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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/09/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
n. rgvg 4327/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata LI - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4327 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473
bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] c.f. C.F. 1P_ rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. PAPPA MONTEFORTE EUGENIO e resso i quali elettivamente domicilia Controparte_2
E
nato a [...] il [...] c.f. C.F. 2 Controparte_3 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. COZZOLINO
GIANPIERO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/03/2025 P_ Controparte_3 premettendo:
-di aver contratto matrimonio in San Giorgio a Cremano il 30/06/2003;
- che dalla loro unione sono nati i figli Per_1 (14.01.2005) e Per 2 (19.02.2009) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 01.07.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'
art. 151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi, che si dichiarano economicamente indipendenti, vivranno separati e ciascuno per proprio conto, portandosi reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicarsi, per iscritto, ogni variazione relativa al luogo della propria residenza e/o domicilio al solo fine di poter essere reperibili per comunicazioni concernenti il figlio minore. Si impegnano, altresì, a garantire la continuità di significativi rapporti tra il minore e le rispettive famiglie di origine.
2. Il figlio minore Per_2, cessata la convivenza tra i coniugi, verrà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
3. La casa coniugale ubicata in Ercolano (NA) alla via II trav 4 novembre n° 23, di proprietà esclusiva del sig. Controparte_3 riportata nel N.C.E.U. del Comune di Ercolano al foglio 11,
,
mappale 949, sub 11, già posta in vendita, viene assegnata alla Sig.ra P_ che vi abiterà insieme ai soli figli. Il Sig. LI, tuttavia, continuerà ad abitare la casa coniugale fino all'acquisto di un nuovo immobile e comunque non oltre il termine di sei mesi dall'omologa dei presenti accordi da parte del Tribunale di Napoli, e comunque non oltre il 31/08/2025, semprechè entro tale ultimo termine ci sia stata l'omologa dei presenti accordi da parte del Tribunale di Napoli, con facoltà di andare via anche prima di tale termine: fino al perdurare della sua permanenza nella predetta abitazione, lo stesso provvederà al pagamento di ogni onere e utenza al 50%. Quanto alle spese, fino al perdurare della convivenza, come detto, il pagamento di ogni one-re e/o utenza domestica sarà a carico dei coniugi al 50%. Dal momento in cui cesserà la convivenza, ogni onere e/o utenza
P_ e le utenze domestiche saranno domestica sarà a carico esclusivo della sig.ra '
P_ ; in mancanza, il sig. Controparte_3 contestualmente volturate in favore della sig.ra potrà formulare recesso dai rispettivi contratti. Quanto alle spese di carattere straordinario saranno a carico dei coniugi al 50%.
4. La Sig.ra P_ si obbliga a lasciare la casa familiare al momento della conclusione della compravendita dell'immobile da parte del Sig. LI. In ogni caso, il rilascio della casa familiare da parte della Sig.ra P_ è condizionato all'acquisto, da parte del Sig. Controparte 3 , di un nuovo immobile che dovrà essere attribuito in piena proprietà ai soli figli Per_1 e Per_2 e pertanto alla Sig.ra P_ è riconosciuto il diritto di abitare la casa familiare, quale genitore avente la dimora stabile con i figli, fino all'acquisto, da parte del Sig. Controparte_3 dell'immobile da attribuire in '
proprietà ai figli Per_1 e Per_2 Più precisamente, il sig. Controparte_3 si obbliga a destinare al netto di ogni spesa a sostenersi (adempimenti tecnici, provvigione agenzia, spese per
-
autorizzazione alla vendita ecc.), spese sostenute che andranno opportunamente documentate dal
Sig. Controparte_3 - il 50% del ricavato dalla vendita dell'immobile in Ercolano alla via II trav 4
Novembre n° 23 all'acquisto di altro immobile in un comune vicinorio ad Ercolano (NA), da attribuire in piena proprietà ai figli Per_1 e Per_2, comprensivo di ogni connesso onere;
il restante
50% del ricavato della detta vendita, resterà nella titolarità esclusiva del sig. Controparte_3
5. per quanto attiene all'immobile da intestare ai figli, ogni spesa ed onere successivo all'acquisto, sia per interventi ordinari che straordinari, saranno a carico del genitore che abiterà con la prole;
se e quando i figli resteranno da soli nell'abitazione, nell'ipotesi in cui non avessero sufficiente capacità economica, gli oneri e le spese relative all'immobile, saranno a carico dei genitori in parti uguali;
6. i coniugi si obbligano, reciprocamente, a rinunciare al diritto di abitazione ed a lasciare tempestivamente la casa familiare in Ercolano via II trav. 4 Novembre n. 23 al momento della conclusione della compravendita degli immobili nel termine che sarà all'uopo convenuto, fermo per la Sig.ra P_ quanto precisato sopra al n.
4. All'uopo, si conviene una penale a carico del coniuge che dovesse ritardare il rilascio dell'abitazione coniugale, di € 40,00 (quaranta/00) al giorno.
7. Il Sig. Controparte_3 decorsi 30 giorni dalla cessazione della convivenza tra i coniugi,
contribuirà al mantenimento dei figli versando mensilmente a mezzo bonifico sul conto corrente della sig.ra P_ avente il seguente IBAN [...]EM002060736, la somma di € 400,00
,
(quattrocento/00) così suddivisi: € 250,00 per il figlio minore Per_2 ed € 150,00 per il figlio Per_1 '
che già oggi svolge lavori occasionali e saltuari, comunque non idonei ad assicurargli autosufficienza economica. Tale somma dovrà essere versata entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a partire dall'udienza Presidenziale. Il sig.
Controparte_3 contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extra-scolastiche non voluttuarie, nell'interesse dei figli, da concordare e documentare. In particolare, i coniugi, in linea di massima, convengono che: sono spese scolastiche che non richiedono un accordo preventivo: tasse e assicurazioni imposte da istituti pubblici, libri di testo, abbonamento trasporto pubblico o privato, e gite scolastiche senza pernottamento;
sono spese scolastiche che richiedono un accordo preventivo: tasse ed assicurazioni imposte da istituti privati, ripetizioni, gite scolastiche con pernottamento, alloggio e utenze presso la sede universitaria;
sono spese extra-scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: post scuola, patente, manutenzione bollo e assicurazione dei mezzi di locomozione acquistati in accordo;
sono spese extra-scolastiche che richiedono il preventivo accordo: viaggi, vacanze, centri estivi;
richiedono il preventivo accordo le spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, mentre non richiedono il preventivo accordo l'acquisto di farmaci prescritti;
8. la detrazione fiscale delle spese per i figli è al 50% tra i genitori, così come l'attribuzione degli assegni familiari (oggi assegno unico);
9. il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, i pomeriggi del martedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 21, compatibilmente con gli impegni di studio del minore stesso, nonché, a fine settimana alternati, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 21,00 della domenica;
durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà con uno dei genitori, ad anni alterni, rispettivamente il giorno 24, 25 e 26 dicembre e il giorno 31 dicembre e 1 gennaio, il 6 gennaio con ciascun genitore ad anni alterni.
Durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà il giorno della Pasqua con un genitore ed il giorno del Lunedi in Albis con l'altro genitore ad anni alterni. Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre almeno quindici giorni consecutivi nel mese di agosto, da comunicare alla madre entro il mese di aprile di ogni anno. I ponti primaverili ed ogni altra festività non espressamente prevista, ad anni alterni con ciascun genitore;
resta, in ogni caso, convenuto che indipendentemente da quanto innanzi - è facoltà per il padre visitare e tenere con sé il figlio anche in altre ricorrenze e/o occasioni, previa intesa telefonica con la madre, nel rispetto del superiore interesse del figlio e sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche del minore. 10. L'attribuzione del mobilio avverrà in seguito, anche all'esito delle compravendite immobiliari a farsi.
11. L'auto coniugale, una Hunday tg. ER 323 PW sarà assegnata in proprietà esclusiva, a titolo gratuito, alla sig.ra P_ già unica intestataria al PRA, che ne sosterrà ogni relativa spesa ed onere, a condizione che la sig.ra P_ contribuisca, da subito, alle spese ed utenze dell'attuale casa coniugale (a mero titolo esemplificativo, utenze, quote condominiali ordinarie, tari, ecc), nella misura del 50%.
L'altra auto coniugale, la Nissan Micra, tg. CH582PN, di proprietà della sig.ra Parte_1 sarà assegnata al Sig. Controparte_3 ;
12. Il conto corrente comune presso CP_4 avente IBAN [...],
con saldo di € 24,14 (ventiquattro, 14) al 17.01.2025, verrà chiuso ed il residuo suddiviso in parti eguali. 13. i coniugi dichiarano di aver regolato con il presente accordo ogni reciproca pendenza economica e che, pertanto, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
14. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli.
15. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi P_ e [...]
(atto n. 43, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2003); CP_3
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giorgio a Cremano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/07/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata LI Dott. Raffaele Sdino
n. rgvg 4327/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata LI - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4327 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473
bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] c.f. C.F. 1P_ rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. PAPPA MONTEFORTE EUGENIO e resso i quali elettivamente domicilia Controparte_2
E
nato a [...] il [...] c.f. C.F. 2 Controparte_3 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. COZZOLINO
GIANPIERO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/03/2025 P_ Controparte_3 premettendo:
-di aver contratto matrimonio in San Giorgio a Cremano il 30/06/2003;
- che dalla loro unione sono nati i figli Per_1 (14.01.2005) e Per 2 (19.02.2009) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 01.07.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'
art. 151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi, che si dichiarano economicamente indipendenti, vivranno separati e ciascuno per proprio conto, portandosi reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicarsi, per iscritto, ogni variazione relativa al luogo della propria residenza e/o domicilio al solo fine di poter essere reperibili per comunicazioni concernenti il figlio minore. Si impegnano, altresì, a garantire la continuità di significativi rapporti tra il minore e le rispettive famiglie di origine.
2. Il figlio minore Per_2, cessata la convivenza tra i coniugi, verrà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
3. La casa coniugale ubicata in Ercolano (NA) alla via II trav 4 novembre n° 23, di proprietà esclusiva del sig. Controparte_3 riportata nel N.C.E.U. del Comune di Ercolano al foglio 11,
,
mappale 949, sub 11, già posta in vendita, viene assegnata alla Sig.ra P_ che vi abiterà insieme ai soli figli. Il Sig. LI, tuttavia, continuerà ad abitare la casa coniugale fino all'acquisto di un nuovo immobile e comunque non oltre il termine di sei mesi dall'omologa dei presenti accordi da parte del Tribunale di Napoli, e comunque non oltre il 31/08/2025, semprechè entro tale ultimo termine ci sia stata l'omologa dei presenti accordi da parte del Tribunale di Napoli, con facoltà di andare via anche prima di tale termine: fino al perdurare della sua permanenza nella predetta abitazione, lo stesso provvederà al pagamento di ogni onere e utenza al 50%. Quanto alle spese, fino al perdurare della convivenza, come detto, il pagamento di ogni one-re e/o utenza domestica sarà a carico dei coniugi al 50%. Dal momento in cui cesserà la convivenza, ogni onere e/o utenza
P_ e le utenze domestiche saranno domestica sarà a carico esclusivo della sig.ra '
P_ ; in mancanza, il sig. Controparte_3 contestualmente volturate in favore della sig.ra potrà formulare recesso dai rispettivi contratti. Quanto alle spese di carattere straordinario saranno a carico dei coniugi al 50%.
4. La Sig.ra P_ si obbliga a lasciare la casa familiare al momento della conclusione della compravendita dell'immobile da parte del Sig. LI. In ogni caso, il rilascio della casa familiare da parte della Sig.ra P_ è condizionato all'acquisto, da parte del Sig. Controparte 3 , di un nuovo immobile che dovrà essere attribuito in piena proprietà ai soli figli Per_1 e Per_2 e pertanto alla Sig.ra P_ è riconosciuto il diritto di abitare la casa familiare, quale genitore avente la dimora stabile con i figli, fino all'acquisto, da parte del Sig. Controparte_3 dell'immobile da attribuire in '
proprietà ai figli Per_1 e Per_2 Più precisamente, il sig. Controparte_3 si obbliga a destinare al netto di ogni spesa a sostenersi (adempimenti tecnici, provvigione agenzia, spese per
-
autorizzazione alla vendita ecc.), spese sostenute che andranno opportunamente documentate dal
Sig. Controparte_3 - il 50% del ricavato dalla vendita dell'immobile in Ercolano alla via II trav 4
Novembre n° 23 all'acquisto di altro immobile in un comune vicinorio ad Ercolano (NA), da attribuire in piena proprietà ai figli Per_1 e Per_2, comprensivo di ogni connesso onere;
il restante
50% del ricavato della detta vendita, resterà nella titolarità esclusiva del sig. Controparte_3
5. per quanto attiene all'immobile da intestare ai figli, ogni spesa ed onere successivo all'acquisto, sia per interventi ordinari che straordinari, saranno a carico del genitore che abiterà con la prole;
se e quando i figli resteranno da soli nell'abitazione, nell'ipotesi in cui non avessero sufficiente capacità economica, gli oneri e le spese relative all'immobile, saranno a carico dei genitori in parti uguali;
6. i coniugi si obbligano, reciprocamente, a rinunciare al diritto di abitazione ed a lasciare tempestivamente la casa familiare in Ercolano via II trav. 4 Novembre n. 23 al momento della conclusione della compravendita degli immobili nel termine che sarà all'uopo convenuto, fermo per la Sig.ra P_ quanto precisato sopra al n.
4. All'uopo, si conviene una penale a carico del coniuge che dovesse ritardare il rilascio dell'abitazione coniugale, di € 40,00 (quaranta/00) al giorno.
7. Il Sig. Controparte_3 decorsi 30 giorni dalla cessazione della convivenza tra i coniugi,
contribuirà al mantenimento dei figli versando mensilmente a mezzo bonifico sul conto corrente della sig.ra P_ avente il seguente IBAN [...]EM002060736, la somma di € 400,00
,
(quattrocento/00) così suddivisi: € 250,00 per il figlio minore Per_2 ed € 150,00 per il figlio Per_1 '
che già oggi svolge lavori occasionali e saltuari, comunque non idonei ad assicurargli autosufficienza economica. Tale somma dovrà essere versata entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a partire dall'udienza Presidenziale. Il sig.
Controparte_3 contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extra-scolastiche non voluttuarie, nell'interesse dei figli, da concordare e documentare. In particolare, i coniugi, in linea di massima, convengono che: sono spese scolastiche che non richiedono un accordo preventivo: tasse e assicurazioni imposte da istituti pubblici, libri di testo, abbonamento trasporto pubblico o privato, e gite scolastiche senza pernottamento;
sono spese scolastiche che richiedono un accordo preventivo: tasse ed assicurazioni imposte da istituti privati, ripetizioni, gite scolastiche con pernottamento, alloggio e utenze presso la sede universitaria;
sono spese extra-scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: post scuola, patente, manutenzione bollo e assicurazione dei mezzi di locomozione acquistati in accordo;
sono spese extra-scolastiche che richiedono il preventivo accordo: viaggi, vacanze, centri estivi;
richiedono il preventivo accordo le spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, mentre non richiedono il preventivo accordo l'acquisto di farmaci prescritti;
8. la detrazione fiscale delle spese per i figli è al 50% tra i genitori, così come l'attribuzione degli assegni familiari (oggi assegno unico);
9. il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, i pomeriggi del martedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 21, compatibilmente con gli impegni di studio del minore stesso, nonché, a fine settimana alternati, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 21,00 della domenica;
durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà con uno dei genitori, ad anni alterni, rispettivamente il giorno 24, 25 e 26 dicembre e il giorno 31 dicembre e 1 gennaio, il 6 gennaio con ciascun genitore ad anni alterni.
Durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà il giorno della Pasqua con un genitore ed il giorno del Lunedi in Albis con l'altro genitore ad anni alterni. Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre almeno quindici giorni consecutivi nel mese di agosto, da comunicare alla madre entro il mese di aprile di ogni anno. I ponti primaverili ed ogni altra festività non espressamente prevista, ad anni alterni con ciascun genitore;
resta, in ogni caso, convenuto che indipendentemente da quanto innanzi - è facoltà per il padre visitare e tenere con sé il figlio anche in altre ricorrenze e/o occasioni, previa intesa telefonica con la madre, nel rispetto del superiore interesse del figlio e sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche del minore. 10. L'attribuzione del mobilio avverrà in seguito, anche all'esito delle compravendite immobiliari a farsi.
11. L'auto coniugale, una Hunday tg. ER 323 PW sarà assegnata in proprietà esclusiva, a titolo gratuito, alla sig.ra P_ già unica intestataria al PRA, che ne sosterrà ogni relativa spesa ed onere, a condizione che la sig.ra P_ contribuisca, da subito, alle spese ed utenze dell'attuale casa coniugale (a mero titolo esemplificativo, utenze, quote condominiali ordinarie, tari, ecc), nella misura del 50%.
L'altra auto coniugale, la Nissan Micra, tg. CH582PN, di proprietà della sig.ra Parte_1 sarà assegnata al Sig. Controparte_3 ;
12. Il conto corrente comune presso CP_4 avente IBAN [...],
con saldo di € 24,14 (ventiquattro, 14) al 17.01.2025, verrà chiuso ed il residuo suddiviso in parti eguali. 13. i coniugi dichiarano di aver regolato con il presente accordo ogni reciproca pendenza economica e che, pertanto, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
14. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli.
15. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi P_ e [...]
(atto n. 43, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2003); CP_3
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giorgio a Cremano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/07/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata LI Dott. Raffaele Sdino