CA
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/10/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 848/2022
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 848/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 2 settembre 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 14 maggio 2025
d a
OGGETTO: C.F. , con sede in Brescia Controparte_1 P.IVA_1
Mutuo (BS) - via Manzoni n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore,
CODICE:
(C.F. e Parte_1 C.F._1
140038
(C.F. , Parte_2 C.F._2 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. MARENGONI ANDREA del Foro di
Brescia, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLANTI
c o n t r o
C.F. Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
e c o n t r o
(C.F. , con sede in Roma (RM) - via Controparte_3 P.IVA_3
Curtatone n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, per il tramite della propria mandataria (C.F. ), con CP_4 P.IVA_4
sede in Siena (SI) - Strada Statale 73 Levante n. 14, in persona del procuratore
1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. DE POLI MATTEO del Foro di Padova, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1819/2022, pubblicata l'1 luglio 2022.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Contrariis rejectis, spese di lite di primo e secondo grado rifuse con IVA e
CPA come per legge, Voglia la Corte di Appello di Brescia Ill.ma:
IN VIA PRELIMINARE DI RITO: sospendere, ex art.295 cpc, il presente giudizio fino alla decisione di quello
R.G. 21160 /2021 pendente tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Milano e/o il formarsi del giudicato sulla nullità totale della fideiussione in virtù della quale è stato ottenuto il decreto ingiuntivo opposto ovvero su quella parziale, nonché sul verificarsi della decadenza di cui all'art.1957 cc;
NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: all'esito del giudizio del Tribunale di Milano e/o al formarsi del giudicato sulla nullità totale della fideiussione sulla base della quale è stato ottenuto il decreto ingiuntivo opposto ovvero sulla nullità parziale e sulla decadenza ex art.1957 cc, con conseguente impossibilità, già alla data di notifica del ricorso per ingiunzione con il pedissequo decreto ingiuntivo opposto, di qualsiasi azione legale nei confronti degli ingiunti, revocare, dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, stante la carenza di legittimazione passiva degli attori-opponenti, nella loro qualità di ingiunti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado;
IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenga applicabile
l'art.295 cpc e/o vi sia una pronuncia sfavorevole sulla validità della fideiussione, riformare la decisione circa le spese del giudizio di primo grado, stante la sussistenza dei presupposti per la compensazione, in
2 accoglimento del secondo motivo di appello, stante la violazione dell'art.92 cpc, come risultante dalla sentenza della corte costituzionale n.77 del 2018, per le ragioni più diffusamente esposte in atti.
IN VIA ISTRUTTORIA: come unico allegato alla presente, si deposita la stampa in pdf dello storico del fascicolo della causa tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Milano, attestante la già avvenuta rimessione al Giudice o al
Collegio per la decisione.”.
Dell'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita:
IN VIA PRINCIPALE:
1) rigettare, perché destituito di fondamento, l'appello proposto da
[...]
nonché dai signori ed Controparte_1 Parte_1 CP_5
avverso la sentenza n. 1819/2022 del Tribunale di Brescia,
[...]
emessa in data 1.7.2022 e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
IN VIA SUBORDINATA:
2) rigettare le domande tutte svolte dall'appellante, comprese l'istanza di sospensione, perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in atti;
IN OGNI CASO:
3) condannare parte appellante alla rifusione di spese e competenze di lite.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 515/2016, il Tribunale di Brescia ingiungeva a , e Parte_2 Parte_1 [...]
- in qualità di fideiussori di Venezia 61 S.r.l. (dichiarata Controparte_1
fallita con sentenza del Tribunale di Brescia n. 275/2015) - di pagare in favore Contr della ricorrente (da ora, la Controparte_2
somma di € 300.000,00, oltre interessi dall'emissione del decreto e spese, pari all'importo capitale al quale la ricorrente aveva dichiarato di voler provvisoriamente limitare la domanda rispetto al credito di € 2.269.109,77 - derivante dal mutuo fondiario stipulato in data 24 gennaio 2008 -, costituito, per € 1.078.599,72, da rate trimestrali scadute e non pagate dal 24 aprile 2012
3 al 24 luglio 2015 e, per € 1.190.510,06, da capitale residuo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_2 [...]
e proponevano opposizione avverso il Parte_1 Controparte_1
predetto decreto ingiuntivo, contestando, sotto vari profili, la pretesa azionata in via monitoria dalla Banca.
Gli ingiunti, in particolare:
- premettevano che il mutuo fondiario in questione era stato concesso per il complessivo importo di € 1.900.000,00, al fine di finanziare l'acquisto e la ristrutturazione di un fabbricato per la realizzazione di unità abitative destinate alla vendita;
- rappresentavano che la somma era stata erogata, come da accordi, in più soluzioni, sulla base degli stati di avanzamento lavori;
in particolare, alla stipula venivano versati € 580.000,00 e, successivamente, tra il 17 giugno
2008 e il 20 luglio 2010, venivano eseguite altre dieci erogazioni, fino a un importo totale di € 1.700.000, con corresponsione, in data 24 gennaio 2012, del residuo finanziamento previsto di € 200.000,00;
- deducevano che, in occasione di tale ultimo versamento, veniva sottoscritto un nuovo atto notarile, che rideterminava le condizioni del mutuo in danno del mutuatario (proroga del periodo di preammortamento dal 24 gennaio
2010 al 24 gennaio 2012, con conferma della scadenza finale al 24 gennaio
2020 e conseguente diminuzione delle rate di ammortamento e aumento del loro ammontare unitario;
variazione dei criteri di indicizzazione secondo
Euribor 3 mesi, con aumento dello spread originariamente previsto, nel contratto del 24 gennaio 2008, in misura dell'1,28% e maggiorato al 6,30% ed applicato sull'intero prestito e non per la sola erogazione finale di €
200.000,00).
Pur non contestando che, a far tempo dalla scadenza del 24 aprile 2012, nessuna rata trimestrale fosse stata pagata, eccepivano:
- l'inadempimento della agli obblighi di correttezza e buona fede, ex CP_2
artt. 1175 e 1375 comma 2 cod. civ., per avere senza motivo rifiutato il frazionamento dell'ipoteca sulle singole unità immobiliari e avere così, di
4 fatto, reso impossibile alla mutuataria la vendita delle abitazioni del complesso immobiliare ristrutturato, rimaste gravate dall'intero mutuo originario;
- l'illiceità della rinegoziazione del mutuo, stipulata il 24 gennaio 2012, in quanto integrante usura soggettiva, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., per avere la approfittato della situazione di difficoltà economica e finanziaria di CP_2
Venezia 61 S.r.l. (all'epoca, già esposta per € 1.700.000,00 in linea capitale e, negli anni 2010 e 2011, in crisi di liquidità per le difficoltà del mercato immobiliare e, perciò, già costretta a prorogare la fase di preammortamento rispetto ai 2 anni originariamente previsti), imponendo, con la corresponsione dei restanti € 200.000,00, la pattuizione, per l'intera operazione, di un tasso più elevato che, pur non essendo superiore alla soglia usuraria oggettiva, “è da considerarsi, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, anche a clienti che si trovino in una situazione come quella di Venezia 61 S.r.l. in quel momento, comunque sproporzionato […] con conseguente applicabilità dell'art.1815 cc”;
- l'ulteriore violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., commessa dalla con l'erogazione della somma di € 200.000,00, in quanto integrante CP_2
concessione abusiva del credito, per l'ingiustificato aggravamento della situazione debitoria del debitore principale e dei garanti, in quanto la somma veniva corrisposta quando era già evidente che per Venezia 61 S.r.l., nella situazione sopra riferita, sarebbe stato impossibile adempiere alle obbligazioni derivanti dal mutuo alle condizioni originarie e, a maggior ragione, a quelle fortemente aggravate del 2012.
Gli opponenti, poste tali premesse, chiedevano:
- di accertare e dichiarare i descritti comportamenti, inadempienti e illeciti, della banca convenuta;
- di accertare e dichiarare che tali condotte erano causa dell'impossibilità per
Venezia 61 S.r.l. di esercitare l'attività d'impresa e, in particolare, di vendere le unità abitative ristrutturate e, così, di adempiere alla propria obbligazione di pagamento delle rate di ammortamento del mutuo;
5 - di accertare e dichiarare, anche in via riconvenzionale, il diritto di Venezia
61 S.r.l. al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivati dalle condotte inadempienti della Banca e, quantificatone l'ammontare anche in via equitativa, con interessi e rivalutazione, accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione garantita per compensazione con il credito risarcitorio del debitore principale nei confronti dell'Istituto. si costituiva in giudizio, contestando la Controparte_2
fondatezza dei motivi di opposizione e concludendo, in via principale, per la conferma del decreto opposto e della sua provvisoria esecutorietà e, in via subordinata, per la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta (o della diversa di giustizia), con loro condanna, in ogni caso, alla rifusione delle spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente.
Parte opponente, con nota in data 26 gennaio 2018, sollecitava il rilievo d'ufficio della nullità assoluta della fideiussione, sottoscritta il 25 gennaio
2008 da , e Parte_2 Parte_1 Controparte_1
posta a fondamento dell'ingiunzione di pagamento, deducendo la violazione della disciplina antitrust (in specie, dell'art. 2 comma 2 legge 287/1990), in quanto la fideiussione riproduceva il contenuto dello schema contrattuale
ABI del 2003 che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005, aveva dichiarato contrario al divieto di intese restrittive della concorrenza;
- con nota del 23 novembre 2020, dichiarava di rinunciare a chiedere il suddetto rilievo d'ufficio della nullità, avendo introdotto, innanzi al
Tribunale di Brescia - Sezione Specializzata per le imprese, un giudizio autonomo (n. 11270/2020 RG) per la dichiarazione di nullità totale della fideiussione o, in subordine, di nullità parziale e avvenuta decadenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1957 cod. civ., chiedendo, pertanto, la riunione delle due cause o, in subordine, la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sino a definizione della causa, ritenuta pregiudiziale, di nullità della fideiussione;
6 - con nota del 26 febbraio 2021, chiedeva il rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni (alla quale il Tribunale aveva rinviato la decisione sull'istanza di riunione o sospensione), in attesa della pronuncia della Sezione Imprese sull'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale Contr di Milano (sollevata dalla convenuta e dall'attrice accettata) e, in vista della successiva sospensione ex art. 295 c.p.c., sino a definizione della causa, che l'attrice anticipava di voler riassumere avanti al Tribunale di Milano,
Sezione Imprese.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, il Tribunale rigettava l'istanza di differimento e di sospensione, ex art. 295 c.p.c., e la causa veniva trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 1819/2022, pubblicata l'1 luglio 2022, il Tribunale di
Brescia rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 515/2016, condannando gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta.
Il Tribunale, in particolare:
- riteneva che la limitazione della domanda di pagamento alla restituzione di una parte soltanto del capitale importasse l'irrilevanza, rispetto al giudizio di sussistenza dei fatti costitutivi del credito, delle eccezioni mosse dagli opponenti, concernenti sia l'illiceità ex art. 644, comma 3°, cod. pen. delle condizioni del mutuo, come modificate il 24 gennaio 2012, sia l'abusiva concessione del credito in violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.;
- per gli stessi motivi considerava irrilevante il dedotto inadempimento della
Banca, consistente nell'aver rifiutato il frazionamento del mutuo ipotecario sulle singole unità immobiliari, e avere così, in tesi, causato la mancata vendita di villette e appartamenti e l'impossibilità, per Venezia 61 S.r.l., di adempiere all'obbligazione di pagamento delle rate del piano di ammortamento;
- quanto al dedotto controcredito risarcitorio del debitore principale, che i fideiussori avrebbero voluto far valere in compensazione ai sensi dell'art. 7 1247 cod. civ., lo reputava genericamente allegato e, comunque, non provato;
- riteneva non sussistenti i presupposti per il rilievo d'ufficio della nullità del contratto di fideiussione per contrarietà alla disciplina antitrust, in ragione del fatto che gli elementi di fatto sui quali la nullità si sarebbe fondata (in particolare, lo schema contrattuale della fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003 e il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia) non erano stati acquisti al materiale di causa nei termini perentori ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, invero, neppure successivamente;
osservava che, comunque, la conformità delle clausole contrattuali allo schema sanzionato non avrebbe comportato l'invalidità della garanzia tout court ma soltanto delle sole pattuizioni conformi alle clausole 2, 6 e 8;
- rigettava, altresì, la domanda subordinata di accertamento della nullità parziale e dichiarazione di decadenza della Banca, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., reputandola volta al rilievo d'ufficio di un'eccezione in senso proprio, non tempestivamente proposta, ritenendo - in disaccordo con un precedente dello stesso Tribunale - che la decadenza costituisca, ai sensi dell'art. 2969
c.p.c., questione non rilevabile d'ufficio e oggetto di eccezione in senso stretto, da proporsi, quindi, nel rispetto dei rigorosi termini di cui agli artt.
163, 166 e 167 c.p.c.;
- non accoglieva la richiesta di sospensione del giudizio sino alla definizione della causa avente ad oggetto la nullità della fideiussione, pendente avanti alla sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Milano, perché, aderendo al principio affermato da Cass. n. 11634/2020 riteneva si versasse in un'ipotesi di mera pregiudizialità in senso logico e, non, in senso tecnico giuridico, la sola rilevante ai fini dell'art. 295 c.p.c..
e Controparte_1 Parte_2 Parte_1
proponevano appello, affidandosi a due motivi.
si costituiva per il tramite della propria mandataria Controparte_3
, quale cessionaria di CP_4 Controparte_2
eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 348 bis c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto.
8 All'udienza del 14 dicembre 2022, celebratasi in modalità cartolari, la Corte, rilevata la regolarità della notifica a Controparte_2
ne dichiarava la contumacia, rinviando la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 14 maggio 2025.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Parte appellante, unitamente al deposito della comparsa conclusionale, depositava la sentenza n. 5056/25 del Tribunale di Milano, con cui detto
Tribunale aveva rigettato la domanda di nullità della fideiussione di cui si è detto, producendo, al contempo, il conseguente atto di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante lamenta la violazione e falsa applicazione, ad opera del Tribunale, dell'art. 295 c.p.c..
Nel reiterare l'istanza di sospensione, già avanzata in primo grado, censura la decisione del Tribunale, evidenziando che la citata sentenza Cass. n.
11634/2020, originava da una fattispecie, invero, non assimilabile a quella oggetto del presente giudizio, perché, in quel caso, sia l'opposizione a decreto ingiuntivo che l'azione di accertamento della nullità della fideiussione erano pendenti innanzi alla stessa autorità giudiziaria e, infatti, la Suprema Corte aveva negato l'applicabilità dell'art. 295 c.p.c. in considerazione della possibilità di riunione dei due procedimenti ex artt. 273 e/o 274 c.p.c., quale mezzo più che sufficiente a evitare ogni possibile contrasto di giudicati, soluzione, tuttavia, non applicabile nel caso in esame, attesa la pendenza dei giudizi innanzi a autorità giudiziarie distinte.
