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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 264/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 264/2024 promossa da:
C.F. n. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Iacoe, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Cosenza, al Corso Luigi Fera, n. 115, giusta procura in atti
- APPELLANTE –
CONTRO
, C.F. , rappresentato e difeso da se Controparte_1 CodiceFiscale_1
medesimo ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio Legale sito in Serra San Bruno
(VV) Via Alfonso Scrivo n. 25
- APPELLATO –
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
Conclusioni: come da atti e verbali di causa pagina 1 di 8
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Controparte_1
avverso la cartella di pagamento n. 13920230001700192000, di € 8.073,56, per omesso versamento di IVA anno 2018 al fine di ottenerne, previa sospensione, declaratoria di illegittimità con particolare riferimento alla illegittima applicazione degli interessi di mora e dell'aggio, nonché la mancata notifica delle richieste di pagamento presupposte alla cartella impugnata e l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
L' si costitutiva deducendo preliminarmente il difetto di Parte_1
giurisdizione del Giudice di Pace di Vibo Valentia in favore del Giudice Tributario e, nel merito l'infondatezza della domanda in ragione della correttezza formale degli atti impositivi e dell'applicabilità del termine di prescrizione ordinario.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott. Nicola De Blasi, con sentenza n. 625/2024 accoglieva nel merito la domanda e per l'effetto per l'effetto dichiarava non dovuta la somma portata dal provvedimento impugnato con condanna della alla Controparte_2
rifusione delle spese di lite.
Proponeva pertanto appello l' formulando le seguenti Pt_1 Controparte_2
conclusioni: “…in via pregiudiziale ed assorbente, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in
favore della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Vibo Valentia anche in forza dell'Ordinanza
delle SS.UU. della Cassazione n. 16986/2022, per come esposto in narrativa;
in subordine, nella
malaugurata ipotesi che l'adito Giudice non ritenga di accogliere la precedente pregiudiziale, nel
merito, rigettare la presente opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, mantenendo,
comunque, indenne dal pagamento delle spese diritti ed onorari del Parte_1
presente procedimento, in quanto il contegno mantenuto dalla stessa è stato assolutamente conforme
agli obblighi imposti dalla legge e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate
pagina 2 di 8 dall'odierno appellato dinanzi il Giudice di Pace per tutti i motivi meglio esposti nella narrativa del
presente atto.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Deduceva tra i motivi di appello il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario;
nel merito,
correttezza dell'atto impositivo in ordine all'onere di motivazione e vizio di ultrapetizione ai sensi dell'art. 112 c.p.c..
si costituiva deducendo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
per difetto di ius postulandi in capo al difensore avvocato del libero foro;
nel merito, la giurisdizione del Giudice ordinario e l'avvenuta prescrizione del credito.
Ha quindi concluso chiedendo l'inammissibilità dell'appello e, in subordine e nel merito, il rigetto dello stesso poiché infondato.
Acquisito il fascicolo di primo grado e maturati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 18.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
Ciò premesso, l'appello è fondato con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall' . Controparte_2
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Giova ricordare che “In
relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra pagina 3 di 8 giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato
“non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n.
20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, è
pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (omesso versamento IVA).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992,
che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso,
rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento lamentando da un lato vizi formali della cartella – omessa motivazione e mancata indicazione analitica dei tassi di interesse- e dall'altro l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi pagina 4 di 8 ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo,
arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr.
Cass. S.U., n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di
controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione
della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella
giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in
quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della
esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del
giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile
come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2
d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata.
Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. pagina 5 di 8 Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto vizi formali della cartella nonché la prescrizione del credito - e,
dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata in mancanza della regolare notifica della cartella di pagamento e in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso la cartella di pagamento n.
13920230001700192000, di € 8.073,56, concernente omesso versamento di IVA anno 2018 in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Con riferimento a queste ultime e, nello specifico, all'eccezione di difetto di legittimazione processuale del difensore, avvocato del libero foro, dell' Controparte_2
sollevata dall'appellato si ritiene opportuno osservare quanto segue. Le Sezioni unite della
Corte di Cassazione del 19 novembre 2019, n. 30008, pronunciando al riguardo, hanno affermato che << Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' Parte_1
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti
[...]
delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: 1) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D. richiamato,
art. 43, comma 4, di avvocati del libero Foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt.
