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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/11/2025, n. 4765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4765 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Unico
dott.ssa Anna Castellino
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 16125/2022
avente per oggetto: scioglimento di comunione ereditaria promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCIANO Parte_1 C.F._1 ZAGARRIGO ( presso il cui studio in Torino, via Vittorio Amedeo II n. 21, è C.F._2 elettivamente domiciliato per procura in atti Parte attrice contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA GUZZO, Controparte_1 C.F._3 presso il cui studio in Torino, via Peyron n. 19, è elettivamente domiciliato per procura in atti
Parte convenuta
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 5.9.2025
Per parte attrice (con richiamo alla memoria ex art. 183 del 16.3.2023):
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
NEL MERITO
pagina 1 di 10 • Ordinare lo scioglimento della comunione dei beni caduti in comunione ereditaria per successione della sig.ra , come specificati in atto di citazione, attribuendo a Persona_1
ciascuno degli eredi la rispettiva quota di proprietà.
• Porre le spese a carico dei condividendi e, in caso di opposizione, condannare l'opponente alle spese, diritti ed onorari di giudizio, rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA compresi.
In via istruttoria: (omissis)
Per parte convenuta (con richiamo alla comparsa di risposta)
1. Disporre lo scioglimento della comunione ereditaria mandando l'attore a trascrivere la domanda e ad avvisare eventuali creditori iscritti
2. Respingere le ulteriori domande formulate nei confronti del convenuto
3. In via riconvenzionale condannare al rimborso in favore del convenuto Parte_1
della metà delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile e dell'indennità per il maggio valore conseguito dall'immobile oggetto di divisione a seguito dei miglioramenti apportati, attribuendo all'esponente in sede di divisione una somma che tenga conto degli esborsi effettuati e del maggior valore conseguito a seguito delle migliorie apportate.
Col favore delle spese.
(a verbale di udienza) parte convenuta precisa insistendo nelle domande ed eccezioni della comparsa di risposta e nelle istanze istruttorie non ammesse e nelle osservazioni alla ctu;
ribadisce che controparte ha rinunciato a due su tre domande e di ciò dovrà tenersi conto nella regolamentazione delle spese di lite;
chiede i determini per le difese conclusive.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio il fratello Parte_1
domandando lo scioglimento della comunione ereditaria sorta a seguito del Controparte_1
decesso della madre (in data 4.10.2019), avente ad oggetto (ab origine) i due Persona_1
immobili (e relativi arredi) siti in CO, via del Campetto 2 e in Torino via Genova 75 e la vettura targata EN259YY in uso al fratello.
pagina 2 di 10 L'attore deduceva che il convenuto, dopo aver abitato nell'immobile di CO (poi venduto dagli eredi che ne avevo ripartito il ricavato) sino al mese di luglio 2021, si era trasferito dal mese di agosto in quello di Torino, utilizzandolo in via esclusiva e facendo parimenti uso degli arredi di proprietà della defunta madre, per il che ne domandava altresì la condanna al pagamento di un'indennità non inferiore ad euro 485,00 mensili, pari al canone di locazione in precedenza versato dal conduttore.
si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di divisione dell'immobile Controparte_1
di Torino, ma contestando la domanda di condanna in ragione del fatto che l'occupazione a titolo gratuito dell'appartamento era stata concordata tra i fratelli dopo la vendita dell'alloggio di CO in cui abitava con la madre prima del decesso e senza che CP_1
fosse mai stato frapposto alcun ostacolo al pari godimento dell'attore che aveva deciso di sua unilaterale volontà di consegnare le chiavi. Il convenuto opponeva altresì la proprietà esclusiva degli arredi e in via riconvenzionale domandava la condanna dell'attore al rimborso della quota del 50% delle spese di ristrutturazione dell'appartamento pari ad euro 33.114,00 e dell'indennità per il maggior valore conseguito dall'immobile a seguito dei miglioramenti apportati.
Alla prima udienza la difesa attorea contestava le circostanze di fatto dedotte e segnatamente:
(i) l'accordo per un'occupazione a titolo gratuito dell'immobile di Torino, in cui al contrario si era trasferito con l'impegno (mai onorato) ad acquistare la quota del fratello al CP_1
prezzo di euro 50.000,00; (ii) il possesso delle chiavi dell'alloggio che negava di aver mai avuto, avendo invece restituito quelle del portone, uniche a sua disposizione;
(iii)
l'autorizzazione all'esecuzione di lavori che assumeva in ogni caso pagati dalla madre quando era in vita.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, venivano assegnati i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c. Nell prima memoria l'attore non riproponeva la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione che nella memoria del 9.5.2023 specificava di non aver coltivato a riprova della volontà conciliativa della vicenda successoria.
pagina 3 di 10 Con ordinanza resa fuori udienza si dava corso alla ctu, previo rigetto delle istanze di istruttoria orale di entrambe le parti;
seguiva in data 12.2.2024 l'ordine alle parti di provvedere alla trascrizione della domanda giudiziale ed alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità al fine di assicurare la necessaria continuità delle trascrizioni.
