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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/07/2025, n. 5805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5805 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3363/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 29/01/2025 da
(MILANO (MI), 26/07/1979) Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 2 20006 PREGNANA MILANESE ITALIA con l'Avv. GIUSTINO PATRIZIA RICORRENTE Nei confronti di
(FOGGIA (FG), 19/02/1973) Controparte_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 2 20006 PREGNANA MILANESE ITALIA con l'Avv. GOBBI VALENTINA CONVENUTO Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 24.2.2025
OGGETTO: SEPARAZIONE ( e DIVORZIO)
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in MILANO il 03/05/2008 (anno 2008 atto n. 0752 reg 01, parte 1 serie );
Dal matrimonio sono nati nato il [...] e nata il Persona_1 Persona_2
13.9.2012 Con ricorso iscritto a ruolo in data 29/01/2025 ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di dichiarare la separazione dei coniugi e, al passaggio in giudicato della relativa sentenza, anche quella di divorzio, Di assegnare alla medesima la casa coniugale di Pregnana Milanese via monte Bianco 2 di cui i coniugi sono comproprietari nella misura del 60% la signora e del 40% il Pt_1 signor assegnando al convenuto un termine di 30 giorni per il rilascio della casa coniugale, CP_1 di regolamentare la responsabilità genitoriale relativamente ai figli minori con affidamento condiviso degli stessi E collocamento preferenziale presso la madre e regolamentazione del diritto di visita in favore del padre non che la determinazione in euro 800 mensili(400 per ciascun figlio) dell'assegno il convenuto deve ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di contributo per il mantenimento degli stessi oltre al 50% delle spese extra assegno di cui alle linee guida del Tribunale di Milano
si è costituito in giudizio e , Aderendo alla domanda di separazione Controparte_1 avanzata dalla ricorrente, ha chiesto l'affidamento condiviso dai figli minori con regolamentazione del diritto di visita in proprio favore, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, la determinazione è in euro 350 mensili del contributo del medesimo deve ritenersi obbligato a corrispondere per il mantenimento dei figli minori oltre al 50% delle spese extra in cui alle linee guida del Tribunale di Milano. All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 19.6.2025 le parti dopo ampia interlocuzione con il Tribunale hanno raggiunto i seguenti accordi
1) minori e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori e manterranno Per_1 Per_2 la residenza anagrafica presso la madre presso la quale saranno collocati la casa coniugale viene assegnata con tutti gli arredi e corredi inesistenti alla signora affinché la occupi unitamente ai Pt_1 minori
2) il padre potrà vedere tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola si no alle 21:30 della domenica nonché nelle giornate di martedì e di venerdì di ogni settimana dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva. I genitori potranno tenere con sé i minori ad anni alternati durante le vacanze natalizie per il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e sempre ad anni alternati durante le vacanze scolastiche pasquali. I ponti infra annuali seguiranno il criterio dell'alternanza.
3) Il padre potrà tenere con sé i figli minori per due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive per un periodo che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno
4) a titolo di contributo al mantenimento dei minori il signor verserà alla signora CP_1 Pt_1
l'importo mensile di euro 300 da corrispondersi in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese è soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat dal giugno 2026 (base di calcolo giugno 2025) 5) inoltre i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese extra assegno come da linee guida del Tribunale di Milano del giugno 2020 di seguito qui ritrascritte
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole. MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 100% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente. L'assegno unico universale verrà percepito dalla signora Pt_1
Il Giudice Delegato, nella medesima udienza, autorizzava i coniugi a vivere separati.
I procuratori hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei ed ha rimesso la causa in decisione.
Sulla domanda di separazione personale La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole e varie Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. all'udienza del 19.6.2025 nel contesto dato rappresentino la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di e Per_1 Per_2
Sull'ulteriore corso del giudizio Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.3363 /2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno celebrato matrimonio con rito civile in MILANO il 03/05/2008 CP_1
(anno 2008 atto n. 0752, reg. 01, parte I serie ) alle seguenti condizioni:
2. minori e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2 manterranno la residenza anagrafica presso la madre presso la quale saranno collocati la casa coniugale viene assegnata con tutti gli arredi e corredi inesistenti alla signora affinché Pt_1 la occupi unitamente ai minori 3. il padre potrà vedere tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola si no alle 21:30 della domenica nonché nelle giornate di martedì e di venerdì di ogni settimana dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva. I genitori potranno tenere con sé i minori ad anni alternati durante le vacanze natalizie per il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e sempre ad anni alternati durante le vacanze scolastiche pasquali. I ponti infra annuali seguiranno il criterio dell'alternanza.
4. Il padre potrà tenere con sé i figli minori per due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive per un periodo che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno 5. a titolo di contributo al mantenimento dei minori il signor verserà alla signora CP_1 Pt_1
l'importo mensile di euro 300 da corrispondersi in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese è soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat dal giugno 2026 (base di calcolo giugno 2025) 6. inoltre i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese extra assegno come da linee guida del Tribunale di Milano del giugno 2020 di seguito qui ritrascritte
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole. MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 100% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
7. L'assegno unico universale verrà percepito dalla signora Pt_1
8. Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Laura Maria Cosmai;
9. Spese di lite al definitivo;
10. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25.6.2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 29/01/2025 da
(MILANO (MI), 26/07/1979) Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 2 20006 PREGNANA MILANESE ITALIA con l'Avv. GIUSTINO PATRIZIA RICORRENTE Nei confronti di
(FOGGIA (FG), 19/02/1973) Controparte_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 2 20006 PREGNANA MILANESE ITALIA con l'Avv. GOBBI VALENTINA CONVENUTO Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 24.2.2025
OGGETTO: SEPARAZIONE ( e DIVORZIO)
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in MILANO il 03/05/2008 (anno 2008 atto n. 0752 reg 01, parte 1 serie );
Dal matrimonio sono nati nato il [...] e nata il Persona_1 Persona_2
13.9.2012 Con ricorso iscritto a ruolo in data 29/01/2025 ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di dichiarare la separazione dei coniugi e, al passaggio in giudicato della relativa sentenza, anche quella di divorzio, Di assegnare alla medesima la casa coniugale di Pregnana Milanese via monte Bianco 2 di cui i coniugi sono comproprietari nella misura del 60% la signora e del 40% il Pt_1 signor assegnando al convenuto un termine di 30 giorni per il rilascio della casa coniugale, CP_1 di regolamentare la responsabilità genitoriale relativamente ai figli minori con affidamento condiviso degli stessi E collocamento preferenziale presso la madre e regolamentazione del diritto di visita in favore del padre non che la determinazione in euro 800 mensili(400 per ciascun figlio) dell'assegno il convenuto deve ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di contributo per il mantenimento degli stessi oltre al 50% delle spese extra assegno di cui alle linee guida del Tribunale di Milano
si è costituito in giudizio e , Aderendo alla domanda di separazione Controparte_1 avanzata dalla ricorrente, ha chiesto l'affidamento condiviso dai figli minori con regolamentazione del diritto di visita in proprio favore, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, la determinazione è in euro 350 mensili del contributo del medesimo deve ritenersi obbligato a corrispondere per il mantenimento dei figli minori oltre al 50% delle spese extra in cui alle linee guida del Tribunale di Milano. All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 19.6.2025 le parti dopo ampia interlocuzione con il Tribunale hanno raggiunto i seguenti accordi
1) minori e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori e manterranno Per_1 Per_2 la residenza anagrafica presso la madre presso la quale saranno collocati la casa coniugale viene assegnata con tutti gli arredi e corredi inesistenti alla signora affinché la occupi unitamente ai Pt_1 minori
2) il padre potrà vedere tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola si no alle 21:30 della domenica nonché nelle giornate di martedì e di venerdì di ogni settimana dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva. I genitori potranno tenere con sé i minori ad anni alternati durante le vacanze natalizie per il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e sempre ad anni alternati durante le vacanze scolastiche pasquali. I ponti infra annuali seguiranno il criterio dell'alternanza.
3) Il padre potrà tenere con sé i figli minori per due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive per un periodo che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno
4) a titolo di contributo al mantenimento dei minori il signor verserà alla signora CP_1 Pt_1
l'importo mensile di euro 300 da corrispondersi in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese è soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat dal giugno 2026 (base di calcolo giugno 2025) 5) inoltre i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese extra assegno come da linee guida del Tribunale di Milano del giugno 2020 di seguito qui ritrascritte
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole. MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 100% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente. L'assegno unico universale verrà percepito dalla signora Pt_1
Il Giudice Delegato, nella medesima udienza, autorizzava i coniugi a vivere separati.
I procuratori hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei ed ha rimesso la causa in decisione.
Sulla domanda di separazione personale La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole e varie Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. all'udienza del 19.6.2025 nel contesto dato rappresentino la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di e Per_1 Per_2
Sull'ulteriore corso del giudizio Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.3363 /2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno celebrato matrimonio con rito civile in MILANO il 03/05/2008 CP_1
(anno 2008 atto n. 0752, reg. 01, parte I serie ) alle seguenti condizioni:
2. minori e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2 manterranno la residenza anagrafica presso la madre presso la quale saranno collocati la casa coniugale viene assegnata con tutti gli arredi e corredi inesistenti alla signora affinché Pt_1 la occupi unitamente ai minori 3. il padre potrà vedere tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola si no alle 21:30 della domenica nonché nelle giornate di martedì e di venerdì di ogni settimana dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva. I genitori potranno tenere con sé i minori ad anni alternati durante le vacanze natalizie per il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e sempre ad anni alternati durante le vacanze scolastiche pasquali. I ponti infra annuali seguiranno il criterio dell'alternanza.
4. Il padre potrà tenere con sé i figli minori per due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive per un periodo che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno 5. a titolo di contributo al mantenimento dei minori il signor verserà alla signora CP_1 Pt_1
l'importo mensile di euro 300 da corrispondersi in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese è soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat dal giugno 2026 (base di calcolo giugno 2025) 6. inoltre i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese extra assegno come da linee guida del Tribunale di Milano del giugno 2020 di seguito qui ritrascritte
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole. MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 100% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
7. L'assegno unico universale verrà percepito dalla signora Pt_1
8. Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Laura Maria Cosmai;
9. Spese di lite al definitivo;
10. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25.6.2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai