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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4123/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02.04.2025 da
1) , nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
residente a [...]; professione impiegata;
titolo di studio diploma di scuola superiore;
cittadina Italiana;
difesa e rappresentata, in virtù di delega in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato
Leonardo Latronico (C.F – PEC: CodiceFiscale_2 Email_1 del Foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Cusano
Milanino Via Ticino n.21
e
2) nato a [...] il [...] codice fiscale , CP_1 C.F._3
residente a [...]; professione impiegato;
titolo di studio diploma di scuola superiore;
cittadino Italiano;
difeso e rappresentato, in virtù di delega in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato
Leonardo Latronico (C.F – PEC: CodiceFiscale_2
del Foro di Monza ed elettivamente domiciliato Email_1 presso lo studio di quest'ultimo, in Cusano Milanino Via Ticino n.21 I quali hanno contratto matrimonio con rito religioso a Milano il 18 Maggio 2002 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di:
- Milano al n.373 - Serie “A” - Parte II – anno 2002
- Opera al n. 12 - serie “B” - parte II – anno 2002
In separazione dei beni.
con i seguenti figli:
1) nata a [...] il [...], residente a [...]
Teodoro Moneta n. 18/A codice fiscale - Cittadina Italiana, minore C.F._4
di età non economicamente autosufficiente
2) ,nato a [...] il [...] residente a [...]
Golgi n. 14 codice fiscale , cittadino Italiano minore di età non C.F._5
economicamente autosufficiente
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi danno atto che da circa quattro anni vivono in abitazioni distinte ma ubicate nello stesso comune (Opera). Nelle more, l'affidamento dei figli è avvenuto assecondando le volontà degli stessi i quali trascorrono periodi alterni con la madre o con il padre, insieme o disgiuntamente, mantenendo gli impegni scolastici, ricreativi e di relazione, anche con il genitore non affidatario. I coniugi ritengono quindi di mantenere l'affidamento dei figli con le medesime modalità anche per quanto riguarda le vacanze estive e quelle che cadono durante l'anno scolastico. Allo scopo prenderanno di volta in volta accordi diretti circa le modalità e i periodi di affidamento. Si dà atto che la figlia diventerà maggiorenne il prossimo Pt_2
06.05.2025.
2) Per tali motivi i coniugi rinunciano ad ogni forma di mantenimento per i figli e si faranno carico personalmente delle spese ordinarie. Resteranno a carico di entrambi le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno nel rispetto delle linee guida del Tribunale di
Milano come di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci
prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture
private; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di
istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola
per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero
connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di
istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g)
spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il
mezzo di trasporto dei figli.
3) i coniugi dichiarano di avere redditi autonomi tali da consentire loro un tenore di vita uguale a quello goduto in costanza di matrimonio e quindi di non avanzare alcuna reciproca richiesta economica neppure una tantum e/o forma di mantenimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c, fatta eccezione per le dichiarazioni reddituali ritualmente depositate.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale con atto a ministero Dott. repertorio 227/2020 del 27/07/2020 annotato a margine della copia Parte_4 integrale dell'atto di matrimonio in data 21.08.2020;
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio a Milano il 18 Maggio 2002;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano e Opera (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.ssa Valentina Maderna.
Così deciso in Milano, il 30.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG