ed. 2341 in C.C. Rovereto;
- di accertare l'avvenuto acquisto a favore di della nuda proprietà Controparte_1
del garage p.m. 26 della p.ed. 2341 in C.C. Rovereto;
- di porre a suo carico il pagamento, a favore di , di una somma pari alla CP_1
differenza di valore tra i due garages.
1.2. Oltre a ciò l'attrice ha insistito per la rifusione delle spese del giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.10.2024 si è costituita in giudizio la quale: Controparte_1
- ha confermato di essere proprietaria del garage p.m. 33, oltretutto più grande e quindi più costoso del garage p.m. 26, contestando che sia ad averne Pt_1
acquistato la proprietà in usucapione (ma anche a titolo derivativo), non ricorrendone i presupposti;
- ha evidenziato che, in ogni caso, quand'anche avesse acquistato per Pt_1
usucapione la proprietà del garage p.m. 33, detto acquisto non le sarebbe opponibile ai sensi dell'art. 5, comma 3 del R.D. 499/1929;
- ha sottolineato di aver comunque usucapito la nuda proprietà del garage p.m. 26, potendo unire il proprio possesso con quella della propria dante causa CP_4
- ha rappresentato di aver diritto a essere manlevata da nel caso di CP_4
evizione parziale della p.m. 33.
2.1. Tanto premesso, ha chiesto, in via preliminare di rito, di Controparte_1
essere autorizzata alla chiamata in causa della propria dante causa nel CP_4
merito insiste affinché il Tribunale di Rovereto:
- in via principale, rigetti la domanda di usucapione del garage p.m. 33, ordinando quindi il ripristino della situazione di fatto e di diritto
- in via subordinata riconvenzionale, riconosca l'avvenuto acquisto a proprio favore della nuda proprietà del garage p.m. 26, con condanna di al CP_4
3 pagamento a suo favore del maggior prezzo versato per l'acquisto del più grande garage p.m. 33;
- in ulteriore subordine, condanni a manlevarla da ogni conseguenza CP_4
negativa a lei derivante per il caso di evizione del garage p.m. 33 senza che le venga riconosciuto alcun diritto sul garage p.m. 26.
2.2. chiede inoltre la rifusione delle spese di causa. Controparte_1
3. Autorizzata la chiamata in causa di con il decreto ex art. 171 bis CP_4
c.p.c., quest'ultima si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 04.02.2025, chiedendo il rigetto delle domande attoree e la vittoria delle spese del giudizio, sostenendo l'insussistenza in capo a dei presupposti per il Pt_1 riconoscimento dell'usucapione e comunque per l'inopponibilità dell'eventuale acquisto a titolo originario ai sensi dell'art. 5, comma 3 del R.D. 499/1929.
4. e non si sono costituiti in giudizio, Controparte_2 CP_3
nonostante la ritualità della notifica e il rispetto del termine minimo di comparizione,
e pertanto sono stati dichiarati contumaci in sede di verifiche preliminari.
5. Tanto premesso, va anzitutto esaminata la domanda di accertamento della proprietà del garage p.m. 33 della p.ed. 2341 in C.C. Rovereto in capo all'attrice.
5.1. La domanda è senz'altro fondata dal momento che, anzitutto, non è stato specificamente contestato il fatto che e il coniuge abbiano occupato, Pt_1 Per_1
utilizzato e concesso in locazione il garage p.m. 33 dal 1981 per i successivi vent'anni.
5.2. In secondo luogo, dimostrato il corpus possessionis, ai sensi dell'art. 1141 c.c. scatta la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'"animus rem sibi habendi", non superata nel caso di specie da alcuna prova contraria.
5.2.1. La convenuta e la terza chiamata contestano la sussistenza dell'animus richiesto per il perfezionamento dell'usucapione, sostenendo che tale elemento non potrebbe ravvisarsi nel caso di specie perché i coniugi Persona_2
consideravano il garage come proprio e quindi non nella consapevolezza dell'altruità della res.
5.2.2. Tale argomentazione non può essere condivisa: ciò che rileva ai fini dell'usucapione è la circostanza che l'esercizio del potere di fatto sul bene sia
4 sorretto dall'animo del proprietario e quindi con la volontà di esserne i proprietari a prescindere dalla consapevolezza o meno dell'altruità del bene. A conferma di ciò si evidenzia che anche recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui “…nell'ipotesi di compravendita di un bene immobile, nulla perché realizzata in forma verbale, alla quale le parti abbiano dato esecuzione mediante la consegna della "res", l'accipiens viene a trovarsi in una situazione di possesso e non di detenzione” e ciò perché “la circostanza che la "traditio" sia stata eseguita in virtù di un contratto che, pur invalido (perché non concluso nella necessaria forma scritta), era comunque volto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra
l'"accipiens" e la "res tradita" sia sorretto dall'"animus rem sibi habendi” (cfr. Cass.
21304/2024).
5.3. In definitiva, si può affermare che e il coniuge Parte_1 Persona_1
nell'anno 2001 hanno acquistato, in forza di usucapione ventennale, la comproprietà del garage p.m. 33 della p.ed. 2341 in C.C. Rovereto.
5.4. Dalla documentazione depositata risulta, inoltre, che è l'unica erede Parte_1
di (cfr. docc. 1 e 2 depositata il 21.02.2025) e pertanto, al momento del Per_1 decesso di quest'ultimo, ella ha acquistato per successione mortis causa la quota di proprietà di garage p.m. 33 usucapita da , divenendone quindi esclusiva Per_1
proprietaria.
5.5. In conclusione, quindi, si accerta che ha acquistato per usucapione la Parte_1 quota di ½ dell'ente garage rientrante nella consistenza della p.m. 33 della p.ed.
2341 in C.C. Rovereto e la restante quota per successione mortis causa al marito
. Persona_1
6. Nonostante la fondatezza della domanda formulata dall'attrice, la proprietà del garage p.m. 33 non potrà essere intavolata a suo nome, ciò in quanto l'acquisto a titolo originario non è opponibile a ai sensi dell'art. 5, comma 3 Controparte_1
del R.D. 499/1929.
6.1. Va ricordato che la disposizione citata stabilisce che “Chi pretende di aver acquistato la proprietà o un altro diritto reale su beni immobili per usucapione o altro modo di acquisto originario, può ottenerne l'iscrizione nel libro fondiario sulla
5 base di una sentenza passata in giudicato che gli riconosca il diritto stesso”; il comma 3 di tale articolo precisa tuttavia che “Restano però salvi in ogni caso i diritti dei terzi acquistati sulla fede del libro fondiario anteriormente alla iscrizione
o cancellazione o alla annotazione della domanda giudiziale diretta ad ottenere
l'iscrizione o la cancellazione”.
6.1.1. La giurisprudenza ha chiarito:
- che tale disposizione si applica allorché, al momento dell'acquisto da parte del terzo, la fattispecie di acquisto a titolo originario si fosse già perfezionata e non invece quando, al momento dell'acquisto da parte del terzo, la fattispecie a titolo originario fosse ancora in corso di perfezionamento (per esempio non fosse ancora decorso il ventennio necessario per l'usucapione): in tale secondo caso, infatti, il terzo acquirente è ben in grado di rendersi conto del possesso altrui e di attivarsi per impedire l'acquisto a titolo originario;
- che il concetto di “acquisto sulla fede del libro fondiario” va inteso in senso ampio, comprensivo non solo di una conoscenza attuale ed effettiva, in capo al terzo acquirente, dei presupposti per l'acquisto extra-tavolare, ma anche allorché quest'ultimo potesse conoscere con l'ordinaria diligenza l'esistenza di tali presupposti;
- che, stante il principio di pubblica fede che assiste le risultanze dei libri fondiari, la buona fede del terzo acquirente si presume ed è quindi onere di colui che sostiene di aver acquistato un diritto extra-tavolare a dover dimostrare che il terzo conosceva o avrebbe potuto conoscere, facendo uso dell'ordinaria diligenza, i presupposti dell'acquisto extra-tavolare.
6.2. Nel caso di specie:
- si rientra certamente nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 3 R.D.
499/1929 dal momento che l'attrice e il di lei coniuge hanno usucapito il garage p.m.
33 nel 2001 (ossia vent'anni dopo l'immissione nel possesso), mentre ha CP_1 acquistato nel 2019, dunque successivamente al perfezionamento dell'acquisto a titolo originario in capo ai coniugi;
- l'acquisto a titolo originario non è opponibile a dal momento che non è CP_1
stata allegata, prima ancora che provata, né la sua mala fede, ossia il fatto che ella
6 fosse a conoscenza dell'avvenuta usucapione del garage p.m. 33 da parte dei coniugi
, né la sua colpevole ignoranza, ossia il fatto che, usando l'ordinaria Persona_2 diligenza, avrebbe potuto conoscere l'usucapione dei coniugi CP_1 [...]
. Per_3
6.2.1. In particolare, con riferimento a tale ultimo profilo può dirsi perfino raggiunta la prova contraria dal momento che:
- se a l'Agenzia immobiliare avesse fatto visionare il garage p.m. 33 CP_1
(quello “corretto”), pur usando l'ordinaria diligenza ella difficilmente avrebbe potuto immaginare che questo era stato usucapito da altri, posto che entrambi i garages, quello p.m. 33 e quello p.m. 26, erano locati al momento del suo acquisto;
pertanto, visionando il garage p.m. 33 e trovandolo occupato, avrebbe verosimilmente supposto che quelli fossero i conduttori dei propri usufruttuari e;
CP_2 CP_3
- se, invece, a l'Agenzia immobiliare avesse fatto visionare il garage p.m. CP_1
26 (quello “sbagliato”), pur usando l'ordinaria diligenza ella non avrebbe potuto avvedersi dell'errore, confidando legittimamente sul fatto che l'Agenzia le avesse fatto visionare il garage corretto.
6.3. In definitiva, si accerta che è proprietaria dell'ente garage Controparte_1
facente parte della p.m. 33 della p.ed. 2341 in C.C. Rovereto.
7. A fronte di tale conclusione le domande formulate da nei confronti di CP_1
sono assorbite. CP_4
8. L'ulteriore domanda di parte attrice, volta ad accertare che ha CP_1
acquistato per usucapione la nuda proprietà del garage p.m. 26 è invece inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
9. Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, stante l'involontarietà della situazione creatasi e la perfetta buona fede che ha animato ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. ACCERTA che ha acquistato per usucapione la proprietà di ½ del Parte_1
garage facente parte della p.m. 33 della p.ed. 2341 in C.C. Rovereto e per
7 successione mortis causa al coniuge la proprietà della restante Persona_1
quota della medesimo bene;
2. ACCERTA che l'acquisto della proprietà del garage facente parte della p.m.
33 della p.ed. 2341 in C.C. Rovereto da parte di non è opponibile a Parte_1
ai sensi dell'art. 5, comma 3 del R.D. 499/1929; Controparte_1
3. ACCERTA, pertanto, che nuda proprietaria del garage p.m. 33 della p.ed.
2341 in C.C. Rovereto è ; Controparte_1
4. DICHIARA inammissibile domanda di volta ad accertare che Parte_1
ha acquistato per usucapione la nuda proprietà del garage p.m. Controparte_1
26 della p.ed. 2341 in C.C. Rovereto;
5. COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Rovereto 13/05/2025
La giudice
Giulia Paoli
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