Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/04/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Ripa
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr e dif dall'Avv. Battiato
- Convenuto -
OGGETTO: “indennità di accompagnamento”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16.9.24 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla indennità accompagnamento a seguito di omologa, non pagata dall' in quanto ritenuta non compatibile con le prestazioni già in godimento CP_1
in ragione dello status di cieco assoluto.
L' negava la fondatezza della pretesa attorea chiedendone il rigetto. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti, sulle ribadite conclusioni dei procuratori delle parti.
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Il ricorso è infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato.
La Cassazione ha affermato il principio per cui “l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della
l. n. 18 del 1980 non è cumulabile con l'indennità per cecità totale, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.
a), della l. n. 508 del 1988 - salvo che il requisito sanitario sia integrato da infermità diverse - in quanto entrambe le prestazioni assistenziali assolvono alle medesime finalità di sopperire a bisogni primari di soggetti in condizioni di gravissima menomazione nello svolgimento della vita quotidiana e
A nulla rileva che vi sia stato già atp atteso che tale procedimento è volto esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario e non anche alla sussistenza di altri requisiti di erogabilità della prestazione richiesta. In particolare con l'ATP si è accertato che la ricorrente è nelle condizioni sanitarie per percepire la indennità di accompagnamento, ma è poi in sede amministrativa e, come nel caso di specie in caso di diniego in tale sede, di ricorso ordinario che deve accertarsi la sussistenza della compatibilità nella erogazione delle due prestazioni richieste.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , che liquida in complessivi € 800,00, oltre iva e cpa. CP_1
Così deciso in Taranto, 7.4.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Ssa Maria LEONE)