Art. 27.
Le intendenze di finanza possono concedere la rateazione dei tributi erariali, senza l'applicazione delle indennita' di mora e senza il pagamento degli interessi, anche a favore delle imprese che abbiano risentito un grave danno per l'inadempimento delle obbligazioni nascenti da forniture, da lavorazioni o da mutui effettuati prima del 9 ottobre 1963 a favore delle imprese di cui all' articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 .
La rateazione non puo' eccedere le 24 rate bimestrali e la concessione e' subordinata alle seguenti condizioni
1) domanda degli interessati, da presentarsi alle intendenze di finanza competenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
2) prova del credito, mediante atti aventi data certa anteriore al 9 ottobre 1963, fiscalmente in regola o regolarizzati
3) prova del danno, che deve essere grave in relazione alla potenzialita' economica dei richiedenti.
Le intendenze di finanza possono concedere la rateazione dei tributi erariali, senza l'applicazione delle indennita' di mora e senza il pagamento degli interessi, anche a favore delle imprese che abbiano risentito un grave danno per l'inadempimento delle obbligazioni nascenti da forniture, da lavorazioni o da mutui effettuati prima del 9 ottobre 1963 a favore delle imprese di cui all' articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 .
La rateazione non puo' eccedere le 24 rate bimestrali e la concessione e' subordinata alle seguenti condizioni
1) domanda degli interessati, da presentarsi alle intendenze di finanza competenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
2) prova del credito, mediante atti aventi data certa anteriore al 9 ottobre 1963, fiscalmente in regola o regolarizzati
3) prova del danno, che deve essere grave in relazione alla potenzialita' economica dei richiedenti.