Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/03/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza dell'11 marzo 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5499/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv.to Salvatore Antonino Raciti, giusta Parte_1
procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale CO
rappresentante pro tempore;
, in persona del Commissario Straordinario _2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Filippa Morina, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: indennità sostitutiva delle ferie non godute – accertamento del diritto alle ferie maturate
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione dell'11 marzo 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 7 giugno 2024 il ricorrente in epigrafe indicato - premesso di aver prestato la propria attività lavorativa presso l' , in qualità di CO
Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione, dal 01.12.2005 al 30.09.2022 e, di aver svolto l'ultimo anno del suddetto periodo di lavoro, segnatamente dal 01.10.2021 al 30.09.2022, in comando presso l'
[...]
(P.O. di Acireale), dalla quale era stato poi assunto a tempo indeterminato a far data dal CP_3
1
Precisava che le sopra indicate ferie non godute afferivano agli anni 2019-2020-2021, in essi compreso il periodo pandemico, durante il quale non aveva potuto usufruirne poiché gli specialisti in anestesia erano risultati indispensabili per affrontare lo stato di assoluta criticità emergenziale.
Evidenziava di aver richiesto all' mediante apposita istanza, inviata mediante pec del CP_3
28.02.2023, il riconoscimento delle ferie maturate negli anni precedenti l'assunzione; che la predetta istanza era stata riscontrata con nota prot. n. 91217 del 19.04.2023, con la quale l' , senza CP_3 minimamente contestare la quantificazione delle ferie, aveva riferito che le ferie spettanti al ricorrente fossero soltanto “quelle maturate e non godute presso l'Ente di provenienza tra il 1° gennaio 2021 e il 30 settembre 2021, che …” ammontavano “a n. 25 gg.”; che i suddetti giorni, da ultimo, ovvero nel cedolino di aprile 2024, gli erano stati riconosciuti, dopo essere stati assegnati una prima volta nella busta paga di dicembre 2023 e poi immotivatamente espunti di nuovo.
Sottolineava che, tenuto conto dei giorni di ferie riconosciuti dall' e del complessivo CP_3 numero di giorni di ferie spettanti, alla luce della summenzionata nota prot. n. 0013875 del 21.11.2022 emessa dall' , residuavano in suo favore 71 giorni di CO
ferie; che aveva, quindi, con apposite istanze chiesto all' CO
il riconoscimento delle ferie maturate e non godute ovvero della loro monetizzazione;
che
[...] in riscontro alle predette istanze l' , senza in alcun CO modo contestare il diritto vantato, aveva unicamente precisato che “il congedo maturato” poteva “ essere fruito presso l'attuale Azienda di servizio”.
Concludeva chiedendo: “1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla monetizzazione delle ferie non godute, pari a 71 giorni, secondo quanto previsto dal contratto di assunzione e dal collegato C.C.N.L. di categoria;
2), in via meramente subordinata al mancato accoglimento della richiesta di monetizzazione, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a fruire delle ferie non godute, pari a 71 giorni. Condannare le parti resistenti solidalmente alla refusione di spese legali, onorari e diritti del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore”.
1.2. In data 17 luglio 2024 parte ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, agli atti e all'azione, nei confronti della . Controparte_4
1.3. Con memoria difensiva, depositata in data 5 settembre 2024 si costituiva in giudizio l'
[...]
rilevando l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. _2
In particolare, l' eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea per intervenuta CP_3
prescrizione del diritto.
2 Rilevava che “… tenuto conto che l'istituto della mobilità non costituisce novazione del rapporto di lavoro, ha consentito al Dott. giusta nota prot. n. 91217 del 19/04/2023 (doc. 3), di poter Parte_1 usufruire delle ferie maturate presso l' nell'anno CO
2021 pari a n. 25, come comunicato dalla stessa Azienda.”
Evidenziava di essere totalmente estranea alla circostanza della mancata fruizione delle ferie da parte del rimarcando che tale circostanza riguardasse la capacità organizzativa del datore di Parte_1
lavoro e nello specifico dell' che avrebbe dovuto CO assicurare al lavoratore la fruizione delle ferie nel corso dell'anno di maturazione e nel corso dell'ordinario svolgimento del rapporto di lavoro, quale diritto espressamente garantito dalla costituzione e dalle normative europee.
Adduceva di non poter “essere chiamata a rispondere per i periodi antecedenti”.
Chiedeva quindi: “…rigettare in toto il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' e per l'effetto CP_3
… … … l'estromissione dal presente giudizio perché all'epoca in cui il dott. ha maturato Parte_1 le ferie era dipendente di altro Ente, e precisamente dell' CO
; In subordine, dichiarare la prescrizione per i motivi indicati nella memoria. Con vittoria
[...] di spese e compensi del presente giudizio.”
1.4 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione dell'11 marzo 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
Il thema decidendum dell'odierno giudizio è in via principale il diritto del ricorrente alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute (id est: 71 giorni) presso CO
(azienda di provenienza) e in via subordinata il diritto dello stesso a
[...] fruirne presso l' (azienda di destinazione). CP_3
Va preliminarmente dato atto che in data 17 luglio 2024 parte ricorrente ha rinunciato al ricorso, agli atti e all'azione, nei confronti della Controparte_4
Va, altresì, preliminarmente esaminata e disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' . CP_3
Risulta, infatti, non contestato dall'azienda sanitaria resistente e comprovato dalla documentazione in atti (cfr. doc 2 e 5 allegati al ricorso 1 e 3 allegati alla memoria di costituzione) che il Parte_1 in regime di comando (proveniente dall' ) presso CO
l' dall'1.10.2021 al 30.9.2022, è stato successivamente _2
3 assunto dalla suddetta azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in data 1.10.2022, a seguito di procedura di mobilità.
La procedura di mobilità non determina la novazione del rapporto di lavoro, bensì la continuazione del precedente rapporto, con i medesimi contenuti e le medesime caratteristiche, con un nuovo datore di lavoro. La mobilità, dunque, si configura come cessione del contratto di lavoro, da ciò derivandone che il lavoratore porta con sé tutti i diritti maturati presso il precedente datore di lavoro, compreso il diritto a fruire, presso la P.A. di destinazione, dei giorni di ferie maturati e non goduti presso la P.A. di provenienza.
Da quanto sopra discende pertanto che, essendo il precedente rapporto di lavoro con l'
[...]
continuato, in forza di apposita procedura mobilità, con CO
l'odierna resistente, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva non può trovare accoglimento.
Va parimenti disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto alla monetizzazione delle ferie non godute formulata dalla parte resistente.
Ed infatti, secondo la Suprema Corte “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (cfr. C. Cass. 3021/2020).
Riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione occorre tenere conto della specifica previsione introdotta dall'art. 10 co. 2 D.lgs. 66/2003 secondo cui “…2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.
Stante quanto sopra e considerato che ai sensi dell'art. 2935 c.c. che prevede “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, il dies a quo dell'eccepita prescrizione va individuato nella data di cessazione del rapporto di lavoro, atteso che, solamente da tale data, come meglio di seguito si dirà, è possibile fare valere il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, sempreché non ne sia stata possibile la fruizione per causa imputabile al datore di lavoro.
Nel caso a mano, non è possibile individuare il dies a quo dell'eccepita prescrizione, essendo il rapporto di lavoro ancora in essere, pertanto, alcuna prescrizione appare maturata, non avendo neppure avuto inizio il suo decorso.
4 Ciò posto, va esaminata la domanda principale volta alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute (id est: 71 giorni) presso , rilevandosi che CO
tale domanda non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Al riguardo la questione può essere decisa sulla scorta di quanto statuito dal Supremo Collegio con sentenza n. 11016/2017 alle cui condivisibili motivazioni può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. al c.p.c.
La Suprema Corte dopo aver evidenziato che “…la Corte territoriale ha correttamente deciso la controversia sulla base della disciplina dettata dall'art. 21 del CCNL 5.12.1996 per l'area della dirigenza medica e veterinaria del comparto sanità ” ha precisato che “con la disposizione contrattuale in parola le parti collettive, dopo avere previsto, al comma 1, che “il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi”, hanno aggiunto: al comma 8 che “le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente..”; al comma 11 che “in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo”; e infine, al comma 13, che “Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, l'azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l'azienda o ente receda dal rapporto ai sensi dell'art. 36.”.
