Versione
18 aprile 1991
18 aprile 1991
Art. 1. 1. All' articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441 , e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo di un prezzo identico a quello di acquisto. Tale prezzo, aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti, deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni e integrazioni.";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Gli imballaggi in legno che non siano nuovi possono essere utilizzati nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di qualifica diversa da quelle 'extra' e 'prima', solamente se integri, puliti ed asciutti".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restando invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 441/1981 (Vendita a peso netto delle merci), come da ultimo modificato dalla legge 5 giugno 1984, n. 211 , cosi' come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3. - La vendita all'ingrosso delle merci, il cui prezzo sia fissato per unita' di peso, deve essere effettuata, da chiunque, a peso e al netto della tara, salvo che si tratti di prodotti che possono essere venduti a pezzo o a collo a norma dell'art. 6, lettera c).
Sugli imballaggi utilizzati per i suddetti prodotti venduti a peso netto deve essere riportato esternamente, anche a mezzo di etichettatura, in aggiunta alle indicazioni previste dalle norme in vigore, il peso dell'imballaggio stesso.
La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo di un prezzo identico a quello di acquisto. Tale prezzo, aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti, deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni e integrazioni.
Per determinati prodotti di importazione il decreto di cui all'art. 6 puo' consentire deroghe al disposto del comma precedente ed individuare modalita' diverse dall'apposizione della etichetta.
Gli imballaggi in legno che non siano nuovi possono essere utilizzati nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di qualifica diversa da quelle 'extra' e 'prima', solamente se integri, puliti ed asciutti".
- Il D.P.R. n. 633/1972 istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto. L'art. 21 di detto decreto reca norme sulla fatturazione delle operazioni.
a) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo di un prezzo identico a quello di acquisto. Tale prezzo, aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti, deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni e integrazioni.";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Gli imballaggi in legno che non siano nuovi possono essere utilizzati nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di qualifica diversa da quelle 'extra' e 'prima', solamente se integri, puliti ed asciutti".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restando invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 441/1981 (Vendita a peso netto delle merci), come da ultimo modificato dalla legge 5 giugno 1984, n. 211 , cosi' come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3. - La vendita all'ingrosso delle merci, il cui prezzo sia fissato per unita' di peso, deve essere effettuata, da chiunque, a peso e al netto della tara, salvo che si tratti di prodotti che possono essere venduti a pezzo o a collo a norma dell'art. 6, lettera c).
Sugli imballaggi utilizzati per i suddetti prodotti venduti a peso netto deve essere riportato esternamente, anche a mezzo di etichettatura, in aggiunta alle indicazioni previste dalle norme in vigore, il peso dell'imballaggio stesso.
La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo di un prezzo identico a quello di acquisto. Tale prezzo, aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti, deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni e integrazioni.
Per determinati prodotti di importazione il decreto di cui all'art. 6 puo' consentire deroghe al disposto del comma precedente ed individuare modalita' diverse dall'apposizione della etichetta.
Gli imballaggi in legno che non siano nuovi possono essere utilizzati nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di qualifica diversa da quelle 'extra' e 'prima', solamente se integri, puliti ed asciutti".
- Il D.P.R. n. 633/1972 istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto. L'art. 21 di detto decreto reca norme sulla fatturazione delle operazioni.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 13/05/1999 n. 79 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IIIMin. Finanze · 13 maggio 1999 · 12.241943
Con l\'istanza indicata in oggetto l\'Associazione delle Imprese Ortofrutticole di San Marzano ha chiesto di conoscere l\'efficacia sul piano fiscale della disposizione contenuta nell\'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 128, che ha modificato l\'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, secondo cui le cessioni di recipienti, imballaggi e contenitori
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Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 23/09/2022, n. 35990Provvedimento: […] Gli imballaggi di legno possono essere riutilizzati nella vendita di prodotti agricoli (se ancora integri, puliti ed asciutti, art. 1, legge 10 aprile 1991 n. 128 e 218, comma 1, d. […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- sequestro preventivo·
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- art. 256 d.lgs. 152/2006·
- art. 266 d.lgs. 152/2006