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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/12/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 979/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, viste le note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127ter cpc depositate da parte ricorrente in data 28 novembre 2025 e quelle depositate da parte resistente in data 21 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 979/2024 R.G., promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Eliana Senatore, come da mandato in atti;
Parte_1
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Claudio TI, come da procura in atti;
RESISTENTE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24 settembre 2024 ha chiesto l'accertamento del Parte_1 grado di danno biologico permanente relativo alla patologia ipoacusia percettiva bilaterale dallo stesso sofferta, già riconosciuta dall' come di natura tecnopatica, ma con attribuzione di CP_1 una percentuale di invalidità (2%) considerata del tutto inadeguata;
a supporto dell'assunto ha prodotto consulenza redatta da medico di fiducia, che ha ricondotto alla suddetta patologia una percentuale di invalidità del 7%. Ha pertanto concluso chiedendo riconoscersi il suddetto maggior grado di invalidità, con condanna dell'Istituto alla corresponsione del relativo indennizzo, previo cumulo con le menomazioni già accertate.
1 Con memoria depositata in data 5/8/2024 l' si è costituito in giudizio e ha chiesto il CP_1 rigetto della domanda, affermando che il dedotto maggior grado di danno biologico permanente
è del tutto insussistente perché disancorato dalla criteriologia medico-legale e sproporzionato rispetto all'effettivo danno patito dall'istante.
La causa è stata istruita mediante CTU medico legale e, all'esito, discussa per la decisione, con assegnazione di termine per il deposito di note scritte ex art. 127ter cpc fino al giorno 3 dicembre 2025.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Al fine di meglio valutare l'effettivo grado di invalidità permanente derivante dalla malattia professionale, è stata disposta consulenza medico legale.
Il medico legale incaricato, all'esito dell'esame peritale e documentale, ha concluso affermando che il ricorrente è affetto da “Ipoacusia da trauma acustico cronico”, cui ha fatto seguito una menomazione dell'integrità psicofisica che al momento della presentazione della domanda amministrativa, era pari al 7%. A tale conclusione è giunto esaminando gli esiti dell'accertamento audiometrico condotto in data 29 agosto 2021 (cfr certificato prodotto come allegato 8 del ricorso, a firma del dottor , quindi di poco antecedente la presentazione Pt_2 della domanda amministrativa, del 9 dicembre 2021. Secondo il CTU, facendo applicazione della voce tabellare 312 e dell'allegato 1 alla tabella di cui al DM 12.07.2000, le soglie uditive riscontrate in sede di esame audiometrico del 29 agosto 2021, sono indice di un danno biologico del 7%.
Lo stesso consulente, in sede di operazioni peritali in data 8 maggio 2025, ha nuovamente sottoposto a esame audiometrico il periziando, riscontrando un importante aggravamento del danno uditivo a suo carico, quantificato in un danno biologico del 20% previa applicazione della stessa voce tabellare sopra richiamata;
il CTU ha in proposito precisato che la ipoacusia da trauma acustico è una patologia che, in costanza di esposizione al rumore, è soggetta ad aggravamento progressivo ed irreversibile, pertanto l'attuale peggioramento del deficit uditivo rientra nella storia naturale della malattia.
Le conclusioni del CTU possono essere condivise e poste a fondamento della decisione in quanto logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame;
esse sono state sottoposte al contraddittorio delle parti le quali non hanno formulato osservazioni critiche né contestazioni.
Più precisamente, il consulente dell' dichiara di non disporre di elementi oggettivi per CP_1 contrastare l'esito dell'esame audiometrico espletato dal CTU, limitandosi a rilevare il
2 significativo scostamento rispetto all'accertamento eseguito in sede di in proposito, non CP_1 può che farsi notare che l' è stato messo in condizioni di prendere parte alle operazioni CP_2 peritali, al pari del consulente di parte ricorrente, per cui l'esame peritale si è svolto in assenza di contraddittori per precisa scelta delle parti.
Ne consegue l'accoglimento della domanda.
Per la quantificazione del danno biologico e delle conseguenti provvidenze di legge, si deve concludere che il danno biologico sofferto dal ricorrente al momento della domanda amministrativa era pari al 7%; quanto invece al sopravvenuto maggior danno biologico del
20%, accertato in sede di operazioni peritali, deve darsi atto che, anche in tema di malattia professionale, trova applicazione la previsione dell'articolo 149 disp.att.cpc. secondo cui:
“Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario”.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, sentenza n. 2711/2020 in un caso analogo a quello odierno, in cui il giudice di merito aveva ritenuto di non poter dare seguito all'affermazione del CTU secondo il quale, un anno dopo la presentazione della domanda amministrativa, la percentuale invalidante riscontrata era aumentata dal 16% al 26%; la Corte di merito accoglieva pertanto la domanda, limitatamente al grado di invalidità esistente al momento della presentazione della domanda amministrativa.
La sentenza n. 2711/2020 ha richiamato la precedente giurisprudenza della Corte, che ha chiarito che la disposizione dell' art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, esprime un principio di economia processuale applicabile anche alle domande aventi ad oggetto le prestazioni erogate dall' (Cass. n. 15176 del CP_1
11/6/2018, Cass. n. 20954 del 03/10/2014, Cass. n. 18704 del 13/09/2011, Cass. n. 11198 del
29/07/2002). Ha concluso quindi censurando la decisione della Corte territoriale, là dove ha limitato la commisurazione della rendita all'invalidità così come richiesta nell'atto introduttivo del giudizio, senza tenere conto degli aggravamenti verificatisi nel corso dello stesso ed accertati dalla consulenza tecnica.
Per questo motivo, il ricorrente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo in capitale nella misura del 7% per la patologia ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 9 dicembre 2021 fino al 7 maggio 2025, da cumularsi, in sede di esecuzione della presente sentenza, con altra patologia (“Protrusioni
3 discali multiple lombo sacrali”) già riconosciuta dall'istituto di origine professionale e valutata come fonte di un danno biologico pari al 6%.
Invece, a decorrere dalla data del 8 maggio 2025, il ricorrente ha diritto alla erogazione di un indennizzo pari al 20% che, previo cumulo con la patologia già accertata, dà diritto, secondo le conclusioni espresse dal CTU nella relazione integrativa depositata il 4 novembre 2025, ad un indennizzo in forma di rendita nella misura del 25%.
Le spese di lite, come anche quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Pt_1 nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
- accerta e dichiara che è affetto da “ipoacusia da trauma acustico cronico” da Parte_1 cui deriva un danno biologico pari al 7% dalla data della domanda amministrativa del 9 dicembre 2021 fino al 7 maggio 2025 e un danno biologico pari al 20% a decorrere dal 8 maggio
2025;
- condanna l' alla corresponsione di un indennizzo in forma di capitale, da quantificare CP_1 previo cumulo tra il danno biologico del 7% scaturente dalla patologia “ipoacusia bilaterale” con il già riconosciuto danno biologico del 6% derivante dalla malattia professionale
“Protrusioni discali multiple lombo sacrali”, dalla data della domanda amministrativa del 9 dicembre 2021 fino al 7 maggio 2025, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alle domande amministrative;
- condanna l' a corrispondere al ricorrente un indennizzo in forma di rendita nella misura CP_1 complessiva del 25% (previo cumulo con la patologia “Protrusioni discali multiple lombo sacrali”), a decorrere dal 8 maggio 2025 oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria fino al giorno del pagamento;
- condanna il resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che CP_2 liquida in complessivi € 2000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Eliana Senatore per dichiarato anticipo;
- spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Terni, 4 dicembre 2025
Il giudice
Dott. Luciana Nicolì
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