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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N. R. G. 8341/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del giudice unico dott. ssa
Veronica Vernetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8341 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione il 12 maggio 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
24/4/1981, c.f. , entrambi residenti in C.F._2
Sant'Antimo al Corso Michelangelo n.54, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore nata il Persona_1
7/6/2013, elettivamente domiciliati in Cellole (CE) Piazza Raffaello n.
18 presso lo studio degli avv.ti Izzo Giuseppe, Buonamano Antimo e
Fusco Fausto, dai quali sono rappresentati e difesi giusta procura in atti pagi na 1 di 13 RICORRENTI
E
, in persona del Controparte_1
pro tempore, CP_2
. nella Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore,
nella persona Controparte_4
del legale rappresentante pro tempore,
ella Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore,
RESISTENTI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato in data 18/10/2024 , i ricorrenti indicati in epigrafe, premesso di essere genitori della minore alunna dell' ed Persona_1 Controparte_5
iscritta al primo anno della scuola secondaria di primo grado , hanno dedotto: - che in data 18/1/2019, a seguito di visita medica , l' CP_6
accertava, in capo alla minore, la condizione di disabilità di cui all'art.3, comma 3 della Legge 104/92; - che nel predisposto “Piano
Educativo Individualizzato” (P.E.I.) venivano indicate 22 ore settimanali di assistenza dell'insegnante di sostegno;
- che, in data
7/5/2024 con prot. 1657 l'istituto scolastico predisponeva il “GLO” , alla presenza di esperti del settore scolastico e sanitario , con il quale si proponevano n. 25 ore settimanali di sostegno scolastico e la presenza pagi na 2 di 13 di Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione per n . 5 ore settimanali;
- che in data 9/9/2024 l'istituto con delibera di Consiglio dei docenti n.° 22, assegnava alla minore un docente per soli 18 ore e non 25 come prescritto dal GLO;
- che, in data 23/9/2024 la dirigente
Scolastica con prot. 5376, inviava richiesta all'Ufficio Scolastico di un docente per coprire le restanti 7 ore settimanali, vista la gravità della patologia;
- che tale richiesta veniva rinnovata dal l'Istituto in
30/9/2024, senza alcun esito.
Hanno, infine, dedotto, in diritto, che la non adeguata assistenza riconosciuta alla minore aveva compromesso il suo diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica, precludendole di fruire della stessa offerta formativa riservata ai compagni di classe rappresentando, infine, che tale discriminazione aveva danneggiat o la minore.
Sulla base di tali allegazioni, i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via cautelare di emettere, con decreto ed inaudita altera parte o con ordinanza previa audizione delle parti, i provvedimenti necessari e idonei a far cessare immediatamente la condotta discriminatoria nei confronti della minore Per_1
;
[...]
con conseguente attribuzione dell'insegnante di sostegno per 7 ore settimanali come previsto dal competente Piano Educativo Integrato e
G.L.O redatto;
condanna al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dall'alunna, quantificato equitativamente in misura pari ad
1.000,00 per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione) di mancata attribuzione dell'insegnante di sostegno per 7 ore settimanali
pagi na 3 di 13 con decorrenza dall'inizio dell'a.s. 2024/2025. ”
Nonostante la regolarità della notifica, i resistenti non si sono costituiti, di talché vanno dichiarati contumaci e ne viene, pertanto, dichiarata la contumacia .
All'esito dell'udienza del 17/3/25 fissata per la comparizione delle parti, la Giudice, ritenuta matura la causa per la decisione, rinviava all'udienza del 12/5/2025 per la discussione , fissando termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
All'esito della trattazione scritta, visti gli atti e lette le note di trattazione, la scrivente provvede, nel termine di cui all'art 127ter, comma 3, c.p.c., alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
Preliminarmente, si evidenzia che la domanda per cui è causa è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Invero, la Suprema Corte ha affermato, in tema di riparto di giurisdizione, che spetta al giudice ordinario (e non al giudice amministrativo) conoscere della controversia relativa alla mancata attuazione, in favore di una persona disabile, del progetto individuale predisposto dalla P.A. ai sensi dell'art. 14 l. n. 328 del 2000 poiché, a seguito dell'adozione di tale progetto, il portatore di disabilità diviene titolare di una posizione di diritto soggettivo alla concreta erogazione delle prestazioni e dei servizi ivi programmati, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di alcuna potestà autoritativa. (La S.C. ha affermato il principio, risolvendo un conflitto negativo di giurisdizione, in un giudizio promosso dall'amministratore di sostegno di un soggetto pagi na 4 di 13 disabile, al fine di ottenere l'accertamento della natura discriminatoria del comportamento della P.A., che non aveva attivato i servizi previsti nel progetto individuale, oltre alla condanna alla immediata attivazione di tali servizi e al risarcimento del danno: Cass. Sez. U - Ordinanza n.
20164 del 24/09/2020 Rv. 658855 - 01).
Passando al merito della domanda, la stessa appare parzialmente fondata e va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Si deve premettere che il processo di integrazione scolastica, al fine di garantire il diritto all'istruzione degli alunni con disabilità ai sensi della legge 104/92, è regolato dalle disposizioni contenute nell'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66, - le cui disposizioni sono precisate dal decreto interministeriale n. 182 del
19.12.2020, come modificato dal decreto interministeriale n. 153 del
01.08.2023 - il quale dispone che “il PEI è elaborato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori
o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o
l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare”.
Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) è elaborato dal GLHO
(Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione) ed ha la funzione di esplicitare le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno, in favore dello studente con disabilità.
Una volta acquisiti i vari piani educativi individualizzati relativi agli pagi na 5 di 13 alunni disabili iscritti alla istituzione scolastica da lui presieduta, il dirigente “invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno” (v. art. 10 del d.gs. n. 66 del 2017). L'ufficio
“assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno” (ancora l'art. 10).
Alla luce della ricostruzione che precede, l'amministrazione scolastica ordinariamente esaurisce il suo potere tecnico - discrezionale al momento della formulazione della “proposta” delle ore di sostegno da Parte_ parte del , proposta che vale per il successivo anno scolastico. Da tale momento, la P.A. è tenuta ad assegnare al singolo istituto interessato le risorse necessarie al fine di rendere in concreto fruibili le ore di sostegno, assegnate dal PEI o comunque con atti propositivi del
GLO appositamente riunitosi;
se non lo fa, pone in essere una condotta che oggettivamente integra, in danno del discente, una discriminazione indiretta.
Nel caso di specie, d all'esame della documentazione prodotta, e non contestata dalla parte resistente che ha preferito rimanere contumace, emerge che la minore è portatrice di una condizione Persona_1
di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/1992, come attestato dal verbale della Commissione medica di del 18/1/2019 (doc. 1 CP_4
di parte ricorrente). In considerazione di tale disabilità in capo alla
Parte_ minore, il in data 7/5/2024“per garantirle un'efficiente prosecuzione del percorso di crescita e di formazione nella scuola secondaria di primo grado sottolinea la necessità di assicurarle un monte ore destinato alle attività di sostegno che sia congruo alle sue esigenze e che tuteli il suo diritto allo studio e la piena inclusione pagi na 6 di 13 scolastica. Pertanto, il GLO propone per l'anno scolastico n° 25 ore settimanali di sostegno scolastico e la presenza di un Assistente all'
Autonomia e alla Comunicazione per n°5 ore settimanali”. (v.si verbale doc. prod parte ricorrente) .
Parimenti, risulta documentalmente provata l'assegnazione in favore della minore di un'insegnante di sostegno per sole 18 ore settimanali in luogo delle 25 ore settimanali indicate dal GLO (doc.5,6 e 7 prod. parte ricorrente).
Orbene, secondo la costante giurisprudenza di legittimità “dal quadro legislativo di riferimento si evince che una volta che il piano educativo individualizzato, elaborato con il concorso determinante di insegnanti della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica, abbia prospettato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell'alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave,
l'amministrazione scolastica è priva di un potere discrezionale, espressione di autonomia organizzativa e didattica, capace di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse disponibili per i servizio, la misura di quel supporto integrativo così come individuato dal piano, ma ha il dovere di assicurare l'assegnazione, in favore dell'alunno, del personale docente specializzato, anche ricorrendo - se del caso, là dove la specifica situazione di disabilità del bambino richieda interventi di sostegno continuativi e più intensi - all'attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, per rendere possibile la fruizione effettiva del diritto, costituzionalmente protetto, dell'alunno disabile all'istruzione, all'integrazione sociale e alla crescita in un ambiente pagi na 7 di 13 favorevole allo sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini.
L'omissione o le insufficienze nell'apprestamento, da parte dell'amministrazione scolastica, di quella attività doverosa si risolvono in una sostanziale contrazione del diritto fondamentale del disabile all'attivazione, in suo favore, di un intervento corrispondente alle specifiche esigenze rilevate, condizione imprescindibile per realizzare il diritto ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico: l'una e le altre sono pertanto suscettibili di concretizzare, ove non accompagnate da una corrispondente contrazione dell'offerta formativa riservata agli altri alunni normodotati, una discriminazione indiretta, vietata dalla L. n. 67 del 2006, art. 2 per tale intendendosi anche il comportamento omissivo dell'amministrazione pubblica preposta all'organizzazione del servizio scolastico che abbia l'effetto di mettere la bambina o il bambino con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni.” (Cass. S.U., 25011/2014; Cass.,
25101/2019).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha dedotto che sebbene nel piano Parte_ educativo individualizzato , come proposto dal , erano state individuate 25 ore settimanali, con esplicito riconoscimento da parte dell'amministrazione di questa necessità del la minore, di fatto ne sono state erogate solo 18. Sul punto l'Amministrazione convenuta nulla ha dedotto in considerazione della sua contumacia .
Deve, pertanto, ritenersi che la fruizione di un numero di ore di sostegno inferiore a quelle riconosciute come necessarie dal PEI ed Parte_ individuate dal integra una lesione del diritto assoluto garantito alla minore disabile, con conseguente dovere dell' amministrazione pagi na 8 di 13 scolastica di adeguarsi alle previsioni del Piano erogando un numero di ore di sostegno necessarie alla fruizione del servizio scolastico così come riconosciute e previste dal Piano stesso.
Quanto alla formulata richiesta risarcitoria si osserva che se l'attribuzione di un minor numero di ore di sostegno rispetto a quanto indicato nel piano educativo individualizzato costituisce sicuramente un atto illecito (oltre che discriminatorio), tuttavia tale condotta non determina automaticamente un danno non patrimoniale risarcibile.
Come è noto con la nota sentenza n. 26972 del 11.11.2008 le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art.2043 c.c., ma si limita a regolare i confini e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall' art. 2043 c.c., e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la condotta e la lesione, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso.
La lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.)
e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.): la differenza tra i due tipi di danno consiste, pertanto, nel fatto che quello patrimoniale è connotato da atipicità ed è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito (2043 cc), mentre il danno non patrimoniale è
pagi na 9 di 13 connotato da tipicità perché è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge e nei casi in cui sia cagionato dalla lesione di specifici diritti inviolabili della persona.
“Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento
(quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.”
(Cass SU 26972/2008).
Fuori dai casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno pagi na 10 di 13 non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona: deve sussistere, cioè, una ingiustizia, derivante dalla lesione di un diritto a rilievo costituzionale. In tali casi il danno non patrimoniale è risarcibile a tre condizioni: (a) che l'interesse leso abbia, appunto, rilevanza costituzionale;
(b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità;
(c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi (Cass n. 22190 del 20/10/2009).
Ciò posto, incombe sull'attore l'onere della prova del danno non patrimoniale subito nei termini sopra esposti, salvo il ricorso alle presunzioni, sicché in conformità all'orientamento espresso da parte della giurisprudenza di merito il danno può ritenersi sussistente in via presuntiva in presenza di talune specifiche circostanze quali ad es. numero di ore accordate dalla Scuola estremamente ridotto rispetto alla previsione del PEI, la durata dell'inadempimento, la gravità della disabilità, il contesto della classe.
Nel caso di specie non può ritenersi che i ricorrenti abbiano assolto all'onere assertivo e probatorio sugli stessi incombenti;
ed invero gli stessi si sono limitati ad indicare del tutto genericamente nell'atto introduttivo “un rilevante pregiudizio nella sua formazione ed istruzione, risultando frustrate le sue legittime esigenze di accrescimento, di apprendimento, di integrazione ed inserimento scolastico” (v.si pagina 9 ricorso introduttivo) , senza tuttavia fornire alcuna specifica allegazione né in merito alle concrete ricadute verificatesi nella vita personale e relazionale del la minore, né in ordine agli obiettivi previsti sul piano dello sviluppo educativo e del pagi na 11 di 13 programma didattico, che sarebbero stati compromessi dalla limitata presenza dell'insegnate di sostegno, con riferimento in particolare a quanto accertato nel corso dell'anno scolastico dal Gruppo di lavoro operativo.
Tale carenza assertiva induce al rigetto della domanda risarcitoria e non può essere superata sulla base della possibilità di fare ricorso alle presunzioni, sia in ragione della necessaria pregiudizialità dell'onere assertivo rispetto a quello probatorio, sia dell'impossibilità nel caso di specie di sopperire a tale carenza processuale sulla base di un mero ragionamento presuntivo.
Ed invero il numero di ore di sostegno assegnate in misura inferiore rispetto ai bisogni formativi ed educativi dell'alunn a, costituisce circostanza che ex se, in assenza di altri elementi probatori, non è sufficiente a ritenere provato il danno relazionale ed una perdita didattica ed educativa irreversibile in un soggetto affetto dal quadro di disabilità sopra indicato, tale da determinare un danno non patrimoniale risarcibile.
La complessità giuridica della questione , sottoposta a orientamenti giurisprudenziali non pienamente uniformi, in uno all'esito del giudizio, giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni altra istanza, domanda o eccezione reietta, così provvede:
pagi na 12 di 13 a) in parziale accoglimento della domanda, condanna i convenuti a disporre tutte le misure organizzative ed applicative previste dalla normativa di settore, onde assicurare al la minore Persona_2
la effettiva fruizione delle 25 ore settimanali di sostegno didattico come previste dal GLO;
b) rigetta per il resto il ricorso;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Aversa, così deciso il 23/5/2025.
La Giudice
Veronica Vernetti
pagi na 13 di 13