Segnala la necessità di sospendere per il rischio di contrasto di giudicati, assumendo che, laddove il Tribunale di Milano dovesse accertare la nullità, totale o parziale, della fideiussione, questo comporterebbe il venir meno della responsabilità fideiussoria degli opponenti o, quantomeno, la decadenza ex art. 1957 cod. civ., travolgendo così l'azione monitoria della Banca per difetto di legittimazione passiva in capo agli appellanti, carenza rilevabile
9 d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Rappresenta che la validità della fideiussione costituirebbe, in realtà, un presupposto tecnico-giuridico, che si aggiunge al fatto costitutivo (costituito in primis dal mutuo). Così, la validità della fideiussione sarebbe questione non puramente logica (almeno con riferimento al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo), proprio perché l'eventuale nullità, sia essa totale o parziale, potrebbe essere dedotta in virtù di un interesse autonomo e ulteriore rispetto alla revoca del decreto ingiuntivo, essendo in grado di determinare l'impossibilità di qualsiasi azione legale nei confronti del fideiussore, fondata non solo sul mutuo, ma anche sulla garanzia.
Censura la decisione del Tribunale sottolineando, da un lato, che sarebbe ben possibile dichiarare la nullità totale della fideiussione, laddove si raggiungesse la prova che le clausole anticoncorrenziali erano essenziali nell'assetto degli interessi delle parti e tenuto conto che, comunque, della dichiarazione di nullità parziale e conseguente decadenza ex art. 1957 cod. civ. potrebbe occuparsi soltanto la sezione specializzata del Tribunale di
Milano, atteso che una pronuncia sul punto avrebbe una portata più ampia rispetto al mero giudizio di opposizione all'ingiunzione.
Cita, quindi, pronunce di legittimità che hanno deciso per la necessaria sospensione in casi in cui, in pendenza di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, fondato su un certo titolo e altro giudizio, avente per oggetto la possibile nullità proprio del medesimo titolo.
Evidenzia, infine, che l'avvenuta ammissione del credito, azionato con il decreto ingiuntivo, in sede di formazione dello stato passivo nel fallimento del debitore principale, Venezia 61 S.r.l., sarebbe irrilevante nel presente giudizio, atteso che le decisioni che vengono prese nell'ambito di un procedimento fallimentare producono effetti esclusivamente nel fallimento,
e non anche al di fuori di esso.
Con il secondo motivo censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha condannato gli opponenti alle spese di lite, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto procedere a compensazione totale delle stesse, in ragione del
10 mutamento della giurisprudenza, sia dello stesso Tribunale che della Corte di cassazione, rispetto a questioni dirimenti in causa. Si sarebbe dovuto, infatti, tener conto dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in tema di conseguenze della presenza, in una fideiussione, delle clausole di cui al cosiddetto “schema ABI” e del fatto che, se si fosse fatta applicazione di un precedente dello stesso Tribunale di Brescia circa la rilevabilità d'ufficio della decadenza ex art. 1957 cod. civ., il giudizio avrebbe avuto esito opposto.
Va preliminarmente dato atto che parte appellante con l'atto introduttivo ha espressamente dichiarato che “non sussiste più alcun interesse a insistere nelle altre pretese che sono state azionate” ed infatti le censure riguardano esclusivamente la mancata sospensione del processo e la condanna alle spese.
Ciò posto, l'appello è infondato.
Ed infatti, considerato che sulle domande, in tesi, pregiudicate è sceso il giudicato, non essendo stato impugnato il relativo rigetto, non può più esistere, nemmeno in astratto, un rapporto di pregiudizialità tra la causa pendente presso la Corte di Appello di Milano, asseritamente pregiudiziale e la presente. Ed infatti in questa causa, non si può più discutere delle domande asseritamente pregiudicate, in quanto, si ripete, sulle stesse è sceso il giudicato.
In definitiva, un eventuale accoglimento del motivo di appello non potrebbe avere alcun effetto sulle domande azionate con il giudizio di primo grado.
Il secondo motivo è infondato.
Il Tribunale ha, infatti, fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
Va, in particolare osservato che l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 835 del 13/01/2025 (Rv. 673736 - 01)
Sotto il profilo processuale, infatti, l'eccezione di decadenza prevista dall'art. 11 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto, perchè il termine semestrale per proporre l'azione contro il debitore principale attiene a diritti disponibili e, al relativo termine, può rinunciare solo il fideiussore, anche implicitamente, non eccependo la decadenza il termine di cui all'art. 167 comma 2 c.p.c., oppure, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo con l'opposizione stessa.
Nessun rilievo possono avere infatti, ai fini della ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. isolati precedenti di merito contrari, all'indirizzo giurisprudenziale predominante.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione da € 260.001 – 520.000,00) ad eccezione della fase istruttoria/trattazione, per la quale si applicano i valori minimi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1819/22, pubblicata il 1 luglio 2022.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite che liquida in euro 4.389,00 per la “fase di studio”, € 2.552,00 per la “fase introduttiva” € 2.940,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 7.298,00 per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
12 dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 848/2022
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 848/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 2 settembre 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 14 maggio 2025
d a
OGGETTO: C.F. , con sede in Brescia Controparte_1 P.IVA_1
Mutuo (BS) - via Manzoni n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore,
CODICE:
(C.F. e Parte_1 C.F._1
140038
(C.F. , Parte_2 C.F._2 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. MARENGONI ANDREA del Foro di
Brescia, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLANTI
c o n t r o
C.F. Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
e c o n t r o
(C.F. , con sede in Roma (RM) - via Controparte_3 P.IVA_3
Curtatone n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, per il tramite della propria mandataria (C.F. ), con CP_4 P.IVA_4
sede in Siena (SI) - Strada Statale 73 Levante n. 14, in persona del procuratore
1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. DE POLI MATTEO del Foro di Padova, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1819/2022, pubblicata l'1 luglio 2022.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Contrariis rejectis, spese di lite di primo e secondo grado rifuse con IVA e
CPA come per legge, Voglia la Corte di Appello di Brescia Ill.ma:
IN VIA PRELIMINARE DI RITO: sospendere, ex art.295 cpc, il presente giudizio fino alla decisione di quello
R.G. 21160 /2021 pendente tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Milano e/o il formarsi del giudicato sulla nullità totale della fideiussione in virtù della quale è stato ottenuto il decreto ingiuntivo opposto ovvero su quella parziale, nonché sul verificarsi della decadenza di cui all'art.1957 cc;
NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: all'esito del giudizio del Tribunale di Milano e/o al formarsi del giudicato sulla nullità totale della fideiussione sulla base della quale è stato ottenuto il decreto ingiuntivo opposto ovvero sulla nullità parziale e sulla decadenza ex art.1957 cc, con conseguente impossibilità, già alla data di notifica del ricorso per ingiunzione con il pedissequo decreto ingiuntivo opposto, di qualsiasi azione legale nei confronti degli ingiunti, revocare, dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, stante la carenza di legittimazione passiva degli attori-opponenti, nella loro qualità di ingiunti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado;
IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenga applicabile
l'art.295 cpc e/o vi sia una pronuncia sfavorevole sulla validità della fideiussione, riformare la decisione circa le spese del giudizio di primo grado, stante la sussistenza dei presupposti per la compensazione, in
2 accoglimento del secondo motivo di appello, stante la violazione dell'art.92 cpc, come risultante dalla sentenza della corte costituzionale n.77 del 2018, per le ragioni più diffusamente esposte in atti.
IN VIA ISTRUTTORIA: come unico allegato alla presente, si deposita la stampa in pdf dello storico del fascicolo della causa tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Milano, attestante la già avvenuta rimessione al Giudice o al
Collegio per la decisione.”.
Dell'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita:
IN VIA PRINCIPALE:
1) rigettare, perché destituito di fondamento, l'appello proposto da
[...]
nonché dai signori ed Controparte_1 Parte_1 CP_5
avverso la sentenza n. 1819/2022 del Tribunale di Brescia,
[...]
emessa in data 1.7.2022 e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
IN VIA SUBORDINATA:
2) rigettare le domande tutte svolte dall'appellante, comprese l'istanza di sospensione, perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in atti;
IN OGNI CASO:
3) condannare parte appellante alla rifusione di spese e competenze di lite.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 515/2016, il Tribunale di Brescia ingiungeva a , e Parte_2 Parte_1 [...]
- in qualità di fideiussori di Venezia 61 S.r.l. (dichiarata Controparte_1
fallita con sentenza del Tribunale di Brescia n. 275/2015) - di pagare in favore Contr della ricorrente (da ora, la Controparte_2
somma di € 300.000,00, oltre interessi dall'emissione del decreto e spese, pari all'importo capitale al quale la ricorrente aveva dichiarato di voler provvisoriamente limitare la domanda rispetto al credito di € 2.269.109,77 - derivante dal mutuo fondiario stipulato in data 24 gennaio 2008 -, costituito, per € 1.078.599,72, da rate trimestrali scadute e non pagate dal 24 aprile 2012
3 al 24 luglio 2015 e, per € 1.190.510,06, da capitale residuo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_2 [...]
e proponevano opposizione avverso il Parte_1 Controparte_1
predetto decreto ingiuntivo, contestando, sotto vari profili, la pretesa azionata in via monitoria dalla Banca.
Gli ingiunti, in particolare:
- premettevano che il mutuo fondiario in questione era stato concesso per il complessivo importo di € 1.900.000,00, al fine di finanziare l'acquisto e la ristrutturazione di un fabbricato per la realizzazione di unità abitative destinate alla vendita;
- rappresentavano che la somma era stata erogata, come da accordi, in più soluzioni, sulla base degli stati di avanzamento lavori;
in particolare, alla stipula venivano versati € 580.000,00 e, successivamente, tra il 17 giugno
2008 e il 20 luglio 2010, venivano eseguite altre dieci erogazioni, fino a un importo totale di € 1.700.000, con corresponsione, in data 24 gennaio 2012, del residuo finanziamento previsto di € 200.000,00;
- deducevano che, in occasione di tale ultimo versamento, veniva sottoscritto un nuovo atto notarile, che rideterminava le condizioni del mutuo in danno del mutuatario (proroga del periodo di preammortamento dal 24 gennaio
2010 al 24 gennaio 2012, con conferma della scadenza finale al 24 gennaio
2020 e conseguente diminuzione delle rate di ammortamento e aumento del loro ammontare unitario;
variazione dei criteri di indicizzazione secondo
Euribor 3 mesi, con aumento dello spread originariamente previsto, nel contratto del 24 gennaio 2008, in misura dell'1,28% e maggiorato al 6,30% ed applicato sull'intero prestito e non per la sola erogazione finale di €
200.000,00).