Attesa la non comoda divisibilità del cespite e l'assenza di istanze di attribuzione al prezzo di perizia, con ordinanza del 5.12.2023 venivano delegate le operazioni di vendita, esaurite le quali, con provvedimento del 24.3.2025, veniva predisposto un progetto di divisione del ricavato, contestato da parte convenuta in ragione dell'ammissione al Patrocinio a spese dello
Stato di – su cui pertanto ex art. 85 TU non potevano gravare le spese degli Controparte_1
ausiliari - dal che sarebbe dovuto derivare:
a) il divieto di prelievo diretto degli onorari liquidati in favore del custode e del delegato dal ricavato dalla vendita anche per la quota del convenuto (così gravandolo delle spese in violazione dell'art. 85 TU);
b) il divieto di prelievo diretto degli onorari del ctu dal prezzo, non autorizzato dal giudice che aveva posto l'onere a carico solidale dell'attore e dell'ER.
La difesa del convenuto contestava in ogni caso il prelievo diretto sino all'approvazione del progetto (punto 2 della memoria del 17.4.25) e fino alla pronuncia definitoria che avrebbe potuto porle in diversa misura a carico delle parti in ragione della soccombenza (punto 3 della memoria), instando per l'assegnazione a del 50% del ricavato senza Controparte_1
decurtazioni.
Con ordinanza del 1.7.2025, all'esito del riscontro dell'Agenzia delle Entrate alla richiesta informativa, veniva revocata l'ammissione di al Patrocinio a spese dello Controparte_1
Stato; per l'effetto, il progetto veniva confermato in relazione alle contestazioni sub a) e modificato limitatamente a quelle sub b) per renderlo coerente con il decreto di liquidazione già emesso e definitivo, in quanto non impugnato, che aveva posto l'onere a carico solidale dell'ER (si rinvia per la motivazione al contenuto integrale del provvedimento in corso di causa qui da intendersi richiamato).
pagina 4 di 10 Il progetto così parzialmente modificato veniva approvato e dichiarato esecutivo e la causa era rimessa a decisione sulle conclusioni come sopra rassegnate.
* * *
Occorre preliminarmente chiarire quale sia la residua materia del contendere per la quale la causa viene ora a decisione, atteso che finanche tale punto costituisce oggetto di materia del contendere, a riprova dell'elevata e non ancora sopita conflittualità tra le parti.
1. La domanda attorea di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione
L'attore ha formulato la domanda nell'atto di citazione e non l'ha riproposta nella memoria ex art. 183.1 c.p.c. e nelle conclusioni definitive. Dal che il convenuto desume l'implicita rinuncia con conseguente addebito delle spese di lite. Nella comparsa conclusionale la difesa attorea contesta tale argomento, richiamando la giurisprudenza consolidata nell'affermare che la mancata riproposizione di una domanda non 'autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda' (da ultimo
Cass 9.05.2024 n. 12756 conforme a Cass SSUU 24.01.2018 n. 1785).
Nel caso di specie, tuttavia, è proprio dalla condotta processuale della parte complessivamente considerata che si desume in modo non equivoco la sua volontà di non coltivare la domanda: infatti l'attore non si è limitato a omettere la formulazione della domanda nel precisare le conclusioni definitive (fattispecie cui si riferiscono le plurime sentenze citate), ma al contrario, dopo aver formulato determinate conclusioni nel proprio scritto introduttivo, ha utilizzato la facoltà di precisazione e modificazione delle stesse prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c. non riproponendole integralmente (fattispecie esaminata da Cassazione civile sez. II, 09/07/2018, n.18027) esplicitando poi a chiare lettere,
a fugare ogni dubbio interpretativo, la volontà di non coltivare la domanda nella successiva memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. in cui si legge: 'questa difesa ha ritenuto di non riproporla a riprova della mancanza di ogni rancore e di ogni risentimento, essendo unica volontà del
pagina 5 di 10 sig. chiudere ogni rapporto economico con il fratello vendendo l'unità Parte_1
immobiliare in comproprietà'.
La parte attrice, laddove nelle difese conclusive ricostruisce le motivazioni della propria scelta processuale (così testualmente: 'la scelta di non coltivare la domanda di indennità di occupazione …[è] stata esplicitamente motivata….') come 'atto di buona volontà', o per altro verso improntato ad economia processuale in mancanza di preventivo avvio della mediazione, e non come riconoscimento dell'infondatezza della pretesa, introduce invero un argomento irrilevante atteso che ciò che la giurisprudenza richiede è che sia chiara e certa la scelta processuale di non coltivare la domanda e non anche quali ne siano i motivi, non sindacabili. E nella specie la scelta processuale è certa e inequivoca in quanto desumibile non solo dal dato – di per sé non sufficiente – dell'omessa formale riproposizione della domanda fin dalla memoria ex art. 183 n.1 c.p.c. ma dall'espressa volontà di 'non coltivare la domanda' il che non significa altro se non di volervi rinunciare, come peraltro ulteriormente confermato a verbale di udienza del 18.4.2025 ('l'attore ha rinunciato all'indennità'); e ciò anche in conformità a un principio di buona fede processuale per cui la controparte non è chiamata a esercitare il proprio diritto di difesa rispetto a una domanda che l'avversario dichiara di non voler coltivare (a prescindere dai motivi) senza essere esposta al rischio di una sua reviviscenza nelle difese conclusive. E d'altronde proprio a tutela della buona fede e del contraddittorio la stessa sentenza delle Sezioni Unite invocata dall'attore (1785/2018) ha chiarito in motivazione che 'occorre aver chiaro che la condotta processuale della parte, rilevante per l'interpretazione delle conclusioni in cui sia stata omessa quella relativa ad una domanda, può e deve essere solo quella antecedente alla precisazione delle conclusioni e non anche quella successiva, espressa nelle conclusionali' in quanto la controparte 'non può che vedere regolata la propria condotta da quello che può percepire, secondo un criterio di affidamento processuale, fino al momento in cui sono state precisate le conclusioni'. E la condotta processuale antecedente qui è stata esplicitamente nel senso di abbandonare la domanda inizialmente proposta.
pagina 6 di 10 In conclusione, a prescindere dai motivi (irrilevanti) per i quali la parte si è determinata a rinunciare alla domanda di pagamento dell'indennità, in ordine alla stessa deve dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto la rinuncia alla domanda 'diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue
l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo la efficacia di un rigetto - nel merito - della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste
a carico del rinunciante' (Cass. civ., 9 giugno 2014, n. 12953; conformi sul punto fra le altre
Cass. civ. sez. II, 23/07/2019, n.19845, Cass. civ, sez. I, 10/09/2004, n. 18255).
2. La domanda di scioglimento della comunione sulla vettura tg. EN259YY
Analoghe considerazioni valgano quanto alla divisione della vettura indicata nella citazione come oggetto di comunione fra le parti e in uso al convenuto, rispetto alla quale la parte attrice ha motivato la scelta di non coltivare la domanda 'come una ragionata selezione delle pretese da proporre, anche in ottica di favorire la definizione bonaria delle residue questioni' nonché per ragioni di economia processuale, stante l'irrisorio valore del veicolo
(Fiat Punto immatricolata nel 2012 di cui peraltro nessuna delle parti ha prodotto documentazione) che avrebbe reso antieconomico dare corso a una perizia per stabilirne il valore.
Valgano le stesse considerazioni: ciò che rileva è la chiara ed espressa scelta processuale di non coltivare la domanda, a prescindere dai motivi sottesi.
Va infine rilevato che la parte attrice, pur menzionando nella narrativa della citazione l'esistenza di arredi di proprietà della madre, non ha mai specificato e dettagliato l'allegazione che deve pertanto ritenersi meramente incidentale e non oggetto della domanda di divisione (che peraltro sarebbe sul punto palesemente infondata in mancanza di prova della loro esistenza e consistenza).
3. La domanda riconvenzionale di rimborso delle spese di ristrutturazione/indennità per migliorie
Il convenuto ha invocato l'art. 1150 c.c. a fondamento della domanda riconvenzionale di condanna dell'attore (da intendersi quale coerede della madre a ciò tenuta in virtù di tale pagina 7 di 10 norma per le opere eseguite quando era in vita) al rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile e all'indennità per il maggior valore dell'appartamento.
A fondamento della domanda il convenuto ha prodotto: doc. 2) fattura 25/2013 della ditta Vagliengo Serramenti relativa alla fornitura e posa di due porte e due finestre in alluminio per euro 4.332,90; doc. 3) fattura 5/2013 per euro 5000,00, 10/2013 per euro 6.050,00 e 12/2013 per euro
6.350,00 emesse da Casa In Store srl per l'acquisto di mobilio e materiali edili;
doc. 4) fattura 41/2013 della ditta Vetreria CO per l'acquisto di due porte e una paretina in vetro;
doc. 5) estratto conto bancario con gli addebiti sostanzialmente corrispondenti.
Va qui ribadita la valutazione di inammissibilità delle prove orali dedotte dal convenuto in ordine a spese genericamente indicate e pagamenti non documentati.
Quanto alle prove documentali, occorre innanzitutto rilevare che non possono essere prese in considerazione le fatture relative all'acquisto di arredi (tra cui la cucina che peraltro nemmeno risulta corrispondere a quella ad oggi reperita in loco, come evidenziato dal ctu a pag. 36) che non integrano né le spese di riparazione né le migliorie di cui alla norma invocata da parte convenuta e che pertanto esulano dal perimetro del presente giudizio.
Quanto alle fatture relative a materiali edili incorporati nell'immobile (serramenti, pavimenti ecc.) il ctu, tenuto conto del tempo trascorso dagli interventi risalenti al 2013 e della necessità di rimuovere alcune opere al fine di ripristinare la conformità edilizia e catastale, ha stimato l'aumento di valore al momento della divisione in euro 4.400,00, dando atto di averne già tenuto conto nella stima del bene (da ritenersi pertanto maggiorata del corrispondente importo), sicché il convenuto ha già ricevuto la remunerazione pro quota
(2.200,00) dal ricavato dalla vendita e residua quale posta debitoria a carico dell'attore l'importo pari al 50% di euro 2.200,00, liquidato ai valori attuali al momento della divisione.
Le valutazioni del ctu sono ampiamente motivate e condivisibili, anche in punto stima del bene che ha trovato riscontro nella vendita avvenuta al prezzo di euro 95.000,00, per cui la domanda riconvenzionale merita accoglimento nei ridotti limiti di cui sopra.
pagina 8 di 10 4. Spese di lite
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che le spese di lite nei giudizi di divisione
(tra le più recenti Cass. 2770/2020 e Cass. 1635/2020) di regola vanno poste 'a carico della massa' in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, ad eccezione di quelle conseguenti alle eccessive pretese o inutili resistenze per le quali trova applicazione il generale principio di soccombenza.
Come da ultimo lucidamente chiarito dalla condivisibile sentenza Cass. 24550/2024 con l'espressione "a carico della massa …si vuol intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass. 13/05/2015, n. 9813; Cass. 08/10/2013, n. 22903; Cass.
19/10/2009, n. 22122; Cass. 13/02/2006, n. 3083; Cass. 15/05/2002, n. 7059)'.
Tale criterio trova giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione.
Applicando tali condivisibili e logici principi al caso di specie, ciascuna delle parti è tenuta a farsi carico delle spese (di assistenza legale) sostenute nel proprio interesse ('le quali non possono essere poste a carico della controparte se non in caso di soccombenza': Cass.
19577/2007), mentre solo le spese sostenute nel comune interesse, ossia le spese della c.t.u. finalizzata alla predisposizione del progetto di divisione, e quelle relative alle operazioni di vendita, devono ripartirsi in proporzione alle rispettive quote (Cass. 3239/2018) e dunque nella misura di ½ ciascuno.
Tale principio non trova nella specie deroga in riferimento al mancato raggiungimento di un accordo conciliativo, imputabile ad entrambe le parti: parte attrice all'udienza del 17.2.25 ha preteso il conguaglio di euro 50.000,00 per poi offrirlo in euro 30.000,00 all'udienza del
1.12.2023 mentre parte convenuta ha offerto il conguaglio di euro 35,000,00, senza che nessuna delle parti abbia colto l'invito a tenere conto dell'antieconomicità della vendita delegata (all'esito della quale la somma netta distribuita è stata pari a circa 44.000,00).
pagina 9 di 10 Quanto, infine, alle ulteriori domande e contestazioni sussistono i presupposti per l'integrale compensazione fra le parti tenuto conto che:
. le contestazioni avanzate da parte convenuta al progetto di divisione si sono palesate in parte infondate anche in quanto basate sul presupposto dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato revocata a seguito delle verifiche sulle condizioni reddituali dell'Agenzia delle
Entrate che hanno reso necessari plurimi rinvii (che non sarebbero state necessarie ove la parte avesse ottemperato al disposto dell'art. 79 DPR 115/2002);
. la mancata riproposizione della domanda attorea relativa all'indennità di occupazione deve parificarsi a un rigetto dal punto di vista della soccombenza, pur dandosi atto che l'abbandono sin dalla prima memoria ex art. 183 c.p.c. non solo non ha comportato inutili aggravi, ma anzi ha agevolato la definizione della causa;
. la domanda riconvenzionale di parte convenuta è stata accolta, ma in misura notevolmente inferiore (2.200,00 euro) rispetto al petitum (33.114,00 euro).
Le spese di ctu, ferma restando la definitività del decreto di liquidazione, nei rapporti tra le parti devono porsi in via definitiva a carico di ciascuna di esse in quanto sostenute nel comune interesse, nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda attorea di condanna del convenuto al pagamento di un'indennità di occupazione e di divisione della vettura;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna a versare Parte_1
a la somma di euro 2.200,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
Controparte_1
compensa interamente fra le parti le spese di lite;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di ciascuna delle parti in pari quota.
Così deciso in Torino in data 6 novembre 2025 Il giudice
(dott.ssa Anna Castellino)
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Unico
dott.ssa Anna Castellino
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 16125/2022
avente per oggetto: scioglimento di comunione ereditaria promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCIANO Parte_1 C.F._1 ZAGARRIGO ( presso il cui studio in Torino, via Vittorio Amedeo II n. 21, è C.F._2 elettivamente domiciliato per procura in atti Parte attrice contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA GUZZO, Controparte_1 C.F._3 presso il cui studio in Torino, via Peyron n. 19, è elettivamente domiciliato per procura in atti
Parte convenuta
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 5.9.2025
Per parte attrice (con richiamo alla memoria ex art. 183 del 16.3.2023):
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
NEL MERITO
pagina 1 di 10 • Ordinare lo scioglimento della comunione dei beni caduti in comunione ereditaria per successione della sig.ra , come specificati in atto di citazione, attribuendo a Persona_1
ciascuno degli eredi la rispettiva quota di proprietà.
• Porre le spese a carico dei condividendi e, in caso di opposizione, condannare l'opponente alle spese, diritti ed onorari di giudizio, rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA compresi.
In via istruttoria: (omissis)
Per parte convenuta (con richiamo alla comparsa di risposta)
1. Disporre lo scioglimento della comunione ereditaria mandando l'attore a trascrivere la domanda e ad avvisare eventuali creditori iscritti
2. Respingere le ulteriori domande formulate nei confronti del convenuto
3. In via riconvenzionale condannare al rimborso in favore del convenuto Parte_1
della metà delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile e dell'indennità per il maggio valore conseguito dall'immobile oggetto di divisione a seguito dei miglioramenti apportati, attribuendo all'esponente in sede di divisione una somma che tenga conto degli esborsi effettuati e del maggior valore conseguito a seguito delle migliorie apportate.
Col favore delle spese.
(a verbale di udienza) parte convenuta precisa insistendo nelle domande ed eccezioni della comparsa di risposta e nelle istanze istruttorie non ammesse e nelle osservazioni alla ctu;
ribadisce che controparte ha rinunciato a due su tre domande e di ciò dovrà tenersi conto nella regolamentazione delle spese di lite;
chiede i determini per le difese conclusive.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio il fratello Parte_1
domandando lo scioglimento della comunione ereditaria sorta a seguito del Controparte_1
decesso della madre (in data 4.10.2019), avente ad oggetto (ab origine) i due Persona_1
immobili (e relativi arredi) siti in CO, via del Campetto 2 e in Torino via Genova 75 e la vettura targata EN259YY in uso al fratello.
pagina 2 di 10 L'attore deduceva che il convenuto, dopo aver abitato nell'immobile di CO (poi venduto dagli eredi che ne avevo ripartito il ricavato) sino al mese di luglio 2021, si era trasferito dal mese di agosto in quello di Torino, utilizzandolo in via esclusiva e facendo parimenti uso degli arredi di proprietà della defunta madre, per il che ne domandava altresì la condanna al pagamento di un'indennità non inferiore ad euro 485,00 mensili, pari al canone di locazione in precedenza versato dal conduttore.
si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di divisione dell'immobile Controparte_1
di Torino, ma contestando la domanda di condanna in ragione del fatto che l'occupazione a titolo gratuito dell'appartamento era stata concordata tra i fratelli dopo la vendita dell'alloggio di CO in cui abitava con la madre prima del decesso e senza che CP_1
fosse mai stato frapposto alcun ostacolo al pari godimento dell'attore che aveva deciso di sua unilaterale volontà di consegnare le chiavi. Il convenuto opponeva altresì la proprietà esclusiva degli arredi e in via riconvenzionale domandava la condanna dell'attore al rimborso della quota del 50% delle spese di ristrutturazione dell'appartamento pari ad euro 33.114,00 e dell'indennità per il maggior valore conseguito dall'immobile a seguito dei miglioramenti apportati.
Alla prima udienza la difesa attorea contestava le circostanze di fatto dedotte e segnatamente:
(i) l'accordo per un'occupazione a titolo gratuito dell'immobile di Torino, in cui al contrario si era trasferito con l'impegno (mai onorato) ad acquistare la quota del fratello al CP_1
prezzo di euro 50.000,00; (ii) il possesso delle chiavi dell'alloggio che negava di aver mai avuto, avendo invece restituito quelle del portone, uniche a sua disposizione;
(iii)
l'autorizzazione all'esecuzione di lavori che assumeva in ogni caso pagati dalla madre quando era in vita.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, venivano assegnati i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c. Nell prima memoria l'attore non riproponeva la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione che nella memoria del 9.5.2023 specificava di non aver coltivato a riprova della volontà conciliativa della vicenda successoria.
pagina 3 di 10 Con ordinanza resa fuori udienza si dava corso alla ctu, previo rigetto delle istanze di istruttoria orale di entrambe le parti;
seguiva in data 12.2.2024 l'ordine alle parti di provvedere alla trascrizione della domanda giudiziale ed alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità al fine di assicurare la necessaria continuità delle trascrizioni.