4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016,
pagina 6 di 8 medesimo art. 1, comma 5, - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad pagina 7 di 8
assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il Pt_1
patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente Pt_1
e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità" (Cass., sez. U., sent.
n. 30008/2019; v. anche Cass. 29 novembre 2019, n. 31241; Cass., sez. U., 23 febbraio 2021, n.
4845; Cass., sez. U., 8 giugno 2021, n. 15911). Pertanto, il legislatore, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita , ha Parte_1
delineato un sistema nel quale, impregiudicata la generale facoltà dell' anzidetta di Pt_1
farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura
dello stato su base convenzionale, è consentito all' di Controparte_2
avvalersi anche di avvocati del libero Foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell' a Controparte_2
mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità.
Alla luce dei predetti principi, si può ulteriormente osservare che il Protocollo d'intesa tra
Avvocatura dello Stato e , n. 36437 del 5 luglio 2017, Controparte_2
prevede espressamente, in tema di "Contenzioso afferente l'attività di Riscossione", al punto
3.4.2, che "L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (...) liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello)". Né si appalesa fondato il richiamo operato dall'appellato alla ordinanza della Cassazione Sez. tributaria (n. 33413/23) la quale, pagina 7 di 8 richiamando i principi sopra enunciati, si limita a ribadire che nelle controversie relative all'attività di riscossione pendenti avanti alla Corte di Cassazione civile e tributaria (paragr.
3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo «questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione» sussiste l'obbligo dell'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell'Ente.
In ragione della citata giurisprudenza deve ritenersi che del tutto legittimamente l'
[...]
si è avvalsa nel proporre l'atto di appello di un avvocato del libero Controparte_2
foro
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto e, in Parte_1
riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del
Giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 26.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 264/2024 promossa da:
C.F. n. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Iacoe, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Cosenza, al Corso Luigi Fera, n. 115, giusta procura in atti
- APPELLANTE –
CONTRO
, C.F. , rappresentato e difeso da se Controparte_1 CodiceFiscale_1
medesimo ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio Legale sito in Serra San Bruno
(VV) Via Alfonso Scrivo n. 25
- APPELLATO –
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
Conclusioni: come da atti e verbali di causa pagina 1 di 8
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Controparte_1
avverso la cartella di pagamento n. 13920230001700192000, di € 8.073,56, per omesso versamento di IVA anno 2018 al fine di ottenerne, previa sospensione, declaratoria di illegittimità con particolare riferimento alla illegittima applicazione degli interessi di mora e dell'aggio, nonché la mancata notifica delle richieste di pagamento presupposte alla cartella impugnata e l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
L' si costitutiva deducendo preliminarmente il difetto di Parte_1
giurisdizione del Giudice di Pace di Vibo Valentia in favore del Giudice Tributario e, nel merito l'infondatezza della domanda in ragione della correttezza formale degli atti impositivi e dell'applicabilità del termine di prescrizione ordinario.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott. Nicola De Blasi, con sentenza n. 625/2024 accoglieva nel merito la domanda e per l'effetto per l'effetto dichiarava non dovuta la somma portata dal provvedimento impugnato con condanna della alla Controparte_2
rifusione delle spese di lite.
