Articolo 27 della Legge 26 febbraio 1952, n. 67
Articolo 26Articolo 28
Versione
1 marzo 1952
Art. 27.
La determinazione della paga da attribuire, dal 1 settembre 1946, ai salariati non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene, in relazione all'inquadramento professionale disposto, in applicazione dei precedenti articoli 18, 19 e 20, sulla base della tabella dei salari allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585 , con l'osservanza delle seguenti norme:
A) Salariati temporanei classificati nelle categorie 1ª, 2ª e 6ª.
A tali salariati verra' anzitutto attribuito un punteggio di merito espresso in ventesimi che, prescindendo dall'esecuzione di qualsiasi prova d'arte od esperimento pratico, rispecchi l'attuale grado di capacita' professionale e rendimento.
Detto punteggio, che, per la 1ª categoria, deve essere non inferiore ai 16/20 e per la 2ª e 6ª categoria, pure inferiore ai 16/20, non lo sia ai 12/20, comporta la assegnazione delle seguenti classi di paga:
2ª e 6ª 1ª categoria categoria

1ª classe di paga 16/20................................. 12/20
2ª classe di paga 17/20................................. 13/20
3ª classe di paga 18/20................................. 14/20
4ª classe di paga 19/20................................. 15/20
5ª classe di paga 20/20................................. 15,99/20
Cosi' determinata tale classe di paga, verra' incrementata di tanti avanzamenti nell'ordine quanti sono i bienni di servizio resi dopo il primo e valutati ai sensi del precedente art. 25.
Per gli appartenenti alla 6ª categoria anche l'avanzamento alla massima classe di paga e' biennale.
B) Salariati temporanei classificati nelle categorie 3ª, 4ª, 5ª e 7ª.
A tali salariati, classificati nelle suddette categorie, viene assegnata, dalla data del 1 settembre 1946, la 1ª classe di paga della categoria di appartenenza.
Tale classe di paga deve essere poi incrementata di tanti avanzamenti, nell'ordine, quanti sono i bienni di servizio resi dopo il primo e valutati ai sensi del precedente art. 25.
Entrata in vigore il 1 marzo 1952