Art. 41.
Nei riguardi degli aventi diritto a pensioni o ad indennita', che acquistino o abbiano acquistato una cittadinanza straniera, si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 7 settembre 1933-XI, n. 1295.
Nei riguardi degli aventi diritto a pensioni o ad indennita', che acquistino o abbiano acquistato una cittadinanza straniera, si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 7 settembre 1933-XI, n. 1295.