Detta disciplina è rimasta immutata a seguito della sottoscrizione del CCNL 8 giugno 2000 per il quadriennio normativo 1998/2001, che non ha inserito l'art. 21 del CCNL 1996 fra le norme e le disposizioni disapplicate elencate nell'art. 65, né ha dettato una diversa regolamentazione dell'istituto.
2.2. A riprova della perdurante vigenza dell'art. 21 e del divieto, in corso di rapporto, di monetizzazione delle ferie non godute basterà citare l'art. 24 del CCNL 3.11.2005 per il quadriennio normativo 2002/2005 (che richiama l'art. 21 e precisa “con decorrenza dall'entrata in vigore del presente CCNL, le parti, con riferimento all'art. 21, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, confermano che nella normale retribuzione spettante al dirigente durante il periodo di ferie sono comprese le voci indicate nella tabella n. 3 allegata, che, dalla medesima data sostituisce la tabella n. 4 del CCNL 5 dicembre 1996”) e l'art. 16 del CCNL 6.5.2010, intitolato “disposizioni particolari e conferme”, con il quale le parti collettive hanno nuovamente richiamato la disciplina dettata dall'art. 21, e in particolare dal comma 13, stabilendo che “in relazione alle disposizioni di cui
5 all'art. 21, comma 13 del CCNL 5.12.1996, I capoverso, e fermo rimanendo quanto previsto in materia di fruizione delle ferie, si conferma che la monetizzazione delle stesse è consentita solo all'atto della cessazione dal servizio e, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, queste ultime devono essere riconosciute in modo formale e tempestivo e comunque entro il termine di cui al medesimo art. 21, comma 11 secondo le procedure definite dall' medesima.” CP_1
2.3. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha deciso la controversia sulla base della disciplina dettata dal CCNL 5.12.1996 e ha escluso la fondatezza della domanda evidenziando che la normativa contrattuale non consente in corso di rapporto la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute.
2.4. Detta interpretazione è conforme al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa
Corte che, giudicando in fattispecie analoga, hanno evidenziato che “A norma dell'art. 21 del CCNL della dirigenza medica – che la Corte di cassazione può interpretare direttamente ai sensi del D.Lgs.
n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, – il diritto alle ferie, in quanto irrinunciabile, non è traducibile in moneta in corso di rapporto di lavoro, insorgendo il diritto all'indennità sostitutiva solo al momento della fine del rapporto stesso” (Cass. S.U.
7.10.2008 n. 24712).
La esegesi, inoltre, trova conferma, oltre che nelle successive norme contrattuali sopra richiamate, anche nel CCNL 10.2.2004, integrativo del CCNL 8.6.2000, che all'art. 5, intitolato “determinazione dei compensi per ferie non godute”, ha ribadito la indispensabile correlazione fra cessazione del rapporto di lavoro e diritto alla indennità sostituiva (la disposizione contrattuale testualmente recita:
“Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui all'art. 26, comma 2, lett. c); trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al medesimo art. 26, comma 3. Nei casi di mobilità volontaria, il diritto alla fruizione delle ferie maturate e non godute è mantenuto anche con il passaggio alla nuova azienda, salvo diverso accordo tra l'azienda di provenienza ed il dirigente per l'applicazione del comma”).
2.5. I ricorrenti nel primo motivo di ricorso sostengono che l'art. 21 del CCNL 5.12.1996 sarebbe stato abrogato dall'art. 20 del CCNL 1998/2001 (non viene precisata la data di sottoscrizione) ma, in realtà, nel quadriennio normativo sopra indicato per l'area della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale trova applicazione il CCNL sottoscritto l'8.6.2000 che, come già detto, non contiene alcuna disposizione relativa alle ferie e all'art. 20 disciplina la mobilità volontaria dei dirigenti fra le aziende e gli enti del comparto.
3. E' infondato anche il secondo motivo con il quale si sostiene che il diritto del prestatore alla indennità sostitutiva sorge nel momento in cui le ferie non vengono godute nell'anno di riferimento,
6 in quanto il principio della irrinunciabilità del diritto sancito dall'art. 36 Cost. escluderebbe solo la rinuncia preventiva in cambio di compenso o indennizzi economici.
Premette il Collegio che i richiami giurisprudenziali sui quali fanno leva i ricorrenti non sono pertinenti, perché in tutte le fattispecie, così come nei casi esaminati da Cass. 11.10.2012 n. 17353 e da Cass.
9.7.2012 n. 11462, si discuteva del diritto al compenso sostitutivo che il lavoratore aveva fatto valere dopo la cessazione del rapporto. Anche la recente sentenza n. 2000 del 26.1.2017, richiamando i principi già affermati da Cass. S.U. 17.4.2009 n. 9146, ha affrontato il diverso tema della applicabilità o meno ai dirigenti non apicali dell'art. 21, comma 13, del CCNL 5.12.1996, ossia della disposizione contrattuale che stabilisce le condizioni al ricorrere delle quali è consentita la liquidazione della indennità sostituiva delle ferie non godute al momento della cessazione del rapporto.
Nel caso di specie, al contrario, non è contestato che i ricorrenti abbiano agito per il pagamento della indennità (e non per il risarcimento del danno), pur essendo il rapporto di lavoro ancora in atto.
I principi che rilevano sono dunque quelli riassunti nella motivazione della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 95 del 6.5.2016 che, nel giudicare sulla legittimità costituzionale del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (con il quale si è stabilito che nell'ambito del lavoro pubblico, i riposi e i permessi devono essere obbligatoriamente goduti e che non si possono corrispondere in nessun caso trattamenti economici sostitutivi), ha ribadito che il divieto di monetizzazione è finalizzato a garantire il godimento effettivo delle ferie e a dare concreta attuazione al diritto inderogabile sancito dalla Carta Costituzionale e dal diritto dell'Unione. La direttiva 93/104/CE, poi confluita nella direttiva 2003/88/CE, all'art. 7 prevede, infatti, che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
3.1. Le parti collettive, quindi, hanno dettato una disciplina delle ferie assolutamente rispettosa dei precetti inderogabili desumibili dall'art. 36 Cost. e dalla normativa sovranazionale, poiché hanno previsto: l'irrinunciabilità del diritto;
la necessità del godimento nell'anno solare di maturazione o, al più, nel semestre successivo;
la irriducibilità del periodo di ferie in caso di assenze per malattie;
la possibilità della monetizzazione solo nei casi in cui, all'atto della cessazione del rapporto, le ferie non siano state godute per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente medico.
7 3.2. A fronte di detto quadro normativo e contrattuale è da escludere che in pendenza di rapporto il dirigente medico possa fondare sul mancato effettivo godimento delle ferie, anche se imputabile al datore di lavoro, un'azione che sia volta ad ottenere il pagamento della indennità sostitutiva. In detta ipotesi, infatti, ciò che il lavoratore può pretendere è il ristoro del pregiudizio che abbia subito per non essere stato posto in condizione di reintegrare le energie psico-fisiche, giacché la disciplina settoriale non esclude la tutela risarcitoria civilistica (così in motivazione Corte Cost. 11.12.2013 n.
286 punto 9.3 e Corte Cost. n. 95/2016cit.). Il principio della necessaria effettività delle ferie, se da un lato impedisce la monetizzazione in corso di rapporto, dall'altro porta a ravvisare un colpevole inadempimento nella condotta del datore di lavoro che non assicuri al lavoratore la fruizione del riposo annuale, inadempimento che può essere fonte di danno risarcibile…”
Richiamato quanto statuito dalla Corte di Cassazione in ordine al divieto di monetizzazione delle ferie nel corso del rapporto di lavoro, giova rilevare che l'istituto delle ferie è disciplinato dalla contrattazione collettiva ratione temporis vigente all'articolo 32 il quale dispone che “1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito…9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11...11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative...”
Inoltre, secondo quanto statuito dal sopra richiamato art. 10 co. 2 del D.lgs. 66/2003 “…2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.
Dalla normativa sopra richiamata e dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità discende quindi che, essendo il diritto alle ferie irrinunciabile, non è possibile ottenerne la monetizzazione nel corso rapporto di lavoro, insorgendo il diritto all'indennità sostitutiva solo al momento della cessazione dello stesso. Invero, in costanza di rapporto, il lavoratore non può fondare sul mancato effettivo godimento delle ferie - benché imputabile al datore di lavoro - un'azione volta ad ottenere il pagamento della indennità suddetta, potendo, invece, invocare il ristoro del pregiudizio subìto per non essere stato posto in condizione di reintegrare le energie psico-fisiche; questione nella specie non in discussione.
Nel caso a mano non è configurabile alcuna cessazione del rapporto di lavoro, bensì una cessione del contratto di lavoro, atteso che il in servizio presso l Parte_1 CO
in qualità di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione Anestesista,
[...]
dal 01.12.2005 al 30.09.2022, ed in comando nell'ultimo anno del suddetto periodo di lavoro, dal
01.10.2021 al 30.09.2022, presso l' è stato successivamente assunto dalla suddetta CP_3
8 azienda ospedaliera, in data 1.10.2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a seguito di procedura di mobilità, che ha comportato la continuazione del precedente rapporto, con i medesimi contenuti e le medesime caratteristiche, alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro.
Alla luce di quanto sopra, quindi, la domanda di parte ricorrente volta alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute (id est: 71 giorni) presso CO
non può trovare accoglimento.
Il rigetto della superiore domanda trova, altresì, conferma nel parere dell'Aran, allegato dalla stessa parte ricorrente in seno alle note dell'11.09.2024, secondo cui: “L'istituto della mobilità non determina la novazione del rapporto di lavoro e il rapporto precedente continua seppure con il mutamento del datore di lavoro. Esso si configura pertanto come cessione del contratto di lavoro.
Ne consegue che le ferie residue non godute dal dipendente prima del trasferimento non possono essere oggetto di monetizzazione che può avere luogo solo in caso di cessazione dal rapporto di lavoro e in presenza dei casi residuali di cui alla legge n. 135/2012. Esse potranno semmai essere fruite presso la nuova amministrazione di destinazione, la quale potrebbe anche richiedere al dipendente, come condizione necessaria per la procedibilità della mobilità stessa, l'aver fruito nell'azienda di provenienza, di tutte le ferie maturate.”
Va, invece, accolta la domanda subordinata di accertare il diritto a fruire delle ferie non godute, pari a 71 giorni.
Ed infatti, nella specie, come già chiarito, la procedura di mobilità per mezzo della quale il ricorrente
è stato assunto, in data 1.10.2022, dall' con contratto a tempo indeterminato non ha CP_3 determinato l'estinzione del precedente rapporto di lavoro, bensì la cessione del contratto dall' all , con la conseguenza che CO CP_3
il lavoratore ha portato con sé tutti i diritti maturati presso il precedente datore di lavoro, comprese le ferie.
La stessa in riscontro alla richiesta di CO
CP_ monetizzazione ferie avanzata dal ha rilevato che: “il rapporto di lavoro della con Parte_1 questa Azienda è cessato a far data dall'1/10/2022 per trasferimento presso l'Asp n°3 di a CP_3
seguito di mobilità. Al riguardo si precisa che, nei casi di mobilità, la vigente normativa in materia non prevede la novazione del rapporto di lavoro ma la fattispecie di cessione di contratto e, pertanto, il congedo maturato potrà essere fruito presso l'attuale azienda di servizio.”
Il diritto del ricorrente di fruire, presso l' le ferie maturate e non godute presso CP_3
l' , trova, inoltre, fondamento nell'articolo 31 del CO
D.lgs. n. 165/2001 il quale rinvia all'articolo 2112 c.c., ove si prevede che: “In caso di trasferimento
9 d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.”
3. Spese
In ragione del parziale accoglimento del ricorso, sussistono giuste ragioni per compensate per metà le spese di lite che nel resto seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente nella misura di cui al dispositivo con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
Cont
- dichiara il diritto del ricorrente a fruire presso l' di delle ferie non godute – per le CP_3
ragioni di cui in motivazione - pari a 71 giorni;
- rigetta nel resto;
- compensa per metà le spese di lite che per il residuo pone a carico della e liquida in CP_3
favore del ricorrente in euro 1.453,00 oltre IVA, CPA e spese generali e che distrae in favore dell'Avvocato Raciti Salvatore Antonino;
Catania, 11 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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