Pur non contestando che, a far tempo dalla scadenza del 24 aprile 2012, nessuna rata trimestrale fosse stata pagata, eccepivano:
- l'inadempimento della agli obblighi di correttezza e buona fede, ex CP_2
artt. 1175 e 1375 comma 2 cod. civ., per avere senza motivo rifiutato il frazionamento dell'ipoteca sulle singole unità immobiliari e avere così, di
4 fatto, reso impossibile alla mutuataria la vendita delle abitazioni del complesso immobiliare ristrutturato, rimaste gravate dall'intero mutuo originario;
- l'illiceità della rinegoziazione del mutuo, stipulata il 24 gennaio 2012, in quanto integrante usura soggettiva, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., per avere la approfittato della situazione di difficoltà economica e finanziaria di CP_2
Venezia 61 S.r.l. (all'epoca, già esposta per € 1.700.000,00 in linea capitale e, negli anni 2010 e 2011, in crisi di liquidità per le difficoltà del mercato immobiliare e, perciò, già costretta a prorogare la fase di preammortamento rispetto ai 2 anni originariamente previsti), imponendo, con la corresponsione dei restanti € 200.000,00, la pattuizione, per l'intera operazione, di un tasso più elevato che, pur non essendo superiore alla soglia usuraria oggettiva, “è da considerarsi, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, anche a clienti che si trovino in una situazione come quella di Venezia 61 S.r.l. in quel momento, comunque sproporzionato […] con conseguente applicabilità dell'art.1815 cc”;
- l'ulteriore violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., commessa dalla con l'erogazione della somma di € 200.000,00, in quanto integrante CP_2
concessione abusiva del credito, per l'ingiustificato aggravamento della situazione debitoria del debitore principale e dei garanti, in quanto la somma veniva corrisposta quando era già evidente che per Venezia 61 S.r.l., nella situazione sopra riferita, sarebbe stato impossibile adempiere alle obbligazioni derivanti dal mutuo alle condizioni originarie e, a maggior ragione, a quelle fortemente aggravate del 2012.
Gli opponenti, poste tali premesse, chiedevano:
- di accertare e dichiarare i descritti comportamenti, inadempienti e illeciti, della banca convenuta;
- di accertare e dichiarare che tali condotte erano causa dell'impossibilità per
Venezia 61 S.r.l. di esercitare l'attività d'impresa e, in particolare, di vendere le unità abitative ristrutturate e, così, di adempiere alla propria obbligazione di pagamento delle rate di ammortamento del mutuo;
5 - di accertare e dichiarare, anche in via riconvenzionale, il diritto di Venezia
61 S.r.l. al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivati dalle condotte inadempienti della Banca e, quantificatone l'ammontare anche in via equitativa, con interessi e rivalutazione, accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione garantita per compensazione con il credito risarcitorio del debitore principale nei confronti dell'Istituto. si costituiva in giudizio, contestando la Controparte_2
fondatezza dei motivi di opposizione e concludendo, in via principale, per la conferma del decreto opposto e della sua provvisoria esecutorietà e, in via subordinata, per la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta (o della diversa di giustizia), con loro condanna, in ogni caso, alla rifusione delle spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente.
Parte opponente, con nota in data 26 gennaio 2018, sollecitava il rilievo d'ufficio della nullità assoluta della fideiussione, sottoscritta il 25 gennaio
2008 da , e Parte_2 Parte_1 Controparte_1
posta a fondamento dell'ingiunzione di pagamento, deducendo la violazione della disciplina antitrust (in specie, dell'art. 2 comma 2 legge 287/1990), in quanto la fideiussione riproduceva il contenuto dello schema contrattuale
ABI del 2003 che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005, aveva dichiarato contrario al divieto di intese restrittive della concorrenza;
- con nota del 23 novembre 2020, dichiarava di rinunciare a chiedere il suddetto rilievo d'ufficio della nullità, avendo introdotto, innanzi al
Tribunale di Brescia - Sezione Specializzata per le imprese, un giudizio autonomo (n. 11270/2020 RG) per la dichiarazione di nullità totale della fideiussione o, in subordine, di nullità parziale e avvenuta decadenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1957 cod. civ., chiedendo, pertanto, la riunione delle due cause o, in subordine, la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sino a definizione della causa, ritenuta pregiudiziale, di nullità della fideiussione;
6 - con nota del 26 febbraio 2021, chiedeva il rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni (alla quale il Tribunale aveva rinviato la decisione sull'istanza di riunione o sospensione), in attesa della pronuncia della Sezione Imprese sull'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale Contr di Milano (sollevata dalla convenuta e dall'attrice accettata) e, in vista della successiva sospensione ex art. 295 c.p.c., sino a definizione della causa, che l'attrice anticipava di voler riassumere avanti al Tribunale di Milano,
Sezione Imprese.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, il Tribunale rigettava l'istanza di differimento e di sospensione, ex art. 295 c.p.c., e la causa veniva trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 1819/2022, pubblicata l'1 luglio 2022, il Tribunale di
Brescia rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 515/2016, condannando gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta.
