Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 29/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 899 /2020 R.G. vertente
T R A persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 elettivamente domiciliata al Vico Cascile n. 41 Sulmona presso e nello studio dell'
Avv. NEPI ROSSELLA dal quale è rappresentata e difesa unitamente all'avv. dall'Avv. DI PILLO ANNA PAOLA
Attrice
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata inVia
Monte Cagno, 11 L'Aquila presso e nello studio dell'Avv. CASTELLANI MARCO dal quale è rappresentato e difeso
Convenuta
OGGETTO: contratto di somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.,
i verbali di causa, le comparse conclusionali .
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 03.06.2020, la Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di L'Aquila per Controparte_2
sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima sospensione delle fornitura di energia elettrica.
Deduceva l'attrice che il distacco dell' energia elettrica era avvenuto in conseguenza del mancato pagamento dell' unica fattura n. EE19801/2019, di € 786,00 con scadenza 30 aprile 2019 senza preavviso non avendo ricevuto né solleciti al pagamento né raccomandate ai fini della costituzione in mora né interventi di riduzione della potenza del servizio erogato che potessero preannunciare l'imminente sospensione del servizio.
Chiedeva l' accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della sospensione della somministrazione di energia elettrica operata dalla società Controparte_2
nei confronti della società Parte_1 ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità della società Controparte_2
nella causazione di tutti i danni patrimoniali subiti dalla società
[...] Parte_1
a causa ed in conseguenza dell'assenza di alimentazione elettrica e della forzata
[...]
inattività cui è stato costretto il locale nei termini di cui alla premessa;
e per l'effetto
CONDANNARE al pagamento della complessiva somma Controparte_2
di Euro 10.000,00 nei confronti della società a titolo di Parte_1
risarcimento per tutti i danni subiti a causa del proprio comportamento, o a somma maggiore o minore che il Sig. Giudice riterrà di giustizia;
CONDANNARE infine al pagamento delle spese e Controparte_2
competenze del presente giudizio.”.
Si costituiva in giudizio la convenuta per contestare la Controparte_2
domanda attorea perchè infondata in fatto e in diritto sia in esito all'an che al quantum debeatur sul rilievo che la temporanea sospensione della somministrazione di energia elettrica era stata una conseguenza della condotta inadempiente dell' attrice che si era resa gravemente morosa nel pagamento delle fatture per complessivi € 1.762,00.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila, contrariis reiectis, accertati e dichiarati i fatti di cui alla suestesa premessa e previa ogni opportuna declaratoria, anche in esito alla condotta inadempiente ed ispirata ad evidente malafede assunta e mantenuta dalla rigettare in ogni sua parte la domanda proposta dalla società Parte_1
attrice nei confronti della con l'atto di citazione Controparte_2
introduttivo del giudizio siccome destituita di ogni fondamento, sia in punto di fatto che in diritto, sia in esito al preteso an debeatur sia in esito al preteso quantum debetur, non ricorrendo nel caso di specie, nessuno dei relativi presupposti né i relativi pretesi fatti costituitivi;
con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese del presente giudizio”. Concessi i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c., istruito il giudizio a mezzo produzioni documentali e prova testimoniale, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta a decisione.
La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Le “Condizioni generali del contratto per la fornitura dell'energia elettrica” della allegate in atti, legittimano la sospensione della fornitura Controparte_2
elettrica in caso di ritardato pagamento a partire dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata (clausola n.
10.1) e prevedono anche che la stessa avrà diritto di chiedere Controparte_2
al Distributore locale la sospensione della fornitura solo decorsi 5 giorni dall'avvenuto avviso postale o dall'avvenuta consegna al cliente della raccomandata a.r. con la quale la avrà intimato all'utente di provvedere al Controparte_2
pagamento delle fatture scadute (clausola n. 10.2).
Nella fattispecie, dalla documentazione in atti, si evince che alla data dell'avvenuta sospensione della fornitura elettrica, avvenuta nella mattina di venerdì 31 maggio
2019 , risultava non pagata soltanto la fattura Energia Elettrica n. EE19801/2019, di € 786,00 con scadenza 30 aprile 2019. Difatti, per la fattura Energia Elettrica
n. EE24506/2019 di € 872,00 con scadenza 30/05/2019 non si era ancora verificato il ritardato pagamento di un giorno tale da legittimare la sospensione della fornitura, mentre le fatture n. 028759/2019 di € 66,00 con scadenza 10/05/2019 e n.
034299/2019 di € 38,00 con scadenza 05/06/2019 (e pertanto non ancora scaduta all'avvenuto distacco ), essendo relative alla fornitura di gas naturale, non legittimavano comunque la sospensione di energia elettrica.
