Art. 6.
Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, ha facolta' di prescrivere l'aggiunta, ai fermentati alcoolici di cui all'art. 1, di una sostanza atta a rivelare la loro presenza, e di stabilire le norme da osservare per l'aggiunta di tale sostanza.
E' data altresi' facolta' ai Ministri per le finanze, per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste di prescrivere, di comune intesa, l'aggiunta di sostanze rivelatrici ai liquidi fermentescibili, nonche' di stabilire le norme che dovranno essere osservate per tale operazione.
La disposizione del comma precedente non si applica per i liquidi fermentescibili ottenuti ((...)) dall'uva, dalle fragole, dalle marasche, dai lamponi, dalle ciliege, dalle pesche, dalle susine, dalle albicocche, dal ribes, dal tamarindo, nonche' per quelli ottenuti da altri frutti che potranno essere indicati con decreti da emanare d'intesa fra i Ministri per le finanze, per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste.
Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, ha facolta' di prescrivere l'aggiunta, ai fermentati alcoolici di cui all'art. 1, di una sostanza atta a rivelare la loro presenza, e di stabilire le norme da osservare per l'aggiunta di tale sostanza.
E' data altresi' facolta' ai Ministri per le finanze, per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste di prescrivere, di comune intesa, l'aggiunta di sostanze rivelatrici ai liquidi fermentescibili, nonche' di stabilire le norme che dovranno essere osservate per tale operazione.
La disposizione del comma precedente non si applica per i liquidi fermentescibili ottenuti ((...)) dall'uva, dalle fragole, dalle marasche, dai lamponi, dalle ciliege, dalle pesche, dalle susine, dalle albicocche, dal ribes, dal tamarindo, nonche' per quelli ottenuti da altri frutti che potranno essere indicati con decreti da emanare d'intesa fra i Ministri per le finanze, per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste.