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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 21/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20/2024 R.G., promossa da
C.F. ) rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. BORGOGNONI MARCO;
RICORRENTE contro
C.F. Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: accertamento della qualità di erede – accettazione dell'eredità.
Conclusioni: all'udienza di discussione conclusiva del 18.02.2025, la parte ricorrente concludeva come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia del resistente, in quanto non costituitosi in giudizio, sebbene ritualmente evocato in esso. Ciò posto, la parte ricorrente ha adito questo Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, la qualità di erede del Signor (C.F , nato a [...] C.F._1
Palermo (PA) il 23.02.1962 e residente in [...] Loc. Porto
Ercole, Comune di Monte Argentario (GR), della Signora , (C.F. CP_2 [...]
), nata a [...] il [...] e deceduta in Monte Argentario C.F._2
(GR) il 10.04.2017, in forza di accettazione tacita dell'eredità ope legis ex art. 485 c.c.; per l'effetto disporre che la Conservatoria competente provveda alla trascrizione della predetta accettazione tacita, ripristinando così la continuità delle trascrizioni degli immobili censiti all'N.C.E.U. del Comune di Monte Argentario al Foglio 73, particella 185 subalterno 2,
A/2, Classe 2, Consistenza catastale 3,5 vani Superficie catastale 56 mq, totale escluse aree scoperte, Rendita Euro 479,01 e al Foglio 73, particella 185 subalterno 12, C/6,
Classe 4, Consistenza catastale 25mq, totale 27mq, Rendita Euro 111,04”.
Ebbene, in punto di diritto, va rilevato che affinché un soggetto possa acquisire la qualità di erede deve essere delato all'eredità del defunto, in ragione di un testamento o di una disposizione di legge (art. 457 c.c.) e deve avere accettato l'eredità (art. 459 c.c.).
Dunque, l'accettazione dell'eredità può essere compiuta e produrre i suoi effetti giuridici solo se effettuata da soggetto delato all'eredità, sicché in tal senso l'accertamento della delazione ereditaria è prioritario sul piano logico- giuridico rispetto a quello dell'accettazione dell'eredità.
In caso di successione legittima, l'eredità viene devoluta primariamente in favore del coniuge e dei discendenti, i quali sono i principali delati all'eredità
(artt. 565 e 581 c.c.).
Ai fini della prova della delazione legittima, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la qualità di coniuge o di figlio del defunto non può essere fornita a mezzo della denuncia di successione, atto rilevante ai soli fini fiscali, occorrendo invece la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione (cfr. Cass. Civ. n. 22730/2021; Cass. Civ. n. 31695/2019;
Cass. Civ. n. 13738/2005).
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte che ha evidenziato che, ai fini dell'onere della prova, “per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (Cass. Civ. n. 10519/2024).
In ordine all'accettazione dell'eredità, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 474
c.c. il delato all'eredità può accettare quest'ultima in modo espresso o in modo tacito.
Ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione tacita ricorre quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, al fine di accertare l'accettazione tacita dell'eredità, “mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile (Cass. Civ. n.
1438/2020; Cass. Civ. n. 12259/2022; Cass. Civ. n. 10796/2009).
Inoltre, ai sensi dell'art. 485, comma 1 c.c. “Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità” e ai sensi del terzo comma del medesimo articolo “Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
La giurisprudenza ha chiarito che, ai fini dell'accettazione ex lege prevista dal suddetto articolo, è necessaria, oltre alla relazione materiale tra il delato e il bene, che non deve risolversi in un possesso in senso tecnico, essendo sufficiente una mera relazione materiale tra delato e cosa (cfr. Cass. Civ. n.
7076/1995) la coscienza in capo a quello dell'appartenenza del bene all'asse ereditario (cfr. Cass. Civ. n. 4707/1994), precisandosi che il possesso utile all'acquisto della qualità di erede può avere inizio non solo al momento dell'apertura della successione ma anche in un momento successivo, quando si integra concretamente la relazione materiale tra il delato e il bene ereditario
(cfr. Cass. civ. n. 15587/2023 che ha chiarito che: “L'art. 485 c.c. stabilisce, al primo comma, che il chiamato in possesso deve fare l'inventario entro tre mesi che decorrono dall'apertura della successione o dalla notizia della medesima, altrimenti è erede puro e semplice. Sebbene la norma si riferisca letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già, al momento dell'aperta successione, nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, ciò non vuol dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Invero, nel concorso delle condizioni previste dalla norma l'acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso”).
Costituisce onere del creditore che ha interesse ad accertare la qualità di erede puro e semplice del delato, allegare e provare il possesso del bene ereditario in capo a quest'ultimo (cfr. Cass. Civ. n. 7226/2006), essendo onere invece del delato allegare e provare la tempestiva formazione dell'inventario (cfr. Cass.
Civ. n. 16514/2015; Cass. Civ. n. 11030/2003).
Ciò posto, nel caso di specie risulta adeguatamente provata l'accettazione dell'eredità di ad opera del resistente. CP_2
In via preliminare, va osservato che l'odierno ricorrente risulta creditore del resistente e agisce nel presente giudizio, avendo interesse a sanare la continuità delle trascrizioni (cfr. all. 1 fasc. ricorrente).
Ciò posto, risulta morta il 10.04.2017 (cfr. all. 6 fasc. CP_2
ricorrente) e il resistente risulta essere il figlio della predetta, come attestato dall'estratto dell'atto di nascita (cfr. all. 5 fasc. ricorrente), sicché è provato, non risultando testamenti emessi da , che il resistente è delato CP_2
all'eredità di quest'ultima.
Ciò posto, come si desume dalla valutazione combinata delle visure catastali in atti e della nota di trascrizione dell'atto di assegnazione a socio di cooperativa edilizia, è stata proprietaria dell'immobile sito in Monte CP_2
Argentario censito al C.F. di detto Comune al foglio 73 p.lla 185 sub. 2 e 12 come (cfr. all.ti 3, 7, 10 fasc. ricorrente).
Dalla nota di trascrizione dell'atto di assegnazione, che costituisce il titolo di provenienza della defunta , si desume che l'immobile suddetto è sito in CP_2
Piazza Albegna in Monte Argentario, indirizzo coincidente con quello risultante dal certificato di famiglia della defunta (cfr. 8 fasc. ricorrente), sicché deve ritenersi errato l'indirizzo risultante dalla visura catastale, che indica come indirizzo dell'immobile piazza Paolo Costagliola, indirizzo che il ricorrente ha allegato come inesistente e che sarebbe stato oggetto di mera proposta di assegnazione ad opera di una parte della cittadinanza (cfr. all. 11 fasc. ricorrente).
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi che l'immobile sito in
Monte Argentario Porto Ercole Piazza Albegna s.n.c. (poi divenuto numero civico 1 come si desume dai certificati di residenza depositati da parte ricorrente: all.ti 2, 9, 12 fasc. ricorrente) sia appartenuto a e sia CP_2
pertanto caduto nell'eredità della stessa.
Ciò chiarito, può ritenersi provato che il resistente abbia il possesso dell'immobile in esame sin dalla morte della . CP_2
Invero, risulta che il resistente risiede presso tale immobile sin dal 1977 (cfr. all. 9 fasc. ricorrente), quando aveva quindici anni, e presso tale immobile la aveva iscritto sin dal 1977 la propria residenza familiare (cfr. all. 8 fasc. CP_2 ricorrente), sicché deve ritenersi che tale immobile abbia costituito dal 1977 la residenza familiare della e del figlio odierno resistente. CP_2
Inoltre, risulta che attualmente il resistente è nel possesso del suddetto immobile, risultando ancora residente presso di esso alla data del 15.05.2024 e avendo ricevuto la stessa notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio nelle proprie mani presso l'indirizzo sopra richiamato di Piazza
Albegna n. 1 di Porto Ercole Monte Argentario il 15.01.2024.
Poiché il ricorrente è nel possesso dell'immobile che è stato di proprietà della madre , dopo la morte di questa, ed essendo lo stesso CP_2
residente presso il suddetto immobile anche prima della morte della stessa, è possibile presumere che lo stesso fosse nel possesso dell'immobile anche alla data della morte della madre . CP_2
Inoltre, poiché nell'immobile la vi risiedeva da molti anni, insieme al CP_2
resistente, è possibile presumere che questo avesse coscienza, al momento dell'inizio del possesso autonomo dell'immobile, dopo la morte della madre, che il bene immobile fosse appartenuto a quest'ultima e che, pertanto, fosse un bene ereditario, non trattandosi peraltro di immobile acquistato autonomamente dal resistente.
Poiché il resistente è nel possesso dell'immobile facente parte dell'asse ereditario di dalla morte della stessa o certamente dal CP_2
15.01.2024, essendo decorsi tre mesi dal suddetto momento e non risulta che il resistente abbia realizzato l'inventario dei beni ereditari, deve ritenersi provato che il resistente abbia accettato ex lege l'eredità di . CP_2
In conclusione, deve affermarsi che il resistente sia erede Controparte_1
di , morta il 10.04.2017, per accettazione ex lege ai sensi dell'art. CP_2
485 c.c.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da ritenersi indeterminabile.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 20/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara che il resistente è erede di , Controparte_1 CP_2
defunta in data 10.04.2017, per averne accettato ex lege l'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c.;
2) ordina al competente conservatore dei registri immobiliari la trascrizione del presente provvedimento, con esonero da responsabilità;
3) condanna il resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che si liquidano nella somma di 140,04 euro a titolo di esborsi e nella somma di 3.000,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 21.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20/2024 R.G., promossa da
C.F. ) rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. BORGOGNONI MARCO;
RICORRENTE contro
C.F. Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: accertamento della qualità di erede – accettazione dell'eredità.
Conclusioni: all'udienza di discussione conclusiva del 18.02.2025, la parte ricorrente concludeva come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia del resistente, in quanto non costituitosi in giudizio, sebbene ritualmente evocato in esso. Ciò posto, la parte ricorrente ha adito questo Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, la qualità di erede del Signor (C.F , nato a [...] C.F._1
Palermo (PA) il 23.02.1962 e residente in [...] Loc. Porto
Ercole, Comune di Monte Argentario (GR), della Signora , (C.F. CP_2 [...]
), nata a [...] il [...] e deceduta in Monte Argentario C.F._2
(GR) il 10.04.2017, in forza di accettazione tacita dell'eredità ope legis ex art. 485 c.c.; per l'effetto disporre che la Conservatoria competente provveda alla trascrizione della predetta accettazione tacita, ripristinando così la continuità delle trascrizioni degli immobili censiti all'N.C.E.U. del Comune di Monte Argentario al Foglio 73, particella 185 subalterno 2,
A/2, Classe 2, Consistenza catastale 3,5 vani Superficie catastale 56 mq, totale escluse aree scoperte, Rendita Euro 479,01 e al Foglio 73, particella 185 subalterno 12, C/6,
Classe 4, Consistenza catastale 25mq, totale 27mq, Rendita Euro 111,04”.
Ebbene, in punto di diritto, va rilevato che affinché un soggetto possa acquisire la qualità di erede deve essere delato all'eredità del defunto, in ragione di un testamento o di una disposizione di legge (art. 457 c.c.) e deve avere accettato l'eredità (art. 459 c.c.).
Dunque, l'accettazione dell'eredità può essere compiuta e produrre i suoi effetti giuridici solo se effettuata da soggetto delato all'eredità, sicché in tal senso l'accertamento della delazione ereditaria è prioritario sul piano logico- giuridico rispetto a quello dell'accettazione dell'eredità.
In caso di successione legittima, l'eredità viene devoluta primariamente in favore del coniuge e dei discendenti, i quali sono i principali delati all'eredità
(artt. 565 e 581 c.c.).
Ai fini della prova della delazione legittima, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la qualità di coniuge o di figlio del defunto non può essere fornita a mezzo della denuncia di successione, atto rilevante ai soli fini fiscali, occorrendo invece la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione (cfr. Cass. Civ. n. 22730/2021; Cass. Civ. n. 31695/2019;
Cass. Civ. n. 13738/2005).
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte che ha evidenziato che, ai fini dell'onere della prova, “per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (Cass. Civ. n. 10519/2024).
In ordine all'accettazione dell'eredità, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 474
c.c. il delato all'eredità può accettare quest'ultima in modo espresso o in modo tacito.
Ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione tacita ricorre quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, al fine di accertare l'accettazione tacita dell'eredità, “mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile (Cass. Civ. n.
1438/2020; Cass. Civ. n. 12259/2022; Cass. Civ. n. 10796/2009).
Inoltre, ai sensi dell'art. 485, comma 1 c.c. “Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità” e ai sensi del terzo comma del medesimo articolo “Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
La giurisprudenza ha chiarito che, ai fini dell'accettazione ex lege prevista dal suddetto articolo, è necessaria, oltre alla relazione materiale tra il delato e il bene, che non deve risolversi in un possesso in senso tecnico, essendo sufficiente una mera relazione materiale tra delato e cosa (cfr. Cass. Civ. n.
7076/1995) la coscienza in capo a quello dell'appartenenza del bene all'asse ereditario (cfr. Cass. Civ. n. 4707/1994), precisandosi che il possesso utile all'acquisto della qualità di erede può avere inizio non solo al momento dell'apertura della successione ma anche in un momento successivo, quando si integra concretamente la relazione materiale tra il delato e il bene ereditario
(cfr. Cass. civ. n. 15587/2023 che ha chiarito che: “L'art. 485 c.c. stabilisce, al primo comma, che il chiamato in possesso deve fare l'inventario entro tre mesi che decorrono dall'apertura della successione o dalla notizia della medesima, altrimenti è erede puro e semplice. Sebbene la norma si riferisca letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già, al momento dell'aperta successione, nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, ciò non vuol dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Invero, nel concorso delle condizioni previste dalla norma l'acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso”).
Costituisce onere del creditore che ha interesse ad accertare la qualità di erede puro e semplice del delato, allegare e provare il possesso del bene ereditario in capo a quest'ultimo (cfr. Cass. Civ. n. 7226/2006), essendo onere invece del delato allegare e provare la tempestiva formazione dell'inventario (cfr. Cass.
Civ. n. 16514/2015; Cass. Civ. n. 11030/2003).
Ciò posto, nel caso di specie risulta adeguatamente provata l'accettazione dell'eredità di ad opera del resistente. CP_2
In via preliminare, va osservato che l'odierno ricorrente risulta creditore del resistente e agisce nel presente giudizio, avendo interesse a sanare la continuità delle trascrizioni (cfr. all. 1 fasc. ricorrente).
Ciò posto, risulta morta il 10.04.2017 (cfr. all. 6 fasc. CP_2
ricorrente) e il resistente risulta essere il figlio della predetta, come attestato dall'estratto dell'atto di nascita (cfr. all. 5 fasc. ricorrente), sicché è provato, non risultando testamenti emessi da , che il resistente è delato CP_2
all'eredità di quest'ultima.
