Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 10/02/2026, n. 1162
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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    Illegittimità dell'intimazione per difetto di motivazione

    Il giudice dichiara il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria, rimettendo la causa al Giudice ordinario.

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    Nullità dell'intimazione per mancata notifica degli atti presupposti

    Il giudice dichiara il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria, rimettendo la causa al Giudice ordinario.

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    Illegittimità per carenza di prova

    Il giudice dichiara il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria, rimettendo la causa al Giudice ordinario.

  • Altro
    Intervenuta decorrenza dei termini di decadenza e/o prescrizione

    Il giudice dichiara il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria, rimettendo la causa al Giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 10/02/2026, n. 1162
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1162
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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