Il Tribunale, in particolare:
- riteneva che la limitazione della domanda di pagamento alla restituzione di una parte soltanto del capitale importasse l'irrilevanza, rispetto al giudizio di sussistenza dei fatti costitutivi del credito, delle eccezioni mosse dagli opponenti, concernenti sia l'illiceità ex art. 644, comma 3°, cod. pen. delle condizioni del mutuo, come modificate il 24 gennaio 2012, sia l'abusiva concessione del credito in violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.;
- per gli stessi motivi considerava irrilevante il dedotto inadempimento della
Banca, consistente nell'aver rifiutato il frazionamento del mutuo ipotecario sulle singole unità immobiliari, e avere così, in tesi, causato la mancata vendita di villette e appartamenti e l'impossibilità, per Venezia 61 S.r.l., di adempiere all'obbligazione di pagamento delle rate del piano di ammortamento;
- quanto al dedotto controcredito risarcitorio del debitore principale, che i fideiussori avrebbero voluto far valere in compensazione ai sensi dell'art. 7 1247 cod. civ., lo reputava genericamente allegato e, comunque, non provato;
- riteneva non sussistenti i presupposti per il rilievo d'ufficio della nullità del contratto di fideiussione per contrarietà alla disciplina antitrust, in ragione del fatto che gli elementi di fatto sui quali la nullità si sarebbe fondata (in particolare, lo schema contrattuale della fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003 e il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia) non erano stati acquisti al materiale di causa nei termini perentori ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, invero, neppure successivamente;
osservava che, comunque, la conformità delle clausole contrattuali allo schema sanzionato non avrebbe comportato l'invalidità della garanzia tout court ma soltanto delle sole pattuizioni conformi alle clausole 2, 6 e 8;
- rigettava, altresì, la domanda subordinata di accertamento della nullità parziale e dichiarazione di decadenza della Banca, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., reputandola volta al rilievo d'ufficio di un'eccezione in senso proprio, non tempestivamente proposta, ritenendo - in disaccordo con un precedente dello stesso Tribunale - che la decadenza costituisca, ai sensi dell'art. 2969
c.p.c., questione non rilevabile d'ufficio e oggetto di eccezione in senso stretto, da proporsi, quindi, nel rispetto dei rigorosi termini di cui agli artt.
163, 166 e 167 c.p.c.;
- non accoglieva la richiesta di sospensione del giudizio sino alla definizione della causa avente ad oggetto la nullità della fideiussione, pendente avanti alla sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Milano, perché, aderendo al principio affermato da Cass. n. 11634/2020 riteneva si versasse in un'ipotesi di mera pregiudizialità in senso logico e, non, in senso tecnico giuridico, la sola rilevante ai fini dell'art. 295 c.p.c..
e Controparte_1 Parte_2 Parte_1
proponevano appello, affidandosi a due motivi.
si costituiva per il tramite della propria mandataria Controparte_3
, quale cessionaria di CP_4 Controparte_2
eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 348 bis c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto.
8 All'udienza del 14 dicembre 2022, celebratasi in modalità cartolari, la Corte, rilevata la regolarità della notifica a Controparte_2
ne dichiarava la contumacia, rinviando la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 14 maggio 2025.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Parte appellante, unitamente al deposito della comparsa conclusionale, depositava la sentenza n. 5056/25 del Tribunale di Milano, con cui detto
Tribunale aveva rigettato la domanda di nullità della fideiussione di cui si è detto, producendo, al contempo, il conseguente atto di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante lamenta la violazione e falsa applicazione, ad opera del Tribunale, dell'art. 295 c.p.c..
Nel reiterare l'istanza di sospensione, già avanzata in primo grado, censura la decisione del Tribunale, evidenziando che la citata sentenza Cass. n.
11634/2020, originava da una fattispecie, invero, non assimilabile a quella oggetto del presente giudizio, perché, in quel caso, sia l'opposizione a decreto ingiuntivo che l'azione di accertamento della nullità della fideiussione erano pendenti innanzi alla stessa autorità giudiziaria e, infatti, la Suprema Corte aveva negato l'applicabilità dell'art. 295 c.p.c. in considerazione della possibilità di riunione dei due procedimenti ex artt. 273 e/o 274 c.p.c., quale mezzo più che sufficiente a evitare ogni possibile contrasto di giudicati, soluzione, tuttavia, non applicabile nel caso in esame, attesa la pendenza dei giudizi innanzi a autorità giudiziarie distinte.
