Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7349/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25 giugno 2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Francesca Francese presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Controparte_1
Nato a Sora (FR) il 07.02.1987
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...], 00163 Roma con l'Avv. Silvio Bruni presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cassinetta di Lugagnano (MI) il 7.09.2017, iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del
Comune di Cassinetta di Lugagnano al n. 12, parte 2, serie C, anno 2017, e trascritto nei registri del
Comune di ES CO (MI) (anno 2017 atto n. 70 reg. Atti di Matrimonio parte 2 serie C)
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(passata in giudicato in pari data, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.06.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi hanno già da tempo stabilito dal 18 gennaio 2024 diverse residenze ed, in particolare: il si è stabilito in Roma in Via dei Gonzaga n. 148 ove attualmente risiede e la Controparte_1
, invece, è rimasta ad abitare in via esclusiva in ES CO (MI) in Via delle Parte_1
Acacie n. 01 pertanto, ognuno continuerà ad abitare nell'abitazione ove attualmente risiede che resta assegnata a ciascun coniuge fino alle scadenze contrattuali indicate nei rispettivi contratti di locazione che si allegano anche ex art. 6 L. 392/78;
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e quindi di rinunciare ad ogni forma di mantenimento.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
3) il Signor autorizza la NO a modificare la titolarità del contratto di CP_1 Pt_1 locazione dell'appartamento nel quale la moglie vive, in modo che tale contratto risulti unicamente a lei intestato atteso che, per effetto della pattuizione contenuta nel presente accordo consensuale,
l'abitazione sita in ES CO (MI) in Via delle Acacie n. 01 detenuta in forza di contratto di locazione del 01.07.2016 registrato il 13.07.2016 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio
Territoriale Milano 1 al n. 012286 Serie 3T rimane e viene assegnata anche ex art. 6 L. 392/78 ad essa , la quale dovrà provvedere: Parte_1
- al pagamento del canone di locazione dal mese di gennaio 2024 fino alla scadenza contrattuale stabilita per il mese di giugno 2024;
- al pagamento di ogni imposta e tassa anche relativa ai rifiuti (TARI) per il periodo in parola.
- a procedere allo smaltimento a sua cura e spese, presso il competente servizio del divano collocato all'interno della predetta abitazione ed ogni ulteriore bene mobile presente nell'abitazione;
4) la NO del pari, autorizza il Signor a modificare la titolarità del Pt_1 CP_1 contratto di locazione dell'appartamento nel quale il marito vive, in modo che tale contratto risulti unicamente a lui intestato atteso che, per effetto della pattuizione contenuta nel presente accordo consensuale, l'abitazione sita in Roma in Via dei Gonzaga n. 148 detenuta in forza di contratto di locazione del 27.05.2023 registrato il 05.06.2023 presso l' Controparte_2
al n. 007530 Serie 3T rimane e viene assegnata anche ex art. 6 L. 392/78 ad
[...] esso , il quale dovrà provvedere: Controparte_1
- al pagamento del canone di locazione dal mese di gennaio 2024 fino alla scadenza contrattuale stabilita;
- al pagamento di ogni imposta e tassa anche relativa ai rifiuti (TARI) per il periodo in parola.
5) la NO si impegna a restituire l'apparecchio televisivo di proprietà del marito, Pt_1
pagina 2 di 4 attualmente detenuto dalla moglie, che verrà consegnato a lui o a un suo delegato, previo congruo preavviso.
6) la NO manterrà l'uso del mobile cucina IKEA mod. di proprietà del Pt_1 CP_3 marito, attualmente collocato nella di lei abitazione in via delle Acacie n.1 in ES CO
(MI), sino a che la stessa vivrà in quell'appartamento, cioè fino al giugno del corrente anno;
la
NO si impegna a rendere disponibile il mobile cucina quando lascerà Pt_1
l'appartamento in parola ed a porlo in vendita a qualsivoglia prezzo ritenga più opportuno con attribuzione del ricavato al nel caso di vendita, nella ipotesi di mancata Controparte_1 vendita la sig.ra rimarrà assegnataria del bene in questione. Pt_1
7) Il Signor dichiara di aver già da tempo rinunciato ai benefici della L. 104/1992 in CP_1 relazione alla NO , nonna materna della Ricorrente. Persona_1
8) Ad eccezione dei beni menzionati ai precedenti punti 5) e 6), il Signor dichiara di CP_1 aver già asportato i propri beni dall'abitazione di ES CO, vie delle Acacie n.1, già casa familiare e la sig.ra dichiara di non avere beni personali nell'abitazione sita in Roma in Via Pt_1
Gonzaga n. 148.
Resta inteso che le Foto, Souvenir ed oggetti similari presenti nell'armadio dell'abitazione in
ES CO, verranno riconsegnati dalla Sig.ra al anche Pt_1 Controparte_1 mediante spedizione all'indirizzo di residenza.
9) La NO riconosce che la cauzione di € 1.302,50 (euro milletrecentodue/50) per la Pt_1 stipula del contratto d'affitto dell'appartamento di ES CO, via delle Acacie n. 1, venne a suo tempo versata dal Signor ed è pertanto di sua spettanza quale coniuge in CP_1 separazione dei beni. La detta somma di € 1.302,50 (euro milletrecentodue/50) verrà restituita al Signor allo scadere del corrente contratto di affitto per l'immobile in parola, cioè nel CP_1 giugno del corrente anno, vuoi dalla NO vuoi dalla proprietà dell'immobile, Pt_1 secondo gli accordi che verranno presi con la Società locatrice.
10) per effetto di quanto innanzi concordato e fermi gli obblighi indicati, i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, essendo tacitati di ogni reciproca spettanza per effetto della conclusione del vincolo matrimoniale e della presente separazione e successivo accordo di divorzio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. pagina 3 di 4 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Cassinetta di Lugagnano (MI) in data
07.09.2017 tra e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cassinetta di Lugagnano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di ES CO (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 30.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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