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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 15/04/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1287/2024 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 15/04/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' Parte_1 avv. GIRIMONTE SALVATORE DONATO
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del ministro Controparte_1 pro-tempore, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dai funzionari delegati dott.ssa
Angela Mazzeo e dott. Vincenzo Precone;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.5.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe agiva in giudizio assumendo di aver lavorato per il convenuto come insegnante di CP_1 religione in forza di molteplici contratti a tempo determinato succedutisi nel corso degli anni senza soluzione di continuità con superamento del periodo di 36 mesi ai sensi del d.lgs.
368/2001 art. 5, comma 4 bis;
ciò posto, chiedeva in via principale l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità, inefficacia e/o annullabilità e/o nullità dei contratti stipulati tra le parti con condanna del al risarcimento del danno, derivante dall'abuso CP_1 reiterato dei contratti a tempo determinato, in conformità dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente (art. 32, L. n. 183/2010, ora l'art. 28, D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81), pari ad una indennità omnicomprensiva, determinata in 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio 1966, n. 604 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Il , nel costituirsi ritualmente in giudizio, insisteva per il rigetto del ricorso in CP_1 quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art 127 ter cpc
è così decisa.
***
Il ricorso è fondato.
Al fine di vagliare la legittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti – specificamente indicati in ricorso - giova premettere che la disciplina dei rapporti di impiego a tempo determinato degli insegnanti di religione cattolica è contenuta nella legge n. 186 del 2003, la quale ha istituito i ruoli degli insegnanti di religione, prevedendo che le dotazioni organiche siano stabilite nella misura del 70% dei posti di insegnamento complessivamente funzionanti.
In particolare, l'art. 3, comma 10, della legge richiamata prevede che “Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro
a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con
l'ordinario diocesano competente per territorio”.
L'elemento connotativo di specialità riguardo all'accesso ai rapporti di impiego a tempo determinato e indeterminato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta per gli insegnanti di religione cattolica è costituito dal fatto che il titolo di idoneità all'insegnamento
è riconosciuto dall'ordinario diocesano e si tratta di un titolo che ha effetto permanente, salvo revoca.
Tale elemento di specialità incide, in origine, sulla costituzione del rapporto, non essendo ammissibile la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato per l'insegnamento della religione cattolica con un soggetto che sia privo del titolo di idoneità riconosciuto dall'ordinario diocesano e, successivamente, sulla permanenza del rapporto contrattuale, con effetti distinti a seconda che il rapporto sia a termine o a tempo indeterminato, laddove il titolo di idoneità sia revocato.
Le norme menzionate, tuttavia, non costituiscono una disciplina speciale rispetto a quella di cui al d.lgs. n. 368 del 2001, relativa alla durata dei contratti a tempo determinato, né risultano incompatibili con la norma di cui all'art. 5, comma 4 bis del d.lgs. n. 368 del 2001 in tema di durata massima di tali contratti.
D'altronde, nonostante gli evidenziati elementi di specialità, l'ordinamento italiano ha specificamente previsto la possibilità dell'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti di religione cattolica, istituendo i ruoli degli insegnanti di religione a cui è possibile accedere mediante concorso da bandirsi con cadenza triennale ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della l. n. 186/03 il quale stabilisce che “I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal , con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al CP_1 numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni”.
Ciò detto, come recentemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, sulla scia di altrettanto recente giurisprudenza della Corte di Giustizia (Sent. Corte di Giustizia 13 gennaio 2022, YT e altri), sebbene sia consentito il reclutamento di personale docente di religione con contratto a tempo determinato annuale come pure il suo automatico rinnovo, ne è tuttavia vietato l'abuso, ovvero la copertura di una posizione lavorativa stabile con la continua e ripetuta condizione di precarietà oltre il termine triennale entro il quale avrebbero dovuto essere indette le procedure concorsuali ai sensi dell'art. 3 L. 186/2003; sul punto si veda Cass.n. 3959/2018 del 22/11/2018, Cass. n. 2199/2020 del 26.10.2020) nonché, da ultimo, Cass. 18698/2022 le cui motivazioni si condividono e qui si riportano ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c “…… In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore.. 8.2. Né ha rilievo la circostanza che, in ipotesi, il singolo docente avesse partecipato al concorso del 2004 e potesse sperare, di fatto, di transitare in ruolo per effetto di quell'originaria procedura ed in ragione dell'inerzia del CP_2 rispetto alle successive indizioni. Non è quello, infatti, il percorso normativo che la L. 186/2003, cui deve farsi riferimento, ha disegnato, tra l'altro coerentemente con l'esigenza di valutazione aggiornata sulla professionalità dei prescelti. Pertanto, a fronte di una mera possibilità di fatto ed al di là dell'eccezionale evoluzione verso il ruolo recentemente prevista dal legislatore per effetto ancora di quell'unico concorso (v.
l'art.
1-bis, co. 3, d.l. 126/2019, quale convertito in L. 159/2019, che ha consentito immissioni in base al concorso del 2004, nelle more della celebrazione del concorso a venire) restava e resta, fino a che l'assunzione in quel modo non risulti concretamente avverata, l'interesse alla regolare indizione dei concorsi, così come il riconnesso abuso conseguente all'inosservanza del sistema ordinario, su base triennale, di selezione ed assunzione.”
In definitiva, l'abuso della rinnovazione del contratto a tempo determinato, secondo i criteri descritti dalla recente evoluzione giurisprudenziale è illegittimo anche con riferimento agli insegnanti di religione rispetto ai quali le peculiarità della disciplina di settore non valgono a consentire l'utilizzo indiscriminato del contratto a tempo determinato per un periodo di tempo superiore a trentasei mesi, in contrasto con quanto previsto dalla Direttiva
1999/70/CE.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che dall'esame del prospetto matricolare in atti, si evince che la docente, ha prestato servizio alle dipendenze del per un periodo CP_1 complessivo di circa 9 anni attraverso il rinnovo automatico senza soluzione di continuità
e senza che siano stati indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge, in violazione della normativa interna (art. 5, c. 4 bis, del d.lgs. 368/2001
e art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) ed eurounitaria (direttiva 1999/70/CEE).
Né il , su cui gravava il relativo onere probatorio, ha documentato le esigenze di CP_1
“natura provvisoria” che avrebbero reso necessaria la reiterazione di contratti a tempo determinato, sicchè la relativa doglianza resta priva di fondamento.
Una volta affermata l'illegittimità della reiterazione di contratti a termine nel settore scolastico oltre il termine dei trentasei mesi e preclusa, pacificamente, la conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato (stante l'espresso divieto di cui all'art. 36 della legge n. 165 del 2001, ai sensi del quale “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”), sussiste il diritto del lavoratore interessato al risarcimento del danno comunitario, da quantificarsi secondo i parametri dell'art. 8 L. 604/1966 e art. 28, co. 2 D.Lgs 81/2015;
“12.2 Per altro verso, si precisa che i criteri liquidatori, di cui alle norme citate, sono da intendere quali parametri risarcitori tratti da sistema analogo e fissati demandando al giudice di stabilire «un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604», sicché la misura “edittale” è solo quella di cui ai predetti artt. 32 co. 5 L. 183/2010, e 28, co. 2,
d. lgs. 81/2015, mentre il rinvio all'art. 8 si riferisce, come è reso evidente dalla concatenazione logica delle parole, soltanto ai criteri cui il giudice deve avere riguardo (numero dei dipendenti occupati, anzianità di servizio comportamento e condizioni delle parti) e non certo al raddoppio di cui alla seconda parte dello stesso art. 8, riguardante l'indennità di cui a quella norma e non l'indennità, non a caso definita espressamente come «onnicomprensiva», prevista dalle diverse disposizioni qui da applicare come parametri risarcitori” ( cfr. Cass. 18698/2022).
Tanto premesso, nel caso di specie la reiterazione abusiva ha avuto luogo dopo il triennio scolastico 2015/2018 (solo dopo questo periodo, infatti, può ritenersi la sussistenza di un danno risarcibile) e sino alla data del 29.05.2024, allorquando con decreto n. 1327 del
29/05/2024 veniva indetta una “Procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e della primaria ai sensi del comma 2 dell'art.
1-bis del decreto- legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159” e con decreto n. 1328 del 29/05/2024 una “Procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del comma 2 dell'art.
1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159”.
,quindi per un totale di 6 anni scolastici.
Invero, deve farsi applicazione del principio per cui l'indizione del concorso ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della l. n. 186/03 è idonea ad interrompere l'inadempimento datoriale
“solo per il futuro e per le tre annualità successive” ( cfr. Cass. n. 18698/2022)
Conseguentemente alla luce dei criteri sopra richiamati, si stima equo individuare l'indennità risarcitoria in misura pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, attribuendo una mensilità risarcitoria ogni 12 mesi di abusiva reiterazione (oltre il trentaseiesimo mese), considerato il limite minimo di 2,5 mensilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice,visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1287/2024, così provvede:
- dichiara l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine stipulati dalla ricorrente con il di cui al presente ricorso;
Controparte_1
- condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento Controparte_1 del danno in favore della parte ricorrente da liquidarsi in misura pari a 6 (sei) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali;
- condanna il al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.300,00 CP_1 per compensi, oltre rimb. forf., CU, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Crotone, 15/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei