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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/12/2025, n. 4125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4125 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 4669/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4669/2022 promossa da: nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentato e difeso congiuntamente e C.F._1
disgiuntamente dall'Avv. Pasqualino De Lucia (C.F.:
) e dall'avv. Umberto Mercantile, (C.F.: C.F._2
) domiciliato presso lo studio sito a Caserta (CE) C.F._3
alla Via R. Leonetti n.27/A
-attore- contro
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
Amato, presso lo studio sito in San CodiceFiscale_4
NI la TR (CE) alla via Le Taglie 15;
1 -convenuto- nonché
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione svolgimento del processo, salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di citazione ritualmente introdotto, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio il , esponendo di essere Controparte_1
proprietario di un appartamento sito all'ultimo piano dello stabile condominiale e di subire, da tempo, gravi infiltrazioni di acqua meteorica provenienti dalla copertura comune dell'edificio.
Deduceva che tali infiltrazioni avevano provocato rilevanti danni agli ambienti interni dell'abitazione, con formazione di muffa e compromissione della salubrità dei locali, nonostante i ripetuti solleciti rivolti all'amministrazione condominiale affinché provvedesse alla eliminazione delle cause del fenomeno e al ripristino dei danni subiti.
Chiedeva, pertanto, accertarsi la responsabilità del e la sua CP_1
condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, oltre interessi e spese.
Il si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della CP_1
domanda e sollevando, tra l'altro, eccezioni di natura procedurale, senza tuttavia offrire una diversa e plausibile ricostruzione eziologica dei danni lamentati.
2 Nel corso del giudizio, esperita infruttuosamente la procedura di negoziazione assistita, veniva disposto accertamento tecnico preventivo in corso di causa, ai sensi degli artt. 696 e 699 c.p.c., con nomina di consulente tecnico d'ufficio.
Espletata la consulenza e acquisite le risultanze peritali, la causa veniva istruita documentalmente e, all'esito, trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
È pacifico in atti che l'immobile dell'attore sia ubicato all'ultimo piano del fabbricato condominiale e che la copertura dell'edificio costituisca parte comune ai sensi dell'art. 1117 c.c. Parimenti pacifica è la protrazione nel tempo del fenomeno infiltrativo, documentato sin dalla fase stragiudiziale e confermato dagli atti del giudizio.
Il punto centrale della controversia attiene, pertanto, alla riconducibilità causale delle infiltrazioni lamentate alla copertura e, CP_2
conseguentemente, alla responsabilità del per i danni subiti CP_1
dall'attore.
Sul punto, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel subprocedimento di accertamento tecnico preventivo assumono valore dirimente.
Il CTU, all'esito di sopralluogo eseguito in contraddittorio tra le parti, ha accertato la presenza di diffuse infiltrazioni di acqua meteorica nella cucina e nella camera da letto dell'appartamento dell'attore, rilevando come tali fenomeni siano pienamente compatibili, per modalità e localizzazione, con infiltrazioni provenienti dalla copertura dell'edificio.
In particolare, l'ausiliario ha individuato la causa del danno nel degrado
3 dello strato di guaina impermeabilizzante della copertura condominiale, che consente l'accumulo e la successiva penetrazione di acqua piovana.
La relazione peritale si presenta puntuale, coerente sul piano logico e sorretta da adeguati riscontri tecnici e fotografici.
Essa non è stata oggetto di specifiche e circostanziate contestazioni idonee a infirmarne l'attendibilità, sicché può essere pienamente recepita dal giudicante quale fondamento della decisione.
Alla luce di tali accertamenti, deve affermarsi la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., norma che configura una CP_1
responsabilità di tipo oggettivo per i danni cagionati dalla cosa in custodia. In tale ambito, il danneggiato è tenuto a provare esclusivamente l'esistenza del danno e il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, mentre grava sul custode l'onere di dimostrare il caso fortuito, inteso come fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso causale.
Nel caso di specie, l'attore ha fornito piena prova sia dell'esistenza dei danni sia della loro riconducibilità alla copertura condominiale, mentre il non ha allegato né tantomeno provato l'esistenza di un CP_1
fattore causale autonomo idoneo a escludere la propria responsabilità.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il risponde ex art. 2051 c.c. dei danni da infiltrazioni CP_1
provenienti dal tetto comune, salvo la prova del caso fortuito (cfr. Cass.