Attesa la non comoda divisibilità del cespite e l'assenza di istanze di attribuzione al prezzo di perizia, con ordinanza del 5.12.2023 venivano delegate le operazioni di vendita, esaurite le quali, con provvedimento del 24.3.2025, veniva predisposto un progetto di divisione del ricavato, contestato da parte convenuta in ragione dell'ammissione al Patrocinio a spese dello
Stato di – su cui pertanto ex art. 85 TU non potevano gravare le spese degli Controparte_1
ausiliari - dal che sarebbe dovuto derivare:
a) il divieto di prelievo diretto degli onorari liquidati in favore del custode e del delegato dal ricavato dalla vendita anche per la quota del convenuto (così gravandolo delle spese in violazione dell'art. 85 TU);
b) il divieto di prelievo diretto degli onorari del ctu dal prezzo, non autorizzato dal giudice che aveva posto l'onere a carico solidale dell'attore e dell'ER.
La difesa del convenuto contestava in ogni caso il prelievo diretto sino all'approvazione del progetto (punto 2 della memoria del 17.4.25) e fino alla pronuncia definitoria che avrebbe potuto porle in diversa misura a carico delle parti in ragione della soccombenza (punto 3 della memoria), instando per l'assegnazione a del 50% del ricavato senza Controparte_1
decurtazioni.
Con ordinanza del 1.7.2025, all'esito del riscontro dell'Agenzia delle Entrate alla richiesta informativa, veniva revocata l'ammissione di al Patrocinio a spese dello Controparte_1
Stato; per l'effetto, il progetto veniva confermato in relazione alle contestazioni sub a) e modificato limitatamente a quelle sub b) per renderlo coerente con il decreto di liquidazione già emesso e definitivo, in quanto non impugnato, che aveva posto l'onere a carico solidale dell'ER (si rinvia per la motivazione al contenuto integrale del provvedimento in corso di causa qui da intendersi richiamato).
pagina 4 di 10 Il progetto così parzialmente modificato veniva approvato e dichiarato esecutivo e la causa era rimessa a decisione sulle conclusioni come sopra rassegnate.
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Occorre preliminarmente chiarire quale sia la residua materia del contendere per la quale la causa viene ora a decisione, atteso che finanche tale punto costituisce oggetto di materia del contendere, a riprova dell'elevata e non ancora sopita conflittualità tra le parti.
1. La domanda attorea di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione
L'attore ha formulato la domanda nell'atto di citazione e non l'ha riproposta nella memoria ex art. 183.1 c.p.c. e nelle conclusioni definitive. Dal che il convenuto desume l'implicita rinuncia con conseguente addebito delle spese di lite. Nella comparsa conclusionale la difesa attorea contesta tale argomento, richiamando la giurisprudenza consolidata nell'affermare che la mancata riproposizione di una domanda non 'autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda' (da ultimo
Cass 9.05.2024 n. 12756 conforme a Cass SSUU 24.01.2018 n. 1785).
Nel caso di specie, tuttavia, è proprio dalla condotta processuale della parte complessivamente considerata che si desume in modo non equivoco la sua volontà di non coltivare la domanda: infatti l'attore non si è limitato a omettere la formulazione della domanda nel precisare le conclusioni definitive (fattispecie cui si riferiscono le plurime sentenze citate), ma al contrario, dopo aver formulato determinate conclusioni nel proprio scritto introduttivo, ha utilizzato la facoltà di precisazione e modificazione delle stesse prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c. non riproponendole integralmente (fattispecie esaminata da Cassazione civile sez. II, 09/07/2018, n.18027) esplicitando poi a chiare lettere,
a fugare ogni dubbio interpretativo, la volontà di non coltivare la domanda nella successiva memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. in cui si legge: 'questa difesa ha ritenuto di non riproporla a riprova della mancanza di ogni rancore e di ogni risentimento, essendo unica volontà del
pagina 5 di 10 sig. chiudere ogni rapporto economico con il fratello vendendo l'unità Parte_1
immobiliare in comproprietà'.
