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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/10/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5848 / 2021 Ruolo gen
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127ter c.p.c. del
08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv LA STARZA MICHELE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rapp.to e difeso dall'avvocatura interna
RESISTENTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/10/2021 parte ricorrente evidenziava di aver ricevuto in data CP_
7.10.20 lettera raccomandata n. 68976856289-2 datata 16.9.20 con la quale l' gli aveva comunicato un presunto indebito di euro 4.956,21 per il periodo dal 15.06.2009 al 31.10.2009 per indennità di mobilità non spettante;
deduceva di non aver percepito nel periodo indicato alcuna somma a titolo di indennità di mobilità -avendo invece ricevuto somme a titolo di CIG in deroga- ed eccepiva in ogni caso l'intervenuta prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dell'indebito; instauratosi il contraddittorio si costituiva la parte convenuta che concludeva per la declaratoria dell'intervenuta cessazione della materia del contendere rilevando che, come dedotto dallo stesso ricorrente, al sig non era mai stata versato l'indennità di mobilità Pt_1
in quanto oggetto di compensazione con i versamenti effettuati a titolo di CIGS, come da
1 documentazione che allegava;
la causa è stata trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed
è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto si osserva che non appare possibile pronunciare sentenza di avvenuta cessazione della materia del contendere considerando che l'Ente convenuto non risulta aver adottato formale provvedimento di annullamento dell'indebito impugnato;
L'indebito va pertanto dichiarato illegittimo in quanto non dovuto come evidenziato dallo stesso
Ente Convenuto;
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del valore della controversia e della minima attività processuale svolta
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
5848 / 2021
Dichiara l'illegittimità dell'indebito impugnato CP_ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in euro
950,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato se versato con attribuzione
Santa Maria Capua Vetere ,08/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
2
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127ter c.p.c. del
08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv LA STARZA MICHELE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rapp.to e difeso dall'avvocatura interna
RESISTENTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/10/2021 parte ricorrente evidenziava di aver ricevuto in data CP_
7.10.20 lettera raccomandata n. 68976856289-2 datata 16.9.20 con la quale l' gli aveva comunicato un presunto indebito di euro 4.956,21 per il periodo dal 15.06.2009 al 31.10.2009 per indennità di mobilità non spettante;
deduceva di non aver percepito nel periodo indicato alcuna somma a titolo di indennità di mobilità -avendo invece ricevuto somme a titolo di CIG in deroga- ed eccepiva in ogni caso l'intervenuta prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dell'indebito; instauratosi il contraddittorio si costituiva la parte convenuta che concludeva per la declaratoria dell'intervenuta cessazione della materia del contendere rilevando che, come dedotto dallo stesso ricorrente, al sig non era mai stata versato l'indennità di mobilità Pt_1
in quanto oggetto di compensazione con i versamenti effettuati a titolo di CIGS, come da
1 documentazione che allegava;
la causa è stata trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed
è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto si osserva che non appare possibile pronunciare sentenza di avvenuta cessazione della materia del contendere considerando che l'Ente convenuto non risulta aver adottato formale provvedimento di annullamento dell'indebito impugnato;
L'indebito va pertanto dichiarato illegittimo in quanto non dovuto come evidenziato dallo stesso
Ente Convenuto;
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del valore della controversia e della minima attività processuale svolta
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
5848 / 2021
Dichiara l'illegittimità dell'indebito impugnato CP_ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in euro
950,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato se versato con attribuzione
Santa Maria Capua Vetere ,08/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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