SS.UU. 10 maggio 2016 n. 9449; Cass. civ., sez. II, n. 1027/2020). È parimenti consolidato l'orientamento secondo cui la responsabilità del custode sussiste anche in ipotesi di omessa o carente manutenzione della cosa comune (Cass. civ., sez. III, n. 21264/2016).
4 Pertanto, accertata la responsabilità del , deve procedersi alla CP_1
liquidazione del danno.
Anche sotto tale profilo, le conclusioni del CTU appaiono congrue e adeguatamente motivate. L'ausiliario ha quantificato il costo degli interventi necessari al ripristino delle parti interne danneggiate in complessivi euro 7.130,00, mediante analitica indicazione delle singole lavorazioni e dei relativi costi.
Tale quantificazione non risulta sproporzionata né è stata oggetto di specifiche contestazioni, sicché può essere integralmente recepita.
Ne consegue che il deve essere condannato al pagamento, CP_1
in favore dell'attore, della somma di euro 7.130,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.
Devono altresì essere poste a carico del le spese sostenute CP_1
per la consulenza tecnica d'ufficio, anticipate dall'attore, trattandosi di esborsi resisi necessari per l'accertamento dei fatti di causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto integralmente poste a carico del convenuto, nella misura che verrà CP_1
liquidata in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e dei parametri vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
5 - accerta e dichiara la responsabilità del per Controparte_1
i danni subiti dall'attore in conseguenza delle infiltrazioni provenienti dalla copertura condominiale;
- condanna il Condominio a pagare in favore di CP_1 Pt_1
la somma di euro 7.130,00, oltre interessi legali dalla data della
[...]
domanda al soddisfo;
- condanna il convenuto al rimborso delle spese di CP_1
consulenza tecnica d'ufficio sostenute dall'attore;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite CP_1
in favore dell'attore, che liquida in euro € 2.794,00 per compensi, comprensivo dell'aumento del 10 % a carico del soccombente per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Così, 17/12/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4669/2022 promossa da: nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentato e difeso congiuntamente e C.F._1
disgiuntamente dall'Avv. Pasqualino De Lucia (C.F.:
) e dall'avv. Umberto Mercantile, (C.F.: C.F._2
) domiciliato presso lo studio sito a Caserta (CE) C.F._3
alla Via R. Leonetti n.27/A
-attore- contro
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
Amato, presso lo studio sito in San CodiceFiscale_4
NI la TR (CE) alla via Le Taglie 15;
1 -convenuto- nonché
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione svolgimento del processo, salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di citazione ritualmente introdotto, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio il , esponendo di essere Controparte_1
proprietario di un appartamento sito all'ultimo piano dello stabile condominiale e di subire, da tempo, gravi infiltrazioni di acqua meteorica provenienti dalla copertura comune dell'edificio.
Deduceva che tali infiltrazioni avevano provocato rilevanti danni agli ambienti interni dell'abitazione, con formazione di muffa e compromissione della salubrità dei locali, nonostante i ripetuti solleciti rivolti all'amministrazione condominiale affinché provvedesse alla eliminazione delle cause del fenomeno e al ripristino dei danni subiti.
Chiedeva, pertanto, accertarsi la responsabilità del e la sua CP_1
condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, oltre interessi e spese.
Il si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della CP_1
domanda e sollevando, tra l'altro, eccezioni di natura procedurale, senza tuttavia offrire una diversa e plausibile ricostruzione eziologica dei danni lamentati.
2 Nel corso del giudizio, esperita infruttuosamente la procedura di negoziazione assistita, veniva disposto accertamento tecnico preventivo in corso di causa, ai sensi degli artt. 696 e 699 c.p.c., con nomina di consulente tecnico d'ufficio.
Espletata la consulenza e acquisite le risultanze peritali, la causa veniva istruita documentalmente e, all'esito, trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
È pacifico in atti che l'immobile dell'attore sia ubicato all'ultimo piano del fabbricato condominiale e che la copertura dell'edificio costituisca parte comune ai sensi dell'art. 1117 c.c. Parimenti pacifica è la protrazione nel tempo del fenomeno infiltrativo, documentato sin dalla fase stragiudiziale e confermato dagli atti del giudizio.
Il punto centrale della controversia attiene, pertanto, alla riconducibilità causale delle infiltrazioni lamentate alla copertura e, CP_2
conseguentemente, alla responsabilità del per i danni subiti CP_1
dall'attore.
Sul punto, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel subprocedimento di accertamento tecnico preventivo assumono valore dirimente.
Il CTU, all'esito di sopralluogo eseguito in contraddittorio tra le parti, ha accertato la presenza di diffuse infiltrazioni di acqua meteorica nella cucina e nella camera da letto dell'appartamento dell'attore, rilevando come tali fenomeni siano pienamente compatibili, per modalità e localizzazione, con infiltrazioni provenienti dalla copertura dell'edificio.
In particolare, l'ausiliario ha individuato la causa del danno nel degrado
3 dello strato di guaina impermeabilizzante della copertura condominiale, che consente l'accumulo e la successiva penetrazione di acqua piovana.
La relazione peritale si presenta puntuale, coerente sul piano logico e sorretta da adeguati riscontri tecnici e fotografici.
Essa non è stata oggetto di specifiche e circostanziate contestazioni idonee a infirmarne l'attendibilità, sicché può essere pienamente recepita dal giudicante quale fondamento della decisione.
Alla luce di tali accertamenti, deve affermarsi la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., norma che configura una CP_1
responsabilità di tipo oggettivo per i danni cagionati dalla cosa in custodia. In tale ambito, il danneggiato è tenuto a provare esclusivamente l'esistenza del danno e il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, mentre grava sul custode l'onere di dimostrare il caso fortuito, inteso come fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso causale.
Nel caso di specie, l'attore ha fornito piena prova sia dell'esistenza dei danni sia della loro riconducibilità alla copertura condominiale, mentre il non ha allegato né tantomeno provato l'esistenza di un CP_1
fattore causale autonomo idoneo a escludere la propria responsabilità.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il risponde ex art. 2051 c.c. dei danni da infiltrazioni CP_1
provenienti dal tetto comune, salvo la prova del caso fortuito (cfr. Cass.
SS.UU. 10 maggio 2016 n. 9449; Cass. civ., sez. II, n. 1027/2020). È parimenti consolidato l'orientamento secondo cui la responsabilità del custode sussiste anche in ipotesi di omessa o carente manutenzione della cosa comune (Cass. civ., sez. III, n. 21264/2016).
4 Pertanto, accertata la responsabilità del , deve procedersi alla CP_1
liquidazione del danno.
Anche sotto tale profilo, le conclusioni del CTU appaiono congrue e adeguatamente motivate. L'ausiliario ha quantificato il costo degli interventi necessari al ripristino delle parti interne danneggiate in complessivi euro 7.130,00, mediante analitica indicazione delle singole lavorazioni e dei relativi costi.
Tale quantificazione non risulta sproporzionata né è stata oggetto di specifiche contestazioni, sicché può essere integralmente recepita.
Ne consegue che il deve essere condannato al pagamento, CP_1
in favore dell'attore, della somma di euro 7.130,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.
Devono altresì essere poste a carico del le spese sostenute CP_1
per la consulenza tecnica d'ufficio, anticipate dall'attore, trattandosi di esborsi resisi necessari per l'accertamento dei fatti di causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto integralmente poste a carico del convenuto, nella misura che verrà CP_1
liquidata in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e dei parametri vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
5 - accerta e dichiara la responsabilità del per Controparte_1
i danni subiti dall'attore in conseguenza delle infiltrazioni provenienti dalla copertura condominiale;
- condanna il Condominio a pagare in favore di CP_1 Pt_1
la somma di euro 7.130,00, oltre interessi legali dalla data della
[...]
domanda al soddisfo;
- condanna il convenuto al rimborso delle spese di CP_1
consulenza tecnica d'ufficio sostenute dall'attore;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite CP_1
in favore dell'attore, che liquida in euro € 2.794,00 per compensi, comprensivo dell'aumento del 10 % a carico del soccombente per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Così, 17/12/2025
Il Giudice
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