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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/03/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 11492/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 13.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 11492/2023
tra
, , , , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
qualità di eredi del Sig. deceduto il 17.5.2022, tutti rapp.ti e difesi Persona_1
come in atti dall'avv. Maria Raffaella Cassandro e dall'avv. Elisabetta Cassandro
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: assegno sociale
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato il 25.09.2023 i ricorrenti deducevano:
- che il de cuius Sig. , in data 26.01.2021, per il tramite del Patronato Persona_1
CP_ Enac di Frattaminore, formulava alla competente sede domanda di assegno sociale n. 2037879200010, richiedendo la liquidazione dello stesso a decorrere dal 01.02.2021, essendo in possesso dei requisiti anagrafici ed economici che legittimavano tale richiesta;
CP_
- che, con nota del 28.01.2021, l' di Aversa comunicava la reiezione della suddetta
1 domanda di assegno sociale sulla base della seguente motivazione: “reddito familiare superiore al limite”;
- che, in data 09.03.2021, il Sig. , per il tramite del Patronato Enac di Persona_1
Frattaminore, inoltrava ricorso al Comitato Provinciale, al fine di ottenere la liquidazione dell'assegno sociale a decorrere dal 01.02.2021; che tuttavia il ricorso veniva rigettato in data 16.06.2021;
- che il Sig. decedeva a Caserta il 17.05.2022 lasciando quali eredi la Persona_1
moglie , ed i figli , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4
- che il Sig. possedeva tutti i requisiti richiesti dall' art. 3, comma VI, Persona_1 della L. 335/1995 per accedere all'assegno sociale a decorrere da febbraio 2021.
Chiedevano pertanto, di dichiararsi il diritto del Sig. all'assegno sociale Persona_1 dal 01.02.2021 o da altra data desunta nel corso del giudizio;
per l'effetto, condannare il convenuto , in persona del legale rapp.te p.t.. alla corresponsione in favore degli eredi CP_1
del Sig. delle relative provvidenze economiche, dovute così come per Persona_1
legge, da febbraio 2021, o da altra data, a maggio 2022, oltre interessi legali e svalutazione
CP_ monetaria dall'obbligazione al saldo effettivo;
in ogni caso, condannare l' al pagamento delle spese e degli onorari di lite, in uno al rimborso delle spese generali e agli accessori come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.; manlevare parti ricorrenti, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione delle posizioni reddituali degli stessi.
Si costituiva in giudizio l' , in persona del l.r.p.t., deducendo di aver accolto la domanda CP_1
del dante causa con decorrenza dalla domanda amministrativa e che i Persona_1
ratei spettanti risultano corrisposti agli eredi pro quota con valuta del 21.10.2024.
Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con le note del 23.10.2024 parte ricorrente prendeva atto del TE08 depositato dall'Ente
Convenuto, con il quale è stato riconosciuto al de cuius il diritto all'assegno sociale n. 078-
200104722189 con decorrenza dal 01.02.2021 nonché della intervenuta corresponsione dei ratei della suddetta prestazione;
si opponeva però alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, facendo rilevare che, nel procedere alla liquidazione, l'
[...]
non aveva riconosciuto ai ricorrenti la rivalutazione monetaria secondo gli CP_2
indici Istat e gli interessi legali sugli importi rivalutati dalle scadenze dei singoli ratei al soddisfo, sebbene anche tali accessori del credito fossero stati espressamente richiesti
2 nell'atto introduttivo. Si opponevano quindi alla compensazione delle spese di lite richiesta dall' atteso che l'Ente Previdenziale ha provveduto all'accoglimento della domanda CP_1 soltanto in data 30.09.2024 e dunque solo dopo la notifica dell'atto introduttivo, avvenuta il
18.09.2024.
Rinviata la causa per la decisione, e disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
In primo luogo, va dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere, avendo l' CP_1
dato prova di aver provveduto alla corresponsione in favore degli eredi del Sig. Per_1 dei ratei dell'assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa.
[...]
Quanto invece alla domanda relativa alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme liquidate, la Cassazione osservava che: “la rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati sui crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali, come la Corte ha in numerose occasioni affermato, costituiscono non già un accessorio di tali crediti, ma una componente essenziale dell'oggetto, considerato nella sua idoneità ad assicurare al titolare una sorta di indicizzazione destinata a mantenere costante il valore della prestazione durante la mora del debitore. È questo il regime giuridico scaturito dalle sentenze n. 156 del
1991 e n. 196 del 1993, con le quali la Corte costituzionale, con riferimento, rispettivamente, ai crediti previdenziali e a quelli assistenziali, ha parzialmente caducato l'art. 442 cod. proc. civ., dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per prestazioni previdenziali, deve determinare, in modo analogo a quanto previsto, per i crediti di lavoro, dall'art. 429, terzo comma cod. proc. civ., oltre gli interessi nella misura di legge, il maggior danno per la diminuzione di valore del credito, cosicché interessi e rivalutazione finiscono per essere un tutt'uno col credito previdenziale o assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali componenti, rappresenta nel tempo l'originario credito dell'assicurato nel suo reale valore man mano aggiornato. Donde la conseguenza che la disciplina legale applicabile è sempre e unicamente quella dettata per lo specifico credito previdenziale o assistenziale dedotto in giudizio e che il pagamento di quest'ultimo nel suo valore originario costituisce l'adempimento parziale di un'obbligazione che ha per oggetto sempre e soltanto il medesimo credito (qualificato in relazione al trascorrere del tempo), che rimane tale fino a quando non sia stato interamente pagato nel suo importo totale, comprensivo degli accessori in questione, per cui, quanto resta dopo il pagamento parziale è pur sempre parte del credito previdenziale (Cass. 3 febbraio 1995, n. 1267; 12 febbraio 1993, n. 1771; 29 novembre
1993, n. 11808).” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 10955 del 2002).
3 Venendo al caso di specie, deve dunque ritenersi che sui ratei dell'assegno sociale riconosciuti al de cuius sig. , spettano ai ricorrenti altresì la rivalutazione monetaria Per_1
secondo indici ISTAT e gli interessi legali sugli importi rivalutati con decorrenza dalla maturazione e fino al soddisfo.
La domanda, pertanto, va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
- accoglie il ricorso per la restante parte, e per l'effetto condanna l' a corrispondere ai CP_1
ricorrenti sulle somme liquidate la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sugli importi rivalutati con decorrenza dalla maturazione e fino al soddisfo.
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.686,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi.
Aversa, lì 14.3.2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 13.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 11492/2023
tra
, , , , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
qualità di eredi del Sig. deceduto il 17.5.2022, tutti rapp.ti e difesi Persona_1
come in atti dall'avv. Maria Raffaella Cassandro e dall'avv. Elisabetta Cassandro
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: assegno sociale
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato il 25.09.2023 i ricorrenti deducevano:
- che il de cuius Sig. , in data 26.01.2021, per il tramite del Patronato Persona_1
CP_ Enac di Frattaminore, formulava alla competente sede domanda di assegno sociale n. 2037879200010, richiedendo la liquidazione dello stesso a decorrere dal 01.02.2021, essendo in possesso dei requisiti anagrafici ed economici che legittimavano tale richiesta;
CP_
- che, con nota del 28.01.2021, l' di Aversa comunicava la reiezione della suddetta
1 domanda di assegno sociale sulla base della seguente motivazione: “reddito familiare superiore al limite”;
- che, in data 09.03.2021, il Sig. , per il tramite del Patronato Enac di Persona_1
Frattaminore, inoltrava ricorso al Comitato Provinciale, al fine di ottenere la liquidazione dell'assegno sociale a decorrere dal 01.02.2021; che tuttavia il ricorso veniva rigettato in data 16.06.2021;
- che il Sig. decedeva a Caserta il 17.05.2022 lasciando quali eredi la Persona_1
moglie , ed i figli , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4
- che il Sig. possedeva tutti i requisiti richiesti dall' art. 3, comma VI, Persona_1 della L. 335/1995 per accedere all'assegno sociale a decorrere da febbraio 2021.
Chiedevano pertanto, di dichiararsi il diritto del Sig. all'assegno sociale Persona_1 dal 01.02.2021 o da altra data desunta nel corso del giudizio;
per l'effetto, condannare il convenuto , in persona del legale rapp.te p.t.. alla corresponsione in favore degli eredi CP_1
del Sig. delle relative provvidenze economiche, dovute così come per Persona_1
legge, da febbraio 2021, o da altra data, a maggio 2022, oltre interessi legali e svalutazione
CP_ monetaria dall'obbligazione al saldo effettivo;
in ogni caso, condannare l' al pagamento delle spese e degli onorari di lite, in uno al rimborso delle spese generali e agli accessori come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.; manlevare parti ricorrenti, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione delle posizioni reddituali degli stessi.
Si costituiva in giudizio l' , in persona del l.r.p.t., deducendo di aver accolto la domanda CP_1
del dante causa con decorrenza dalla domanda amministrativa e che i Persona_1
ratei spettanti risultano corrisposti agli eredi pro quota con valuta del 21.10.2024.
Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con le note del 23.10.2024 parte ricorrente prendeva atto del TE08 depositato dall'Ente
Convenuto, con il quale è stato riconosciuto al de cuius il diritto all'assegno sociale n. 078-
200104722189 con decorrenza dal 01.02.2021 nonché della intervenuta corresponsione dei ratei della suddetta prestazione;
si opponeva però alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, facendo rilevare che, nel procedere alla liquidazione, l'
[...]
non aveva riconosciuto ai ricorrenti la rivalutazione monetaria secondo gli CP_2
indici Istat e gli interessi legali sugli importi rivalutati dalle scadenze dei singoli ratei al soddisfo, sebbene anche tali accessori del credito fossero stati espressamente richiesti
2 nell'atto introduttivo. Si opponevano quindi alla compensazione delle spese di lite richiesta dall' atteso che l'Ente Previdenziale ha provveduto all'accoglimento della domanda CP_1 soltanto in data 30.09.2024 e dunque solo dopo la notifica dell'atto introduttivo, avvenuta il
18.09.2024.
Rinviata la causa per la decisione, e disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
In primo luogo, va dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere, avendo l' CP_1
dato prova di aver provveduto alla corresponsione in favore degli eredi del Sig. Per_1 dei ratei dell'assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa.
[...]
Quanto invece alla domanda relativa alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme liquidate, la Cassazione osservava che: “la rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati sui crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali, come la Corte ha in numerose occasioni affermato, costituiscono non già un accessorio di tali crediti, ma una componente essenziale dell'oggetto, considerato nella sua idoneità ad assicurare al titolare una sorta di indicizzazione destinata a mantenere costante il valore della prestazione durante la mora del debitore. È questo il regime giuridico scaturito dalle sentenze n. 156 del
1991 e n. 196 del 1993, con le quali la Corte costituzionale, con riferimento, rispettivamente, ai crediti previdenziali e a quelli assistenziali, ha parzialmente caducato l'art. 442 cod. proc. civ., dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per prestazioni previdenziali, deve determinare, in modo analogo a quanto previsto, per i crediti di lavoro, dall'art. 429, terzo comma cod. proc. civ., oltre gli interessi nella misura di legge, il maggior danno per la diminuzione di valore del credito, cosicché interessi e rivalutazione finiscono per essere un tutt'uno col credito previdenziale o assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali componenti, rappresenta nel tempo l'originario credito dell'assicurato nel suo reale valore man mano aggiornato. Donde la conseguenza che la disciplina legale applicabile è sempre e unicamente quella dettata per lo specifico credito previdenziale o assistenziale dedotto in giudizio e che il pagamento di quest'ultimo nel suo valore originario costituisce l'adempimento parziale di un'obbligazione che ha per oggetto sempre e soltanto il medesimo credito (qualificato in relazione al trascorrere del tempo), che rimane tale fino a quando non sia stato interamente pagato nel suo importo totale, comprensivo degli accessori in questione, per cui, quanto resta dopo il pagamento parziale è pur sempre parte del credito previdenziale (Cass. 3 febbraio 1995, n. 1267; 12 febbraio 1993, n. 1771; 29 novembre
1993, n. 11808).” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 10955 del 2002).
3 Venendo al caso di specie, deve dunque ritenersi che sui ratei dell'assegno sociale riconosciuti al de cuius sig. , spettano ai ricorrenti altresì la rivalutazione monetaria Per_1
secondo indici ISTAT e gli interessi legali sugli importi rivalutati con decorrenza dalla maturazione e fino al soddisfo.
La domanda, pertanto, va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
- accoglie il ricorso per la restante parte, e per l'effetto condanna l' a corrispondere ai CP_1
ricorrenti sulle somme liquidate la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sugli importi rivalutati con decorrenza dalla maturazione e fino al soddisfo.
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.686,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi.
Aversa, lì 14.3.2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
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