Proponeva pertanto appello l' formulando le seguenti Pt_1 Controparte_2
conclusioni: “…in via pregiudiziale ed assorbente, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in
favore della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Vibo Valentia anche in forza dell'Ordinanza
delle SS.UU. della Cassazione n. 16986/2022, per come esposto in narrativa;
in subordine, nella
malaugurata ipotesi che l'adito Giudice non ritenga di accogliere la precedente pregiudiziale, nel
merito, rigettare la presente opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, mantenendo,
comunque, indenne dal pagamento delle spese diritti ed onorari del Parte_1
presente procedimento, in quanto il contegno mantenuto dalla stessa è stato assolutamente conforme
agli obblighi imposti dalla legge e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate
pagina 2 di 8 dall'odierno appellato dinanzi il Giudice di Pace per tutti i motivi meglio esposti nella narrativa del
presente atto.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Deduceva tra i motivi di appello il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario;
nel merito,
correttezza dell'atto impositivo in ordine all'onere di motivazione e vizio di ultrapetizione ai sensi dell'art. 112 c.p.c..
si costituiva deducendo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
per difetto di ius postulandi in capo al difensore avvocato del libero foro;
nel merito, la giurisdizione del Giudice ordinario e l'avvenuta prescrizione del credito.
Ha quindi concluso chiedendo l'inammissibilità dell'appello e, in subordine e nel merito, il rigetto dello stesso poiché infondato.
Acquisito il fascicolo di primo grado e maturati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 18.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
Ciò premesso, l'appello è fondato con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall' . Controparte_2
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Giova ricordare che “In
relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293). È noto, infatti, che ai fini del riparto tra pagina 3 di 8 giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato
“non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n.
20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, è
pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (omesso versamento IVA).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992,
che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso,
rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento lamentando da un lato vizi formali della cartella – omessa motivazione e mancata indicazione analitica dei tassi di interesse- e dall'altro l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi pagina 4 di 8 ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo,
arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr.
Cass. S.U., n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di
controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione
della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella
giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in
quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della
esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del
giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile
come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2
d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata.
Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. pagina 5 di 8 Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto vizi formali della cartella nonché la prescrizione del credito - e,
dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata in mancanza della regolare notifica della cartella di pagamento e in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso la cartella di pagamento n.
13920230001700192000, di € 8.073,56, concernente omesso versamento di IVA anno 2018 in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Con riferimento a queste ultime e, nello specifico, all'eccezione di difetto di legittimazione processuale del difensore, avvocato del libero foro, dell' Controparte_2
sollevata dall'appellato si ritiene opportuno osservare quanto segue. Le Sezioni unite della
Corte di Cassazione del 19 novembre 2019, n. 30008, pronunciando al riguardo, hanno affermato che << Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' Parte_1
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti
[...]
delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: 1) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D. richiamato,
art. 43, comma 4, di avvocati del libero Foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt.
4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016,
pagina 6 di 8 medesimo art. 1, comma 5, - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad pagina 7 di 8
assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il Pt_1
patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente Pt_1
e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità" (Cass., sez. U., sent.
n. 30008/2019; v. anche Cass. 29 novembre 2019, n. 31241; Cass., sez. U., 23 febbraio 2021, n.
4845; Cass., sez. U., 8 giugno 2021, n. 15911). Pertanto, il legislatore, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita , ha Parte_1
delineato un sistema nel quale, impregiudicata la generale facoltà dell' anzidetta di Pt_1
farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura
dello stato su base convenzionale, è consentito all' di Controparte_2
avvalersi anche di avvocati del libero Foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell' a Controparte_2
mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità.
Alla luce dei predetti principi, si può ulteriormente osservare che il Protocollo d'intesa tra
Avvocatura dello Stato e , n. 36437 del 5 luglio 2017, Controparte_2
prevede espressamente, in tema di "Contenzioso afferente l'attività di Riscossione", al punto
3.4.2, che "L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (...) liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello)". Né si appalesa fondato il richiamo operato dall'appellato alla ordinanza della Cassazione Sez. tributaria (n. 33413/23) la quale, pagina 7 di 8 richiamando i principi sopra enunciati, si limita a ribadire che nelle controversie relative all'attività di riscossione pendenti avanti alla Corte di Cassazione civile e tributaria (paragr.
3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo «questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione» sussiste l'obbligo dell'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell'Ente.
In ragione della citata giurisprudenza deve ritenersi che del tutto legittimamente l'
[...]
si è avvalsa nel proporre l'atto di appello di un avvocato del libero Controparte_2
foro
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto e, in Parte_1
riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del
Giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 26.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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