Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/06/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1884 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2022
TRA
, nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...] C.F. , e , nato a
[...] C.F._2 Parte_3
Ribera il 21.08.1966 C.F. , in qualità di eredi di , C.F._3 Persona_1
nata a [...] il [...] C.F. e deceduta in Ribera il CodiceFiscale_4
20.08.2021, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonino Tramuta per procura in atti.
, nata a [...] il [...] C.F. , nella qualità di Parte_4 C.F._5
ulteriore erede della suddetta , assistita e difesa dall'Avv. Giuseppe Persona_1
Scorsone;
appellanti
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 20.2.2019 ai sensi dell'art.702 bis c.p.c. . Persona_1
premettendo che con sentenza n.ro 1880/2015 la Corte di Appello di Palermo aveva accertato la responsabilità del per i danni, da liquidarsi in separato Controparte_1
giudizio, da lei patiti per effetto della infezione HCV contratta a causa di emotrasfusioni alle quali era stata sottoposta nel 1974 durante un ricovero ospedaliero, chiedeva al Tribunale
di Palermo che il prefato venisse condannato a risarcirle il pregiudizio, CP_1
quantificato nell'importo complessivo di € 800.000,00 o, comunque, nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Il Tribunale adito, con sentenza n.1892 del 28 aprile-4 maggio 2022 – emessa dopo il passaggio del processo alle forme del rito ordinario e l'espletamento di una c.t.u. medico legale – condannava il e corrispondere alla la complessiva Controparte_1 Per_1
somma di euro 29.044,68, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo, e a rifondere le spese di lite, quantificandole nell'ammontare di euro 5.800,00 per compenso professionale ed euro 545,00 per esborsi oltre accessori di legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore della ricorrente;
poneva definitivamente a carico della P.A. soccombente anche i costi della c.t.u.. 3
Proponevano congiuntamente appello, assistiti dal medesimo difensore, i quattro figli della
, nelle more deceduta, ossia , , Per_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , qualificandosi come unici eredi della medesima. Parte_4
Resisteva il il quale invocava il rigetto dell'avverso gravame e proponeva, a sua CP_1
volta, appello incidentale avverso la statuizione afferente alla imputazione delle spese di lite, deducendo l'esorbitanza dell'importo liquidato rispetto ai parametri tariffari e, a monte,
la sussistenza dei requisiti per una compensazione almeno parziale.
Con memoria depositata il 20.4.2023 si costituiva per un nuovo Parte_4
procuratore, avv. Scorsone, allegando il mandato ad litem contenente espressa revoca della nomina del precedente difensore.
La causa, trattata in modalità “cartolare”, è stata assunta in decisione alla data del 16
gennaio 2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
*********
Va innanzitutto precisato che l'appellante deve ritenersi a tutt'oggi Parte_4
assistita dall'avv. Scorsone, malgrado sia stata versata in giudizio una dichiarazione di rinuncia all'incarico da parte del medesimo, e ciò ai sensi dell'art. 85 c.p.c. e tenuto conto che per il ripristino del mandato a favore dell'originario procuratore – il quale negli scritti conclusivi si è presentato come difensore di tutti e quattro i germani - sarebbe stato Pt_4
necessario il conferimento di una nuova procura.
Nel merito, va rilevato che il giudice di prime cure ha determinato il risarcimento spettante alla riconoscendo, in conformità alle stime del c.t.u., un danno biologico del 10% - Per_1
correlato alla diagnosi peritale di “Epatopatia stadio I – Assenza o lievissimi segni clinici/ es.
moderata astenia, lievi disturbi dispeptici), lievi o assenti alterazioni degli esami di 4
laboratorio, indice di fibrosi F0. 5-10%)” - e da una inabilità temporanea assoluta pari a giorni 45, aggiungendovi il ristoro per il danno morale;
ha quindi applicato, ai fini del calcolo del credito risarcitorio, le tabelle del Tribunale di Milano vigenti alla data della decisione individuando come epoca di insorgenza del danno il mese di giugno del 2000 - mese in cui,
in occasione di uno ricovero ospedaliero della , era stata riscontrata una epatopatia Per_1
cronica in evoluzione cirrogena - escludendo la sussistenza di elementi per una
“personalizzazione” che giustificasse un incremento dell'importo, su cui ha, infine, calcolato la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi.
Gli appellanti principali hanno criticato innanzitutto le valutazioni, a loro dire pedissequamente recepite dal giudicante, compiute dall'ausiliario, accusato di avere sottostimato l'entità effettiva del pregiudizio psicofisico riportato dalla madre a seguito del contagio, chiedendo, per tale ragione, la rinnovazione degli accertamenti tecnici;
hanno poi contestato: i) l'epoca individuata per la decorrenza del risarcimento, adducendo che essa avrebbe dovuto coincidere con il momento in cui la aveva ricevuto le trasfusioni Per_1
infette nell'anno 1974; ii) l'omessa “personalizzazione” del ristoro;
iii) il mancato computo del danno c.d. “catastrofale”. Hanno, quindi, chiesto, in riforma della pronuncia impugnata,
la condanna del a rifondere in loro favore l'importo complessivo di euro CP_1
674.000,00 a titolo di danno pervenuto iure hereditatis e l'importo di euro 250.000,00 per ciascuno a titolo di danno patito iure proprio.
Tutte le doglianze si presentano infondate.
La sentenza impugnata, nel condividere le valutazioni del c.t.u., ha riportato in modo selettivo e ponderato i passaggi delle argomentazioni in forza delle quali l'ausiliario, anche 5
in sede di risposta alle osservazioni della difesa della , aveva giustificato il suo Per_1
giudizio.
In particolare, il c.t.u. evidenziava innanzitutto la esiguità della documentazione sanitaria versata in giudizio - che non annoverava referti relativi ad esami che avrebbero avuto pregnante valenza diagnostica e descrittiva in ordine all'effettivo sviluppo della infezione e presentava consistenti “salti” temporali - la quale risultava comunque dimostrativa del fatto che la epatopatia aveva avuto “un'evoluzione compensata sino all'ultimo ricovero
documentato nel 2016”, connotata solo da “un modico aumento dimensionale del fegato
che presentava morfologia cirrotica alla TC” ma senza profili patologici aggiuntivi
(“L'epatopatia non risulta corredata da ipertensione portale nemmeno in fase iniziale (no
splenomegalia, no encefalopatia portosistemica, no varici esofagee) né è mai stata
documentata ascite o markers bioumorali suggestivi di una condizione scompensata in atto
(piastrinopenia, INR > 1,7, Bilirubina totale > 2); sono stati documentati sporadici ed
incostanti aumenti delle transaminasi con un unico riscontro di livelli di albumina ridotti (pari
a 2,68 nell'agosto del 2016)); effettuava, quindi, l'esame diretto della periziata, che si presentava lucida e orientata (malgrado già di 88 anni al momento della visita), non rilevando “la presenza di mutamenti cutanei riconducibili all'epatopatia (no sub-ittero, no
ittero franco né spider nevi)”; escludeva, infine, sempre sulla scorta della “storia clinica”
della periziata, che le difficoltà respiratorie e di deambulazione della medesima – uniche problematiche aggiuntive effettivamente riscontrate - andassero ricondotte alla patologia epatica, attribuendole rispettivamente a una condizione di Bronco-Pneumopatia Cronica e alle conseguenze di un prolungato allettamento in conseguenza di un intervento di 6
artroprotesi bilaterale alle ginocchia, vieppiù in un soggetto in stato di sovrappeso (stato che risulta documentato già nella cartella clinica del ricovero del 1974).
A fronte di tali specifici rilievi, fondati – si ribadisce - su dati documentali e sull'esame diretto, le allegazioni difensive si presentano ai limiti della ammissibilità, consistendo in una critica generica alla preparazione professionale e all'operato del c.t.u. e nella allegazione, in alcun modo supportata da riscontri probatori, di ulteriori sintomatologie e di una radicale modifica delle proprie abitudini di vita, nella forma dell'isolamento dalle relazioni sociali,
asseritamente operata dalla dopo avere appreso di avere contratto la malattia per Per_1
l'infondato timore di potere contagiare altri anche solo tramite la saliva o le lacrime. Va al riguardo evidenziato che anche la consulenza di parte datata 22.3.2017 a firma della dott.ssa , prodotta in primo grado dalla ricorrente, non conteneva alcun dato Persona_2
fattuale aggiuntivo rispetto a quelli vagliati dal c.t.u. né forniva argomentazioni a supporto della attribuzione di una ben più elevata percentuale di danno biologico.
Il gravame si presenta inaccoglibile anche per quanto attiene alla individuazione dell'epoca di decorrenza della liquidazione. La Cassazione di recente ha infatti avuto modo di precisare con riferimento al danno c.d. lungolatente, come proprio nel caso di infezione da epatite C, che non va attribuito rilievo all'epoca di contrazione dell'infezione ma al momento di manifestazione dei sintomi e ciò in quanto “il danno biologico non consiste nella semplice
lesione della integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze
pregiudizievoli per la persona”, in ciò facendo applicazione dei principi generali secondo cui il risarcimento spetta non già per il danno- evento ma per il danno-conseguenza (Cass.
25887/2022, conforme Cass. 5159/2023), Nella fattispecie in esame il giudice di prime cure ha ritenuto che, al di là anche della epoca di scoperta della infezione, i sintomi patologici si 7
fossero manifestati solo in occasione del ricovero della presso la 2^ divisione di Per_1
Medicina Interna dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Firenze, allorquando era stata riscontrata un'epatopatia cronica in evoluzione cirrogena HCV correlata, valutazione,
quest'ultima, di per sé non fatta oggetto di specifica censura.
Nessun elemento di prova è stato specificamente richiamato neppure per contestare la valutazione della insussistenza dei presupposti per una “personalizzazione” del risarcimento.
Del tutto inconferente si presenta, poi, la doglianza circa la mancata valutazione del danno c.d. “catastrofale” ove solo si consideri che questo specifico profilo di pregiudizio non patrimoniale, legato alla consapevolezza della imminenza del proprio decesso, non appare in alcun modo riscontrabile nel caso in esame ove solo si consideri che , Persona_1
morta in corso di causa all'età di 89 anni, ebbe a convivere per decenni con la patologia epatica, che fortunatamente non si accompagnò, come detto, a sintomi rilevanti né
raggiuse un quadro di scompenso o di conclamata neoplasia. Le innegabili ricadute della conoscenza della patologia sul piano emotivo e in termini di patema d'animo sono state invece espressamente valutate nella sentenza impugnata nell'ambito delle voci di danno liquidate.
La richiesta degli appellanti di liquidazione del danno patito in proprio va ritenuta inammissibile in questa sede giacché, essendo stato il giudizio promosso esclusivamente dalla , non vi può essere spazio in appello per un ampliamento delle parti Per_1
sostanziali e delle domande, tanto più che non emerge alcun elemento che ricolleghi il sopravvenuto decesso della de cuius alla patologia epatica.
Anche l'appello incidentale proposto dal va rigettato. Controparte_1 8
In primo luogo, va rilevato, per come precisato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n.ro 32601/2022, che il ridimensionamento quantitativo, anche se consistente,
della domanda accolta rispetto al quantum preteso non giustifica di per sé una compensazione, neppure parziale, delle spese di lite che vanno comunque parametrate,
come fatto dalla sentenza impugnata, all'effettivo decisum.
Infondata risulta poi la doglianza, genericamente dedotta, circa una esorbitanza dell'importo liquidato. Quest'ultimo, quantificato in euro 5.800,00 al netto degli esborsi documentali e degli altri accessori, corrisponde ai parametri medi di compenso della fascia di valore della causa (da euro 26.001,00 a euro 52.000,00), peraltro senza computo della fase di
“trattazione”.
Per quanto concerne le spese del presente grado, la soccombenza reciproca giustifica una loro compensazione ma solo parziale, avuto riguardo alla entità economica nettamente superiore delle richieste avanzate nell'appello principale rispetto all'oggetto dell'appello incidentale.
Pertanto , , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
unitariamente considerati tenuto conto della identità di posizioni e di difese, vanno condannati, in solido tra loro, a rifondere al i 4/5 delle spese – che si Controparte_1
liquidano nella interezza nell'importo di euro 17.590,00 (valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le altre fasi stante la assenza di attività istruttoria e di elementi di novità nelle difese finali), oltre rimborso spese vive prenotate a debito e rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/2014 – con compensazione della restante quota.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti;
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conferma la sentenza n.ro 1892/2022 del Tribunale di Palermo, pubblicata il 4.5.2022,
rigettando sia l'appello principale proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , quali eredi di , sia l'appello incidentale
[...] Parte_4 Persona_1
proposto dal . Controparte_1
Condanna gli appellanti principali a rifondere al i 4/5 delle spese di Controparte_1
lite del presente grado – spese che si liquidano nella interezza nell'importo di euro
17.590,00, oltre rimborso spese vive prenotate a debito e rimborso spese generali ex art.2
D.M. n.55/2014 – disponendo la compensazione della restante quota.
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere agli appellanti principali il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo in data 20.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo