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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/07/2025, n. 3714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3714 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
n. 13725/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13725 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 José IZ EL OR Parte_1
2 José IZ EL
3 Parte_2
4 Persona_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 28.09.2023
1. , brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_2 18/07/1976, codice fiscale , residente in [...]de C.F._1 Oliveira, 53, Limeira/SP, Brasile, CAP: 13.480-950;
Dott. Giovanni Calasso 1
2. José IZ EL, brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data 30/09/1947, codice fiscale , residente in [...]de Setembro, 615, Limeira/SP, C.F._2 Brasile, CAP: 13.480-151;
3. , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data Parte_2 14/09/1945, codice fiscale residente in [...]de Setembro, 615, C.F._3 Limeira/SP, Brasile, CAP: 13.480-151,
4. , brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data de Persona_1 09/05/1980, codice fiscale , residente in [...], 1849 C.F._4 Piracicaba/SP, Brasile, CAP: 13.416-383,
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che i ricorrenti ( , José IZ Parte_3
EL, e ) sono Parte_2 Persona_1 cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro protempore, e per esso Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. IN VIA ISTRUTTORIA Salvo ogni altro diritto e con espressa riserva di precisare e/o modificare le domande e le conclusioni proposte, di indicare mezzi di prova, diretta e contraria, e di produrre ulteriori documenti, anche in relazione alla condotta processuale di controparte, nei modi e nei termini di legge;
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato a [...] Persona_2 (provincia Treviso), in data 24/01/1885 il quale, contraeva matrimonio con CP_3
nella città di Cordeirópolis, in data 22/09/1906 e dall'unione nasceva:
[...]
in data 07/08/1922, nella città di Cordeirópolis (Brasile) il quale Controparte_4 contraeva matrimonio con , in data 27/04/1946, nella città di Persona_3 Limeira (Brasile) e dall'unione coniugale nasceva:
➢ José IZ Battistella, in data 30/09/1947, nella città di Limeira (Brasile) il quale contraeva matrimonio con in data 02/06/1973, nella Parte_2 città di Limeira (Brasile)
- nata in [...]/SP in data 14/09/1945, figlia di Parte_2 [...] e di aveva acquistato Persona_4 Persona_5 automaticamente la cittadinanza italiana, essendosi sposata in data 02/06/1973 con il cittadino italiano, José IZ Battistella in applicazione dell'art.10, comma 2,della Legge n.555 del 1912. Dall'unione coniugale tra José IZ Battistella e Parte_2 nascevano:
✓ , in data 18/07/1976, nella città di Controparte_2 Limeira (Brasile) il quale, contraeva matrimonio con Persona_6
Dott. Giovanni Calasso 2
in data 06/11/2009, nella città di Limeira (Brasile) Per_7
✓ , in data 09/05/1980, nella città di Limeira Persona_1 (Brasile) il quale contraeva matrimonio con , in data Persona_8 04/05/2007, nella città di Limeira (Brasile)
- non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si era mai Persona_2 naturalizzato cittadino brasiliano,
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato a Persona_2 Godega di NTNO (provincia Treviso), in data 24/01/1885
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del
Dott. Giovanni Calasso 3
d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Per quanto concerne la signora nata in [...]/SP in data 14/09/1945, Parte_2 figlia di e di , la stessa aveva acquistato Persona_4 Persona_9 automaticamente la cittadinanza italiana, essendosi sposata in data 02/06/1973 con il cittadino italiano, José IZ Battistella in applicazione dell'art.10, comma 2,della Legge n.555 del 1912. Invero, la normativa in materia di cittadinanza italiana oggi è costituita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e dal successivo Regolamento di esecuzione emanato con dPR 12 ottobre 1993, n. 572. Fino all'entrata in vigore di tali disposizioni, il principale strumento legislativo in materia era costituito dalla Legge 13 giugno 1912, n. 555, con alcune innovazioni introdotte dalla Legge 21 aprile 1983, n. 123, e, successivamente, dalla legge 15 maggio 1986, n. 180: a queste normative bisogna ancora fare riferimento per i fatti, per gli avvenimenti verificatisi prima dell'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (16 agosto 1992). L'articolo 10 della Legge 13 giugno 1912, n. 555, in particolare il secondo comma prevede che "La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvo che, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine." L'articolo 10 venne meno a seguito della decisione della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 16 aprile 1975, che dichiarò l'illegittimità dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza, indipendentemente dalla volontà dell'interessata, per la donna italiana che acquistava la cittadinanza straniera del coniuge per effetto di matrimonio: tuttavia, la declaratoria di illegittimità costituzionale non riguardava il secondo comma, che pertanto è rimasto vigente fino all'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91. In applicazione del suddetto principio e delle normative sopra richiamate, la moglie straniera di cittadino italiano, riconosciuto tale a titolo originario iure sanguinis, ha acquistato la cittadina italiana jure matrimonii, per effetto del matrimonio che gli stessi hanno contratto in data 02/06/1973 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 13 giugno 1912, n. 555, pro- tempore vigente. La decorrenza della cittadinanza è data dal giorno del matrimonio. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1
Dott. Giovanni Calasso 4
vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. Lecce-Venezia, 15.07.2025
IL GOP Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13725 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 José IZ EL OR Parte_1
2 José IZ EL
3 Parte_2
4 Persona_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 28.09.2023
1. , brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_2 18/07/1976, codice fiscale , residente in [...]de C.F._1 Oliveira, 53, Limeira/SP, Brasile, CAP: 13.480-950;
Dott. Giovanni Calasso 1
2. José IZ EL, brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data 30/09/1947, codice fiscale , residente in [...]de Setembro, 615, Limeira/SP, C.F._2 Brasile, CAP: 13.480-151;
3. , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data Parte_2 14/09/1945, codice fiscale residente in [...]de Setembro, 615, C.F._3 Limeira/SP, Brasile, CAP: 13.480-151,
4. , brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data de Persona_1 09/05/1980, codice fiscale , residente in [...], 1849 C.F._4 Piracicaba/SP, Brasile, CAP: 13.416-383,
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che i ricorrenti ( , José IZ Parte_3
EL, e ) sono Parte_2 Persona_1 cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro protempore, e per esso Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. IN VIA ISTRUTTORIA Salvo ogni altro diritto e con espressa riserva di precisare e/o modificare le domande e le conclusioni proposte, di indicare mezzi di prova, diretta e contraria, e di produrre ulteriori documenti, anche in relazione alla condotta processuale di controparte, nei modi e nei termini di legge;
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato a [...] Persona_2 (provincia Treviso), in data 24/01/1885 il quale, contraeva matrimonio con CP_3
nella città di Cordeirópolis, in data 22/09/1906 e dall'unione nasceva:
[...]
in data 07/08/1922, nella città di Cordeirópolis (Brasile) il quale Controparte_4 contraeva matrimonio con , in data 27/04/1946, nella città di Persona_3 Limeira (Brasile) e dall'unione coniugale nasceva:
➢ José IZ Battistella, in data 30/09/1947, nella città di Limeira (Brasile) il quale contraeva matrimonio con in data 02/06/1973, nella Parte_2 città di Limeira (Brasile)
- nata in [...]/SP in data 14/09/1945, figlia di Parte_2 [...] e di aveva acquistato Persona_4 Persona_5 automaticamente la cittadinanza italiana, essendosi sposata in data 02/06/1973 con il cittadino italiano, José IZ Battistella in applicazione dell'art.10, comma 2,della Legge n.555 del 1912. Dall'unione coniugale tra José IZ Battistella e Parte_2 nascevano:
✓ , in data 18/07/1976, nella città di Controparte_2 Limeira (Brasile) il quale, contraeva matrimonio con Persona_6
Dott. Giovanni Calasso 2
in data 06/11/2009, nella città di Limeira (Brasile) Per_7
✓ , in data 09/05/1980, nella città di Limeira Persona_1 (Brasile) il quale contraeva matrimonio con , in data Persona_8 04/05/2007, nella città di Limeira (Brasile)
- non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si era mai Persona_2 naturalizzato cittadino brasiliano,
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato a Persona_2 Godega di NTNO (provincia Treviso), in data 24/01/1885
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del
Dott. Giovanni Calasso 3
d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Per quanto concerne la signora nata in [...]/SP in data 14/09/1945, Parte_2 figlia di e di , la stessa aveva acquistato Persona_4 Persona_9 automaticamente la cittadinanza italiana, essendosi sposata in data 02/06/1973 con il cittadino italiano, José IZ Battistella in applicazione dell'art.10, comma 2,della Legge n.555 del 1912. Invero, la normativa in materia di cittadinanza italiana oggi è costituita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e dal successivo Regolamento di esecuzione emanato con dPR 12 ottobre 1993, n. 572. Fino all'entrata in vigore di tali disposizioni, il principale strumento legislativo in materia era costituito dalla Legge 13 giugno 1912, n. 555, con alcune innovazioni introdotte dalla Legge 21 aprile 1983, n. 123, e, successivamente, dalla legge 15 maggio 1986, n. 180: a queste normative bisogna ancora fare riferimento per i fatti, per gli avvenimenti verificatisi prima dell'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (16 agosto 1992). L'articolo 10 della Legge 13 giugno 1912, n. 555, in particolare il secondo comma prevede che "La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvo che, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine." L'articolo 10 venne meno a seguito della decisione della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 16 aprile 1975, che dichiarò l'illegittimità dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza, indipendentemente dalla volontà dell'interessata, per la donna italiana che acquistava la cittadinanza straniera del coniuge per effetto di matrimonio: tuttavia, la declaratoria di illegittimità costituzionale non riguardava il secondo comma, che pertanto è rimasto vigente fino all'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91. In applicazione del suddetto principio e delle normative sopra richiamate, la moglie straniera di cittadino italiano, riconosciuto tale a titolo originario iure sanguinis, ha acquistato la cittadina italiana jure matrimonii, per effetto del matrimonio che gli stessi hanno contratto in data 02/06/1973 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 13 giugno 1912, n. 555, pro- tempore vigente. La decorrenza della cittadinanza è data dal giorno del matrimonio. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1
Dott. Giovanni Calasso 4
vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. Lecce-Venezia, 15.07.2025
IL GOP Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5