La parte attrice, laddove nelle difese conclusive ricostruisce le motivazioni della propria scelta processuale (così testualmente: 'la scelta di non coltivare la domanda di indennità di occupazione …[è] stata esplicitamente motivata….') come 'atto di buona volontà', o per altro verso improntato ad economia processuale in mancanza di preventivo avvio della mediazione, e non come riconoscimento dell'infondatezza della pretesa, introduce invero un argomento irrilevante atteso che ciò che la giurisprudenza richiede è che sia chiara e certa la scelta processuale di non coltivare la domanda e non anche quali ne siano i motivi, non sindacabili. E nella specie la scelta processuale è certa e inequivoca in quanto desumibile non solo dal dato – di per sé non sufficiente – dell'omessa formale riproposizione della domanda fin dalla memoria ex art. 183 n.1 c.p.c. ma dall'espressa volontà di 'non coltivare la domanda' il che non significa altro se non di volervi rinunciare, come peraltro ulteriormente confermato a verbale di udienza del 18.4.2025 ('l'attore ha rinunciato all'indennità'); e ciò anche in conformità a un principio di buona fede processuale per cui la controparte non è chiamata a esercitare il proprio diritto di difesa rispetto a una domanda che l'avversario dichiara di non voler coltivare (a prescindere dai motivi) senza essere esposta al rischio di una sua reviviscenza nelle difese conclusive. E d'altronde proprio a tutela della buona fede e del contraddittorio la stessa sentenza delle Sezioni Unite invocata dall'attore (1785/2018) ha chiarito in motivazione che 'occorre aver chiaro che la condotta processuale della parte, rilevante per l'interpretazione delle conclusioni in cui sia stata omessa quella relativa ad una domanda, può e deve essere solo quella antecedente alla precisazione delle conclusioni e non anche quella successiva, espressa nelle conclusionali' in quanto la controparte 'non può che vedere regolata la propria condotta da quello che può percepire, secondo un criterio di affidamento processuale, fino al momento in cui sono state precisate le conclusioni'. E la condotta processuale antecedente qui è stata esplicitamente nel senso di abbandonare la domanda inizialmente proposta.
pagina 6 di 10 In conclusione, a prescindere dai motivi (irrilevanti) per i quali la parte si è determinata a rinunciare alla domanda di pagamento dell'indennità, in ordine alla stessa deve dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto la rinuncia alla domanda 'diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue
l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo la efficacia di un rigetto - nel merito - della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste
a carico del rinunciante' (Cass. civ., 9 giugno 2014, n. 12953; conformi sul punto fra le altre
Cass. civ. sez. II, 23/07/2019, n.19845, Cass. civ, sez. I, 10/09/2004, n. 18255).
2. La domanda di scioglimento della comunione sulla vettura tg. EN259YY
Analoghe considerazioni valgano quanto alla divisione della vettura indicata nella citazione come oggetto di comunione fra le parti e in uso al convenuto, rispetto alla quale la parte attrice ha motivato la scelta di non coltivare la domanda 'come una ragionata selezione delle pretese da proporre, anche in ottica di favorire la definizione bonaria delle residue questioni' nonché per ragioni di economia processuale, stante l'irrisorio valore del veicolo
(Fiat Punto immatricolata nel 2012 di cui peraltro nessuna delle parti ha prodotto documentazione) che avrebbe reso antieconomico dare corso a una perizia per stabilirne il valore.
Valgano le stesse considerazioni: ciò che rileva è la chiara ed espressa scelta processuale di non coltivare la domanda, a prescindere dai motivi sottesi.
Va infine rilevato che la parte attrice, pur menzionando nella narrativa della citazione l'esistenza di arredi di proprietà della madre, non ha mai specificato e dettagliato l'allegazione che deve pertanto ritenersi meramente incidentale e non oggetto della domanda di divisione (che peraltro sarebbe sul punto palesemente infondata in mancanza di prova della loro esistenza e consistenza).
3. La domanda riconvenzionale di rimborso delle spese di ristrutturazione/indennità per migliorie
Il convenuto ha invocato l'art. 1150 c.c. a fondamento della domanda riconvenzionale di condanna dell'attore (da intendersi quale coerede della madre a ciò tenuta in virtù di tale pagina 7 di 10 norma per le opere eseguite quando era in vita) al rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile e all'indennità per il maggior valore dell'appartamento.
A fondamento della domanda il convenuto ha prodotto: doc. 2) fattura 25/2013 della ditta Vagliengo Serramenti relativa alla fornitura e posa di due porte e due finestre in alluminio per euro 4.332,90; doc. 3) fattura 5/2013 per euro 5000,00, 10/2013 per euro 6.050,00 e 12/2013 per euro
6.350,00 emesse da Casa In Store srl per l'acquisto di mobilio e materiali edili;
doc. 4) fattura 41/2013 della ditta Vetreria CO per l'acquisto di due porte e una paretina in vetro;
doc. 5) estratto conto bancario con gli addebiti sostanzialmente corrispondenti.
Va qui ribadita la valutazione di inammissibilità delle prove orali dedotte dal convenuto in ordine a spese genericamente indicate e pagamenti non documentati.
Quanto alle prove documentali, occorre innanzitutto rilevare che non possono essere prese in considerazione le fatture relative all'acquisto di arredi (tra cui la cucina che peraltro nemmeno risulta corrispondere a quella ad oggi reperita in loco, come evidenziato dal ctu a pag. 36) che non integrano né le spese di riparazione né le migliorie di cui alla norma invocata da parte convenuta e che pertanto esulano dal perimetro del presente giudizio.
Quanto alle fatture relative a materiali edili incorporati nell'immobile (serramenti, pavimenti ecc.) il ctu, tenuto conto del tempo trascorso dagli interventi risalenti al 2013 e della necessità di rimuovere alcune opere al fine di ripristinare la conformità edilizia e catastale, ha stimato l'aumento di valore al momento della divisione in euro 4.400,00, dando atto di averne già tenuto conto nella stima del bene (da ritenersi pertanto maggiorata del corrispondente importo), sicché il convenuto ha già ricevuto la remunerazione pro quota
(2.200,00) dal ricavato dalla vendita e residua quale posta debitoria a carico dell'attore l'importo pari al 50% di euro 2.200,00, liquidato ai valori attuali al momento della divisione.
Le valutazioni del ctu sono ampiamente motivate e condivisibili, anche in punto stima del bene che ha trovato riscontro nella vendita avvenuta al prezzo di euro 95.000,00, per cui la domanda riconvenzionale merita accoglimento nei ridotti limiti di cui sopra.
pagina 8 di 10 4. Spese di lite
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che le spese di lite nei giudizi di divisione
(tra le più recenti Cass. 2770/2020 e Cass. 1635/2020) di regola vanno poste 'a carico della massa' in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, ad eccezione di quelle conseguenti alle eccessive pretese o inutili resistenze per le quali trova applicazione il generale principio di soccombenza.
Come da ultimo lucidamente chiarito dalla condivisibile sentenza Cass. 24550/2024 con l'espressione "a carico della massa …si vuol intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass. 13/05/2015, n. 9813; Cass. 08/10/2013, n. 22903; Cass.
19/10/2009, n. 22122; Cass. 13/02/2006, n. 3083; Cass. 15/05/2002, n. 7059)'.
Tale criterio trova giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione.
Applicando tali condivisibili e logici principi al caso di specie, ciascuna delle parti è tenuta a farsi carico delle spese (di assistenza legale) sostenute nel proprio interesse ('le quali non possono essere poste a carico della controparte se non in caso di soccombenza': Cass.
19577/2007), mentre solo le spese sostenute nel comune interesse, ossia le spese della c.t.u. finalizzata alla predisposizione del progetto di divisione, e quelle relative alle operazioni di vendita, devono ripartirsi in proporzione alle rispettive quote (Cass. 3239/2018) e dunque nella misura di ½ ciascuno.
Tale principio non trova nella specie deroga in riferimento al mancato raggiungimento di un accordo conciliativo, imputabile ad entrambe le parti: parte attrice all'udienza del 17.2.25 ha preteso il conguaglio di euro 50.000,00 per poi offrirlo in euro 30.000,00 all'udienza del
1.12.2023 mentre parte convenuta ha offerto il conguaglio di euro 35,000,00, senza che nessuna delle parti abbia colto l'invito a tenere conto dell'antieconomicità della vendita delegata (all'esito della quale la somma netta distribuita è stata pari a circa 44.000,00).
pagina 9 di 10 Quanto, infine, alle ulteriori domande e contestazioni sussistono i presupposti per l'integrale compensazione fra le parti tenuto conto che:
. le contestazioni avanzate da parte convenuta al progetto di divisione si sono palesate in parte infondate anche in quanto basate sul presupposto dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato revocata a seguito delle verifiche sulle condizioni reddituali dell'Agenzia delle
Entrate che hanno reso necessari plurimi rinvii (che non sarebbero state necessarie ove la parte avesse ottemperato al disposto dell'art. 79 DPR 115/2002);
. la mancata riproposizione della domanda attorea relativa all'indennità di occupazione deve parificarsi a un rigetto dal punto di vista della soccombenza, pur dandosi atto che l'abbandono sin dalla prima memoria ex art. 183 c.p.c. non solo non ha comportato inutili aggravi, ma anzi ha agevolato la definizione della causa;
. la domanda riconvenzionale di parte convenuta è stata accolta, ma in misura notevolmente inferiore (2.200,00 euro) rispetto al petitum (33.114,00 euro).
Le spese di ctu, ferma restando la definitività del decreto di liquidazione, nei rapporti tra le parti devono porsi in via definitiva a carico di ciascuna di esse in quanto sostenute nel comune interesse, nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda attorea di condanna del convenuto al pagamento di un'indennità di occupazione e di divisione della vettura;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna a versare Parte_1
a la somma di euro 2.200,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
Controparte_1
compensa interamente fra le parti le spese di lite;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di ciascuna delle parti in pari quota.
Così deciso in Torino in data 6 novembre 2025 Il giudice
(dott.ssa Anna Castellino)
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