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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 22/09/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE
prima sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente est. dr.Maurizio Petrelli consigliere dr.Virginia Zuppetta consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 128 del ruolo generale delle cause dell'anno 2023
TRA
nata a [...] il [...], (c.f. Parte 1
), rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE ABATE C.F. 1
APPELLANTE
contro
(c.f. P.IVA 1 Controparte_1
,
(c.f. P.IVA 2 ) rappresentate e difese dall'avv. COSIMO Controparte_2
LUIGI BRUNO
Controparte_3 (c.f P.IVA 3 ) rappresentato e difeso dall'avv.Anna De Giorgi
APPELLATI
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ri- portandosi a quelle formulate nei propri precedenti scritti difensivi.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE convenne in giudizio dinan- Con atto di citazione notificato in data 8.10.2019 la sig.ra Parte 1
zi al Tribunale di Lecce la Controparte_4 la Controparte_5
[...] nonché il Controparte_3 chiedendo di essere risarcita del danno subito per le lesioni ripor- tate a seguito della caduta lungo le scale di accesso alla Controparte_6
[...] sita nel cimitero del Comune di CP_3 risarcimento che, in relazione alle lesioni che aveva subito, venne quantificato in complessivi € 26.000,00.
Precedentemente, in data 24.12.2018, l'attrice aveva proposto ricorso per A.T.P. ex art. 696 bis cpc, iscritto al n. R.G. 12779/2018, chiedendo che fosse disposta una consulenza tecnica preventiva finaliz- zata a descrivere lo stato dei luoghi, accertare la pericolosità della scala di accesso alla cappella, verifica- re se la predetta insidia potesse ritenersi causa della caduta e delle conseguenti lesioni subite, accertare la conformità della stessa scala alla buona tecnica costruttiva e verificare la proprietà della stessa. In esito a tale giudizio, il CTU Arch. Persona 1 nel delimitare le diverse aree di proprietà dei soggetti coin- volti CP 1in particolare, i primi tre gradini curvilinei ed il marciapiede della ed i due ultimi
-
gradini rettilinei del CP_3 concluse che la scala di accesso alla cappella, nello stato in cui si trovava al momento del sopralluogo, non era da considerarsi intrinsecamente pericolosa ed era di per sé inido- nea a causare un danno a persone o cose. Si costituì il CP 3 resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
Con unica comparsa di costituzione e risposta si costituirono altresì la Controparte 4
concludendo anche costoro per il rigetto della do- e la Controparte_5
[...] manda attorea.
Il processo, istruito con prova documentale e interrogatorio orale dell'attrice, venne deciso con senten- za n. 2380/2022 del 3.8.2022 con il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attrice e la condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti convenute.
Ritenne il primo Giudice che i fatti esposti in citazione non avessero trovato conferma all'esito del giu- dizio e che, dunque, anche sulla scorta delle risultanze della c.t.u., fosse da escludersi la responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. dei convenuti, poiché la condotta colposa dell'attrice avrebbe assunto i caratteri del caso fortuito, idoneo ad elidere il nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, e che le difformità della res non avrebbero costituito, nella specie, causa di responsabilità in quanto non col- legate eziologicamente all'evento.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello Parte 1 per ottenere la riforma della predetta sentenza, insistendo perché venisse disposta una c.t.u. medica, richiesta già rigettata in primo grado, con condanna della Confraternita e del CP 3 alla rifusione dei danni subiti e delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione del 18.4.2023 si sono costituiti con un unico atto la CP 1 opponendosi alla richiesta di
[...] СР_7 е Controparte_4 e la Controparte 2
c.t.u. medica e chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
In data 12.6.2023, si è costituito, inoltre, il Controparte 3 ribadendo la propria estraneità ai fatti in quanto l'immobile e la scala di accesso dall'esterno indicati come luogo teatro dell'infortunio sono da CP 1 con rigetto dei motivi di appello proposti e confermaritenersi di proprietà della dell'impugnata sentenza.
Con il primo motivo di gravame, rubricato "del travisamento delle risultanze processuali - dell'erronea applicazione alla fattispecie concreta della norma di cui all'art. 2051 c.c. e finanche della generalissima ipotesi di responsabilita' extra- contrattuale di cui agli art. 2043 e segg. c.c.", l'appellante lamenta l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure, che ha mal inteso le dichiarazioni rese in sede di interro- gatorio dalla Pt 1, nonché le conclusioni riportate dal c.t.u. in sede di ATP, ritenute contraddittorie rispetto alle premesse dallo stesso enunciate.
In particolare, ritiene che il sinistro e i danni riportati siano stati cagionati dai gravi difetti costruttivi e manutentivi della scala di accesso alla cappella, conseguenti al mancato rispetto delle norme che regola- no l'esecuzione dei corpi scala, alla disuniformità dei gradini e dei materiali utilizzati, nonché dall'assenza di corrimano centrale, dalla mancanza di presidi antinfortunistici e dalla pedata lesionata, difetti a suo dire non percepibili né segnalati al momento dell'accadimento.
La caduta de qua, infatti, avveniva nel mentre l'appellante scendeva centralmente dalla suddetta scala, calpestando con il piede sinistro il terzo gradino esterno curvilineo in marmo e si accingeva a calpestare con il piede destro il quarto gradino formato da solaio latero - cementizio pavimentato con pietrini lisci di cemento.
Ribadisce, dunque, l'intrinseca pericolosità della scala per i difetti sopra descritti, attribuendone la re- sponsabilità alla confraternita ed al comune nei limiti delineati dal c.t.u., e sottolinea come l'assenza del corrimano centrale sia stata determinante per la perdita di equilibrio nello scendere le scale, tanto che i custodi stessi, solo dopo il verificarsi dell'evento per cui è causa, hanno provveduto a dotare la scalinata di corrimano centrale, riconoscendone implicitamente il valore di presidio di sicurezza.
Nel sottolineare la contraddittorietà delle conclusioni cui è giunto il c.t.u. nella propria perizia rispetto alle sue iniziali premesse, che rimarcavano la difformità della scala rispetto alle norme di sicurezza pre- viste dalla legge, la Pt 1 si riporta alla stessa consulenza tecnica per escludere l'estraneità ai fatti di causa ed il conseguente difetto di legittimazione passiva del CP_3 dallo stesso sostenute in primo grado, avendo ritenuto il c.t.u. che l'area su cui insiste la rampa di scala in questione è comunque estra-
CP_1 e di proprietà del comune. Parimenti, riconoscenea a quella concessa in superficie alla una indubbia sussistenza di responsabilità ex art. 2051 c.c. anche della Controparte_4 trovandosi la rampa di scala in que-
[...] così come della Controparte_2 stione anche sotto la diretta responsabilità della CP 1 di proprietà della CP 5 in quanto "
progettata e realizzata a spese e cura della stessa ed essendo collegata funzionalmente e costruttivamen-
te alla cappella.
Conclude l'appellante chiedendo che, sulla base della documentazione medica allegata alla citazione, il danno alla persona patito in conseguenza del sinistro in questione sia quantificato in € 26.000,00 in ap- plicazione delle Tabelle di liquidazione del danno biologico in uso presso il Tribunale di Milano per l'anno 2018.
L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
La corte ritiene di dover aderire alla pronuncia del primo giudice, confermando che il comportamento imprudente della danneggiata, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento danno- so e conseguentemente tale da escludere la riconducibilità dello stesso evento alla fattispecie di cui agli artt. 2051 c.c. e/o 2043 c.c. integra l'ipotesi del caso fortuito tale da escludere la responsabilità degli ap- pellati.
Ed infatti, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è noto come spetti al danneggiato l'onere di prova- re il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, nonché l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere molto probabile il verificarsi dell'evento dannoso. Co- sì come altrettanto nota è la circostanza per cui, qualora la situazione di pericolo sarebbe stata superabi- le mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto correlato ad una situazione di ri- schio percepibile con l'ordinaria diligenza, debba ritenersi integrato il caso fortuito, con la conseguenza che la condotta imprudente del danneggiato si configura come fattore idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, escludendo la responsabilità del custode.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie, il giudice di prime cure ha correttamente dichiarato che "non vi fossero condizioni ostative ad una corretta percezione dello stato dei luoghi", tali da poter attribuire al luogo del sini- stro le caratteristiche dell'insidia, non ben visibile ed imprevedibile. In particolare, nel corso dell'interrogatorio formale, l'attrice ha ammesso che il sinistro, verificatosi alle ore 13:40 circa, e dunque in pieno giorno, è avvenuto in condizioni di ottima visibilità, aggiungendo che la giornata era luminosa, senza nuvole che potessero rendere difficoltosa la visibilità dello stato dei luo- ghi.
Ha altresì riferito, nel descrivere la dinamica dei fatti, di essere scivolata sul quarto gradino che si pre- sentava bagnato, probabilmente per l'irrigazione dei fiori ivi presenti, e privo di corrimano centrale da afferrare, precisando di aver volutamente scelto di percorrere la parte centrale della rampa di scale in ragione della forma tondeggiante dei gradini, che a suo giudizio nella parte più esterna erano più stretti e dunque più pericolosi, attribuendo la causa della caduta in particolare al materiale di cui sono fatti i gradini, ritenuti particolarmente sdrucciolevoli, ed al colore diverso, che ne comprometteva visivamente la discesa.
La corte ritiene tuttavia che la ricostruzione fornita dall'appellante non possa essere condivisa.
Dalla consulenza tecnica svolta in sede di ATP, il perito incaricato arch. Per_1 descrive con precisione lo stato dei luoghi, l'accesso alla cappella caratterizzato da un portale con pareti in pietra leccese "posate a sguincio", su cui sono posizionati due corrimano metallici e da cui si dipartono tre gradini esterni cur- vilinei, che discendono verso il marciapiede sopraelevato perimetrale, e altri due gradini rettilinei, che permettono di raggiungere il piano strada. Eccepisce l'assenza della pedana lesionata, come riportato dall'attrice, e procede ad una accurata misurazione dei gradini e dei corrimani laterali, nonché all'esame dei materiali di cui sono fatti, sottolineando che l'intero fabbricato si trova in buono stato manutentivo e che, seppur presentando piccole difformità, le stesse “non possono rappresentare in alcun modo un'insidia per chi percorre la scala". Conclude che "la scala non può rappresentare intrinsecamente un pericolo per i suoi fruitori, se dagli stessi è utilizzata con l'attenzione e la prudenza necessarie".
Devono, pertanto, condividersi le osservazioni del tecnico in merito all'utilizzo della scala de quo, che, in condizioni di normalità e accuratezza nell'uso, pur in presenza di caratteristiche costruttive non pie- namente rispondenti alla normativa in tema di barriere architettoniche, non determina necessariamente una probabilità di caduta per chi la percorre.
Alla luce di tanto, la decisione impugnata risulta pienamente conforme ai principi in tema di responsabi- lità da cose in custodia costantemente affermati da questa Corte e recentemente ribaditi e precisati, se-
condo i quali:
"a) il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all'art. 2051 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi;
b) il danneggiato ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e dan- no, ed è comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima;
c) la deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, e a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso." (cfr. Cassazione Civile, Sez. 6, 15 aprile 2021, n. 9872).
In applicazione dei predetti principi, esclusa la pericolosità intrinseca dei gradini, la corte sottolinea co- me, al contrario, assuma rilevanza il comportamento dell'appellante che non solo conosceva lo stato dei luoghi per esservisi recata altre volte, come dalla stessa dichiarato in sede di interrogatorio, ma, soprat- tutto, sceglieva deliberatamente di percorrere la parte centrale della scala, pur in presenza di un'alternativa più sicura e prudente data la presenza dei corrimani laterali. Comportamento, questo, che si ritiene integri gli estremi del caso fortuito, come tale idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la res e il danno, ad ogni modo non provato dall'appellante.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie e delle conclusioni tratte dal perito in sede di ATP,pertanto, si ritiene di dover aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “le misure di pre- cauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate alla ordinaria avvedutezza di una persona: allorché il danneggiato abbia la possibilità di percepire agevolmente l'esistenza della situazione di pericolo nella valutazio- ne del nesso eziologico tra cosa e danno, va attribuito rilievo causale al suo comportamento colposo, visto che il danneggiato avrebbe verosimilmente dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni della strada che stava percorrendo" (Cass Ci- vile n. 6065/2012), con conseguente conferma della impugnata sentenza.
Le spese di questo grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
la corte,
rigetta l'appello e condanna Parte 1 al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.500,00 per compenso ciascuno in favore, rispettivamente, di Controparte_2
CP 7 e Controparte 8 - costituite con il medesimo atto - e
[...] e Controparte 1
,
Controparte_3 oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%. del
Lecce, 17 settembre 2025.
Il presidente est.
prima sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente est. dr.Maurizio Petrelli consigliere dr.Virginia Zuppetta consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 128 del ruolo generale delle cause dell'anno 2023
TRA
nata a [...] il [...], (c.f. Parte 1
), rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE ABATE C.F. 1
APPELLANTE
contro
(c.f. P.IVA 1 Controparte_1
,
(c.f. P.IVA 2 ) rappresentate e difese dall'avv. COSIMO Controparte_2
LUIGI BRUNO
Controparte_3 (c.f P.IVA 3 ) rappresentato e difeso dall'avv.Anna De Giorgi
APPELLATI
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ri- portandosi a quelle formulate nei propri precedenti scritti difensivi.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE convenne in giudizio dinan- Con atto di citazione notificato in data 8.10.2019 la sig.ra Parte 1
zi al Tribunale di Lecce la Controparte_4 la Controparte_5
[...] nonché il Controparte_3 chiedendo di essere risarcita del danno subito per le lesioni ripor- tate a seguito della caduta lungo le scale di accesso alla Controparte_6
[...] sita nel cimitero del Comune di CP_3 risarcimento che, in relazione alle lesioni che aveva subito, venne quantificato in complessivi € 26.000,00.
Precedentemente, in data 24.12.2018, l'attrice aveva proposto ricorso per A.T.P. ex art. 696 bis cpc, iscritto al n. R.G. 12779/2018, chiedendo che fosse disposta una consulenza tecnica preventiva finaliz- zata a descrivere lo stato dei luoghi, accertare la pericolosità della scala di accesso alla cappella, verifica- re se la predetta insidia potesse ritenersi causa della caduta e delle conseguenti lesioni subite, accertare la conformità della stessa scala alla buona tecnica costruttiva e verificare la proprietà della stessa. In esito a tale giudizio, il CTU Arch. Persona 1 nel delimitare le diverse aree di proprietà dei soggetti coin- volti CP 1in particolare, i primi tre gradini curvilinei ed il marciapiede della ed i due ultimi
-
gradini rettilinei del CP_3 concluse che la scala di accesso alla cappella, nello stato in cui si trovava al momento del sopralluogo, non era da considerarsi intrinsecamente pericolosa ed era di per sé inido- nea a causare un danno a persone o cose. Si costituì il CP 3 resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
Con unica comparsa di costituzione e risposta si costituirono altresì la Controparte 4
concludendo anche costoro per il rigetto della do- e la Controparte_5
[...] manda attorea.
Il processo, istruito con prova documentale e interrogatorio orale dell'attrice, venne deciso con senten- za n. 2380/2022 del 3.8.2022 con il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attrice e la condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti convenute.
Ritenne il primo Giudice che i fatti esposti in citazione non avessero trovato conferma all'esito del giu- dizio e che, dunque, anche sulla scorta delle risultanze della c.t.u., fosse da escludersi la responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. dei convenuti, poiché la condotta colposa dell'attrice avrebbe assunto i caratteri del caso fortuito, idoneo ad elidere il nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, e che le difformità della res non avrebbero costituito, nella specie, causa di responsabilità in quanto non col- legate eziologicamente all'evento.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello Parte 1 per ottenere la riforma della predetta sentenza, insistendo perché venisse disposta una c.t.u. medica, richiesta già rigettata in primo grado, con condanna della Confraternita e del CP 3 alla rifusione dei danni subiti e delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione del 18.4.2023 si sono costituiti con un unico atto la CP 1 opponendosi alla richiesta di
[...] СР_7 е Controparte_4 e la Controparte 2
c.t.u. medica e chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
In data 12.6.2023, si è costituito, inoltre, il Controparte 3 ribadendo la propria estraneità ai fatti in quanto l'immobile e la scala di accesso dall'esterno indicati come luogo teatro dell'infortunio sono da CP 1 con rigetto dei motivi di appello proposti e confermaritenersi di proprietà della dell'impugnata sentenza.
Con il primo motivo di gravame, rubricato "del travisamento delle risultanze processuali - dell'erronea applicazione alla fattispecie concreta della norma di cui all'art. 2051 c.c. e finanche della generalissima ipotesi di responsabilita' extra- contrattuale di cui agli art. 2043 e segg. c.c.", l'appellante lamenta l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure, che ha mal inteso le dichiarazioni rese in sede di interro- gatorio dalla Pt 1, nonché le conclusioni riportate dal c.t.u. in sede di ATP, ritenute contraddittorie rispetto alle premesse dallo stesso enunciate.
In particolare, ritiene che il sinistro e i danni riportati siano stati cagionati dai gravi difetti costruttivi e manutentivi della scala di accesso alla cappella, conseguenti al mancato rispetto delle norme che regola- no l'esecuzione dei corpi scala, alla disuniformità dei gradini e dei materiali utilizzati, nonché dall'assenza di corrimano centrale, dalla mancanza di presidi antinfortunistici e dalla pedata lesionata, difetti a suo dire non percepibili né segnalati al momento dell'accadimento.
La caduta de qua, infatti, avveniva nel mentre l'appellante scendeva centralmente dalla suddetta scala, calpestando con il piede sinistro il terzo gradino esterno curvilineo in marmo e si accingeva a calpestare con il piede destro il quarto gradino formato da solaio latero - cementizio pavimentato con pietrini lisci di cemento.
Ribadisce, dunque, l'intrinseca pericolosità della scala per i difetti sopra descritti, attribuendone la re- sponsabilità alla confraternita ed al comune nei limiti delineati dal c.t.u., e sottolinea come l'assenza del corrimano centrale sia stata determinante per la perdita di equilibrio nello scendere le scale, tanto che i custodi stessi, solo dopo il verificarsi dell'evento per cui è causa, hanno provveduto a dotare la scalinata di corrimano centrale, riconoscendone implicitamente il valore di presidio di sicurezza.
Nel sottolineare la contraddittorietà delle conclusioni cui è giunto il c.t.u. nella propria perizia rispetto alle sue iniziali premesse, che rimarcavano la difformità della scala rispetto alle norme di sicurezza pre- viste dalla legge, la Pt 1 si riporta alla stessa consulenza tecnica per escludere l'estraneità ai fatti di causa ed il conseguente difetto di legittimazione passiva del CP_3 dallo stesso sostenute in primo grado, avendo ritenuto il c.t.u. che l'area su cui insiste la rampa di scala in questione è comunque estra-
CP_1 e di proprietà del comune. Parimenti, riconoscenea a quella concessa in superficie alla una indubbia sussistenza di responsabilità ex art. 2051 c.c. anche della Controparte_4 trovandosi la rampa di scala in que-
[...] così come della Controparte_2 stione anche sotto la diretta responsabilità della CP 1 di proprietà della CP 5 in quanto "
progettata e realizzata a spese e cura della stessa ed essendo collegata funzionalmente e costruttivamen-
te alla cappella.
Conclude l'appellante chiedendo che, sulla base della documentazione medica allegata alla citazione, il danno alla persona patito in conseguenza del sinistro in questione sia quantificato in € 26.000,00 in ap- plicazione delle Tabelle di liquidazione del danno biologico in uso presso il Tribunale di Milano per l'anno 2018.
L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
La corte ritiene di dover aderire alla pronuncia del primo giudice, confermando che il comportamento imprudente della danneggiata, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento danno- so e conseguentemente tale da escludere la riconducibilità dello stesso evento alla fattispecie di cui agli artt. 2051 c.c. e/o 2043 c.c. integra l'ipotesi del caso fortuito tale da escludere la responsabilità degli ap- pellati.
Ed infatti, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è noto come spetti al danneggiato l'onere di prova- re il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, nonché l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere molto probabile il verificarsi dell'evento dannoso. Co- sì come altrettanto nota è la circostanza per cui, qualora la situazione di pericolo sarebbe stata superabi- le mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto correlato ad una situazione di ri- schio percepibile con l'ordinaria diligenza, debba ritenersi integrato il caso fortuito, con la conseguenza che la condotta imprudente del danneggiato si configura come fattore idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, escludendo la responsabilità del custode.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie, il giudice di prime cure ha correttamente dichiarato che "non vi fossero condizioni ostative ad una corretta percezione dello stato dei luoghi", tali da poter attribuire al luogo del sini- stro le caratteristiche dell'insidia, non ben visibile ed imprevedibile. In particolare, nel corso dell'interrogatorio formale, l'attrice ha ammesso che il sinistro, verificatosi alle ore 13:40 circa, e dunque in pieno giorno, è avvenuto in condizioni di ottima visibilità, aggiungendo che la giornata era luminosa, senza nuvole che potessero rendere difficoltosa la visibilità dello stato dei luo- ghi.
Ha altresì riferito, nel descrivere la dinamica dei fatti, di essere scivolata sul quarto gradino che si pre- sentava bagnato, probabilmente per l'irrigazione dei fiori ivi presenti, e privo di corrimano centrale da afferrare, precisando di aver volutamente scelto di percorrere la parte centrale della rampa di scale in ragione della forma tondeggiante dei gradini, che a suo giudizio nella parte più esterna erano più stretti e dunque più pericolosi, attribuendo la causa della caduta in particolare al materiale di cui sono fatti i gradini, ritenuti particolarmente sdrucciolevoli, ed al colore diverso, che ne comprometteva visivamente la discesa.
La corte ritiene tuttavia che la ricostruzione fornita dall'appellante non possa essere condivisa.
Dalla consulenza tecnica svolta in sede di ATP, il perito incaricato arch. Per_1 descrive con precisione lo stato dei luoghi, l'accesso alla cappella caratterizzato da un portale con pareti in pietra leccese "posate a sguincio", su cui sono posizionati due corrimano metallici e da cui si dipartono tre gradini esterni cur- vilinei, che discendono verso il marciapiede sopraelevato perimetrale, e altri due gradini rettilinei, che permettono di raggiungere il piano strada. Eccepisce l'assenza della pedana lesionata, come riportato dall'attrice, e procede ad una accurata misurazione dei gradini e dei corrimani laterali, nonché all'esame dei materiali di cui sono fatti, sottolineando che l'intero fabbricato si trova in buono stato manutentivo e che, seppur presentando piccole difformità, le stesse “non possono rappresentare in alcun modo un'insidia per chi percorre la scala". Conclude che "la scala non può rappresentare intrinsecamente un pericolo per i suoi fruitori, se dagli stessi è utilizzata con l'attenzione e la prudenza necessarie".
Devono, pertanto, condividersi le osservazioni del tecnico in merito all'utilizzo della scala de quo, che, in condizioni di normalità e accuratezza nell'uso, pur in presenza di caratteristiche costruttive non pie- namente rispondenti alla normativa in tema di barriere architettoniche, non determina necessariamente una probabilità di caduta per chi la percorre.
Alla luce di tanto, la decisione impugnata risulta pienamente conforme ai principi in tema di responsabi- lità da cose in custodia costantemente affermati da questa Corte e recentemente ribaditi e precisati, se-
condo i quali:
"a) il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all'art. 2051 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi;
b) il danneggiato ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e dan- no, ed è comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima;
c) la deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, e a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso." (cfr. Cassazione Civile, Sez. 6, 15 aprile 2021, n. 9872).
In applicazione dei predetti principi, esclusa la pericolosità intrinseca dei gradini, la corte sottolinea co- me, al contrario, assuma rilevanza il comportamento dell'appellante che non solo conosceva lo stato dei luoghi per esservisi recata altre volte, come dalla stessa dichiarato in sede di interrogatorio, ma, soprat- tutto, sceglieva deliberatamente di percorrere la parte centrale della scala, pur in presenza di un'alternativa più sicura e prudente data la presenza dei corrimani laterali. Comportamento, questo, che si ritiene integri gli estremi del caso fortuito, come tale idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la res e il danno, ad ogni modo non provato dall'appellante.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie e delle conclusioni tratte dal perito in sede di ATP,pertanto, si ritiene di dover aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “le misure di pre- cauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate alla ordinaria avvedutezza di una persona: allorché il danneggiato abbia la possibilità di percepire agevolmente l'esistenza della situazione di pericolo nella valutazio- ne del nesso eziologico tra cosa e danno, va attribuito rilievo causale al suo comportamento colposo, visto che il danneggiato avrebbe verosimilmente dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni della strada che stava percorrendo" (Cass Ci- vile n. 6065/2012), con conseguente conferma della impugnata sentenza.
Le spese di questo grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
la corte,
rigetta l'appello e condanna Parte 1 al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.500,00 per compenso ciascuno in favore, rispettivamente, di Controparte_2
CP 7 e Controparte 8 - costituite con il medesimo atto - e
[...] e Controparte 1
,
Controparte_3 oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%. del
Lecce, 17 settembre 2025.
Il presidente est.