Segnala la necessità di sospendere per il rischio di contrasto di giudicati, assumendo che, laddove il Tribunale di Milano dovesse accertare la nullità, totale o parziale, della fideiussione, questo comporterebbe il venir meno della responsabilità fideiussoria degli opponenti o, quantomeno, la decadenza ex art. 1957 cod. civ., travolgendo così l'azione monitoria della Banca per difetto di legittimazione passiva in capo agli appellanti, carenza rilevabile
9 d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Rappresenta che la validità della fideiussione costituirebbe, in realtà, un presupposto tecnico-giuridico, che si aggiunge al fatto costitutivo (costituito in primis dal mutuo). Così, la validità della fideiussione sarebbe questione non puramente logica (almeno con riferimento al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo), proprio perché l'eventuale nullità, sia essa totale o parziale, potrebbe essere dedotta in virtù di un interesse autonomo e ulteriore rispetto alla revoca del decreto ingiuntivo, essendo in grado di determinare l'impossibilità di qualsiasi azione legale nei confronti del fideiussore, fondata non solo sul mutuo, ma anche sulla garanzia.
Censura la decisione del Tribunale sottolineando, da un lato, che sarebbe ben possibile dichiarare la nullità totale della fideiussione, laddove si raggiungesse la prova che le clausole anticoncorrenziali erano essenziali nell'assetto degli interessi delle parti e tenuto conto che, comunque, della dichiarazione di nullità parziale e conseguente decadenza ex art. 1957 cod. civ. potrebbe occuparsi soltanto la sezione specializzata del Tribunale di
Milano, atteso che una pronuncia sul punto avrebbe una portata più ampia rispetto al mero giudizio di opposizione all'ingiunzione.
Cita, quindi, pronunce di legittimità che hanno deciso per la necessaria sospensione in casi in cui, in pendenza di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, fondato su un certo titolo e altro giudizio, avente per oggetto la possibile nullità proprio del medesimo titolo.
Evidenzia, infine, che l'avvenuta ammissione del credito, azionato con il decreto ingiuntivo, in sede di formazione dello stato passivo nel fallimento del debitore principale, Venezia 61 S.r.l., sarebbe irrilevante nel presente giudizio, atteso che le decisioni che vengono prese nell'ambito di un procedimento fallimentare producono effetti esclusivamente nel fallimento,
e non anche al di fuori di esso.
Con il secondo motivo censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha condannato gli opponenti alle spese di lite, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto procedere a compensazione totale delle stesse, in ragione del
10 mutamento della giurisprudenza, sia dello stesso Tribunale che della Corte di cassazione, rispetto a questioni dirimenti in causa. Si sarebbe dovuto, infatti, tener conto dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in tema di conseguenze della presenza, in una fideiussione, delle clausole di cui al cosiddetto “schema ABI” e del fatto che, se si fosse fatta applicazione di un precedente dello stesso Tribunale di Brescia circa la rilevabilità d'ufficio della decadenza ex art. 1957 cod. civ., il giudizio avrebbe avuto esito opposto.
Va preliminarmente dato atto che parte appellante con l'atto introduttivo ha espressamente dichiarato che “non sussiste più alcun interesse a insistere nelle altre pretese che sono state azionate” ed infatti le censure riguardano esclusivamente la mancata sospensione del processo e la condanna alle spese.
Ciò posto, l'appello è infondato.
Ed infatti, considerato che sulle domande, in tesi, pregiudicate è sceso il giudicato, non essendo stato impugnato il relativo rigetto, non può più esistere, nemmeno in astratto, un rapporto di pregiudizialità tra la causa pendente presso la Corte di Appello di Milano, asseritamente pregiudiziale e la presente. Ed infatti in questa causa, non si può più discutere delle domande asseritamente pregiudicate, in quanto, si ripete, sulle stesse è sceso il giudicato.
In definitiva, un eventuale accoglimento del motivo di appello non potrebbe avere alcun effetto sulle domande azionate con il giudizio di primo grado.
Il secondo motivo è infondato.
Il Tribunale ha, infatti, fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
Va, in particolare osservato che l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 835 del 13/01/2025 (Rv. 673736 - 01)
Sotto il profilo processuale, infatti, l'eccezione di decadenza prevista dall'art. 11 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto, perchè il termine semestrale per proporre l'azione contro il debitore principale attiene a diritti disponibili e, al relativo termine, può rinunciare solo il fideiussore, anche implicitamente, non eccependo la decadenza il termine di cui all'art. 167 comma 2 c.p.c., oppure, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo con l'opposizione stessa.
Nessun rilievo possono avere infatti, ai fini della ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. isolati precedenti di merito contrari, all'indirizzo giurisprudenziale predominante.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione da € 260.001 – 520.000,00) ad eccezione della fase istruttoria/trattazione, per la quale si applicano i valori minimi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1819/22, pubblicata il 1 luglio 2022.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite che liquida in euro 4.389,00 per la “fase di studio”, € 2.552,00 per la “fase introduttiva” € 2.940,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 7.298,00 per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
12 dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
13