Ciò posto, come si desume dalla valutazione combinata delle visure catastali in atti e della nota di trascrizione dell'atto di assegnazione a socio di cooperativa edilizia, è stata proprietaria dell'immobile sito in Monte CP_2
Argentario censito al C.F. di detto Comune al foglio 73 p.lla 185 sub. 2 e 12 come (cfr. all.ti 3, 7, 10 fasc. ricorrente).
Dalla nota di trascrizione dell'atto di assegnazione, che costituisce il titolo di provenienza della defunta , si desume che l'immobile suddetto è sito in CP_2
Piazza Albegna in Monte Argentario, indirizzo coincidente con quello risultante dal certificato di famiglia della defunta (cfr. 8 fasc. ricorrente), sicché deve ritenersi errato l'indirizzo risultante dalla visura catastale, che indica come indirizzo dell'immobile piazza Paolo Costagliola, indirizzo che il ricorrente ha allegato come inesistente e che sarebbe stato oggetto di mera proposta di assegnazione ad opera di una parte della cittadinanza (cfr. all. 11 fasc. ricorrente).
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi che l'immobile sito in
Monte Argentario Porto Ercole Piazza Albegna s.n.c. (poi divenuto numero civico 1 come si desume dai certificati di residenza depositati da parte ricorrente: all.ti 2, 9, 12 fasc. ricorrente) sia appartenuto a e sia CP_2
pertanto caduto nell'eredità della stessa.
Ciò chiarito, può ritenersi provato che il resistente abbia il possesso dell'immobile in esame sin dalla morte della . CP_2
Invero, risulta che il resistente risiede presso tale immobile sin dal 1977 (cfr. all. 9 fasc. ricorrente), quando aveva quindici anni, e presso tale immobile la aveva iscritto sin dal 1977 la propria residenza familiare (cfr. all. 8 fasc. CP_2 ricorrente), sicché deve ritenersi che tale immobile abbia costituito dal 1977 la residenza familiare della e del figlio odierno resistente. CP_2
Inoltre, risulta che attualmente il resistente è nel possesso del suddetto immobile, risultando ancora residente presso di esso alla data del 15.05.2024 e avendo ricevuto la stessa notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio nelle proprie mani presso l'indirizzo sopra richiamato di Piazza
Albegna n. 1 di Porto Ercole Monte Argentario il 15.01.2024.
Poiché il ricorrente è nel possesso dell'immobile che è stato di proprietà della madre , dopo la morte di questa, ed essendo lo stesso CP_2
residente presso il suddetto immobile anche prima della morte della stessa, è possibile presumere che lo stesso fosse nel possesso dell'immobile anche alla data della morte della madre . CP_2
Inoltre, poiché nell'immobile la vi risiedeva da molti anni, insieme al CP_2
resistente, è possibile presumere che questo avesse coscienza, al momento dell'inizio del possesso autonomo dell'immobile, dopo la morte della madre, che il bene immobile fosse appartenuto a quest'ultima e che, pertanto, fosse un bene ereditario, non trattandosi peraltro di immobile acquistato autonomamente dal resistente.
Poiché il resistente è nel possesso dell'immobile facente parte dell'asse ereditario di dalla morte della stessa o certamente dal CP_2
15.01.2024, essendo decorsi tre mesi dal suddetto momento e non risulta che il resistente abbia realizzato l'inventario dei beni ereditari, deve ritenersi provato che il resistente abbia accettato ex lege l'eredità di . CP_2
In conclusione, deve affermarsi che il resistente sia erede Controparte_1
di , morta il 10.04.2017, per accettazione ex lege ai sensi dell'art. CP_2
485 c.c.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da ritenersi indeterminabile.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 20/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara che il resistente è erede di , Controparte_1 CP_2
defunta in data 10.04.2017, per averne accettato ex lege l'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c.;
2) ordina al competente conservatore dei registri immobiliari la trascrizione del presente provvedimento, con esonero da responsabilità;
3) condanna il resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che si liquidano nella somma di 140,04 euro a titolo di esborsi e nella somma di 3.000,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 21.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia