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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 10/02/2026, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1162/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 654/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa In Liquidazione - 04028260877
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20240061236755177259949 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 384/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 03 febbraio 2025, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 20240061236755177259949, notificata in data 15 gennaio 2025, concernente l'avviso di pagamento n. 282200077743290086, relativa a TIA, notificata il 23 aprile 2018, recante la somma di euro 1.752,66 e
contro
Resistente_1 S.p.A. in liq. – A.T.O. Catania 3.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Illegittimita' dell'intimazione impugnata per assoluto difetto di motivazione. violazione e falsa applicazione dell'articolo 7, comma 1^, della legge n. 212/2000.
In via preliminare, si eccepisce l'illegittimità dell'intimazione impugnata in quanto assolutamente carente di motivazione, in palese violazione della norma citata in epigrafe. Orbene, nel caso di specie, l'intimazione impugnata si limita ad indicare, in seno all'allegato n. 1, un elenco di numeri di presunti documenti, senza tuttavia riportare, inspiegabilmente, la quota capitale dovuta, le sanzioni, gli interessi, l'anno o gli anni d'imposta. Ciò comporta anche l'impossibilità di verificare il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza.
Ne deriva come oscuro ed incomprensibile appaia il criterio di determinazione delle imposte dovute, nonché dei relativi interessi e sanzioni il tutto in palese violazione di legge.
Si aggiunga, come i documenti richiamati nell'atto opposto, invero giammai ricevuti dall'odierno ricorrente, per come detto, non risultano neppure allo stesso allegati, in evidente contrasto con le disposizioni dello statuto del contribuente.
2) Nullita' dell'intimazione per mancata notifica degli atti presupposti.
Sempre in via preliminare, si eccepisce la nullità dell'intimazione opposta, in quanto rappresenta il primo ed unico provvedimento notificato al ricorrente non avendo quest'ultimo giammai ricevuto la notifica di alcun atto che possa giustificare la pretesa impositiva in questione.
3) Illegittimita' ed infondatezza per assoluta carenza di prova. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 5-bis, del D.lgs. n. 546/92, come riformato dall'art. 6 della L. 130/2022.
Inoltre, si eccepisce l'assoluta carenza di prova in ordine alla debenza degli importi richiesti in pagamento, in assenza di elementi certi ed incontrovertibili che dimostrino la spettanza delle somme richieste da parte dell'Ente impositore. Tutto ciò comporta, vieppiù, la nullità dell'atto impugnato per assoluta carenza di prova.
Sul punto, valga richiamare l'articolo 6 della legge n. 130/2022 di riforma del processo tributario, in vigore il
16 settembre 2022, che ha introdotto il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/92, in merito al principio dell'onere della prova. In particolare, emerge come la prova della fondatezza dell'atto impositivo configuri un vizio del provvedimento impugnato, la cui mancanza, contraddittorietà o insufficienza comporta per la Corte di giustizia tributaria l'annullamento dell'atto medesimo.
4) Intervenuta decorrenza dei termini di decadenza e/o prescrizione. violazione e falsa applicazione dell'art. 1 commi 163 S.S., L. 296/2006 (finanziaria 2007) nonche' dell'art. 2948 n. 4 C.C.
In subordine e senza recesso alcuno dalle superiori eccezioni, si eccepisce l'intervenuta decorrenza di tutti i termini di decadenza e/o prescrizione per la notifica dell'intimazione impugnata nonché degli atti in essa riportati, stabiliti dalle disposizioni normative citate in epigrafe. Si eccepisce il decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi. Si costituisce in giudizio Resistente_1 S.p.A. in liq. – A.T.O. Catania 3, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
La Resistente_1 s.p.a. in liquidazione chiede, in via preliminare, che l'On.le Corte di Giustrizia Tributaria adita verifichi la tempestività del ricorso ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. n. 546/1992, e del deposito dello stesso ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.
L'odierno ricorrente sostiene la nullità dell'intimazione ad adempiere impugnata per omessa notifica dei prodromici e sottostanti atti di accertamento oltre alla maturazione dei termini di prescrizione e decadenza per i crediti ivi vantati. Quanto sostenuto, tuttavia, appare del tutto infondato, avendo la Resistente_1 s. p.a. rispettato in modo scrupoloso la sequenzialità dell'emissione degli atti di accertamento e di ingiunzione sottostanti all'atto impugnato, notificandoli correttamente presso la residenza dell'odierno ricorrente, nel pieno rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalla legge. Da quanto fin qui esposto, scaturisce, inoltre, l'inammissibilità di qualsivoglia eccezione concernente il merito della pretesa impositiva, in quanto formulata in violazione dell'art. 21, D.Lgs. n. 546/1992.
Appare del tutto evidente e incontrovertibile come la notifica degli atti prodromici e il rispetto del procedimento notificatorio degli atti di accertamento e di riscossione abbia interrotto i termini di prescrizione cui è soggetta la tassa oggetto di odierno ricorso. Sul punto si ricorda, invero, come la T.I.A., nella qualità di tributo locale, soggiace al termine di prescrizione di cinque anni ai sensi dell'art. 2948, comma 4 c.c.
L'intimazione ad adempiere emessa dalla Resistente_1 s.p.a. in liquidazione è chiara e dettagliata in quanto, oltre a richiamare la normativa di riferimento, indica i documenti sottostanti alla stessa intimazione, mettendo il destinatario dell'atto nella condizione di comprendere pienamente il fondamento della pretesa contributiva il cui adempimento viene intimato. Invero, l'intimazione ad adempiere, a differenza dell'avviso di accertamento, fa specifico riferimento a degli atti prodromici che già, in tempi anteriori, hanno informato il contribuente circa le motivazioni giuridiche e di fatto sulla quale si basava la pretesa tributaria.
A tal proposito, l'art. 7 della L. n. 212 del 27.07.2000 richiede che qualora nella motivazione si faccia riferimento ad un altro atto, “questo deve essere allegato dall'atto che lo richiama”. Tuttavia, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'omessa allegazione del documento richiamato per relationem non determina l'invalidità dell'atto impositivo nel caso in cui il contribuente abbia avuto altrimenti contezza dello stesso, o perché anteriormente notificatogli ovvero consegnatogli.
L'intimazione ad adempiere, come previsto dall'art. 50, comma 3°, D.P.R. 602/1973, viene redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 28 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre dichiarare il difetto di giurisdizione di questa Corte di Giustizia Tributaria, trattandosi di materia non devoluta alla giurisdizione tributaria e che deve essere rimessa alla giurisdizione del Giudice ordinario.
Come ha affermato la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (con Ordinanza n. 14467 del 06 Maggio 2022),
“Spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie sorte successivamente al 31 maggio 2010
(data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010) aventi ad oggetto la debenza della tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. TIA-2), nonché le controversie, sorte successivamente alla medesima data, aventi ad oggetto la debenza della soppressa tariffa di igiene ambientale, in regime transitorio, di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. TIA-1)”.
In particolare, le Sezioni Unite hanno rilevato che l'art. 14 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) ha espressamente stabilito che le controversie relative alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (poi denominata tariffa integrata ambientale) istituita con l'art. 238 del d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (31 maggio 2010), “rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria”. Sulla TIA, il giudice di legittimità ha ricordato le statuizioni della sentenza n. 188 del 2018 della Corte costituzionale, secondo cui il legislatore statale, nel disciplinare la provvista di un servizio pubblico, “può escludere o, all'opposto, prevedere una relazione sinallagmatica con il servizio, seppur non in termini di stretta corrispettività, conformando una prestazione patrimoniale obbligatoria come tributo piuttosto che come canone o tariffa, conseguendo da ciò, indipendentemente dalla qualificazione della stessa, non solo la giurisdizione del giudice tributario, ma anche l'applicazione della disciplina dei tributi a partire dal canone della capacità contributiva previsto dall'art. 53, primo comma, Cost.
All'opposto, non può il legislatore qualificare come tributo ciò che in concreto, per la sua regolamentazione,
è conformato come canone o tariffa, perché da ciò conseguirebbe un'illegittima deroga al canone generale della giurisdizione del giudice ordinario di cui all'art. 102, primo comma, Cost.”. Sul punto la Cassazione ha anche ricordato che, secondo quanto affermato dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 64 del 2008,
“l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali”.
Ciò premesso, la citata sentenza delle Sezioni Unite ha rilevato che l'art. 14, comma 33, del d.l. n. 78/2010 ha chiaramente previsto che le nuove norme in materia di TIA, contenute nell'art. 238 del d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152, “si interpretano nel senso che la natura della prestazione ivi prevista non è tributaria”, e che
“le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 maggio 2010), rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria”.
La Cassazione ha concluso pertanto nel senso che spettano alla cognizione del giudice ordinario le controversie sorte successivamente alla data del 31 maggio 2010 aventi ad oggetto la debenza della tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152/2006 (c.d. TIA2) e le controversie sorte successivamente alla medesima data aventi ad oggetto la debenza della soppressa tariffa di igiene ambientale, in regime transitorio, di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 (c.d. TIA1).
In applicazione dell'interpretazione nomofilattica della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che questa Corte condivide, va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice tributario e assegnato il termine di novanta giorni per la riassunzione del procedimento davanti al Giudice ordinario competente.
In riferimento alle spese del giudizio sussistono i giusti motivi per compensarle tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, dichiara il proprio difetto di giurisdizione ed assegna al ricorrente il termine di novanta giorni dalla ricezione della presente decisione per la riassunzione della causa dinnanzi il Giudice Ordinario competente per valore e per territorio. Spese compensate. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania il 28 Gennaio 2026. IL GIUDICE
MONOCRATICO (Dott. Salvatore Panebianco)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 654/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa In Liquidazione - 04028260877
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20240061236755177259949 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 384/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 03 febbraio 2025, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 20240061236755177259949, notificata in data 15 gennaio 2025, concernente l'avviso di pagamento n. 282200077743290086, relativa a TIA, notificata il 23 aprile 2018, recante la somma di euro 1.752,66 e
contro
Resistente_1 S.p.A. in liq. – A.T.O. Catania 3.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Illegittimita' dell'intimazione impugnata per assoluto difetto di motivazione. violazione e falsa applicazione dell'articolo 7, comma 1^, della legge n. 212/2000.
In via preliminare, si eccepisce l'illegittimità dell'intimazione impugnata in quanto assolutamente carente di motivazione, in palese violazione della norma citata in epigrafe. Orbene, nel caso di specie, l'intimazione impugnata si limita ad indicare, in seno all'allegato n. 1, un elenco di numeri di presunti documenti, senza tuttavia riportare, inspiegabilmente, la quota capitale dovuta, le sanzioni, gli interessi, l'anno o gli anni d'imposta. Ciò comporta anche l'impossibilità di verificare il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza.
Ne deriva come oscuro ed incomprensibile appaia il criterio di determinazione delle imposte dovute, nonché dei relativi interessi e sanzioni il tutto in palese violazione di legge.
Si aggiunga, come i documenti richiamati nell'atto opposto, invero giammai ricevuti dall'odierno ricorrente, per come detto, non risultano neppure allo stesso allegati, in evidente contrasto con le disposizioni dello statuto del contribuente.
2) Nullita' dell'intimazione per mancata notifica degli atti presupposti.
Sempre in via preliminare, si eccepisce la nullità dell'intimazione opposta, in quanto rappresenta il primo ed unico provvedimento notificato al ricorrente non avendo quest'ultimo giammai ricevuto la notifica di alcun atto che possa giustificare la pretesa impositiva in questione.
3) Illegittimita' ed infondatezza per assoluta carenza di prova. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 5-bis, del D.lgs. n. 546/92, come riformato dall'art. 6 della L. 130/2022.
Inoltre, si eccepisce l'assoluta carenza di prova in ordine alla debenza degli importi richiesti in pagamento, in assenza di elementi certi ed incontrovertibili che dimostrino la spettanza delle somme richieste da parte dell'Ente impositore. Tutto ciò comporta, vieppiù, la nullità dell'atto impugnato per assoluta carenza di prova.
Sul punto, valga richiamare l'articolo 6 della legge n. 130/2022 di riforma del processo tributario, in vigore il
16 settembre 2022, che ha introdotto il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/92, in merito al principio dell'onere della prova. In particolare, emerge come la prova della fondatezza dell'atto impositivo configuri un vizio del provvedimento impugnato, la cui mancanza, contraddittorietà o insufficienza comporta per la Corte di giustizia tributaria l'annullamento dell'atto medesimo.
4) Intervenuta decorrenza dei termini di decadenza e/o prescrizione. violazione e falsa applicazione dell'art. 1 commi 163 S.S., L. 296/2006 (finanziaria 2007) nonche' dell'art. 2948 n. 4 C.C.
In subordine e senza recesso alcuno dalle superiori eccezioni, si eccepisce l'intervenuta decorrenza di tutti i termini di decadenza e/o prescrizione per la notifica dell'intimazione impugnata nonché degli atti in essa riportati, stabiliti dalle disposizioni normative citate in epigrafe. Si eccepisce il decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi. Si costituisce in giudizio Resistente_1 S.p.A. in liq. – A.T.O. Catania 3, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
La Resistente_1 s.p.a. in liquidazione chiede, in via preliminare, che l'On.le Corte di Giustrizia Tributaria adita verifichi la tempestività del ricorso ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. n. 546/1992, e del deposito dello stesso ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.
L'odierno ricorrente sostiene la nullità dell'intimazione ad adempiere impugnata per omessa notifica dei prodromici e sottostanti atti di accertamento oltre alla maturazione dei termini di prescrizione e decadenza per i crediti ivi vantati. Quanto sostenuto, tuttavia, appare del tutto infondato, avendo la Resistente_1 s. p.a. rispettato in modo scrupoloso la sequenzialità dell'emissione degli atti di accertamento e di ingiunzione sottostanti all'atto impugnato, notificandoli correttamente presso la residenza dell'odierno ricorrente, nel pieno rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalla legge. Da quanto fin qui esposto, scaturisce, inoltre, l'inammissibilità di qualsivoglia eccezione concernente il merito della pretesa impositiva, in quanto formulata in violazione dell'art. 21, D.Lgs. n. 546/1992.
Appare del tutto evidente e incontrovertibile come la notifica degli atti prodromici e il rispetto del procedimento notificatorio degli atti di accertamento e di riscossione abbia interrotto i termini di prescrizione cui è soggetta la tassa oggetto di odierno ricorso. Sul punto si ricorda, invero, come la T.I.A., nella qualità di tributo locale, soggiace al termine di prescrizione di cinque anni ai sensi dell'art. 2948, comma 4 c.c.
L'intimazione ad adempiere emessa dalla Resistente_1 s.p.a. in liquidazione è chiara e dettagliata in quanto, oltre a richiamare la normativa di riferimento, indica i documenti sottostanti alla stessa intimazione, mettendo il destinatario dell'atto nella condizione di comprendere pienamente il fondamento della pretesa contributiva il cui adempimento viene intimato. Invero, l'intimazione ad adempiere, a differenza dell'avviso di accertamento, fa specifico riferimento a degli atti prodromici che già, in tempi anteriori, hanno informato il contribuente circa le motivazioni giuridiche e di fatto sulla quale si basava la pretesa tributaria.
A tal proposito, l'art. 7 della L. n. 212 del 27.07.2000 richiede che qualora nella motivazione si faccia riferimento ad un altro atto, “questo deve essere allegato dall'atto che lo richiama”. Tuttavia, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'omessa allegazione del documento richiamato per relationem non determina l'invalidità dell'atto impositivo nel caso in cui il contribuente abbia avuto altrimenti contezza dello stesso, o perché anteriormente notificatogli ovvero consegnatogli.
L'intimazione ad adempiere, come previsto dall'art. 50, comma 3°, D.P.R. 602/1973, viene redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 28 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre dichiarare il difetto di giurisdizione di questa Corte di Giustizia Tributaria, trattandosi di materia non devoluta alla giurisdizione tributaria e che deve essere rimessa alla giurisdizione del Giudice ordinario.
Come ha affermato la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (con Ordinanza n. 14467 del 06 Maggio 2022),
“Spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie sorte successivamente al 31 maggio 2010
(data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010) aventi ad oggetto la debenza della tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. TIA-2), nonché le controversie, sorte successivamente alla medesima data, aventi ad oggetto la debenza della soppressa tariffa di igiene ambientale, in regime transitorio, di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. TIA-1)”.
In particolare, le Sezioni Unite hanno rilevato che l'art. 14 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) ha espressamente stabilito che le controversie relative alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (poi denominata tariffa integrata ambientale) istituita con l'art. 238 del d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (31 maggio 2010), “rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria”. Sulla TIA, il giudice di legittimità ha ricordato le statuizioni della sentenza n. 188 del 2018 della Corte costituzionale, secondo cui il legislatore statale, nel disciplinare la provvista di un servizio pubblico, “può escludere o, all'opposto, prevedere una relazione sinallagmatica con il servizio, seppur non in termini di stretta corrispettività, conformando una prestazione patrimoniale obbligatoria come tributo piuttosto che come canone o tariffa, conseguendo da ciò, indipendentemente dalla qualificazione della stessa, non solo la giurisdizione del giudice tributario, ma anche l'applicazione della disciplina dei tributi a partire dal canone della capacità contributiva previsto dall'art. 53, primo comma, Cost.
All'opposto, non può il legislatore qualificare come tributo ciò che in concreto, per la sua regolamentazione,
è conformato come canone o tariffa, perché da ciò conseguirebbe un'illegittima deroga al canone generale della giurisdizione del giudice ordinario di cui all'art. 102, primo comma, Cost.”. Sul punto la Cassazione ha anche ricordato che, secondo quanto affermato dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 64 del 2008,
“l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali”.
Ciò premesso, la citata sentenza delle Sezioni Unite ha rilevato che l'art. 14, comma 33, del d.l. n. 78/2010 ha chiaramente previsto che le nuove norme in materia di TIA, contenute nell'art. 238 del d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152, “si interpretano nel senso che la natura della prestazione ivi prevista non è tributaria”, e che
“le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 maggio 2010), rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria”.
La Cassazione ha concluso pertanto nel senso che spettano alla cognizione del giudice ordinario le controversie sorte successivamente alla data del 31 maggio 2010 aventi ad oggetto la debenza della tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152/2006 (c.d. TIA2) e le controversie sorte successivamente alla medesima data aventi ad oggetto la debenza della soppressa tariffa di igiene ambientale, in regime transitorio, di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 (c.d. TIA1).
In applicazione dell'interpretazione nomofilattica della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che questa Corte condivide, va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice tributario e assegnato il termine di novanta giorni per la riassunzione del procedimento davanti al Giudice ordinario competente.
In riferimento alle spese del giudizio sussistono i giusti motivi per compensarle tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, dichiara il proprio difetto di giurisdizione ed assegna al ricorrente il termine di novanta giorni dalla ricezione della presente decisione per la riassunzione della causa dinnanzi il Giudice Ordinario competente per valore e per territorio. Spese compensate. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania il 28 Gennaio 2026. IL GIUDICE
MONOCRATICO (Dott. Salvatore Panebianco)