In punto di diritto, il contratto di utenza di energia elettrica è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione e pertanto la clausola contrattuale che prevede la facoltà del somministrante di sospendere la fornitura nel caso di ritardato pagamento costituisce una reazione all'inadempimento dell'utente cui viene opposta l'exceptio inadimplenti contractus; ne consegue che la sospensione della fornitura è legittima se effettuata soltanto nel rispetto delle clausole contrattuale che abilitano il somministrante al distacco in caso di ritardato pagamento di una bolletta da parte dell'utente e se permane soltanto per tutta la durata della morosità.
Ne consegue che nel caso che ci occupa, il distacco dell'energia elettrica è da ritenersi imputabile alla convenuta che dinanzi al ritardato pagamento della fattura Energia
Elettrica n. EE19801/2019, di € 786,00 con scadenza 30 aprile 2019 non ha dato prova, come da onere su di essa gravante, di aver inviato comunicazione scritta di sollecito a mezzo raccomandata all'utente, per poi, decorsi 5 giorni dalla dovuta comunicazione, permanendo l'inadempimento dell'utente, attivarsi per il distacco della energia elettrica. Inoltre, sebbene il pagamento dell' intero importo di €
1.762,00 (portato sia dalle fatture relative alla fornitura di energia elettrica quanto a quelle relative alla fornitura di gas) sia avvenuto in data 31/05/2019, la sospensione della fornitura si è protratta illegittimamente sino al 06/05/2019.
Sussiste, pertanto, un grave inadempimento e una mancanza grave di diligenza nella gestione del contratto di utenza di energia elettrica da parte della società convenuta.
Né può ritenersi, contrariamente a quanto asserito dalla convenuta, che l'impossibilità di ripristino della fornitura di energia elettrica sia dipeso dalla condotta dell'attrice per non aver comunicato con raccomandata a.r. il preavviso di cambio fornitore essendosi quest' ultimo avvalso della facoltà di avvalersi del nuovo fornitore per inoltrare la comunicazione di recesso al precedente come da clausola contrattuale n.
11.3 ai sensi della Delibera n. 144/07.
Ciò posto la domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale proposta dall' attrice nei confronti della società somministrante e consistente nella mancata fornitura di energia elettrica è risultata fondata e va accolta.
La domanda proposta dell'attrice è finalizzata al risarcimento del danno emergente per la perdita di prodotti custoditi in frigorifero e del lucro cessante per la perdita di occasioni di guadagno quantificati in complessivi € 10.000,00 o diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia. La dichiarazione dei teste di parte attrice sig.ra , che ha lavorato Testimone_1
nell'anno 2019 presso il in Pescara al Viale Primo Vere Controparte_3
134/8, ha confermato la tesi sostenuta con la domanda introduttiva del giudizio, ovvero, il deperimento dei prodotti e materie prime conservati nei frigoriferi e refrigeratori della pasticceria e il mancato guadagno derivante dall'impossibilità di attendere alle ordinarie commesse lavorative.
Con riferimento al danno emergente, ossia il controvalore delle res perduta, parte attrice lo ha quantificato in € 2.500,00 producendo a conforto solo documentazione fotografica della pasticceria deperita, decongelata ed inutilizzabile senza darne la prova del loro costo. Quanto al danno per la spesa del personale, che parte attrice asserisce di aver pagato pur non essendo stato utilizzato, esso non è stato quantificato e in atti risultano depositati soltanto i relativi Contratti di apprendistato
Professionalizzante.
Con riferimento al lucro cessante parte attrice ha prodotto in atti copia degli scontrini di chiusura giornaliera relativi al medesimo periodo dell'anno precedente
(31/05/2018- 04/06/2018) per complessivi € 1801,26; le fatture relative alla fornitura pasticceria all'Hotel Amico relativo ai mesi marzo e aprile 2019 ciascuna di € 900,00; il preventivo per la commessa di una festa di compleanno del 01/06/2019 per € 619,30.
Detti elementi, unitamente alla dichiarazione della teste di parte attrice sig.ra
[...]
valutati nel loro complesso, ai sensi dell'art. 2729 cod.civ. costituiscono Tes_1
una prova sufficiente a determinare una stima del mancato guadagno per complessivi
€ 2.540,56.
In definitiva, parte convenuta deve corrispondere a parte attrice per lucro cessante l'importo di € 2.540,56 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda la soddisfo.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. n.
147/2022 in applicazione dei compensi medi ridotti di un terzo per assenza di distinte e specifiche questioni di fatto e di diritto.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_2
favore dell' attrice n persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di € 2.540,56 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda la soddisfo.
-condanna la n persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore al pagamento in favore dell' attrice in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.786,40, oltre accessori di legge e rimborso c.u. e bolli.
Così deciso in L' Aquila 21/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini